Sostituzione dell'allegato 0 al regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 gennaio 1977, n. 1. 25(GU n.24 del 22-6-1996)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 31 ottobre 1995) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4035, del 31 luglio 1995; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 1 dell'allegato 0 sono cosi' sostituiti: "2. Condizioni per l'applicazione del piano sono il perdurare di fenomeni meteorologici tendenti ad impedire la dispersione degli inquinanti oppure di condizioni di alta pressione estiva ed il contemporaneo verificarsi del superamento di determinati valori relativi alle immissioni di alcuni inquinanti di riferimento. 3. Si assumono quali inquinanti di riferimento: il biossido di zolfo, le particelle sospese totali, il biossido di azoto, il monossido di carbonio, il benzene e l'ozono". 2. Le tabelle I e II dell'allegato 0 sono cosi' sostituite: Tabella I Inquinante-Livello di attenzione Biossido di zolfo (lg/m3) 125 (media giornaliera) Particelle sospese totali (lg/m3) 150 (media giornaliera) Biossido di azoto (lg/m3) 200 (media oraria) Monossido di carbonio (mg/m3) 15 (media oraria) Benzene (lg/m3) 10 (a) (media oraria) Ozono (lg/m3) 180 (media oraria) a) da considerare quando le stazioni di misura saranno fornite di un sistema di rilevazione automatizzato. Tabella II Inquinante - Livello di allarme Biossido di zolfo (lg/m3) 250 (media giornaliera) Particelle sospese totali (lg/m3) 300 (media giornaliera) Biossido di azoto (lg/m3) 400 (media oraria) Monossido di carbonio (mg/m3) 30 (media oraria) Benzene (lg/m3) 20 (a) (media oraria) Ozono (lg/m3) 360 (media oraria) a) da considerare quando le stazioni di misura saranno fornite di un sistema di rilevazione automatizzato. 3. Il comma 1 dell'articolo 4 dell'allegato 0 e' cosi' sostituito: "1. I provvedimenti di cui ai commi 3, 5, 6, 7 e 8 devono essere adottati senza indugio e devono entrare in vigore alle ore 7,30 del giorno successivo a quello della comunicazione dello stato di attenzione o di allarme". 4. I commi 3, 5 e 6 dell'articolo 4 dell'allegato 0 sono cosi' sostituiti: "3. Al verificarsi delle condizioni relative al livello di attenzione, in caso di smog invernale, il Sindaco territorialmente competente dispone la chiusura del traffico autoveicolare sulle strade urbane tra le 7,30 e le 9, tra le 12 e le 15 e tra le 17,30 e le 19,30. 5. Al verificarsi delle condizioni relative al livello d'allarme, in caso di smog invernale, il Sindaco provvede ad estendere il divieto di traffico autoveicolare sulle strade urbane a tutto l'arco della giornata. Contemporaneamente dispone che tutti gli impianti di riscaldamento vengano condotti in modo tale da consentire una temperatura massima negli ambienti abitati non superiore ai 18 C. Sono esclusi da quest'ultimo provvedimento gli ospedali, le case di cura, gli ambulatori e le strutture assimilabili. Dispone infine, sentito l'Assessore provinciale alla tutela dell'Ambiente, la limitazione o la sospensione delle attivita' produttive che comportano emissioni tali da rendere presumibile l'aggravarsi del fenomeno di inquinamento in atto. 6. In caso di smog invernale il Sindaco territorialmente competente provvede ad informare la popolazione piu' volte al giorno, a mezzo stampa e attraverso le emittenti radiotelevisive locali sullo stato di inquinamento atmosferico, invitandola nel contempo a limitare le attivita' che possono contribuire ad aggravare la situazione". 5. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 dell'allegato 0 vengono aggiunti i seguenti commi 7 e 8: "7. Al raggiungimento del livello di attenzione per l'ozono in base ai dati forniti dal Laboratorio provinciale l'ufficio competente per la tutela dell'aria da' notizia attraverso la stampa e le emittenti radiotelevisive alla popolazione dell'inquinamento dell'aria, la informa sulle regole di comportamento cui attenersi e la invita nel contempo a limitare le attivita' che possono contribuire ad aggravare la situazione. 8. Se per l'ozono viene raggiunta la soglia di 240 lg/m3 (media oraria) in tre stazioni di misura della rete di monitoraggio dell'aria in Alto Adige in un ciclo di monitoraggio di 24 ore, l'ufficio provinciale competente per la tutela dell'aria informa i sindaci dei comuni di Bolzano, Merano, Bressanone, Laives e Brunico. Costoro dispongono con ordinanza la sospensione della circolazione tra le ore 8 e le ore 20 sulle strade di loro competenza. Tale intervallo orario puo' essere modificato dal Sindaco. Contemporaneamente viene informato il Commissario del Governo che e' stata raggiunta la soglia di 240 lg/m3 e che ai sensi degli artt. 6 e 142 del Codice della Strada sono dati i presupposti per attuare limitazioni al traffico veicolare". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 25 settembre 1995 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 ottobre 1995 Registro n. 7, foglio n. 108