REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 settembre 1995, n. 43 

Sostituzione dell'allegato 0 al regolamento di esecuzione della legge
provinciale 4 giugno 1973, n. 12, emanato con decreto del  Presidente
della Giunta provinciale 17 gennaio 1977, n. 1.  25
(GU n.24 del 22-6-1996)

                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 50  del 31 ottobre 1995)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale  n.  4035,  del  31
luglio 1995;
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1.  I  commi  2  e  3  dell'articolo  1  dell'allegato 0 sono cosi'
sostituiti:
  "2. Condizioni per l'applicazione del piano sono  il  perdurare  di
fenomeni  meteorologici  tendenti  ad  impedire  la dispersione degli
inquinanti oppure di  condizioni  di  alta  pressione  estiva  ed  il
contemporaneo  verificarsi  del  superamento  di  determinati  valori
relativi alle immissioni di alcuni inquinanti di riferimento.
  3. Si assumono quali inquinanti  di  riferimento:  il  biossido  di
zolfo,  le  particelle  sospese  totali,  il  biossido  di  azoto, il
monossido di carbonio, il benzene e l'ozono".
  2. Le tabelle  I  e  II  dell'allegato  0  sono  cosi'  sostituite:
Tabella I
                  Inquinante-Livello di attenzione
 
  Biossido di zolfo (lg/m3) 125 (media giornaliera)
  Particelle sospese totali (lg/m3) 150 (media giornaliera)
  Biossido di azoto (lg/m3) 200 (media oraria)
  Monossido di carbonio (mg/m3) 15 (media oraria)
  Benzene (lg/m3) 10 (a) (media oraria)
  Ozono (lg/m3) 180 (media oraria)
   a)  da considerare quando le stazioni di misura saranno fornite di
un sistema di rilevazione automatizzato.  Tabella II
                   Inquinante - Livello di allarme
 
  Biossido di zolfo (lg/m3) 250 (media giornaliera)
  Particelle sospese totali (lg/m3) 300 (media giornaliera)
  Biossido di azoto (lg/m3) 400 (media oraria)
  Monossido di carbonio (mg/m3) 30 (media oraria)
  Benzene (lg/m3) 20 (a) (media oraria)
  Ozono (lg/m3) 360 (media oraria)
   a)  da considerare quando le stazioni di misura saranno fornite di
un sistema di rilevazione automatizzato.
  3. Il comma 1 dell'articolo 4 dell'allegato 0 e' cosi' sostituito:
  "1. I provvedimenti di cui ai commi 3, 5, 6, 7 e  8  devono  essere
adottati  senza  indugio e devono entrare in vigore alle ore 7,30 del
giorno  successivo  a  quello  della  comunicazione  dello  stato  di
attenzione o di allarme".
  4. I commi 3, 5 e 6 dell'articolo 4 dell'allegato 0 sono cosi'
 sostituiti:
  "3.   Al  verificarsi  delle  condizioni  relative  al  livello  di
attenzione, in caso di smog invernale,  il  Sindaco  territorialmente
competente  dispone  la  chiusura  del  traffico  autoveicolare sulle
strade urbane tra le 7,30 e le 9, tra le 12 e le 15 e tra le 17,30  e
le 19,30.
  5.  Al  verificarsi delle condizioni relative al livello d'allarme,
in caso di smog  invernale,  il  Sindaco  provvede  ad  estendere  il
divieto  di traffico autoveicolare sulle strade urbane a tutto l'arco
della giornata. Contemporaneamente dispone che tutti gli impianti  di
riscaldamento  vengano  condotti  in  modo  tale  da  consentire  una
temperatura massima negli ambienti abitati non  superiore  ai  18  C.
Sono  esclusi  da quest'ultimo provvedimento gli ospedali, le case di
cura, gli ambulatori e le  strutture  assimilabili.  Dispone  infine,
sentito   l'Assessore   provinciale  alla  tutela  dell'Ambiente,  la
limitazione  o  la  sospensione  delle   attivita'   produttive   che
comportano  emissioni  tali  da  rendere presumibile l'aggravarsi del
fenomeno di inquinamento in atto.
  6. In caso di smog invernale il Sindaco territorialmente competente
provvede ad informare la popolazione piu' volte al  giorno,  a  mezzo
stampa  e  attraverso le emittenti radiotelevisive locali sullo stato
di inquinamento atmosferico, invitandola nel contempo a  limitare  le
attivita' che possono contribuire ad aggravare la situazione".
  5. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 dell'allegato 0 vengono aggiunti
i seguenti commi 7 e 8:
  "7. Al raggiungimento del livello di attenzione per l'ozono in base
ai  dati forniti dal Laboratorio provinciale l'ufficio competente per
la tutela dell'aria da' notizia attraverso la stampa e  le  emittenti
radiotelevisive  alla  popolazione  dell'inquinamento  dell'aria,  la
informa sulle regole di comportamento cui attenersi e la  invita  nel
contempo a limitare le attivita' che possono contribuire ad aggravare
la situazione.
  8.  Se  per  l'ozono  viene raggiunta la soglia di 240 lg/m3 (media
oraria)  in  tre  stazioni  di  misura  della  rete  di  monitoraggio
dell'aria  in  Alto  Adige  in  un  ciclo  di monitoraggio di 24 ore,
l'ufficio provinciale competente per la tutela  dell'aria  informa  i
sindaci  dei comuni di Bolzano, Merano, Bressanone, Laives e Brunico.
Costoro dispongono con ordinanza la  sospensione  della  circolazione
tra  le  ore  8  e  le  ore  20 sulle strade di loro competenza. Tale
intervallo    orario    puo'    essere    modificato   dal   Sindaco.
Contemporaneamente viene informato il Commissario del Governo che  e'
stata raggiunta la soglia di 240 lg/m3 e che ai sensi degli artt. 6 e
142  del  Codice  della  Strada  sono  dati i presupposti per attuare
limitazioni al traffico veicolare".
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare.
   Bolzano, 25 settembre 1995
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 ottobre 1995
Registro n. 7, foglio n. 108