Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.147 del 25-6-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1994, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in fisica; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 7 marzo 1996; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 147 del titolo VIII relativo alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: corso di laurea in fisica, viene soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli dal 147 al 151, con conseguente scorrimento degli articoli successivi. Titolo VIII - FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI Corso di laurea in fisica Art. 147. - L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle disposizioni di legge. La durata degli studi del corso di laurea in fisica, e' fissata in quattro anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi indirizzi di durata annuale, alcuni con contenuti prettamente scientifici, altri con finalita' prevalentemente applicative. Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata almeno di tredici settimane di insegnamento effettivo. L'attivita' didattica formativa di base (triennio), teorica e pratica, comporta un totale di almeno 500 ore/anno. Essa e' comprensiva di esercitazioni numeriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' di tutorato, visite tecniche, prove parziali di accertamento, stesura e discussione di elaborati, applicazione di metodi computazionali a problemi fisici ed alla analisi dei dati, nonche' eventuali altre forme di didattica predisposte dal consiglio di corso di laurea. I suoi contenuti didattico-formativi sono articolati nelle seguenti aree: matematica (con quattro annualita' nei settori A01C, A02A, e A03X); fisica (con nove annualita' nei settori B01A, B02A, B02B, B03X, B04X, B05X); chimica (con una annualita' nel settore C03X). Un corso di insegnamento annuale monodisciplinare (annualita') e' costituito da almeno 80 ore di didattica, di cui almeno 20 di esercitazioni. I corsi di laboratorio sono costituiti da almeno 120 ore di attivita' didattiche, comprensive della elaborazione dei dati. Un corso di insegnamento costituto da un modulo semestrale (corso semestrale) e' equivalente alla meta' di un corso annuale. E' consentita l'organizzazione di un corso di insegnamento annuale in due moduli semestrali differenziati. Entro il primo biennio del corso di laurea lo studente dovra' superare la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica in base alle indicazioni del consiglio del corso di laurea. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovra' aver seguito 18 corsi di insegnamento annuali, di norma organizzati in 17 corsi annuali e due corsi semestrali e aver superato i relativi esami in numero comunque non superiore a 20. Il consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea in fisica, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare, secondo quanto disposto dall'art. 3 della tabella XXI riportata nel decreto ministeriale del 23 febbraio 1994 e in particolare, indica gli insegnamenti da frequentare e gli esami da superare al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresi', le eventuali propedeuticita'. Il consiglio di corso di laurea stabilisce annualmente, nel rispetto di quanto deliberato dalla facolta', gli indirizzi attivati e i corsi a disposizione degli studenti per i vari indirizzi; stabilisce inoltre quale parte (modulo) di un insegnamento annuale puo' essere considerata equivalente ad un corso semestrale. Art. 148 (Triennio formativo di base). - I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono: 1 Anno: 1) geometria (una annualita' A01C); 2) analisi matematica I (una annualita' A02A); 3) fisica generale I (una annualita' B01A); 4) esperimentazioni di fisica I (una annualita' sperimentale B01A). 2 Anno: 5) analisi matematica II (una annualita' A02A); 6) meccanica razionale con elementi di meccanica statistica (una annualita' A03X); 7) fisica generale II (una annualita' B01A); 8) esperimentazioni di fisica II (una annualita' sperimentale B01A); 9) chimica generale ed inorganica (una annualita' C03X). 3 Anno: 10) metodi matematici della fisica (una annualita' B02B); 11) istituzioni di fisica teorica (una annualita' B02A); 12) esperimentazioni di fisica III (una annualita' sperimentale B01A); 13) struttura della materia (una annualita' B03X); 14) istituzioni di fisica nucleare e subnucleare (una annualita' B04X). I corsi dell'area formativa matematica e quelli dell'area formativa fisica, quando non di esperimentazioni, sono accompagnati da esercitazioni numeriche che ne fanno parte integrante. Il corso 9) puo' essere accompagnato da esercitazioni numeriche e/o di laboratorio e deve fornire le nozioni fondamentali della chimica generale ed inorganica, con elementi introduttivi di chimica organica. Per consentire al consiglio di corso di laurea in fisica di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo deve essere effettuata dallo studente al momento dell'iscrizione al III anno. Lo studente potra', all'atto dell'iscrizione al IV anno richiedere, con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto. Il consiglio di corso di laurea puo', sulla base delle risorse disponibili, differenziare anche i corsi del triennio per gruppi di indirizzi. Art. 149 (Indirizzi). - Il consiglio di corso di laurea puo', sulla base delle competenze locali e delle risorse disponibili, attivare uno o piu' indirizzi tra quelli che seguono scegliendo le materie di insegnamento dai settori scientifico disciplinari la cui sigla inizi con una delle lettere a fianco indicate: indirizzo teorico-generale (A, B); indirizzo di fisica nucleare e subnucleare (B); indirizzo di fisica della materia (B); indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio (B); indirizzo didattico e di storia della fisica (A, B, M); indirizzo di fisica dei biosistemi (B, C, E); indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente (B, D); indirizzo elettronico cibernetico (B, K); indirizzo di fisica applicata (B, K). Ciascuno di questi indirizzi sara' articolato in tre annualita' e in due moduli semestrali (che a richiesta dello studente potranno essere sostituiti da un'unica annualita') in modo che complessivamente almeno due annualita' siano strettamente caratterizzanti ed almeno una annualita' corrisponda ad un laboratorio specialistico, ad eccezione dell'indirizzo teorico-generale per cui sara' sufficiente un modulo semestrale a carattere fenomenologico o di laboratorio. I primi quattro indirizzi hanno carattere prettamente scientifico e vanno finalizzati, a seconda dell'indirizzo, alla attivita' di ricerca in fisica teorica ed alle conoscenze di base delle teorie e delle metodologie sperimentali nei campi della fisica nucleare e subnucleare, della fisica della materia, dell'astronomia e della fisica spaziale. Gli ultimi quattro indirizzi hanno lo scopo di indirizzare il laureato in fisica verso attivita' in cui i fisici hanno una consolidata presenza ed in cui occorrono, a seconda dell'indirizzo, alcune specifiche conoscenze come indicato nell'allegato al decreto ministeriale 23 febbraio 1994, punto B, comma 4. Il consiglio di corso di laurea avra' cura di scegliere gli insegnamenti relativi ai vari indirizzi in modo che la preparazione scientifica e professionale sia perseguita coerentemente con le finalita' degli indirizzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4, punto B, commi 3 e 4 della tabella XXI riportata nel decreto ministeriale 23 febbraio 1994. La facolta' puo', sulla base di effettive esigenze e competenze locali, istituire un indirizzo locale che comunque dovra' mantenere la formazione di base del triennio e la presenza di uno specifico corso caratterizzante di laboratorio. Art. 150 (Norme generali). - Quando la facolta' si sara' adeguata al nuovo ordinamento di cui alla tabella XXI allegata al decreto ministeriale 23 febbraio 1994, gli studenti gia' iscritti al corso di laurea in fisica potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. Il consiglio di facolta', sentito il consiglio di corso di laurea in fisica, stabilira' le modalita' per la convalida degli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento. Per l'iscrizione di coloro che siano gia' forniti di una laurea e per l'accettazione di passaggio di facolta' o corso di laurea, il consiglio di corso di laurea decidera' caso per caso sull'anno di iscrizione e sugli esami e sulle frequenze che possono essere convalidati. Art. 151 (Esame di laurea). - Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalita' di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere la discussione di una tesi scritta su un argomento pertinente all'indirizzo prescelto dallo studente. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale potra' essere fatta menzione nel certificato di laurea. Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Perugia, 4 giugno 1996 Il rettore: CALZONI