N. 210 SENTENZA 14 - 21 giugno 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Istruzione  pubblica  -  Insegnanti  -  Insegnamento  di   lingua   e
 letteratura  straniera  -  Ammissione  alla  sessione riservata degli
 esami di abilitazione - Requisiti e titoli - Servizio di insegnamento
 non di ruolo prestato nelle scuole francesi di istruzione di  secondo
 grado  con  nomina proposta dal Ministero della pubblica istruzione e
 servizio espletato nelle istituzioni scolastiche italiane  all'estero
 -  Assimilazione  -  Omessa  previsione - Ragionevolezza della scelta
 legislativa - Richiesta di sentenza additiva  -  Non  assimilabilita'
 della  figura  dell'assistente  di  lingua italiana all'estero, senza
 rapporto di dipendenza da istituzione  statale,  alla  situazione  di
 incaricato  in un rapporto di precariato di insegnamento in struttura
 statale con oneri a carico dello Stato - Non fondatezza.
 
 (D.-L. 3 maggio 1988, n. 140, art. 3, convertito, con  modificazioni,
 nella legge 4 luglio 1988, n. 246).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 97, primo comma).
(GU n.26 del 26-6-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Mauro FERRI;
 Giudici:  prof.  Luigi  MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
 VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel   giudizio   di   legittimita'  costituzionale  dell'art.  3  del
 decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il  personale
 della  scuola),  convertito,  con modificazioni, nella legge 4 luglio
 1988, n. 246, promosso con ordinanza emessa il 30  gennaio  1995  dal
 Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da
 Lombardo  Domenica  contro il Sovrintendente scolastico per le Marche
 ed altri, iscritta al n. 579 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  41,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1995;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  17 aprile 1996 il giudice
 relatore Riccardo Chieppa.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Nel corso del procedimento promosso con  ricorso  di  Domenica
 Lombardo  avverso  il  provvedimento  con  il quale il Sovrintendente
 scolastico per le Marche la aveva esclusa  dalla  sessione  riservata
 degli  esami di abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura
 straniera negli istituti di istruzione scolastica di secondo grado ed
 artistica, per mancanza dei requisiti di servizio previsti  dall'art.
 3,   primo   comma,  dell'ordinanza  ministeriale  n.  170  del  1988
 (anch'essa, in parte qua impugnata), l'adito Tribunale amministrativo
 regionale del Lazio, con ordinanza del  30  gennaio  1995,  pervenuta
 alla  Corte  costituzionale il 29 agosto 1995 (r.o. n. 579 del 1995),
 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del
 decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito,  con  modificazioni,
 nella  legge  4 luglio 1988, n. 246 (del quale la censurata ordinanza
 ministeriale  costituisce  applicazione),  nella  parte  in  cui  non
 assimila,  ai  fini  dell'ammissione  alla  citata sessione riservata
 degli esami di abilitazione, il servizio di insegnamento non di ruolo
 prestato nelle scuole francesi di istruzione  secondaria  di  secondo
 grado  con  nomina proposta dal Ministero della pubblica istruzione a
 quello espletato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero.
   Nel caso di specie, la ricorrente,  laureata  in  lingua  francese,
 aveva  prestato  servizio retribuito, dal 1 ottobre 1981 al 31 maggio
 1982, presso il liceo "Jacques Decour"  di  Parigi,  in  qualita'  di
 assistente   di   italiano,   con   nomina  decretata  dall'Autorita'
 scolastica   francese  (su  proposta  del  Ministero  della  pubblica
 istruzione italiano), sulla base di un accordo culturale tra l'Italia
 e la Francia, ratificato con la legge 30 luglio 1952, n. 1177.
   Facendo valere tale servizio, la stessa  aveva  chiesto  di  essere
 ammessa    agli   esami   di   cui   si   tratta,   collocandosi   al
 centoventottesimo posto della graduatoria, e vedendosi, poi,  esclusa
 dall'elenco degli abilitati.
   Ad   avviso   del   collegio   rimettente,  la  mancata  inclusione
 dell'attivita' di cui si tratta tra le categorie di servizi presi  in
 considerazione  ai  fini  dell'ammissione  agli esami di abilitazione
 all'insegnamento violerebbe gli artt. 3, primo  comma,  e  97,  primo
 comma,   della   Costituzione,  in  quanto  la  censurata  disciplina
 legislativa prevederebbe una irragionevole disparita' di  trattamento
 tra  docenti  che  si  troverebbero  sostanzialmente  nelle  medesime
 condizioni oggettive. Al riguardo, nella ordinanza si rileva  che  il
 servizio prestato presso una scuola straniera e' valutato dal vigente
 ordinamento  scolastico  alla  stregua del servizio precario prestato
 nelle istituzioni scolastiche italiane ai sensi  dell'art.  17  della
 legge  26 maggio 1975, n. 327, ed e' espressamente riconosciuto dalla
 tabella C) dell'ordinanza ministeriale n. 356  del  6  dicembre  1988
 quale  titolo  didattico  per  il  conferimento  delle  supplenze  al
 personale docente delle scuole secondarie e dei licei  artistici.  Si
 afferma,  inoltre, che le modalita' del conferimento dell'incarico in
 questione sarebbero identiche  a  quelle  previste  per  il  servizio
 precario   da   prestare   nelle   istituzioni  scolastiche  italiane
 all'estero, con l'unica differenza della diversa autorita' competente
 a decretare la nomina (il Ministero della pubblica  istruzione  nella
 specie, quello degli affari esteri nelle ipotesi di cui agli artt. 15
 del  regio-decreto  12 febbraio 1940, n. 740, e 17 della citata legge
 n. 327 del 1975).
   Il Tribunale amministrativo regionale rimettente, rilevato  che  la
 ratio della norma di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 140 del 1988
 e'  quella di favorire, attraverso l'indizione di concorsi riservati,
 l'immissione in  ruolo  del  personale  docente  con  l'obiettivo  di
 eliminare  le diverse forme di precariato sopravvissute alla legge 20
 maggio 1982, n. 270, ha dato atto che la giurisprudenza  della  Corte
 costituzionale  riconosce  al  legislatore  un'ampia discrezionalita'
 nella  materia  di  cui  si   tratta,   affermando,   peraltro,   che
 l'irragionevole    trattamento    discriminatorio    di    situazioni
 sostanzialmente  identiche  in  ogni  caso   lederebbe   i   principi
 costituzionalmente   garantiti  di  uguaglianza  e  di  imparzialita'
 dell'amministrazione.
   2. - Nel giudizio innanzi  alla  Corte  costituzionale  non  si  e'
 costituita la parte privata, ne' ha spiegato intervento il Presidente
 del Consiglio dei ministri.
                        Considerato in diritto
   1.  - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sottoposto
 a scrutinio di costituzionalita' l'art. 3 del decreto-legge 3  maggio
 1988,  n.  140  (Misure  urgenti  per  il  personale  della  scuola),
 convertito, con modificazioni, nella legge 4  luglio  1988,  n.  246,
 nella  parte  in  cui esclude dalla sessione riservata degli esami di
 abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura straniera negli
 istituti di istruzione secondaria di secondo  grado,  previsti  dalla
 stessa  norma,  coloro i quali, nell'anno scolastico 1981-82, abbiano
 prestato servizio di insegnamento non di ruolo in scuole francesi  di
 istruzione  secondaria  di  secondo  grado  con  nomina  proposta dal
 Ministero della pubblica istruzione.
   Ad avviso del giudice  a  quo  tale  disposizione  si  porrebbe  in
 contrasto  con  gli  artt.  3,  primo comma, e 97, primo comma, della
 Costituzione, determinando un trattamento irragionevolmente deteriore
 del predetto  servizio  rispetto  a  quello,  ritenuto  dal  collegio
 rimettente  identico  al primo, espletato da personale docente non di
 ruolo nelle istituzioni scolastiche  italiane  all'estero,  il  quale
 costituisce,  invece,  titolo  per  l'ammissione agli esami di cui si
 tratta. Da cio' discenderebbe, altresi', la violazione  dei  principi
 di buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione.
   2. - La questione non e' fondata.
   2.1.  - L'art. 3 del decreto-legge n. 140 del 1988, convertito, con
 modificazioni, nella legge n. 246 del 1988, prevede, al primo  comma,
 la  indizione,  entro  quarantacinque giorni dalla data di entrata in
 vigore del decreto stesso, di sessioni riservate per il conseguimento
 dell'abilitazione  all'insegnamento  nelle  scuole  materne  e  negli
 istituti  e  scuole di istruzione secondaria ed artistica; al secondo
 comma, rinvia alle disposizioni della legge 20 maggio  1982,  n.  270
 per le prove di esame e per le modalita' di svolgimento.
   La  norma  trae  origine  dall'  esigenza di provvedere al riordino
 dell'assetto del personale docente non  di  ruolo,  con  l'obiettivo,
 risultante  dai  lavori  preparatori  della  legge di conversione del
 decreto n. 140 del 1988, e posto in evidenza nella  stessa  ordinanza
 di   rimessione,   di   eliminare  le  diverse  forme  di  precariato
 sopravvissute alla legge 20 maggio 1982, n. 270.   Tra le  situazioni
 che  la  norma  prende in esame, al terzo comma, come legittimanti la
 partecipazione ai concorsi riservati di cui si tratta, vi  e'  quella
 di coloro che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80
 o 1980-81 o 1981-82, un anno di servizio di insegnamento non di ruolo
 nelle  scuole  materne  o  secondarie  statali,  ivi compresi i licei
 artistici e gli  istituti  d'arte,  ovvero  su  posti  statali  nelle
 istituzioni  scolastiche  e culturali italiane all'estero, ed abbiano
 svolto un altro anno di servizio di insegnamento non di  ruolo  nelle
 medesime  scuole  ed  istituzioni nel settennio antecedente alla data
 del 10 settembre 1982 (art. 3,  terzo  comma,  lettera  c));  nonche'
 quella  di  coloro che nell'anno scolastico 1981-82 "abbiano prestato
 servizio non di ruolo su posti statali nelle istituzioni  scolastiche
 e  culturali  italiane  all'estero,  con  nomina  conferita  ai sensi
 dell'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981,  n.  281,
 convertito,  con  modificazioni,  nella legge 24 luglio 1981, n. 392"
 (il quale prevede, per l'anno scolastico  1981-82,  la  copertura  di
 cattedre,  che,  in  base  alla  normativa  vigente, darebbe luogo al
 conferimento di incarichi, soltanto  mediante  supplenze);  ovvero  -
 sempre   con  riferimento  ad  istituzioni  scolastiche  e  culturali
 italiane all'estero - di coloro che, per i Paesi per i  quali  l'anno
 scolastico  ha  inizio  in  data  diversa  da  quella  del territorio
 metropolitano, abbiano prestato servizio  durante  l'anno  scolastico
 1981-82 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982 (art. 3,
 terzo  comma, lettera d)).  Sono tutte situazioni ricollegate a forme
 di  precariato  nell'insegnamento  con  rapporto  di  impiego  e  con
 trattamento economico a carico (prevalente) dello Stato, e, cioe', di
 servizio      prestato      temporaneamente      alle      dipendenze
 dell'amministrazione italiana e con oneri  finanziari  a  carico  del
 bilancio statale; nello stesso tempo, l'abilitazione all'insegnamento
 e'  preordinata  all'immissione  in  ruolo,  in  modo  da  attuare un
 progressivo assorbimento delle posizioni di  precariato  mediante  la
 copertura  dei  posti  con personale immesso in ruolo (statale). Tali
 ragioni giustificano la procedura della selezione riservata in deroga
 al  sistema  generale  delle  abilitazioni   e   dei   concorsi   per
 l'insegnamento.    Di  qui  il  collegamento  nel sistema legislativo
 (analogo e complementare con quello della citata  legge  n.  270  del
 1982)  dell'abilitazione  da conseguire con l'insegnamento impartito,
 principio  esplicitato  nell'art.  3,  terzo  comma,   dell'ordinanza
 ministeriale 20 giugno 1988, n. 170.
   Le  anzidette finalita' non possono essere censurate in questa sede
 rientrando in scelte non irragionevoli di politica legislativa.   Ne'
 rientra  nelle  attribuzioni  della  Corte  il  potere di ampliare le
 categorie da ammettere alla selezione  per  l'abilitazione  agevolata
 (speciale e derogatoria) ricomprendendo situazioni (come quella presa
 in considerazione dall'ordinanza di rimessione) differenziate, per le
 quali e' plausibile un diverso trattamento. Questa Corte ha, infatti,
 ripetutamente   affermato   che   la  individuazione  dei  titoli  di
 ammissione ai concorsi riservati rientra nella  discrezionalita'  del
 legislatore, che, come tale, non puo' essere sindacabile se non sotto
 il  profilo  della  manifesta  irragionevolezza  (v.,  tra  le altre,
 sentenze n. 51 del 1994 e n. 219 del 1993).
   2.2. - Il servizio svolto dal  personale  preso  in  considerazione
 dall'art.   3   del   decreto-legge   n.   140   del  1988,  ai  fini
 dell'ammissione  alle  sessioni  riservate   per   il   conseguimento
 dell'abilitazione  all'insegnamento, non e' sostanzialmente identico,
 come sostiene il collegio rimettente, all'attivita'  espletata  nelle
 scuole francesi di istruzione secondaria di secondo grado da italiani
 laureati in quella lingua, nell'ambito di un accordo culturale tra la
 Francia e l'Italia.
   2.3.  -  Non  possono valere per una equiparazione, ai fini che qui
 interessano, delle categorie poste a raffronto, l'art. 17 della legge
 26 maggio 1975, n. 327 e la tabella C) dell'ordinanza ministeriale n.
 356 del 6 dicembre 1988: infatti, il primo, ricordato nella ordinanza
 di rimessione, si limita a riconoscere le funzioni  di  insegnamento,
 svolte  nelle istituzioni straniere di istruzione di cui all'art.  15
 del regio-decreto 12 febbraio 1940,  n.  740  (universita'  e  scuole
 straniere  all'estero)  prima della nomina in ruolo, come servizio di
 ruolo. Ma cio' e' previsto solo all'atto del superamento del  periodo
 di prova, e nei limiti ed alle condizioni previsti dal d.l. 19 giugno
 1970,  n.  370,  convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio
 1970, n. 576.
   Tale riconoscimento presuppone, quindi, la nomina in ruolo,  e  non
 puo'  riguardare  le  fasi  ad  essa  precedenti,  quale quella della
 partecipazione agli esami di abilitazione all'insegnamento,  regolata
 da specifiche disposizioni aventi diversa finalita': l'art. 17 citato
 e'  disposizione  di  favore  sullo  stesso  piano di altre norme che
 riconoscono un  servizio  o  un'attivita'  pregressa  ai  fini  della
 progressione  di  carriera  ed  economica  nonche'  per  gli  effetti
 pensionistici.
   Anche  l'inclusione,  nell'ordinanza  ministeriale n. 356 del 1988,
 del servizio prestato negli istituti di istruzione  stranieri  tra  i
 titoli  valutabili  per  il conferimento delle supplenze al personale
 docente delle scuole secondarie e  dei  licei  artistici,  ha  valore
 limitato  all'ambito  in  cui  si  colloca  e  agli  effetti  cui  e'
 predisposta.   In altri termini, la  previsione  di  punteggio,  come
 mezzo  di  valutazione  di  servizi e attivita' svolta (in istituti e
 scuole di ogni livello  e  tipo,  statali,  pareggiati  o  legalmente
 riconosciuti, inclusi quelli meramente privati), ricomprende anche il
 servizio  "come  assistente  negli  istituti di istruzione secondaria
 stranieri" in quanto valutabile tra i titoli didattici come indice di
 valore attitudinale. Ma cio' non comporta che il servizio sia assunto
 come attivita' presso lo Stato italiano e da questo riconosciuto  nel
 suo  ambito  a  fini  generali  e  diversi  da  quelli  della stretta
 valutazione attitudinale.
   2.4. -  In  definitiva,  dalla  non  irrilevanza,  nel  quadro  del
 rapporto  di  lavoro del personale docente, delle attivita' pregresse
 prestate in istituzioni scolastiche straniere, non puo' desumersi una
 generale estensione a tale categoria dei benefici riconosciuti per  i
 servizi  prestati  in  istituzioni  scolastiche  e culturali italiane
 all'estero.  In particolare, per cio' che  qui  rileva,  la  sessione
 riservata  di  esami di abilitazione all'insegnamento costituisce una
 procedura a carattere derogatorio rispetto al  sistema  ordinario  di
 reclutamento  del  personale  docente,  e, come tale, non applicabile
 estensivamente.
   3. - Nel caso preso in esame dal collegio rimettente, del resto, le
 funzioni svolte all'estero non possono nemmeno essere  assimilate  ad
 una  vera  e  propria  attivita'  di  insegnamento,  ma sono semplici
 funzioni di assistente nell'insegnamento di italiano svolto da  altro
 docente   (la  ricorrente  chiedeva  di  partecipare  agli  esami  di
 abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura straniera).
   La ricorrente aveva prestato servizio dal  1  ottobre  1981  al  31
 maggio  1982,  in esecuzione dell'accordo culturale tra l'Italia e la
 Francia, ratificato con la legge 30 luglio 1952, n. 1177, presso  una
 scuola  secondaria  statale  francese, in qualita' di "assistente" di
 lingua  italiana  senza  che  vi  fosse  mai  stato  un  rapporto  di
 dipendenza,  ancorche'  precaria, con istituzione statale.  Si tratta
 di una figura ontologicamente ben  distinta  da  quella  del  docente
 presso   istituzioni   scolastiche   italiane   all'estero,   e   non
 assimilabile  ad  un  rapporto  di  precariato  di  insegnamento   in
 struttura statale con oneri a carico dello Stato.
   La creazione di posti di "assistente" sulla base della reciprocita'
 risponde  a  finalita'  del  tutto diverse da quelle cui si ispira la
 nomina dei docenti nelle scuole italiane all'estero: esse  consistono
 nello  sviluppo  delle  relazioni  tra  i  Paesi contraenti l'accordo
 culturale,  nel  miglioramento  dell'insegnamento  delle   rispettive
 lingue  e,  nel  contempo, nel perfezionamento della conoscenza della
 lingua  nell'interesse   degli   stessi   giovani   prescelti   quali
 assistenti. Costoro vengono nominati, su proposta del Ministero della
 pubblica   istruzione,  dall'autorita'  dello  Stato  ospitante,  che
 provvede anche ad erogare il compenso ad  essi  spettante,  mentre  i
 docenti  presso  le  istituzioni scolastiche italiane all'estero sono
 nominati dal  Ministero  per  gli  affari  esteri,  che  gestisce  la
 relativa attivita'.
   Alla   stregua   delle   considerazioni  che  precedono,  non  puo'
 ravvisarsi  la  prospettata   irragionevolezza   nella   scelta   del
 legislatore  di  non  riconoscere il periodo di "assistentato" presso
 istituzioni  scolastiche  straniere  ai  fini  della  ammissione   ai
 concorsi riservati per l'abilitazione all'insegnamento.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140  (Misure  urgenti
 per  il personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella
 legge 4 luglio 1988, n. 246, sollevata, in riferimento agli artt.  3,
 primo comma, e 97, primo comma,  della  Costituzione,  dal  Tribunale
 amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 21 giugno 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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