Legge n. 488/1992. Quesiti interpretativi.(GU n.149 del 27-6-1996)
Vigente al: 27-6-1996
Alle imprese interessate Alle banche concessionarie All'Abi All'Assireme All'Assilea All'Ipi Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confcommercio Alla Confesercenti Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane Con circolari n. 38522 del 15 dicembre 1995 (supplemento ordinario n. 156 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 dei 30 dicembre 1995) e n. 37835 dell'8 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996), sono state fornite le indicazioni necessarie all'applicazione del regolamento concernente le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla legge n. 488/1992, nonche' ulteriori elementi utili per l'accesso alle predette agevolazioni. Si forniscono di seguito risposte ad alcuni quesiti interpretativi, avanzati dalle banche concessionarie, in relazione all'applicazione delle predette disposizioni. 1. ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELLE BANCHE CONCESSIONARIE. 1.1. Determinazione del capitale proprio preesistente nel caso di soggetto che ha avviato l'iniziativa diverso da quello che presenta la domanda ai sensi della legge n. 488/1992. Se il soggetto richiedente le agevolazioni, a seguito di fusione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, e' diverso da quello che ha avviato il programma di investimenti, considerato che e' il primo il potenziale beneficiario delle agevolazioni, e' con riferimento a tale soggetto ed al momento in cui esso diviene legittimamente titolare dell'iniziativa che occorre rilevare, ai fini del calcolo dei primo indicatore, il concorso di mezzi propri investiti nell'iniziativa a titolo di capitale di rischio. Si deve pertanto fare riferimento alla situazione patrimoniale del soggetto richiedente, attraverso le poste dello stato patrimoniale dei bilancio approvato a data quanto piu' prossima possibile a quella di fusione, conferimento o cessione. Dette poste possono essere opportunamente rettificate (punto 6.2 della circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995 e punto 9.2 della circolare n. 38129 del 18 aprile 1996) per tenere conto delle variazioni significative intervenute tra la data di detto bilancio e la data immediatamente successiva a quella della fusione, del conferimento o della cessione. Tra le rettifiche, inoltre, devono essere ricompresi, in detrazione della posta B (Immobilizzazioni) dell'attivo, gli investimenti del programma da agevolare gia' inclusi nella stessa posta B, indipendentemente da quale dei due soggetti li ha sostenuti. Per quanto concerne la "parte nuova" del capitale proprio e, quindi, la compilazione dei prospetti D.4.2.1 e D.4.2.2, del modulo di domanda, resta fermo, con riferimento al soggetto richiedente, quanto disciplinato al punto 6.2 della circolare n. 38522/95 ed ai punti 9.1 e 9.3 della circolare n. 38129/96. 1.2. Integrazione/modifica dei dati esposti in domanda. La normativa in piu' parti fa esplicito riferimento alla possibilita' che la banca concessionaria rettifichi, in esito agli accertamenti istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori (con la sola eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione massima consentita), e cio', soprattutto, in relazione alla immissione, da parte dell'impresa richiedente, di mezzi propri in misura ed in tempi coerenti con la realizzazione dell'iniziativa (art. 6, comma 1, lettera c) e art. 6, comma 4, lettera a), del regolamento, punti 5.10, 6.2 e 6.4 della circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995). Le rettifiche da parte delle banche concessionarie rivestono carattere di obbligatorieta' circa l'ammissibilita' e la congruita' delle spese del programma ed i dati relativi all'occupazione ed al capitale proprio di nuovo apporto che dovessero risultare sovrastimati dall'impresa in relazione alle caratteristiche dell'iniziativa ed alle oggettive possibilita' dell'impresa medesima. Per quanto concerne il capitale proprio, inoltre, qualora la banca concessionaria dovesse accertare, "attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a realizzazione a quello di entrata a regime dell'iniziativa", che i nuovi apporti dichiarati dall'impresa dovessero risultare inadeguati o intempestivi rispetto all'iniziativa stessa, potra' richiedere all'impresa medesima nuovi o differenti impegni, da sottoscrivere e deliberare con le modalita' previste dalla normativa; in quest'ultima ipotesi, l'azione della banca dovra' essere ampiamente motivata, alla luce delle considerazioni che precedono e delle funzioni della banca in quanto concessionaria di pubblico servizio. Analogamente la banca concessionaria potra' procedere nel caso in cui i riquadri D.4.1, D.4.2.1 o D.4.2.2 del modulo di domanda dovessero essere in bianco o compilati in modo palesemente non corretto. In tal caso - fermo restando gli incrementi connessi ad esigenze di nuovi apporti o le detrazioni per sovrastima sopra disciplinati - i dati relativi agli esercizi antecedenti a quello di sottoscrizione della domanda (parte preesistente e nuova) potranno essere integrati o modificati sulla base dei dati oggettivi di bilancio; quelli relativi agli esercizi successivi (parte nuova) potranno essere integrati o modificati nel caso in cui l'eventuale dimenticanza o l'errore dell'impresa dovessero chiaramente risultare da elementi oggettivi quali, ad esempio, l'indicazione di un ammontare superiore alla voce "Capitale proprio" del prospetto D5 del modulo stesso, ovvero quali una delibera, assunta in data antecedente a quella di sottoscrizione del modulo, relativa ad aumenti di capitale sociale o a conferimenti in c/aumento del capitale stesso non indicati nei citati riquadri D.4.2.1 o D.4.2.2. 1.3. Esame di pertinenza e congruita' delle spese. Ai sensi dell'art. 9 della convenzione tra il Ministero e le banche concessionarie, queste ultime sono responsabili, tra l'altro, della "pertinenza e congruita' delle spese sostenute dall'impresa e ritenute ammissibili ai fini dell'iniziativa agevolata". Occorre tenere ben distinto il concetto di pertinenza da quello di congruita' delle spese esposte. L'esame di pertinenza deve tendere ad evidenziare spese quali, ad esempio, quelle relative a manutenzioni, beni usati, commesse interne relative ad opere murarie, compravendita di brevetti tra soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile, acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attivita' produttiva, ecc.; tali spese, essendo, appunto, non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare, una volta individuate, devono essere escluse da quelle ammissibili alle agevolazioni. Per quanto concerne la congruita', l'art. 4, comma 3, del regolamento stabilisce che le spese proposte sono ammesse in misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato. A tale riguardo, al fine di fornire indicazioni operative alla banche concessionarie in merito ai contenuti dell'esame di congruita', che le stesse devono effettuare, appare opportuno distinguere tra l'esame condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per la concessione definitiva. Nella prima fase, l'esame di congruita' deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo dell'iniziativa, in relazione alle caratteristiche tecniche ed alla validita' economica della stessa, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni - a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui - tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso e' finalizzato. L'esame di congruita' da condurre nella seconda fase, in sede di relazione finale di spesa, dovra' essere, invece, puntuale e dovra' essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e prestazionali, l'adeguatezza dei piu' significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato. 2. Modifica, da parte delle imprese, dei dati e delle informazioni contenuti nel modulo di domanda. Secondo un principio di carattere generale, che sta alla base della particolare procedura di tipo concorsuale prevista dalla legge n. 488/1992, non e' consentito all'impresa richiedente di apportare, successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, modifiche all'iniziativa rilevanti ai fini della formazione della graduatoria o per il calcolo delle agevolazioni, fatto salvo quanto detto al precedente punto 1.2 con riferimento agli esiti della istruttoria bancaria. Tale principio di carattere generale, oltre che dalla particolare natura della procedura, si desume anche dalla puntuale disposizione di cui al punto 5.9 della circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995, secondo la quale, nel caso di domande restituite, in quanto incomplete, e ripresentate, l'impresa non puo' modificare i dati gia' forniti in sede di presentazione del modulo di domanda, con la sola eccezione, qualora variati, di quelli concernenti la propria dimensione. Premesso quanto sopra, l'impegno sottoscritto in sede di presentazione della domanda di agevolazioni, "a comunicare tempestivamente alla banca, e comunque entro e non oltre quindici giorni dal termine ultimo per l'invio della istruttoria della banca stessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ogni aggiornamento delle notizie e dei dati esposti, rilevante ai fini della formazione delle graduatorie o per il calcolo delle agevolazioni ..", determina l'obbligo per l'impresa di comunicare eventuali variazioni all'iniziativa che, comportando le modifiche rilevanti ai fini di cui sopra, configurano, di fatto, una nuova domanda. Detta nuova domanda, riformulata con le modalita' previste dalla normativa, verra' presa in considerazione a valere sulle risorse finanziarie degli esercizi successivi, e sara' considerata, a tutti gli effetti, come presentata per la prima volta. Il direttore generale della produzione industriale AMMASSARI