MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 19 giugno 1996, n. 3615 

  Legge n. 488/1992. Quesiti interpretativi.
(GU n.149 del 27-6-1996)
 
 Vigente al: 27-6-1996  
 

                                   Alle imprese interessate
                                  Alle banche concessionarie
                                  All'Abi
                                  All'Assireme
                                  All'Assilea
                                  All'Ipi
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confesercenti
                                  Al  Comitato di coordinamento delle
                                  confederazioni artigiane
 Con circolari n. 38522 del 15 dicembre 1995  (supplemento  ordinario
n.  156  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 dei 30 dicembre 1995) e n.
37835 dell'8 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996),
sono state fornite le  indicazioni  necessarie  all'applicazione  del
regolamento   concernente   le   modalita'  e  le  procedure  per  la
concessione  e  l'erogazione  delle   agevolazioni   alle   attivita'
produttive  nelle  aree  depresse  del  Paese  di  cui  alla legge n.
488/1992,  nonche'  ulteriori  elementi  utili  per  l'accesso   alle
predette agevolazioni.
  Si forniscono di seguito risposte ad alcuni quesiti interpretativi,
avanzati  dalle  banche concessionarie, in relazione all'applicazione
delle predette disposizioni.
1. ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELLE BANCHE CONCESSIONARIE.
1.1. Determinazione del capitale proprio  preesistente  nel  caso  di
soggetto  che  ha avviato l'iniziativa diverso da quello che presenta
la domanda ai sensi della legge n. 488/1992.
  Se il soggetto richiedente le agevolazioni, a seguito  di  fusione,
conferimento  o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, e' diverso da
quello che ha avviato il programma di investimenti,  considerato  che
e'  il  primo  il  potenziale beneficiario delle agevolazioni, e' con
riferimento a tale  soggetto  ed  al  momento  in  cui  esso  diviene
legittimamente titolare dell'iniziativa che occorre rilevare, ai fini
del  calcolo  dei  primo  indicatore,  il  concorso  di  mezzi propri
investiti nell'iniziativa a titolo di capitale di  rischio.  Si  deve
pertanto  fare  riferimento alla situazione patrimoniale del soggetto
richiedente,  attraverso  le  poste  dello  stato  patrimoniale   dei
bilancio  approvato a data quanto piu' prossima possibile a quella di
fusione,  conferimento  o  cessione.  Dette  poste   possono   essere
opportunamente rettificate (punto 6.2 della circolare n. 38522 del 15
dicembre  1995  e  punto  9.2  della circolare n. 38129 del 18 aprile
1996) per tenere conto delle variazioni significative intervenute tra
la data di detto bilancio  e  la  data  immediatamente  successiva  a
quella  della  fusione,  del  conferimento  o  della cessione. Tra le
rettifiche, inoltre, devono essere ricompresi,  in  detrazione  della
posta   B   (Immobilizzazioni)   dell'attivo,  gli  investimenti  del
programma  da  agevolare  gia'  inclusi   nella   stessa   posta   B,
indipendentemente  da  quale  dei  due  soggetti li ha sostenuti. Per
quanto concerne la "parte nuova" del capitale proprio e,  quindi,  la
compilazione  dei prospetti D.4.2.1 e D.4.2.2, del modulo di domanda,
resta  fermo,  con  riferimento  al  soggetto   richiedente,   quanto
disciplinato  al  punto  6.2 della circolare n.  38522/95 ed ai punti
9.1 e 9.3 della circolare n. 38129/96.
1.2. Integrazione/modifica dei dati esposti in domanda.
  La   normativa   in   piu'  parti  fa  esplicito  riferimento  alla
possibilita' che la banca concessionaria rettifichi,  in  esito  agli
accertamenti  istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori
(con la sola eccezione della percentuale richiesta  dell'agevolazione
massima   consentita),   e   cio',  soprattutto,  in  relazione  alla
immissione, da parte dell'impresa richiedente,  di  mezzi  propri  in
misura  ed  in  tempi  coerenti  con la realizzazione dell'iniziativa
(art. 6, comma 1, lettera c) e art.  6,  comma  4,  lettera  a),  del
regolamento,  punti  5.10,  6.2 e 6.4 della circolare n. 38522 del 15
dicembre 1995).
  Le  rettifiche  da  parte  delle  banche  concessionarie  rivestono
carattere  di  obbligatorieta' circa l'ammissibilita' e la congruita'
delle spese del programma ed i dati relativi  all'occupazione  ed  al
capitale   proprio   di   nuovo   apporto   che  dovessero  risultare
sovrastimati   dall'impresa   in   relazione   alle   caratteristiche
dell'iniziativa ed alle oggettive possibilita' dell'impresa medesima.
Per  quanto  concerne  il capitale proprio, inoltre, qualora la banca
concessionaria dovesse  accertare,  "attraverso  la  simulazione  dei
bilanci   e   dei   flussi   finanziari  dall'esercizio  di  avvio  a
realizzazione a quello di entrata a regime  dell'iniziativa",  che  i
nuovi  apporti dichiarati dall'impresa dovessero risultare inadeguati
o intempestivi  rispetto  all'iniziativa  stessa,  potra'  richiedere
all'impresa  medesima  nuovi o differenti impegni, da sottoscrivere e
deliberare con le modalita' previste dalla normativa; in quest'ultima
ipotesi, l'azione della banca dovra' essere ampiamente motivata, alla
luce delle considerazioni che precedono e delle funzioni della  banca
in quanto concessionaria di pubblico servizio.
  Analogamente  la  banca concessionaria potra' procedere nel caso in
cui i riquadri  D.4.1,  D.4.2.1  o  D.4.2.2  del  modulo  di  domanda
dovessero  essere  in  bianco  o  compilati  in  modo palesemente non
corretto. In tal caso - fermo restando  gli  incrementi  connessi  ad
esigenze  di  nuovi  apporti  o  le  detrazioni  per sovrastima sopra
disciplinati - i dati relativi agli esercizi antecedenti a quello  di
sottoscrizione  della  domanda  (parte preesistente e nuova) potranno
essere integrati o  modificati  sulla  base  dei  dati  oggettivi  di
bilancio;  quelli  relativi  agli  esercizi  successivi (parte nuova)
potranno essere integrati o modificati nel caso  in  cui  l'eventuale
dimenticanza  o l'errore dell'impresa dovessero chiaramente risultare
da  elementi  oggettivi  quali,  ad  esempio,  l'indicazione  di   un
ammontare superiore alla voce "Capitale proprio" del prospetto D5 del
modulo stesso, ovvero quali una delibera, assunta in data antecedente
a  quella  di  sottoscrizione  del  modulo,  relativa  ad  aumenti di
capitale sociale o a conferimenti in c/aumento  del  capitale  stesso
non indicati nei citati riquadri D.4.2.1 o D.4.2.2.
1.3. Esame di pertinenza e congruita' delle spese.
  Ai sensi dell'art. 9 della convenzione tra il Ministero e le banche
concessionarie,  queste  ultime sono responsabili, tra l'altro, della
"pertinenza  e  congruita'  delle  spese  sostenute  dall'impresa   e
ritenute ammissibili ai fini dell'iniziativa agevolata".
  Occorre  tenere ben distinto il concetto di pertinenza da quello di
congruita' delle spese esposte.
  L'esame  di  pertinenza deve tendere ad evidenziare spese quali, ad
esempio, quelle relative a manutenzioni, beni usati, commesse interne
relative ad opere murarie, compravendita di brevetti tra soggetti che
si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2359 del  codice  civile,
acquisto  di  terreno  di  superficie  eccedente  rispetto  ai  reali
fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti  degli  stessi
adibiti  ad  usi diversi da quelli connessi all'attivita' produttiva,
ecc.; tali spese, essendo, appunto, non pertinenti,  ai  sensi  della
normativa  vigente, al programma da agevolare, una volta individuate,
devono essere escluse da quelle ammissibili alle agevolazioni.
  Per  quanto  concerne  la  congruita',  l'art.  4,  comma  3,   del
regolamento  stabilisce  che le spese proposte sono ammesse in misura
congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle  condizioni
di mercato.
  A  tale  riguardo,  al  fine  di fornire indicazioni operative alla
banche  concessionarie  in  merito   ai   contenuti   dell'esame   di
congruita',   che  le  stesse  devono  effettuare,  appare  opportuno
distinguere  tra  l'esame  condotto   ai   fini   della   concessione
provvisoria e quello per la concessione definitiva. Nella prima fase,
l'esame  di  congruita'  deve essere finalizzato alla valutazione del
costo complessivo dell'iniziativa, in relazione alle  caratteristiche
tecniche  ed  alla  validita'  economica della stessa, senza condurre
accertamenti sul costo dei singoli beni - a  meno  che  non  emergano
elementi  chiaramente  e  macroscopicamente  incongrui - tenuto conto
dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non
siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso e'
finalizzato.
  L'esame di congruita' da condurre nella seconda fase,  in  sede  di
relazione  finale  di spesa, dovra' essere, invece, puntuale e dovra'
essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione  di  spesa
ed  in  riferimento alle caratteristiche costruttive e prestazionali,
l'adeguatezza dei piu' significativi costi esposti rispetto al totale
complessivo dell'investimento prospettato.
2. Modifica, da parte delle imprese, dei dati  e  delle  informazioni
contenuti nel modulo di domanda.
  Secondo un principio di carattere generale, che sta alla base della
particolare  procedura  di  tipo  concorsuale prevista dalla legge n.
488/1992, non e' consentito  all'impresa  richiedente  di  apportare,
successivamente  alla chiusura dei termini per la presentazione delle
domande, modifiche all'iniziativa rilevanti ai fini della  formazione
della  graduatoria  o  per il calcolo delle agevolazioni, fatto salvo
quanto detto al precedente punto 1.2 con riferimento agli esiti della
istruttoria bancaria.
  Tale principio di carattere generale, oltre che  dalla  particolare
natura  della  procedura, si desume anche dalla puntuale disposizione
di cui al punto 5.9 della circolare n. 38522 del  15  dicembre  1995,
secondo   la  quale,  nel  caso  di  domande  restituite,  in  quanto
incomplete, e ripresentate, l'impresa non puo' modificare i dati gia'
forniti in sede di presentazione del modulo di domanda, con  la  sola
eccezione,   qualora   variati,  di  quelli  concernenti  la  propria
dimensione.
  Premesso  quanto  sopra,  l'impegno   sottoscritto   in   sede   di
presentazione   della   domanda   di   agevolazioni,   "a  comunicare
tempestivamente alla banca, e comunque entro  e  non  oltre  quindici
giorni  dal  termine ultimo per l'invio della istruttoria della banca
stessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
ogni  aggiornamento  delle  notizie  e dei dati esposti, rilevante ai
fini della formazione  delle  graduatorie  o  per  il  calcolo  delle
agevolazioni  ..",  determina  l'obbligo  per l'impresa di comunicare
eventuali variazioni all'iniziativa  che,  comportando  le  modifiche
rilevanti  ai  fini  di  cui  sopra, configurano, di fatto, una nuova
domanda.
  Detta nuova domanda, riformulata con le  modalita'  previste  dalla
normativa,  verra'  presa  in  considerazione  a valere sulle risorse
finanziarie degli esercizi successivi, e sara' considerata,  a  tutti
gli effetti, come presentata per la prima volta.
                Il direttore generale della produzione industriale
                                       AMMASSARI