COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 maggio 1996 

  Riparto  dell'importo  di  lire  600 miliardi ai sensi dell'art. 1,
comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
(GU n.149 del 27-6-1996)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,  che  autorizza  il  Ministro  del
tesoro a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, nei limiti
di impegno stabiliti dalla norma stessa e con onere di ammortamento a
totale carico dello Stato, per la realizzazione, nelle aree depresse,
di  grandi  opere  infrastrutturali  che  vengano approvate da questo
Comitato,  su  proposta   del   Ministro   del   bilancio   e   della
programmazione economica d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici
e con le amministrazioni interessate;
  Visto l'art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che
destina  600  miliardi,  a valere sui mutui come sopra attivabili, al
finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di  massa  a
guida  vincolata  e  tramvie veloci (secondo le procedure di cui alla
legge 26 febbraio 1992, n.  211  e  successive  modificazioni),  alla
manutenzione  e  al  completamento  delle reti viarie provinciali, ad
interventi di metanizzazione, rimettendo a questo Comitato il riparto
tra le tre tipologie di intervento considerate;
  Visto l'art. 1 del  decreto-legge  29  aprile  1996,  n.  228,  che
autorizza  il  Ministro  del  tesoro  a  contrarre ulteriori mutui di
durata quindicennale per la realizzazione di  iniziative  nelle  aree
depresse - procedendo in tale contesto al rifinanziamento di numerose
norme,  tra cui il citato art. 1, comma 79, della legge n. 549/1995 -
e che indica del pari in quindici anni la durata dei  mutui  previsti
dal richiamato art. 4 del decreto-legge n. 244/1995, convertito dalla
legge n. 341/1995;
  Visto  il  telegramma  n. 1/1423 del 9 aprile 1996, con il quale il
Ministro del bilancio e della programmazione economica, in  relazione
alle  esigenze  finanziarie  rappresentate  in sede istruttoria per i
singoli settori di intervento, ha proposto di ripartire l'importo  di
600  miliardi  di  cui al menzionato art. 1, comma 79, della legge n.
549/1995 in quote uguali tra le tipologie di  intervento  specificate
nella norma stessa;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica,   che   illustra  la  menzionata  proposta  di  riparto  e
rappresenta, tra  l'altro,  le  specifiche  esigenze  emerse  per  il
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa e tramvie veloci nel
corso  dell'istruttoria effettuata in vista del riparto delle risorse
recate dal decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, che ha  rifinanziato
l'art. 9 della citata n. 211/1992;
  Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dei lavori pubblici, del
Ministero   dei   trasporti   e   della  navigazione,  del  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,   nonche'   del
Dipartimento per le aree urbane;
                              Delibera:
  1.  L'importo  di  600  miliardi di cui all'art. 1, comma 79, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ripartito in quote uguali  tra  le
tre tipologie di intervento precisate nella norma stessa.
  2.  I  Ministri  competenti  per  i  singoli  settori di intervento
procederanno all'individuazione delle  opere  da  finanziare  con  la
quota  come  sopra  assegnata,  alla stregua dei criteri di priorita'
riportati all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno  1995,  n.
244,  convertito  dalla  legge  8  agosto  1995,  n. 341: le relative
indicazioni,  su  proposta  del  Ministro  del   bilancio   e   della
programmazione  economica  formulata  d'intesa  con  il  Ministro dei
lavori pubblici e con le amministrazioni interessate.
  Per  l'approvazione  degli  interventi  relativi  ai   sistemi   di
trasporto  rapido  di  massa  a  guida  vincolata e tramvie veloci si
applicano le procedure di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211.
  In sede di approvazione delle opere di cui sopra,  questo  Comitato
stesso  provvedera' altresi' ad individuare, in relazione all'urgenza
degli interventi previsti, il limite di impegno su  cui  far  gravare
l'onere relativo.
   Roma, 8 maggio 1996
                                      Il Presidente delegato: ARCELLI
 Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996
 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174