Riparto dell'importo di lire 600 miliardi ai sensi dell'art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.(GU n.149 del 27-6-1996)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che autorizza il Ministro del tesoro a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, nei limiti di impegno stabiliti dalla norma stessa e con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, per la realizzazione, nelle aree depresse, di grandi opere infrastrutturali che vengano approvate da questo Comitato, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e con le amministrazioni interessate; Visto l'art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che destina 600 miliardi, a valere sui mutui come sopra attivabili, al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci (secondo le procedure di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211 e successive modificazioni), alla manutenzione e al completamento delle reti viarie provinciali, ad interventi di metanizzazione, rimettendo a questo Comitato il riparto tra le tre tipologie di intervento considerate; Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 228, che autorizza il Ministro del tesoro a contrarre ulteriori mutui di durata quindicennale per la realizzazione di iniziative nelle aree depresse - procedendo in tale contesto al rifinanziamento di numerose norme, tra cui il citato art. 1, comma 79, della legge n. 549/1995 - e che indica del pari in quindici anni la durata dei mutui previsti dal richiamato art. 4 del decreto-legge n. 244/1995, convertito dalla legge n. 341/1995; Visto il telegramma n. 1/1423 del 9 aprile 1996, con il quale il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate in sede istruttoria per i singoli settori di intervento, ha proposto di ripartire l'importo di 600 miliardi di cui al menzionato art. 1, comma 79, della legge n. 549/1995 in quote uguali tra le tipologie di intervento specificate nella norma stessa; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che illustra la menzionata proposta di riparto e rappresenta, tra l'altro, le specifiche esigenze emerse per il settore dei sistemi di trasporto rapido di massa e tramvie veloci nel corso dell'istruttoria effettuata in vista del riparto delle risorse recate dal decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, che ha rifinanziato l'art. 9 della citata n. 211/1992; Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' del Dipartimento per le aree urbane; Delibera: 1. L'importo di 600 miliardi di cui all'art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ripartito in quote uguali tra le tre tipologie di intervento precisate nella norma stessa. 2. I Ministri competenti per i singoli settori di intervento procederanno all'individuazione delle opere da finanziare con la quota come sopra assegnata, alla stregua dei criteri di priorita' riportati all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341: le relative indicazioni, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica formulata d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e con le amministrazioni interessate. Per l'approvazione degli interventi relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata e tramvie veloci si applicano le procedure di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211. In sede di approvazione delle opere di cui sopra, questo Comitato stesso provvedera' altresi' ad individuare, in relazione all'urgenza degli interventi previsti, il limite di impegno su cui far gravare l'onere relativo. Roma, 8 maggio 1996 Il Presidente delegato: ARCELLI Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174