Definizione, coordinamento e finanziamento del programma ponte da effettuarsi nel corso del 1996 con il concorso del Fondo sociale europeo.(GU n.149 del 27-6-1996)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamentointerno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo; Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione; Visto l'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991); Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253/88 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli per la Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 4255/88 relativo al Fondo sociale europeo; Visti i quadri comunitari di sostegno e i relativi programmi operativi approvati dall'Unione europea a titolo degli obiettivi 1, 3 e 4 di cui al regolamento CEE n. 2052/88; Vista la decisione CEE C(95) 2999 adottata in data 29 ottobre 1995, relativa alla concessione di proroghe del termine dell'assunzione di impegni, inerenti i programmi operativi multiregionali a titolarita' Ministero del lavoro, ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo per la programmazione 1990-1993; Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 2007/Segr del 7 maggio 1996 concernente il programma degli interventi finanziari relativi alla proroga degli impegni inerenti i predetti programmi multiregionali del Ministero del lavoro; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994 n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Le risorse finanziarie per il finanziamento nazionale delle azioni riferite alla proroga dei programmi operativi multiregionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo - di cui alla decisione in premessa - sono assicurate, per l'anno 1996, dalle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, nel limite massimo di lire 35 miliardi. 2. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui al punto precedente, il predetto Fondo di rotazione, provvede secondo le vigenti disposizioni, alle erogazioni di competenza, sulla base delle richieste che saranno fatte pervenire al Fondo medesimo da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 3. Il Fondo di rotazione e' autorizzato a proseguire, negli esercizi successivi al 1996 e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio in favore degli aventi diritto. 4. I titolari dei programmi verificano che gli operatori nella elaborazione dei progetti formativi, inseriscano fra i relativi costi, anche quelli gravanti sulla finanza pubblica a titolo di indennia' per cassa integrazione, mobilita', sgravi contributivi ed istituti similari. 5. Gli stessi titolari dei programmi attuano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi. A tal fine essi dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte o in corso di definizione nel quadro del partenariato. 6. I Comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio. Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonche' quanto previsto dagli articoli 5 (comma 2) e 6 (comma 3) del testo coordinato della legge 8 agosto 1995, n. 341. Roma, 9 maggio 1996 Il Presidente delegato: ARCELLI Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 178