COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 maggio 1996 

  Definizione, coordinamento e finanziamento del programma  ponte  da
effettuarsi  nel  corso  del  1996  con il concorso del Fondo sociale
europeo.
(GU n.149 del 27-6-1996)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle  politiche  comunitarie  riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee e l'adeguamento  dell'ordinamentointerno  agli
atti  normativi  comunitari  e,  in  particolare, gli articoli 2 e 3,
relativi ai compiti  del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della
politica  economica  nazionale  con le politiche comunitarie, nonche'
l'art. 5 che ha istituito il  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione
delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista  la  legge  n.  845  del  21  dicembre  1978   e   successive
modificazioni,  che  all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di
rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;
  Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione;
  Visto l'art. 1, comma 72, della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,
recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visti  gli  articoli  74  e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142
(legge comunitaria per il 1991);
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052/88 relativo alle missioni dei  Fondi  a  finalita'  strutturali,
alla  loro  efficacia  e  al  coordinamento  dei loro interventi e di
quelli della  Banca  europea  per  gli  investimenti  e  degli  altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
4253/88  relativo  al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi
strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli per la  Banca
europea  per  gli  investimenti  e  degli  altri strumenti finanziari
esistenti;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
4255/88 relativo al Fondo sociale europeo;
  Visti i quadri  comunitari  di  sostegno  e  i  relativi  programmi
operativi approvati dall'Unione europea a titolo degli obiettivi 1, 3
e 4 di cui al regolamento CEE n. 2052/88;
  Vista la decisione CEE C(95) 2999 adottata in data 29 ottobre 1995,
relativa  alla concessione di proroghe del termine dell'assunzione di
impegni, inerenti i programmi operativi multiregionali a  titolarita'
Ministero  del  lavoro,  ammessi  al  finanziamento del Fondo sociale
europeo per la programmazione 1990-1993;
  Vista la nota del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale
n.  2007/Segr  del  7  maggio  1996  concernente  il  programma degli
interventi finanziari relativi alla proroga degli impegni inerenti  i
predetti programmi multiregionali del Ministero del lavoro;
  Viste  le  risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti dal Comitato
previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  24
marzo 1994 n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  Le  risorse  finanziarie  per  il finanziamento nazionale delle
azioni riferite alla proroga dei programmi  operativi  multiregionali
cofinanziati  dal  Fondo  sociale  europeo - di cui alla decisione in
premessa - sono assicurate, per l'anno 1996, dalle disponibilita' del
Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della  legge  n.  183/1987,  nel
limite massimo di lire 35 miliardi.
  2. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui al punto precedente,
il   predetto   Fondo  di  rotazione,  provvede  secondo  le  vigenti
disposizioni,  alle  erogazioni  di  competenza,  sulla  base   delle
richieste  che saranno fatte pervenire al Fondo medesimo da parte del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  3. Il  Fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  a  proseguire,  negli
esercizi  successivi  al  1996  e  comunque  fino  a  quando  perdura
l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso  del
predetto esercizio in favore degli aventi diritto.
  4.  I  titolari  dei  programmi  verificano che gli operatori nella
elaborazione dei  progetti  formativi,  inseriscano  fra  i  relativi
costi,  anche  quelli  gravanti  sulla  finanza  pubblica a titolo di
indennia' per cassa integrazione, mobilita', sgravi  contributivi  ed
istituti similari.
  5. Gli stessi titolari dei programmi attuano tutte le iniziative ed
i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i
finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi.
A  tal  fine  essi dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative
assunte o in corso di definizione nel quadro del partenariato.
  6. I Comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun  anno,
definiscono  lo  stato di attuazione degli interventi cofinanziati al
31  dicembre  dell'esercizio  precedente,  sulla  base  dei  dati  di
monitoraggio.
  Nel   caso   siano   rilevati  ritardi  nella  realizzazione  degli
interventi,  saranno  attivate  in   tempo   utile   le   azioni   di
riprogrammazione  dirette  a garantire il pieno e tempestivo utilizzo
delle risorse assegnate, nonche' quanto  previsto  dagli  articoli  5
(comma  2)  e  6  (comma 3) del testo coordinato della legge 8 agosto
1995, n. 341.
   Roma, 9 maggio 1996
                                      Il Presidente delegato: ARCELLI
 Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996
 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 178