Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.152 del 1-7-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1701, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1994 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore agrario; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facolta' di agraria nella riunione del 27 settembre 1995; Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 18 dicembre 1995 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 19 dicembre 1995; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Univerista' di Torino; Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nella riunione dell'8 marzo 1996; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nel Titolo III - Scuole di specializzazione, la dicitura sez. X scuole di specializzazione annesse alla facolta' di agraria viene modificata in sez. X - Diplomi di specializzazione del settore agrario. Gli articoli da 911 a 917 relativi alla scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia vengono soppressi e sostituiti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli relativi alle norme comuni alle scuole di specializzazione del settore agrario ed alla scuola di specializzazione in scienze viticole ed enologiche. Sez. X - DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE AGRARIO Capo I NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE Art. 911. - Il conseguimento dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 1, tab. XLV, allegata al D.M. 7 ottobre 1994, consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista. Art. 912. - I corsi di studio hanno durata biennale e prevedono almeno 600 ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. Art. 913. - Il numero degli iscritti a ciascuno anno di corso puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio della scuola, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola. Art. 914. - Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione. Sono altresi' ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' italiane e straniere, accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole. Art. 915. - Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Il consiglio determina pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. Art. 916. - Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 915, il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 350 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. Art. 917. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che potranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolta sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 918. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo sviluppo delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Capo II NORME RELATIVE ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE FACOLTA' DI AGRARIA Art. 919. - Alla facolta' di agraria afferiscono le seguenti scuole di specializzazione: Scienze viticole ed enologiche. 1. Scuola di specializzazione in Scienze viticole ed enologiche. Art. 920. - Il corso di specializzazione in Scienze viticole ed enologiche e' disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918. Il numero massimo di iscritti alla scuola e' determinato in 20 per ciascun anno di corso per un totale di 40 specializzandi. La sede amministrativa della scuola di specializzazione in Scienze viticole ed enologiche e' presso il dipartimento di colture arboree dell'Universita' degli studi di Torino. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di agraria. Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 916, almeno 350 ore, sono le seguenti: Area 1. Complementi di biochimica e fisiologia vegetale e di genetica agraria. Settori: G07A; E01E; G04X; Area 2. Coltivazione e difesa della vite. Settori: G02B; G06A; G06B; Area 3. Enologla. Settori: G08A; G08B; G05B; Area 4. Controllo e gestione della qualita' nell'industria enologica. Settori: G08A; G08B; Area 5. Qualita' sensoriali e nutrizionali del vino. Settori: G08A; E06B; G07A. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in: Biotecnologie agro-industriali; Chimica; Chimica industriale; Scienze e tecnologie agrarie; Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali; Scienze e tecnologie alimentari. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, 31 maggio 1996 Il rettore: DIANZANI