UNIVERSITA' DI TORINO

DECRETO RETTORALE 31 maggio 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.152 del 1-7-1996)

                             IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1701,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto   il   decreto   ministeriale   7  ottobre  1994  concernente
modificazioni all'ordinamento didattico  universitario  relativamente
alle scuole di specializzazione del settore agrario;
  Vista  la  proposta  di modifica di statuto formulata dal consiglio
della facolta' di agraria nella riunione del 27 settembre 1995;
  Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione
del 18 dicembre 1995 e dal consiglio di amministrazione, riunione del
19 dicembre 1995;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta,  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Univerista' di Torino;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  consiglio  universitario
nazionale nella riunione dell'8 marzo 1996;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Nel  Titolo  III  -  Scuole di specializzazione, la dicitura sez. X
scuole di specializzazione annesse alla  facolta'  di  agraria  viene
modificata  in  sez.  X  -  Diplomi  di  specializzazione del settore
agrario.
  Gli articoli da 911 a 917 relativi alla scuola di  specializzazione
in  viticoltura  ed  enologia  vengono soppressi e sostituiti, con il
conseguente spostamento della numerazione degli articoli  successivi,
dai seguenti nuovi articoli relativi alle norme comuni alle scuole di
specializzazione    del   settore   agrario   ed   alla   scuola   di
specializzazione in scienze viticole ed enologiche.
                Sez. X - DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE
                         DEL SETTORE AGRARIO
                               Capo I
            NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
  Art. 911. - Il conseguimento dei diplomi di specializzazione di cui
all'art. 1, tab. XLV, allegata al D.M. 7 ottobre 1994, consente,  nei
vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di
specialista.
  Art.  912.  -  I  corsi di studio hanno durata biennale e prevedono
almeno 600 ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate.
  Art. 913. - Il numero degli iscritti a ciascuno anno di corso  puo'
essere  stabilito  annualmente dal senato accademico, su proposta del
consiglio della scuola, in  base  alle  strutture  disponibili,  alle
esigenze  del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati
dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica   e
tecnologica  ai  sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono  stabilite  dal
consiglio della scuola.
  Art.  914.  -  Sono  titoli  di  ammissione quelli specificatamente
indicati   nelle   norme   relative   alle    singole    scuole    di
specializzazione.
  Sono  altresi' ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del
titolo di studio, conseguito presso universita' italiane e straniere,
accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola
e  senato  accademico)  e  che  sia  ritenuto   equipollente,   anche
limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole.
  Art.  915.  -  Il  consiglio  della  scuola determina, con apposito
regolamento, in conformita' al regolamento didattico di ateneo e  nel
rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di
specializzazione ed il relativo piano di studi.
  Il consiglio determina pertanto:
   gli  insegnamenti  fondamentali  obbligatori  e  quelli  eventuali
opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli
didattici;
   la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita'  di
laboratorio, pratiche e di tirocinio.
  Art.  916.  -  Nel  determinare il piano degli studi secondo quanto
previsto al precedente art. 915, il  consiglio  della  scuola  dovra'
comprendere  nell'ordinamento  le  aree  didattiche specificate nelle
norme relative alle singole scuole di  specializzazione,  alle  quali
dovranno  essere  dedicate almeno 350 ore di didattica, per un minimo
di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori  definiscono
l'ambito   scientifico   e  disciplinare  nel  quale  si  sviluppera'
l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti.
  Art. 917. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare con il consiglio della scuola la  scelta  degli  eventuali
corsi  opzionali  che  potranno  costituire  orientamento all'interno
della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e  di
tirocinio che sara' svolta sotto la guida di un responsabile nominato
dal consiglio della scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione  svolta  in  Italia  e  all'estero   in   laboratori
universitari o extra universitari.
  Art.  918. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo sviluppo delle attivita' didattiche  degli  specializzandi  ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica dell'11 luglio
1980, n. 382 e del decreto del Presidente  della  Repubblica  del  10
marzo 1982, n. 162.
                               Capo II
                           NORME RELATIVE
               ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
                         FACOLTA' DI AGRARIA
  Art. 919. - Alla facolta' di agraria afferiscono le seguenti scuole
di specializzazione: Scienze viticole ed enologiche.
1. Scuola di specializzazione in Scienze viticole ed enologiche.
  Art.  920.  -  Il  corso di specializzazione in Scienze viticole ed
enologiche e' disciplinato, oltre che dal  presente  articolo,  dagli
articoli 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918.
  Il  numero massimo di iscritti alla scuola e' determinato in 20 per
ciascun anno di corso per un totale di 40 specializzandi.
  La sede amministrativa della scuola di specializzazione in  Scienze
viticole  ed  enologiche e' presso il dipartimento di colture arboree
dell'Universita' degli studi di Torino.
  Concorrono  al  funzionamento  della  scuola  le  strutture   della
facolta' di agraria.
  Le  aree  didattiche  che  caratterizzano questo corso e alle quali
devono essere dedicate, a norma del precedente art. 916,  almeno  350
ore, sono le seguenti:
   Area  1.  Complementi  di  biochimica  e  fisiologia vegetale e di
genetica agraria. Settori: G07A; E01E; G04X;
   Area 2. Coltivazione e difesa della  vite.  Settori:  G02B;  G06A;
G06B;
   Area 3. Enologla. Settori: G08A; G08B; G05B;
   Area   4.  Controllo  e  gestione  della  qualita'  nell'industria
enologica. Settori: G08A; G08B;
   Area 5. Qualita' sensoriali  e  nutrizionali  del  vino.  Settori:
G08A; E06B; G07A.
  Sono  ammessi  al  concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i
laureati dei corsi di laurea in:
   Biotecnologie agro-industriali;
   Chimica;
   Chimica industriale;
   Scienze e tecnologie agrarie;
   Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;
   Scienze e tecnologie alimentari.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Torino, 31 maggio 1996
                                                 Il rettore: DIANZANI