Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.152 del 1-7-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1994 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore veterinario; Viste le proposte di modifica di statuto formulate dal consiglio della facolta' di medicina veterinaria nelle riunioni del 30 giugno e 18 ottobre 1995; Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 18 dicembre 1995 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 19 dicembre 1995; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino; Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio universitario nazionale nella riunione dell'8 marzo 1996; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nel Titolo III - Scuole di specializzazione, la dicitura sez. XI scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina veterinaria viene modificata in sez. XI - Diplomi di specializzazione del settore veterinario. Gli articoli da 918 a 945 relativi alle scuole di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, in ispezione degli alimenti di origine animale, in radiologia veterinaria ed in sanita' animale igiene dell'allevamento e delle produzioni animali vengono soppressi e sostituiti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli relativi alle norme comuni alle scuole di specializzazione del settore veterinario ed alle scuole di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, in ispezione degli alimenti di origine animale, in radiologia veterinaria ed in sanita' animale, allevamento e produzioni zootecniche. Sex. XI - DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE AGRARIO Capo I NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE Art. 918. - Alla facolta' di medicina veterinaria afferiscono le seguenti scuole di specializzazione: fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici; ispezione degli alimenti di origine animale; radiologia veterinaria; sanita' animale, allevamento e produzioni zootecniche. Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista. Art. 919. - I corsi di studio hanno durata triennale e prevedono almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attivita' pratiche guidate. Per durate diverse l'indicazione viene riferita nella specifica tabella. La frequenza e' obbligatoria. Art. 920. - Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione. Sono altresi' ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' italiane e straniere, accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole. Art. 921. - Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Il consiglio determina pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. Art. 922. - Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 921, il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica scuole di durata triennale) o 600 ore (scuole di durata biennale), per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. Art. 923. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 924. - L'universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. E' consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate. Capo II NORME RELATIVE ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 1. Scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici. Art. 925. - Il corso di specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici e' disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 918, 919, 920, 921, 922, 923 e 924. Il numero massimo di iscritti alla scuola e' determinato in 15 per ciascun anno di corso per un totale di 45 specializzandi. La sede amministrativa della scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici e' presso il dipartimento di patologia animale. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina veterinaria. Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 922, almeno 1000 ore sono le seguenti: Area 1. - Anatomia e fisiologia. Lo specializzando dovra' approfondire le sue conoscenze sulla istologia, anatomia e fisiologia degli apparati riproduttori maschile e femminile degli animali domestici, con particolare riferimento all'anatomia topografica e all'endocrinologia, anche come presupposto all'utilizzazione delle moderne tecnologie riproduttive. Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, V34B. Area 2. - Patologia ostetrico-ginecologica. Lo specializzando dovra' acquisire aggiornate e specifiche nozioni sull'eziopatogenesi delle affezioni genitali, sui quadri anatomopatologici da esse determinati, nonche' sulle varie condizioni patologiche influenzanti lo sviluppo fetale. Settori scientifico disciplinari: V31A, V34B. Area 3. - Malattie infettive e parassitarie. Lo specializzando dovra' acquisire aggiornate e specifiche nozioni epidemiologiche, diagnostiche, profilattiche e terapeutiche delle malattie infettive e infestive connesse all'apparato genitale, nonche' di igiene della funzione riproduttiva. Settori scientifico disciplinari: V32A, V32B, V34B. Area 4. - Zootecnia e alimentazione. Lo specializzando dovra' acquisire concetti di selezione applicati alla riproduzione, nonche' di tecnologie alimentari e di allevamento, con particolare riferimento al mantenimento ed al potenziamento dell'attivita' riproduttiva e delle produzioni ad essa connesse. Settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D. Area 5. - Applicazioni biotecnologiche in riproduzione animale. Lo specializzando dovra' acquisire nozioni avanzate sulla pratica della fecondazione artificiale nelle varie specie domestiche, sulle metodiche di prelievo e di inseminazione, nonche' sulle tecnologie ad esse connesse; analoghe nozioni avanzate dovra' acquisire sulla pratica dell'embryo transfer, con particolare riferimento al controllo, condizionamento e potenziamento della funzione riproduttiva, nonche' alle tecniche di maturazione gametica, di fecondazione in vitro e di coltivazione, di manipolazione e di conservazione di embrioni. Dovra' inoltre conoscere le disposizioni legislative nazionali, comunitarie ed internazionali connesse a tali pratiche ed in particolare alla produzione e commercializzazione di gameti ed embrioni. Settori scientifico disciplinari: V30B, V34B. Area 6. - Clinica ostetrica veterinaria. Lo specializzando dovra' acquisire nozioni avanzate sugli aspetti clinici della funzione riproduttiva degli animali domestici, sugli aspetti sintomatologici in corso di patologie individuali e d'allevamento, sull'evoluzione della condizione gravidica e sua corretta gestione, sulle disendocrinie condizionanti l'attivita' riproduttiva; dovra' apprendere i piu' accurati metodi diagnostici in materia, comprese le metodiche di laboratorio nelle loro varie applicazioni ed i sussidi diagnostici messi a disposizione dalle moderne tecnologie; dovra' infine conoscere possibilita' e limiti dei vari interventi terapeutici. Settori scientifico disciplinari: V34B. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. 2. Scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale. Art. 926. - Il corso di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale e' disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 918, 919, 920, 921, 922, 923 e 924. Il numero massimo di iscritti alla scuola e' determinato in 30 per ciascun anno di corso per un totale di 90 specializzandi. La sede amministrativa della scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale e' presso dipartimento di patologia animale. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina veterinaria. Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 922, almeno 1000 ore sono le seguenti: Area 1. - Morfo-fisio-patologica. Lo specializzando deve approfondire le conoscenze di morfo-fisio-patologia degli animali da macello, volatili, conigli, selvaggina e degli organismi acquatici, affinare le sue conoscenze sul sistema linfatico dei ruminanti domestici, suini ed equini ed acquisire la piena valutazione critica dei quadri anatomopatologici riscontrabili nelle specie animali di interesse ispettivo. Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, V31A. Area 2. - Produttivo-approvvigionale-tecnologica. Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulla produzione degli alimenti di origine animale alla luce delle problematiche conservative, tecnologiche ed approvvigionali, e dei relativi risvolti igienici, merceologici e qualitativi. Settori scientifico disciplinari: V31B, C01B, P02B, G09C, G09D. Area 3. - Diritto e legislazione alimentare. Lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base dell'ordinamento giuridico e del diritto amministrativo, civile, sanitario e penale. Dovra' altresi' approfondire le nozioni concernenti il Codex Alimentarius e la legislazione italiana e C.E.E. sugli alimenti di origine animale ed acquisire specifiche conoscenze sulla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale con approfondimento di funzioni e competenze che, in tale ambito, sono demandate al "Veterinario ufficiale". Settori scientifico disciplinari: V31B, V33B, N03X. Area 4. - Microbiologia alimentare. Lo specializzando deve approfondire le conoscenze teoriche ed applicative della microbiologia delle materie prime alimentari (carni, latte, uova, ecc.) e loro derivati, appurare le specifiche metodologie di campionamento e valutare i risultati dei diversi tests microbiologici e micologici. Dovra' altresi' affinare e potenziare le conoscenze sulle malattie alimentari acute, con specifico riferimento alle zoonotiche di natura infettiva ed infestiva. Settori scientifico disciplinari: V31B, V32A, V32B. Area 5. - Biochimico-tossicologica. Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulle caratteristiche biochimico-tossicologiche degli alimenti di origine animale con particolare riferimento al problema dei residui di contaminanti fisici e chimici e darne una esatta valutazione igienico-sanitaria. Dovra' altresi' acquisire circostanziate informazioni sulle metodologie analitiche ufficiali (C.E.E.) con riferimento alla diagnostica degli anabolizzanti, pesticidi, metalli pesanti, antimicrobici, composti organici e contaminanti tecnologici. Settori scientifico disciplinari: V30B, V31B, V33A. Area 6. - Metodologia clinica degli animali da reddito. Lo specializzando deve approfondire finalita' e metodologie dell'esame clinico degli animali da carne e produttori di latte ed acquisire circostanziate ed aggiornate informazioni sulle sindromi da stress e sulle patologie d'allevamento emergenti, valutandone al contempo i relativi riflessi negativi sulle produzioni animali. Favorite le conoscenze per attuare una fattiva interconnessione operativa tra due aree funzionali delle UU.SS.LL. per concretizzare piani di prevenzione e controllo sugli animali da reddito. Settori scientifico disciplinari: V33B. Area 7. - Ispezione sanitaria delle carni. Lo specializzando deve approfondire tutto quanto attiene la materia ispettiva dei diversi substrati carnei valutandone la congruita' igienica e qualitativa, dovra' altresi' acquisire tutte le informazioni concernenti i caratteri strutturali, impiantistici ed igienico-operativi degli "stabilimenti" di diversa tipologia, come quelle relative ai vari anelli della catena distributiva delle carni fresche. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore. Settori scientifico disciplinari: V31A, V31B, V32A, V32B. Area 8. - Ispezione sanitaria dei derivati carnei. Lo specializzando deve approfondire le nozioni e le conoscenze sulla vigilanza sanitaria, dalla produzione al consumo, di tutti gli alimenti conservati. Deve conoscere le eventuali alterazioni ed i sistemi di controllo igienico ed essere in grado di valutare i risultati degli accertamenti di laboratorio nei confronti dei piu' diversi contaminanti biotici ed abiotici. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore. Settori scientifico disciplinari: V31B, C01B. Area 9. - Ispezione sanitaria dei prodotti della pesca. Lo specializzando deve arricchire la preparazione dello specifico settore in specie per quanto attiene la vigilanza ed il controllo di tutti gli alimenti, ittici, freschi e conservati, curando i necessari aggiornamenti legislativi nazionali e comunitari e le principali metodologie diagnostiche. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore. Settori scientifico disciplinari: V31B, P02B. Area 10. - Ispezione sanitaria dei prodotti lattiero-caseari, uova e miele. Lo specializzando deve approfondire le conoscenze generali e specifiche dell'igiene e della produzione dei prodotti lattiero-caseari, delle uova e del miele ed acquisire tutte le informazioni sulle metodologie di analisi e sui riferimenti legislativi e sulla prassi autorizzativa. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore. Settori scientifico disciplinari: V31B, C01B. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. 3. Scuola di specializzazione in radiologia veterinaria. Art. 927. - Il corso di specializzazione in radiologia veterinaria e' disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 918, 919, 920, 921, 922, 923 e 924. Il numero massimo di iscritti alla scuola e' determinato in 20 per ciascun anno di corso per un totale di 60 specializzandi. La sede amministrativa della scuola di specializzazione in radiologia veterinaria e' presso il dipartimento di patologia animale. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina veterinaria, del dipartimento di patologia animale, del dipartimento di morfofisiologia veterinaria. Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 922, almeno 1000 ore sono le seguenti: Area 1. - Propedeutica. Acquisizione dei fondamenti fisici, biologici e biofisici, tecnologici, anatomici e fisiologici della diagnostica per immagini, della legislazione che la regola, delle metodiche e tecniche che la realizzano nella professione veterinaria. Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, V31B, V33B. Area 2. - Diagnostica. Acquisizione delle conoscenze dottrinali e pratiche che guidano la lettura, l'analisi e l'interpretazione dei documenti diagnostici. Settori scientifico disciplinari: V30A, V32A, V32B, V33B, V34A. Area 3. - Terapeutica radiologica e medicina nucleare. Acquisizione delle conoscenze pratico professionali che riguardano la terapia con radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, l'impiego di radionuclidi. Settori scientifico disciplinari: V30B, V31A, V31B, V32B, V33A, V33B, V34A, V34B. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. 4. Scuola di specializzazione in sanita' animale, allevamento e produzioni zootecniche. Art. 928. - Il corso di specializzazione in sanita' animale, allevamento e produzioni zootecniche e' disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 918, 919, 920, 921, 922, 923 e 924. Il numero massimo di iscritti alla scuola e' determinato in 25 per ciascun anno di corso per un totale di 75 specializzandi. La sede amministrativa della scuola di specializzazione in sanita' animale, allevamento e produzioni zootecniche e' presso dipartimento di produzioni animali, epidemiologia ed ecologia. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina veterinaria. Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 922, almeno 1000 ore sono le seguenti: Area 1. - Igiene degli allevamenti. Ha lo scopo di fornire allo specializzando conoscenze approfondite su: struttura dei ricoveri, alimentazione, riproduzione, benessere, etologia ed inquinamento ambientale. Settori scientifico disciplinari: F22A, G09B, G09C, G09D, V32A, V34B. Area 2. - Informatica ed epidemiologia veterinaria. Nozioni di informatica di base essenziali sia ai fini gestionali (rapporto costo-ricavo, investimenti, analisi di mercato, miglioramento genetico, ecc.) che ai fini sanitari (modelli informatizzati di analisi epidemiologica, presenza e diffusione di agenti di natura infettiva, tossici, inquinanti, ecc.). Settori scientifico disciplinari: G09A, S02X, V32A, V33B. Area 3. - Malattie a carattere contagioso. Nozioni riguardanti patologia, diagnosi e profilassi delle malattie infestive ed infettive con particolare riguardo alle normative interne ed internazionali relative al movimento di animali e derrate alimentari, su scala comunitaria e non, ed alle diverse metodologie di prevenzione. Settori scientifico disciplinari: V31A, V32A, V32B. Area 4. - Sanita' pubblica veterinaria e medicina preventiva. Comprende nozioni specifiche inerenti la prevenzione del rischio sanitario derivante dalle malattie degli animali trasmissibili all'uomo per attivita' professionali (contagio diretto) e per contatto indiretto attraverso gli alimenti di origine animale e/o reflui zootecnici. Settori scientifico disciplinari: H02X, V32A, V32B, V33B. Area 5. - Produzioni zootecniche, residui di farmaci e di sostanze potenzialmente tossiche o nocive. Lo specializzando deve acquisire approfondite nozioni relativamente alla qualita' merceologica degli alimenti di origine animale oltre che al controllo di sostanze tossiche o comunque nocive potenzialmente, presenti nelle derrate alimentari. Settori scientifico disciplinari: G09B, G09C, G09D, V33A. Area 6. - Giuridica. Si propone di fornire agli specializzandi le indispensabili conoscenze sulle norme di diritto civile, penale ed amministrativo oltre che sulla organizzazione e metodi della pubblica amministrazione con specifico riferimento al comparto sanitario. Settori scientifico disciplinari: N01X, N03X, N09X. Area 7. - Economica. Si propone di fornire agli specializzandi le conoscenze essenziali di economia politica e contabilita' generale dello Stato. Settori scientifico disciplinari: G01X, N10X, N15X, P01F, P01G, P01H, P01I, P01j. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, 3 giugno 1996 Il rettore: DIANZANI