Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Frascati".(GU n.152 del 1-7-1996)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Frascati" - riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e successivamente modificata con decreti del Presidente della Repubblica: 1 agosto 1983, 18 novembre 1987 e 5 dicembre 1990 - ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendone, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ____________ L'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Frascati" - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, e successive modifiche - e' modificato con l'integrazione dei nuovi commi sotto riportati che si collocano, in successione, dopo il comma 3. "Le operazioni di imbottigliamento dei vini della denominazione di origine controllata 'Frascati' devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare. Tuttavia, tenuto conto delle particolari condizioni di tradizionalita', tali operazioni sono consentite - previa autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e previa istruttoria da parte della regione Lazio - in cantine ubicate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione della denominazione di origine controllata 'Castelli Romani' qui di seguito riportata a condizione che dimostrino di aver effettuato le suddette operazioni da almeno cinque anni continuativamente a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. Detta zona comprende: in provincia di Roma, gli interi territori amministrativi dei seguenti comuni: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri, Zagarolo e San Cesareo e parte dei territori amministrativi dei seguenti comuni: Ardea, Artena, Montecompatri, Pomezia e Roma ed, in provincia di Latina, l'intero territorio amministrativo del comune di Cori e parte dci territori amministrativi dei comuni di Cisterna di Latina e Aprilia. La delimitazione della zona stessa viene di seguito descritta: partendo in senso antiorario, in comune di Roma dall'incrocio della via Casilina con il G.R.A., segue in direzione sud-ovcst il percorso di quest'ultimo sino all'incrocio con la via Laurentina, deviando verso sud segue la via Laurentina sino al punto di incrocio (km 28,500 circa) di quest'ultima con la s.s. n. 148 Pontina in comune di Ardea e prosegue verso sud-est costeggiando la medesima sino al punto d'incrocio con la via Nettunense dal quale, seguendo la stessa via Nettunense, in direzione nord raggiunge il confine provinciale Roma-Latina che segue verso sud sino a ponte Guardapassi in comune di Aprilia. La linea di demarcazione segue tale confine verso sud sino ad incrociare il Fosso Leschione che percorre verso sud fino alla confluenza con il Fosso di Carano risalendo verso est sino al confine della provincia di Roma e Latina. Continua in direttrice est lungo il confine provinciale sino a raggiungere il fosso della Crocetta, scgue verso sud lungo la strada provinciale che costeggia il sopracitato fosso e lungo la stessa scavalca la s.s. 148, circoscrive il perimetro dell'impianto enologico Co.Pro.Vi. e a ritroso rifacendo lo stesso percorso si ricongiunge alla Crocetta con il confine provinciale. Continua verso est fino a raggiungere la ferrovia Roma-Napoli in localita Colle dei Marchigiani in comune di Cisterna di Latina e prosegue lungo la stessa in direzione sud est fino all'incrocio con il fosso di Cisterna. Risale lungo il fosso di Cisterna in direzione nord sino all'incrocio con la strada Cisterna-Cori, segue tale strada in direzione nord-est sino all'incrocio con il confine comunale di Cori in localita' Ponte Teppia dal quale, proseguendo lungo il confine del territorio del comune di Cori, dapprima in direzione sud, poi sud-est, quindi verso nord e nord-ovest raggiunge il confine provinciale in prossimita' della strada Giulianello-Artena. Segue il confine provinciale in direzione ovest sino a raggiunge il confine tra i comuni di Artena e Lariano nei pressi della Fontana Mastrangelo. Prosegue poi, lungo i confini comunali di Lariano, Rocca di Papa, Rocca Priora sino alla localita' Colle di Fuori. Procede, quindi verso nord sulla strada Valle dei Gocchi, dalla quale prosegue lungo il confine del territorio comunale di Zagarolo, dapprima in direzione nord-est, poi in direzione nord-ovest, quindi, in localita' Corzanello, in direzione sud sino alla localita' Casella. Di tale localita' lascia il confine del comune di Zagarolo per discendere verso sud-ovest sulla via dell'Acquafelice sino al ponte di Pantano dove si raccorda con la via Casilina al km 21,00. Percorre la via Casilina in direzione Roma sino ad incrociare il G.R.A.".