MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la
   valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
   geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del
   disciplinare  di  produzione  dei  vini a denominazione di origine
   controllata "Isonzo del Friuli" o "Isonzo".
(GU n.152 del 1-7-1996)

   Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminate  le  istanze  presentate  avverso  il  proprio parere
relativo alla richiesta di modifica del  disciplinare  di  produzione
dei vini a denominazione di origine controllata "Isonzo del Friuli" o
"Isonzo"  -  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 1974 e successivamente modificato con decreto del  Presidente
della   Repubblica  25  marzo  1988  -  e  la  relativa  proposta  di
disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183
del 7 agosto 1995, a seguito di apposito supplemento  di  istruttoria
ha accolto le istanze di cui trattasi.
   Conseguentemente, a parziale modifica dello schema di disciplinare
di  produzione  gia'  proposto  in  allegato  al proprio parere sopra
richiamato, propone e riporta  qui  di  seguito  il  testo  integrale
rielaborato in accoglimento delle suddette istanze.
                            ____________
Proposta  di  modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei vini a
denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo"  o  "Isonzo  del
Friuli"
                               Art. 1.
   La  denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" o "Isonzo
del Friuli" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabilili dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   La denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" o  "Isonzo
del  Friuli"  seguita  dalla  specificazione "bianco" e' riservata al
vino ottenuto dalle uve di  vitigni  a  bacca  bianca,  elencati  nel
successivo comma 5, escluse le varieta' aromatiche.
   La  denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" e "Isonzo
del Friuli" seguita dalla specificazione "rosso" e' riservata al vino
ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa, elencati nel  successivo
comma 5, escluse le varieta' aromatiche.
   La  denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" o "Isonzo
del Friuli", seguita dalla specificazione, "rosato" e'  riservata  al
vino  ottenuto  dalle  uve  di  vitigni  a  bacca rossa, elencati nel
successivo comma 5, escluse le varieta' aromatiche.
   La denominazione di origine controlla "Friuli  Isonzo"  o  "Isonzo
del  Friuli"  seguita  dalla  specificazione  "vendemmia  tardiva" e'
riservata al vino ottenuto dalle uve di  Tocai  friulano,  Sauvignon,
Verduzzo  friulano, Pinot bianco e Chardonnay vinificate in purezza o
in uvaggio tra loro dopo  aver  subito  un  appassimento  naturale  e
vendemmiate tardivamente.
   La  denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" o "Isonzo
del Friuli" con la specificazione di una delle  seguenti  indicazioni
di vitigno:
    Chardonnay;
    Malvasia (da Malvasia istriana);
    Traminer aromatico;
    Verduzzo friulano;
    Moscato rosa;
    Moscato giallo;
    Pinot bianco;
    Pinot grigio;
    Riesling italico;
    Riesling da Riesling Renano);
    Sauvignon;
    Tocai friulano;
    Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon);
    Cabernet Franc;
    Cabernet Sauvignon;
    Franconia;
    Merlot;
    Pinot nero;
    Refosco dal peduncolo rosso;
    Schioppettino,
e'   riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti
costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni.
   Nella produzione del vino a denominazione di  origine  controllata
"Friuli  Isonzo"  o  "Isonzo"  Carbenet del Friuli" Cabernet, possono
concorrere, disgiuntamente  o  congiuntamente,  le  uve  dei  vitigni
Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon.
                               Art. 3.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  del  vino a denominazione di
origine controllata "Isonzo" o  "Isonzo  del  Friuli"  devono  essere
prodotte  nella zona che comprende l'intero territorio dei comuni di:
Romans d'Isonzo, Gradisca  d'Isonzo,  Villesse,  San  Pier  d'Isonzo,
Turriaco, Medea, Moraro, Mariano del Friuli ed in parte il territorio
dei  comuni  di:  Cormons,  Capriva  del  Friuli, S. Lorenzo Isontino
Monfalcone, Mossa, Gorizia, Fogliano di Redipuglia,  Farra  d'Isonzo,
Savogna d'Isonzo, Sagrado, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo
e Staranzano in provincia di Gorizia.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    partendo  dalla  strada  statale n. 14 in prossimita' del km 117,
500 e cioe' dal ponte sull'Isonzo, il limite segue verso sud l'argine
sinistro del fiume sino  ad  incrociare  la  strada  per  C.  Rondon.
Prosegue  quindi  lungo  tale strada in direzione nord-est e superata
Villa Luisa raggiunge l'incrocio con la strada per C.  Risaia;  segue
quest'ultima  verso  sud  per  200  metri e da qui prosegue lungo una
linea retta ipotetica che raggiunge  l'angolo  sud  del  cimitero  di
Monfalcone  (localita'  la  Marcelliana); segue poi il viale S. Marco
che in direzione nord-est attraversa il centro abitato di  Monfalcone
e  proseguendo in linea retta raggiunge la cima di colle La Rocca (q.
88). Da q. 88 in linea retta verso nord-est raggiunge M.  Cosich  (q.
112)   incrociando  l'oleodotto  transalpino.  Segue  verso  nord  il
tracciato dell'oleodotto transalpino,  fino  a  raggiungere  la  riva
sinistra  dell'Isonzo,  una  volta  superato il centro di Salgrado ed
incrocia con la ferrovia per Gorizia.
   Segue tale ferrovia in direzione Gorizia ed  al  ponte  sul  fiume
Vipacco,  presso  Castel  Rubbia,  risale  il corso del fiume fino ad
incontrare il confine italo-jugoslavo. Prosegue verso nord-est  lungo
il  confine  di  Stato  sino ad incrociare l'Isonzo; ridiscendendo il
corso d'acqua, segue la riva destra del fiume Isonzo  fino  al  ponte
del  Torrione  e  da  qui  prosegue  verso  sud  lungo  la strada che
costeggia  la  riva  destra  dell'Isonzo sino ad incrociare la strada
ferrata. Lungo la ferrovia verso ovest, raggiunge il confine comunale
di Cormons, in localita' Bosco di Sotto, che segue verso sud sino  al
ponte sul T. Versa (localita' Braidata).
   Segue  quindi  la strada che conduce a Cormons fino in prossimita'
della q. 41  e  prosegue  in  direzione  nord  per  il  sentiero  che
costeggia ad ovest la localita' di Bosco di Sotto e poi trasformatosi
in strada incrocia la strada statale n. 56 al km 24,800 circa.
   Prosegue verso nord-ovest per 250 metri lungo la strada statale n.
56  fino  al  sottopasso  della  ferrnvia  in  prossimita'  di q. 49.
Attraversato il sottopasso prosegue  lungo  la  strada  comunale  che
toccando quota 57, conduce alla localita' denominata Fontana del Faet
e  si immette quindi nella via Roma. Da qui prosegue verso nord-ovest
attraverso il centro abitato di Cormons, lungo le strade comunali che
segnano il piede della collina.
   Superate la localita' di San Giovanni  e  Lucia,  la  frazione  di
Brazzano  e  la  localita'  di  San Rocco di Brazzano, si immette, in
prossimita' di q.  71,  sulla  strada  provinciale  per  Dolegna  del
Collio,  che  segue,  in  direzione  Dolegna,  fino  ad incontrare il
confine comunale del comune di Cormons. Procede  quindi  lungo  detta
linea  di confine fino a raggiungere, sul Torrente Judrio, il confine
tra la provincia di Gorizia e la provincia  di  Udine,  che  percorre
verso  sud  fino  al  ponte  ui  Pieris  da  dove la delimitazione e'
iniziata.
   All'interno della  zona  di  produzione  sopra  delimitata  e'  da
escludersi  parte  del  territorio del confine di Farra d'Isonzo sito
sull'interno della delimitazione che segue:
    partendo dalle case di Pusnar, il limite segue a nord  la  strada
per Villanova di Farra, passando per quote 49-48.
   Da qui, verso ovest, segue la strada per C. Bressan (q. 48) giunge
a Borgo dei Conventi (q. 46) e piega verso sud sulla strada per Farra
d'Isonzo.  Da  Farra  d'Isonzo  (q.  45) segue ad ovest la strada per
Borgo Bearzat poi prende a sud la strada che attraversa Borgo Bearzat
e prosegue sino ad incontrare, in prossimita' di Villa Zuliani, a  q.
36 la strada Gradisca d'Isonzo-Borgo Zoppini.
   Di  qui  il  limite  piega  verso  nord-est  fino a Borgo Zoppini,
percorre poi la strada statale n. 351 fino alle case Pusnar, punto di
partenza della linea di delimitazione.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle  uve  ed  ai
vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei  ai  fini dell'iscrizione
all'albo previsto dall'art.  15  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti ubicati su terreni di
favorevole giacitura, mentre sono da escludere i vigneti  ubicati  su
terreni  prevalentemente  argillosi  e  privi di scheletro, quelli su
terreni di risorgiva  e  su  tutti  i  terreni  non  sufficientemente
percolanti,  umidi  e  freschi.  I  sesti  di  impianto,  le forme di
allevamento ed i sistemi di potatura,  dei  vigneti  gia'  impiantati
devono  essere  quelli  generalmente  usati  o,  comunque, atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   I  nuovi  impianti  ed i reimpianti devono avere un minimo di 3300
ceppi  per  ettaro.  In  tal  caso  le  viti  non  potranno  produrre
mediamente  piu'  di  kg  4  di  uva  per  ceppo  per i vitigni Tocai
friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot e kg 3,70  di
uva per ceppo per ogni altro vitigno.
   Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi. A seconda del sesto
di impianto si deve assicurare una produzione per pianta in relazione
al  numero  di  ceppi  per ettaro al fine di non superare i limiti di
produzione consentiti dal disciplinare.
   Per la tipologia "Friuli Isonzo" vendemmia tardiva o  "Isonzo  del
Friuli" vendemmia tardiva le operazioni di vendemmia debbono iniziare
almeno trenta giorni dopo l'inizio del periodo vendemmiale.
   E'  vietata  ogni pratica di forzatura ma e' ammessa l'irrigazione
di soccorso.
   La produzione massima di uva per ettaro in  coltura  specializzata
non  deve  superare  t  13 per i vigneti destinati alla produzione di
Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot;  t  12
per ettaro in collina specializzata per tutte le rimanenti tipologie.
   Tali  rese comunque determinano un quantitativo di vino per ettaro
atto per l'immissione al  consumo  non  superiore  a  hl  91  per  le
tipologie Tocai friulano, Malvasia, Verduzzo friulano e Merlot e a hl
84 per le altre tipologie di vino.
   Per  le  tipologie  "Friuli  Isonzo"  bianco o "Isonzo del Friuli"
bianco "Friuili Isonzo" rosato o "Isonzo del Friuli" rosato e "Friuli
Isonzo" rosso o "Isonzo del Friuli"  rosso  la  produzione  non  deve
superare le t 12 per Ha.
   Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti e da
destinare  alla  produziene  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Friuli  Isonzo"  o  "Isonzo  del  Friuli" devono essere
riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione  globale  non
superi  del  20%  i  limiti  medesimi,  fermi  restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
                               Art. 5.
   Le operazioni di vinificazione dei vini  di  cui  all'art.  2  del
presente   disciplinare  di  produzione,  possono  essere  effettuate
nell'intero territorio della zona di produzione delimitata  dall'art.
3.
   Tuttavia  tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione
e' consentito che tali operazioni  siano  effettuate  entro  l'intero
territorio  della  provincia  di Gorizia nonche' in quello dei comuni
confinanti con la  medesima  e  l'intero  territorio  del  comune  di
Cervignano del Friuli in provincia di Udine.
   Le  uve  destiante  alla vinificazione devono assicurare a tutti i
vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo  del  9,5%.  La
tipologia  rosato  e' ottenuta dalla spremitura soffice e da un breve
periodo di macerazione al  fine  di  assicurare  al  vino  la  dovuta
tonalita' di colore.
   Le  tipologie  "Friuli Isonzo" bianco o "Isonzo del Friuli" bianco
"Friuli Isonzo" rosato o "Isonzo del Friuli"  rosato  possono  essere
prodotte  nel  tipo  "frizzante", in ottemperanza alle norme vigenti,
per la produzione dei vini frizzanti e devono designarsi in etichetta
con l'indicazione aggiuntiva "frizzante".
   La tipologia "Friuli Isonzo" rosso o "Isonzo del Friuli" rosso  da
designarsi  in  etichetta  con  l'indicazione  aggiuntiva  di "Friuli
Isonzo" frizzante o  spumante  o  "Isonzo  del  Friuli"  frizzante  o
spumante  puo' essere prodotta nel tipo frizzante o spumante seguendo
le norme previste per la produzione dei vini frizzanti e spumanti.
   Le  tipologie "Friuli Isonzo" moscato giallo o "Isonzo del Friuli"
moscato giallo, "Friuli Isonzo" moscato rosa o  "Isonzo  del  Friuli"
moscato  rosa,  "Friuli  Isonzo"  Pinot  bianco o "Isonzo del Friuli"
Pinot bianco e  "Friuli  Isonzo"  Verduzzo  friulano  o  "Isonzo  del
Friuli"  Verduzzo friulano da designarsi in etichetta con la dicitura
"Friuli Isonzo" spumante  o  "Isonzo  del  Friuli"  spumante  possono
essere  prodotti  nella tipologia spumante seguendo le relative norme
per la produzione dei vini spumanti.
   La zona di spumantizzazione comprende  l'intero  territorio  delle
tre Venezie.
   Per  tutti  i  vini  "Friuli  Isonzo"  o  "Isonzo del Friuli" sono
ammesse le operazioni di arricchimento utilizzando mosti  concentrati
rettificati  o  mosti  concentrati  o  comunque  utilizzando prodotti
ammessi dalle disposizioni di legge vigenti.
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
locali,  leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche di qualita'.
   La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 70%.
   Qualora tale resa superi la percentuale  sopra  indicata,  ma  non
oltre  il  75%,  l'eccedenza  non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
   Il vino "vendemmia tardiva" non deve superare la resa del 70%.
   E'  consentita  nella  misura  massima  del  volume  del  15%   la
correzione  dei  mosti  e  dei  vini  di  cui all'art. 2, frizzanti e
spumanti con mosti e vini ottenuti da  uve  provenienti  dai  vigneti
iscritti  all'Albo della denominazione di origine controllata "Friuli
Isonzo" o "Isonzo del Friuli" ad  esclusione  del  mosto  concentrato
rettificato.
                               Art. 6.
   I  vini  a  denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" o
"Isonzo  del  Friuli"  all'atto  dell'immissione  al  consumo  devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
   Bianco:
    colore: paglierino piu' o meno carico;
    profumo: fruttato;
    sapore:   asciutto   o   amabile,  vivace,  di  corpo,  armonico,
giustamente tannico e acido, tranquillo;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille per i vini tranquilli  e  5
per mille per i vini frizzanti;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   Rosso:
    colore: rosso vivace, rubino;
    profumo: leggermente erbaceo;
    sapore: asciutto o amabile di corpo, pieno, armonico, tranquillo;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima 4,5 per mille per i vini tranquilli;
    5 per mille per i vini frizzanti;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   Rosso spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: rosso rubino;
    profumo: fruttato gradevole;
    sapore: secco o amabile, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Rosato:
    colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
    profumo: leggermente vinoso, gradevole caratteristico;
    sapore: asciutto o amabile, pieno, fresco, tranquillo;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;
    acidita'  totale  minima: 4,5 per mille per i vini tranquilli e 5
per mille per le tipologie frizzanti;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   E' prevista la tipologia frizzante.
  Verduzzo friulano:
    colore: dorato piu' o meno carico;
    profumo: vinoso caratteristico fruttato;
    sapore: asciutto, amabile o dolce fruttato, di corpo,  lievemente
tannico, tranquillo;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Verduzzo friulano spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: dorato piu' o meno carico;
    profumo: caratteristico di fruttato;
    sapore: asciutto, amabile o dolce di corpo leggermente tannico;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
  Moscato giallo:
    colore: caratteristico giallo paglierino:
    profumo: tipico ed aromatico caratteristico;
    sapore: aromatico amabile armonico tranquillo;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Moscato giallo spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
    profumo: tipico aromatico caratteristico;
    sapore: amabile o dolce armonico ed aromatico;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Moscato rosa:
    colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;
    profumo: di rosa fruttato;
    sapore: aromatico amabile o dolce tranquillo;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
  Moscato rosa spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;
    profumo: caratteristico fruttato;
    sapore: aromatico amabile o dolce;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Vendemmia tardiva:
    colore: giallo oro ambrato piu' o meno intenso;
    profumo: intenso complesso di muschio;
    sapore: dolce armonico;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 13,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Tocai friulano:
    colore: paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino;
    profumo: delicato e gradevole, con profumo caratteristico;
    sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero fondo aromatico;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Malvasia:
    colore: paglierino;
    profumo: gradevole;
    sapore: asciutto, delicato, non molto di corpo, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
  Chardonnay:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Pinot bianco:
    colore: paglierino chiaro o leggermente dorato;
    profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, vellutato. morbido, armonico, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Pinot spumante:
    spuma: fine, vivace, perlage persistente;
    colore: paglierino brillante;
    profumo: gradevole, caratteristico di fruttato;
    sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
  Pinot grigio:
    colore: giallo anche con riflessi rosei;
    profumo: speciale, caratteristico, gradevole;
    sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Riesling italico:
    colore: paglierino;
    profumo:   abbastanza   intenso   e   caratteristico,   delicato,
gradevole;
    sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico,  caratteristico,
gradevole;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
  Riesling:
    colore: paglierino;
    profumo:   abbastanza   intenso   e   caratteristico,   delicato,
gradevole;
    sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico,  caratteristico,
gradevole;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
  Sauvignon:
    colore: dorato chiaro;
    profumo: caratteristico;
    sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Traminer aromatico:
    colore: paglierino carico;
    profumo: gradevole con marcato aroma caratteristico;
    sapore: asciutto, leggermente aromatico, intenso, caratteristico,
di corpo gradevole;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Merlot:
    colore: rubino;
    profumo: caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, pieno, sapido, leggermente erbaceo;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon:
    colore: rosso rubino intenso;
    profumo:   vinoso,   intenso,   gradevole,  con  profumo  erbaceo
caratteristico;
    sapore: asciutto, di corpo, leggermente  erbaceo,  piu'  evidente
nel Cabernet Franc, gradevole, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  Franconia:
    colore: rosso rubino;
    profumo: vinoso ed armonico;
    sapore: asciutto, leggermente fruttato ed erbaceo;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  Pinot nero:
    colore: rosso rubino non molto intenso;
    profumo: caratteristico;
    sapore:   asciutto   un  po'  aromatico,  gradevole,  leggermente
amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  Refosco dal peduncolo rosso:
    colore: rosso con tendenza al violaceo;
    profumo: vinoso caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Schioppettino:
    colore: rosso rubino intenso, con eventuali sfumature granate;
    profumo: vinoso, caratteristico, con sentore di piccoli frutti;
    sapore: asciutto, vellutato, caldo e pieno, elegante;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto: 18 per mille.
   E' facolta' del Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto minimo.
                               Art. 7.
   E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1
e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi  compresi  gli  aggettivi
"superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato", e similari.
   E'  consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali,  o  marchi  privati.  E'  altresi'  consentita
l'indicazione  di nomi di fattorie e vigneti dai quali effettivamente
provengono le uve  da  cui  il  vino,  cosi'  qualificato,  e'  stato
ottenuto, purche' non abbiano significato laudativo.