Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Isonzo del Friuli" o "Isonzo".(GU n.152 del 1-7-1996)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le istanze presentate avverso il proprio parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Isonzo del Friuli" o "Isonzo" - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1988 - e la relativa proposta di disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1995, a seguito di apposito supplemento di istruttoria ha accolto le istanze di cui trattasi. Conseguentemente, a parziale modifica dello schema di disciplinare di produzione gia' proposto in allegato al proprio parere sopra richiamato, propone e riporta qui di seguito il testo integrale rielaborato in accoglimento delle suddette istanze. ____________ Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabilili dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli" seguita dalla specificazione "bianco" e' riservata al vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca bianca, elencati nel successivo comma 5, escluse le varieta' aromatiche. La denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" e "Isonzo del Friuli" seguita dalla specificazione "rosso" e' riservata al vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa, elencati nel successivo comma 5, escluse le varieta' aromatiche. La denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli", seguita dalla specificazione, "rosato" e' riservata al vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa, elencati nel successivo comma 5, escluse le varieta' aromatiche. La denominazione di origine controlla "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli" seguita dalla specificazione "vendemmia tardiva" e' riservata al vino ottenuto dalle uve di Tocai friulano, Sauvignon, Verduzzo friulano, Pinot bianco e Chardonnay vinificate in purezza o in uvaggio tra loro dopo aver subito un appassimento naturale e vendemmiate tardivamente. La denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli" con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno: Chardonnay; Malvasia (da Malvasia istriana); Traminer aromatico; Verduzzo friulano; Moscato rosa; Moscato giallo; Pinot bianco; Pinot grigio; Riesling italico; Riesling da Riesling Renano); Sauvignon; Tocai friulano; Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon); Cabernet Franc; Cabernet Sauvignon; Franconia; Merlot; Pinot nero; Refosco dal peduncolo rosso; Schioppettino, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni. Nella produzione del vino a denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" o "Isonzo" Carbenet del Friuli" Cabernet, possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. Art. 3. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Isonzo" o "Isonzo del Friuli" devono essere prodotte nella zona che comprende l'intero territorio dei comuni di: Romans d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Villesse, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Medea, Moraro, Mariano del Friuli ed in parte il territorio dei comuni di: Cormons, Capriva del Friuli, S. Lorenzo Isontino Monfalcone, Mossa, Gorizia, Fogliano di Redipuglia, Farra d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Sagrado, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo e Staranzano in provincia di Gorizia. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla strada statale n. 14 in prossimita' del km 117, 500 e cioe' dal ponte sull'Isonzo, il limite segue verso sud l'argine sinistro del fiume sino ad incrociare la strada per C. Rondon. Prosegue quindi lungo tale strada in direzione nord-est e superata Villa Luisa raggiunge l'incrocio con la strada per C. Risaia; segue quest'ultima verso sud per 200 metri e da qui prosegue lungo una linea retta ipotetica che raggiunge l'angolo sud del cimitero di Monfalcone (localita' la Marcelliana); segue poi il viale S. Marco che in direzione nord-est attraversa il centro abitato di Monfalcone e proseguendo in linea retta raggiunge la cima di colle La Rocca (q. 88). Da q. 88 in linea retta verso nord-est raggiunge M. Cosich (q. 112) incrociando l'oleodotto transalpino. Segue verso nord il tracciato dell'oleodotto transalpino, fino a raggiungere la riva sinistra dell'Isonzo, una volta superato il centro di Salgrado ed incrocia con la ferrovia per Gorizia. Segue tale ferrovia in direzione Gorizia ed al ponte sul fiume Vipacco, presso Castel Rubbia, risale il corso del fiume fino ad incontrare il confine italo-jugoslavo. Prosegue verso nord-est lungo il confine di Stato sino ad incrociare l'Isonzo; ridiscendendo il corso d'acqua, segue la riva destra del fiume Isonzo fino al ponte del Torrione e da qui prosegue verso sud lungo la strada che costeggia la riva destra dell'Isonzo sino ad incrociare la strada ferrata. Lungo la ferrovia verso ovest, raggiunge il confine comunale di Cormons, in localita' Bosco di Sotto, che segue verso sud sino al ponte sul T. Versa (localita' Braidata). Segue quindi la strada che conduce a Cormons fino in prossimita' della q. 41 e prosegue in direzione nord per il sentiero che costeggia ad ovest la localita' di Bosco di Sotto e poi trasformatosi in strada incrocia la strada statale n. 56 al km 24,800 circa. Prosegue verso nord-ovest per 250 metri lungo la strada statale n. 56 fino al sottopasso della ferrnvia in prossimita' di q. 49. Attraversato il sottopasso prosegue lungo la strada comunale che toccando quota 57, conduce alla localita' denominata Fontana del Faet e si immette quindi nella via Roma. Da qui prosegue verso nord-ovest attraverso il centro abitato di Cormons, lungo le strade comunali che segnano il piede della collina. Superate la localita' di San Giovanni e Lucia, la frazione di Brazzano e la localita' di San Rocco di Brazzano, si immette, in prossimita' di q. 71, sulla strada provinciale per Dolegna del Collio, che segue, in direzione Dolegna, fino ad incontrare il confine comunale del comune di Cormons. Procede quindi lungo detta linea di confine fino a raggiungere, sul Torrente Judrio, il confine tra la provincia di Gorizia e la provincia di Udine, che percorre verso sud fino al ponte ui Pieris da dove la delimitazione e' iniziata. All'interno della zona di produzione sopra delimitata e' da escludersi parte del territorio del confine di Farra d'Isonzo sito sull'interno della delimitazione che segue: partendo dalle case di Pusnar, il limite segue a nord la strada per Villanova di Farra, passando per quote 49-48. Da qui, verso ovest, segue la strada per C. Bressan (q. 48) giunge a Borgo dei Conventi (q. 46) e piega verso sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q. 45) segue ad ovest la strada per Borgo Bearzat poi prende a sud la strada che attraversa Borgo Bearzat e prosegue sino ad incontrare, in prossimita' di Villa Zuliani, a q. 36 la strada Gradisca d'Isonzo-Borgo Zoppini. Di qui il limite piega verso nord-est fino a Borgo Zoppini, percorre poi la strada statale n. 351 fino alle case Pusnar, punto di partenza della linea di delimitazione. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti ubicati su terreni di favorevole giacitura, mentre sono da escludere i vigneti ubicati su terreni prevalentemente argillosi e privi di scheletro, quelli su terreni di risorgiva e su tutti i terreni non sufficientemente percolanti, umidi e freschi. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, dei vigneti gia' impiantati devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I nuovi impianti ed i reimpianti devono avere un minimo di 3300 ceppi per ettaro. In tal caso le viti non potranno produrre mediamente piu' di kg 4 di uva per ceppo per i vitigni Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot e kg 3,70 di uva per ceppo per ogni altro vitigno. Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi. A seconda del sesto di impianto si deve assicurare una produzione per pianta in relazione al numero di ceppi per ettaro al fine di non superare i limiti di produzione consentiti dal disciplinare. Per la tipologia "Friuli Isonzo" vendemmia tardiva o "Isonzo del Friuli" vendemmia tardiva le operazioni di vendemmia debbono iniziare almeno trenta giorni dopo l'inizio del periodo vendemmiale. E' vietata ogni pratica di forzatura ma e' ammessa l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare t 13 per i vigneti destinati alla produzione di Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot; t 12 per ettaro in collina specializzata per tutte le rimanenti tipologie. Tali rese comunque determinano un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a hl 91 per le tipologie Tocai friulano, Malvasia, Verduzzo friulano e Merlot e a hl 84 per le altre tipologie di vino. Per le tipologie "Friuli Isonzo" bianco o "Isonzo del Friuli" bianco "Friuili Isonzo" rosato o "Isonzo del Friuli" rosato e "Friuli Isonzo" rosso o "Isonzo del Friuli" rosso la produzione non deve superare le t 12 per Ha. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produziene dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Art. 5. Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione, possono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Gorizia nonche' in quello dei comuni confinanti con la medesima e l'intero territorio del comune di Cervignano del Friuli in provincia di Udine. Le uve destiante alla vinificazione devono assicurare a tutti i vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5%. La tipologia rosato e' ottenuta dalla spremitura soffice e da un breve periodo di macerazione al fine di assicurare al vino la dovuta tonalita' di colore. Le tipologie "Friuli Isonzo" bianco o "Isonzo del Friuli" bianco "Friuli Isonzo" rosato o "Isonzo del Friuli" rosato possono essere prodotte nel tipo "frizzante", in ottemperanza alle norme vigenti, per la produzione dei vini frizzanti e devono designarsi in etichetta con l'indicazione aggiuntiva "frizzante". La tipologia "Friuli Isonzo" rosso o "Isonzo del Friuli" rosso da designarsi in etichetta con l'indicazione aggiuntiva di "Friuli Isonzo" frizzante o spumante o "Isonzo del Friuli" frizzante o spumante puo' essere prodotta nel tipo frizzante o spumante seguendo le norme previste per la produzione dei vini frizzanti e spumanti. Le tipologie "Friuli Isonzo" moscato giallo o "Isonzo del Friuli" moscato giallo, "Friuli Isonzo" moscato rosa o "Isonzo del Friuli" moscato rosa, "Friuli Isonzo" Pinot bianco o "Isonzo del Friuli" Pinot bianco e "Friuli Isonzo" Verduzzo friulano o "Isonzo del Friuli" Verduzzo friulano da designarsi in etichetta con la dicitura "Friuli Isonzo" spumante o "Isonzo del Friuli" spumante possono essere prodotti nella tipologia spumante seguendo le relative norme per la produzione dei vini spumanti. La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio delle tre Venezie. Per tutti i vini "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli" sono ammesse le operazioni di arricchimento utilizzando mosti concentrati rettificati o mosti concentrati o comunque utilizzando prodotti ammessi dalle disposizioni di legge vigenti. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualita'. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Il vino "vendemmia tardiva" non deve superare la resa del 70%. E' consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, frizzanti e spumanti con mosti e vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli" ad esclusione del mosto concentrato rettificato. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Bianco: colore: paglierino piu' o meno carico; profumo: fruttato; sapore: asciutto o amabile, vivace, di corpo, armonico, giustamente tannico e acido, tranquillo; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille per i vini tranquilli e 5 per mille per i vini frizzanti; estratto secco netto minimo: 15 per mille. E' prevista la tipologia frizzante. Rosso: colore: rosso vivace, rubino; profumo: leggermente erbaceo; sapore: asciutto o amabile di corpo, pieno, armonico, tranquillo; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%; acidita' totale minima 4,5 per mille per i vini tranquilli; 5 per mille per i vini frizzanti; estratto secco netto minimo: 18 per mille. E' prevista la tipologia frizzante. Rosso spumante: spuma: fine e persistente; colore: rosso rubino; profumo: fruttato gradevole; sapore: secco o amabile, caratteristico; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Rosato: colore: rosato tendente al cerasuolo tenue; profumo: leggermente vinoso, gradevole caratteristico; sapore: asciutto o amabile, pieno, fresco, tranquillo; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille per i vini tranquilli e 5 per mille per le tipologie frizzanti; estratto secco netto minimo: 15 per mille. E' prevista la tipologia frizzante. Verduzzo friulano: colore: dorato piu' o meno carico; profumo: vinoso caratteristico fruttato; sapore: asciutto, amabile o dolce fruttato, di corpo, lievemente tannico, tranquillo; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Verduzzo friulano spumante: spuma: fine e persistente; colore: dorato piu' o meno carico; profumo: caratteristico di fruttato; sapore: asciutto, amabile o dolce di corpo leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Moscato giallo: colore: caratteristico giallo paglierino: profumo: tipico ed aromatico caratteristico; sapore: aromatico amabile armonico tranquillo; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Moscato giallo spumante: spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino piu' o meno carico; profumo: tipico aromatico caratteristico; sapore: amabile o dolce armonico ed aromatico; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Moscato rosa: colore: rosato o giallo oro tendente al rosa; profumo: di rosa fruttato; sapore: aromatico amabile o dolce tranquillo; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Moscato rosa spumante: spuma: fine e persistente; colore: rosato o giallo oro tendente al rosa; profumo: caratteristico fruttato; sapore: aromatico amabile o dolce; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Vendemmia tardiva: colore: giallo oro ambrato piu' o meno intenso; profumo: intenso complesso di muschio; sapore: dolce armonico; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 13,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Tocai friulano: colore: paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino; profumo: delicato e gradevole, con profumo caratteristico; sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero fondo aromatico; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Malvasia: colore: paglierino; profumo: gradevole; sapore: asciutto, delicato, non molto di corpo, gradevole; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Chardonnay: colore: paglierino piu' o meno intenso; profumo: delicato, caratteristico, gradevole; sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Pinot bianco: colore: paglierino chiaro o leggermente dorato; profumo: delicato, caratteristico, gradevole; sapore: asciutto, vellutato. morbido, armonico, gradevole; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Pinot spumante: spuma: fine, vivace, perlage persistente; colore: paglierino brillante; profumo: gradevole, caratteristico di fruttato; sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Pinot grigio: colore: giallo anche con riflessi rosei; profumo: speciale, caratteristico, gradevole; sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Riesling italico: colore: paglierino; profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole; sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico, gradevole; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Riesling: colore: paglierino; profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole; sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico, gradevole; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Sauvignon: colore: dorato chiaro; profumo: caratteristico; sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Traminer aromatico: colore: paglierino carico; profumo: gradevole con marcato aroma caratteristico; sapore: asciutto, leggermente aromatico, intenso, caratteristico, di corpo gradevole; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Merlot: colore: rubino; profumo: caratteristico, gradevole; sapore: asciutto, pieno, sapido, leggermente erbaceo; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon: colore: rosso rubino intenso; profumo: vinoso, intenso, gradevole, con profumo erbaceo caratteristico; sapore: asciutto, di corpo, leggermente erbaceo, piu' evidente nel Cabernet Franc, gradevole, vellutato; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Franconia: colore: rosso rubino; profumo: vinoso ed armonico; sapore: asciutto, leggermente fruttato ed erbaceo; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Pinot nero: colore: rosso rubino non molto intenso; profumo: caratteristico; sapore: asciutto un po' aromatico, gradevole, leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Refosco dal peduncolo rosso: colore: rosso con tendenza al violaceo; profumo: vinoso caratteristico; sapore: asciutto, pieno, amarognolo; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Schioppettino: colore: rosso rubino intenso, con eventuali sfumature granate; profumo: vinoso, caratteristico, con sentore di piccoli frutti; sapore: asciutto, vellutato, caldo e pieno, elegante; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto: 18 per mille. E' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto minimo. Art. 7. E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, o marchi privati. E' altresi' consentita l'indicazione di nomi di fattorie e vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, cosi' qualificato, e' stato ottenuto, purche' non abbiano significato laudativo.