PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 1996
Contratto collettivo di lavoro per il personale del comparto regioni-autonomie locali, area della dirigenza(GU n.152 del 1-7-1996)
A seguito della registrazione, da parte della Corte dei conti, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 1996 con il quale l'A.RA.N. e' stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del contratto collettivo concernente il nuovo testo dell'art. 30 del CCNL del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni-Autonomielocali, integrativo del CCNL sottoscritto il 10 aprile 1996, il giorno 12 giugno 1996, alle ore 15,30, presso la sede dell'A.RA.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo e le seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali del comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali: CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR e CONFEDIR (DIRER EDIREL); CISL-FILSEL Dirigenti, CGIL-FP Dirigenti, UIL/EE.LL. Dirigenti, CONFSAL, CISAL, CISNAL, R.d.B./CUB, USPPI e UNIONE ITALIANA QUADRI. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il nuovo testo dell'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autononie locali. Art. 1. 1. Nel testo del CCNL del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni-Autonomie locali stipulato il 10 aprile 1996, l'art. 30 e' sostituito dal seguente: "Art. 30. Collegio di conciliazione 1. Ferma restando, in ogni caso, la possibilita' di ricorso al giudice competente avverso gli atti applicativi dell'art. 27, commi 1, 2, 3, del CCNL stipulato il 10 aprile 1996, il dirigente puo' altresi' attivare le procedure di conciliazione disciplinate nel presente articolo e istituite ai sensi dell'art. 59, comma 7, del D.Lgs. n. 29 del 1993. 2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall'amministrazione o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, puo' ricorrere al collegio previsto dal comma 4. 3. Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di licenziamento. Il ricorso al collegio non ha effetto sospensivo del recesso dell'amministrazione. 4. Il collegio di conciliazione e' composto di tre membri. Il dirigente ricorrente e l'amministrazione designano un componente ciascuno, e i due componenti cosi' designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni dalla loro designazione, il terzo componente, con funzioni di presidente. 5. Il dirigente interessato provvede alla designazione del componente che lo rappresenta nell'atto di ricorso. L'amministrazione comunica per iscritto al ricorrente la designazione del componente cha la rappresenta entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso. 6. In caso di mancato accordo o comunque di non rispetto dei termini previsti nei commi 4 e 5 per la designazione dei componenti, essi vengono designati, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l'amministrazione. 7. Il collegio, presenti le parti in causa, o, eventualmente, loro rappresentanti, deve esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca del recesso. 8. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'amministrazione si obblighi a riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuita'; in caso contrario, il collegio, sentite le parti in causa, emette la propria decisione, alla quale l'amministrazione e' tenuta a conformarsi anche nel caso di cui al comma 15. 9. La procedura per la conciliazione e per l'emissione della decisione deve esaurirsi entro sessanta giorni dalla data della costituzione del collegio. 10. Ove il collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'amministrazione una indennita' supplementare, determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilita', ed un massimo pari al corrispettivo di ventidue mensilita'. 11. L'indennita' supplementare di cui al comma 10 e' automaticamente aumentata, ove l'eta' del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: 7 mensilita' in corrispondenza del 51 anno compiuto; 6 mensilita' in corrispondenza del 50 e 52 anno compiuto; 5 mensilita' in corrispondenza del 49 e 53 anno compiuto; 4 mensilita' in corrispondenza del 48 e 54 anno compiuto; 3 mensilita' in corrispondenza del 47 e 55 anno compiuto; 2 mensilita' in corrispondenza del 46 e 56 anno compiuto. 12. Nelle mensilita' di cui ai commi 10 e 11 e' ricompresa anche la retribuzione di posizione prevista dagli articoli 40 e 41 del CCNL stipulato il 10 aprile 1996. 13. In caso di accoglimento del ricorso, l'amministrazione non puo' assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilita' riconosciute dal collegio ai sensi dei commi 10 e 11. 14. Le spese relative alla partecipazione del presidente al collegio sono a carico della parte soccombente. 15. In fase di prima applicazione del presente contratto e comunque non oltre il 30 settembre 1997, il collegio dispone la reintegrazione del dirigente nel posto di lavoro, senza la tutela risarcitoria di cui ai commi 10 e 11, nei seguenti casi: a) qualora accerti che il licenziamento e' dovuto alle cause di nullita' di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del CCNL stipulato il 10 aprile 1996; b) qualora accerti che il recesso e' ingiustificato. 16. Il dirigente il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato da parte del collegio di conciliazione, per un periodo pari ai mesi cui e' correlata la determinazione dell'indennita' supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del collegio, puo' avvalersi della disciplina di cui all'art. 31, comma 10, del CCNL stipulato il 10 aprile 1996, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilita' risarcitorie pari al solo periodo non lavorato. 17. L'art. 27 del CCNL del 10 aprile 1996 entra in vigore dalla data di stipulazione del presente contratto. Agli eventuali casi di recesso verificatisi nel periodo dall'11 aprile 1996 alla suddetta data di stipulazione si applica la disciplina di cui al presente articolo. 18. La procedura del presente articolo sara' sostituita da quella prevista dall'art. 69 del D.Lgs. n. 29 del 1993 dal momento della devoluzione al giudice ordinario delle controversie individuali di lavoro". CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI DI AZIENDA Via Nazionale, 75 - 00184 Roma - Tel. 06/4818551 - Fax 4873994 La CIDA formula espressa riserva sulla disposizione di cui al punto 15 dell'art. 30, nella parte in cui limita al 30 settembre 1997 l'obbligo delle amministrazioni a conformarsi alla decisione arbitrale reintegrando il dirigente. Tale norma, infatti, assieme alle altre che disciplinano la materia, pone in essere un sistema che, nel conferire alle amministrazioni una potesta' assoluta al riguardo, contrasta sotto il profilo della legittimita' con uno dei principi cardine sanciti dal decreto legislativo n. 29/93 che introducendo la separazione del ruolo politico e di indirizzo da quello di gestione, presuppone un quadro normativo del rapporto di lavoro idoneo a garantire la necessaria conseguente autonomia della dirigenza. In ogni caso, la CIDA ribadisce quanto sottoscritto nel documento di linee-guida per i contratti di area dirigenziale a proposito della risoluzione del rapporto, sulla possibilita' di prevedere al riguardo soluzioni differenziate nei vari comparti, tenendo conto delle diversita' dei contesti.