PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 1996 

  Autorizzazione   del  Governo  alla sottoscrizione - ai sensi degli
articoli  73,  comma  5,  e  51, comma 1, del decreto legislativo  n.
29/1993   -  del  testo  del contratto collettivo nazionale di lavoro
riguardante il personale non dirigente dell'Ente autonomo esposizione
universale di Roma (Ente EUR), concordato in data 4 marzo  1996   con
le      organizzazioni  sindacali  di  categoria  CGIL/FP,  CGIL/EUR,
CISL/Enti pubblici, CISL/EUR, UIL/DEP e UIL/EUR.
Testo  del  contratto  collettivo nazionale di lavoro riguardante  il
personale     non     dirigente    dell'Ente   autonomo   esposizione
universale di Roma (Ente EUR).
(GU n.154 del 3-7-1996 - Suppl. Ordinario n. 109)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.  2  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
   Visto  l'art.  73,  comma  5,  del predetto decreto legislativo n.
29/1993, in base al quale i rapporti di lavoro delle  aziende  e  gli
enti  di  cui  alle  leggi  26  dicembre  1936,  n. 2174 e successive
modificazioni ed integrazioni, 13 luglio  1984,  n.  321,  30  maggio
1988,  n.  186,  11  luglio  1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106 e 31
gennaio 1992, n.  138  "sono  regolati  da  contratti  collettivi  ed
individuali  in  base  alle  disposizioni di cui all'art. 2, comma 2,
all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma  3"  e  che  "le  predette
amministrazioni   si   attengono  nella  stipulazione  dei  contratti
collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio  dei
Ministri,  che  previa  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, ne
autorizza la sottoscrizione in conformita' all'art. 51, commi 1 e 2";
   Vista la legge 26 dicembre 1936,  n.  2174,  recante  "Esposizione
universale ed internazionale indetta in Roma per l'anno 1941";
   Viste  le Direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995 del
Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   impartite,   oltre   che
all'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni (ARAN), anche alle aziende ed enti  di  cui  all'art.
73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, tra cui l'Ente EUR;
   Vista  la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il
1995);
   Viste le lettere prot. n. 7296 del 26 dicembre  1995  e  prot.  n.
1451  del  5 marzo 1996, con le quali l'Ente EUR, in attuazione degli
articoli 73, comma 5, 51,  comma  1,  e  52,  comma  3,  del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29 e successive modificazioni ed
integrazioni,  ha  trasmesso,  ai  fini   dell'"autorizzazione   alla
sottoscrizione",   il   testo   del  contratto  collettivo  nazionale
riguardante il personale non dirigente dell'Ente autonomo esposizione
universale di Roma (Ente EUR), concordato in data 4 marzo 1996 con le
organizzazioni sindacali di categoria  CGIL/FP,  CGIL/EUR,  CISL/Enti
Pubblici, CISL/EUR, UIL/DEP e UIL/EUR;
   Visto  il  "testo  concordato"  in precedenza indicato, il quale e
stato  inviato  unitamente  ad  una  Relazione  tecnico  finanziaria,
corredata,  ai  sensi dei citati articoli 51, commi 1, e 52, comma 3,
del  decreto  legislativo  n.  29/1993,   da   appositi   "Prospetti"
contenenti  "l'individuazione  del  personale  interessato, dei costi
unitari e degli oneri riflessi del  trattamento  economico  previsto,
nonche'   la  quantificazione  complessiva  della  spesa  diretta  ed
indiretta,  ivi   compresa   quella   rimessa   alla   contrattazione
decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale";
   Visto  in  particolare,  l'art.  1,  comma  2,  del predetto testo
concordato, il quale prevede che "il presente  C.C.N.L.  concerne  il
periodo  1  gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed
e' valido dal 1 gennaio 1994 sino al 31 dicembre 1995  per  la  parte
economica";
   Vista  la  deliberazione  del 7 febbraio 1996 della Commissione di
garanzia per l'attuazione della  legge  sullo  sciopero  nei  servizi
pubblici  essenziali, con la quale e' stato precisato che "allo stato
degli atti l'amministrazione di cui sopra (Ente EUR) e'  estranea  al
campo di applicazione della legge n. 146/1990";
   Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29,  come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993,  n.  546,  il  quale
prevede  che,  ai  fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il
Governo, nei  quindici  giorni  successivi,  si  pronuncia  in  senso
positivo   o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli  effetti
applicativi dei contratti collettivi  anche  decentrati  relativi  al
precedente  periodo  contrattuale  e della conformita' alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
   Considerato che la spesa  complessiva  diretta  ed  indiretta  del
rinnovo  contrattuale  in questione e' contenuta entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie indicate dalle Direttive del  5  settembre
1994  e del 1 febbraio 1995, razionalizzando in tal modo il costo del
lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute
nei documenti di politica economica definiti da Governo ed  approvati
dal Parlamento;
   Considerato  che  nella  citata  direttiva del 5 settembre 1994 e'
stato precisato che "per il  1994  non  possono  essere  riconosciuti
ulteriori   benefici   economici,   oltre   l'indennita'  di  vacanza
contrattuale attribuita, per  nove  mensilita',  a  decorrere  dal  1
aprile  1994,  con  il provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
143  del  21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il
decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469" e che "in ogni caso  incrementi
retributivi medi non potranno superare, nel biennio contrattuale, per
la materia retributiva, il 6 per cento della attuale retribuzione me-
dia";
   Considerato  che,  nella  citata  direttiva del 1 febbraio 1995 e'
stato precisato che le aziende ed enti di cui all'art. 73,  comma  5,
del  decreto legislativo n. 29/1993 "si atterranno alle stesse regole
indicate in proposito sia nella precedente direttiva del 5  settembre
1995 che nella presente direttiva impartita all'ARAN, rispettando gli
indirizzi indicati per la definizione dei costi ed i vincoli relativi
agli incrementi retributivi complessivi";
   Considerato  che  -  in riferimento alle direttive del 5 settembre
1994 e del 1 febbraio 1995, impartite dal  Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  alle  aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del
decreto legislativo n. 29/1993 (tra cui  l'Ente  EUR)  a  seguito  di
intesa  intervenuta  con  il  Ministro  del  tesoro  - predetto testo
concordato, con le motivazioni indicate nel seguito, non  risulta  in
linea di massima in contrasto con le predette direttive e presenta da
un  lato  alcune  sostanziali omogeneita' degli istituti contrattuali
come regolamentati nei contratti  collettivi  gia'  raggiunti  presso
l'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni (ARAN) e gia' autorizzati dal Governo,  e  dall'altro
lato  specifiche  normative  derivanti  dalle  situazioni pregresse e
peculiari proprio del particolare contesto operativo dell'Ente EUR;
   Considerato che la spesa  complessiva  diretta  ed  indiretta  del
rinnovo  contrattuale  in  questione e contenuta entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie indicate dalle direttive del  5  settembre
1994 e del 1 febbraio 1995, razionalizzando, in tal modo il costo del
lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute
nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed approvati
dal Parlamento;
   Considerato che il predetto testo concordato e' coerente, in linea
generale,  con  i  principi  e  gli  obiettivi  di  razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche  e  di  revisione
della  disciplina  del  rapporto  di  lavoro  dei pubblici dipendenti
contenuti nel decreto legislativo n. 29/1993;
   Tenuto conto che,  come  indicato  nelle  predette  direttive,  il
citato  testo  concordato,  realizza un nuovo sistema nell'erogazione
del trattamento economico con l'eliminazione  degli  automatismi  per
anzianita' e, nel rendere piu' flessibile l'organizzazione del lavoro
nell'ambito   dell'autonomia   organizzativa   delle  amministrazioni
pubbliche, contribuisce  ad  accrescere  l'efficacia  e  l'efficienza
delle   amministrazioni   pubbliche,   realizzando   l'obiettivo   di
migliorare le relazioni con l'utenza;
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri  adottata  nella
riunione   del  18  marzo  1996  concernente  l'"Autorizzazione  alla
sottoscrizione" del testo concordato;
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  26
marzo  1996,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo
1996, con il quale  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  prof.
Giovanni  Motzo,  e' stato delegato a provvedere alla "attuazione ...
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  e   successive
modificazioni  ed  integrazioni  ..."  e ad "esercitare... ogni altra
funzione attribuita dalle  vigenti  disposizioni  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano...
1) funzione pubblica";
   A nome del Governo;
                             Autorizza:
ai  sensi  degli  articoli  73,  comma  5, e 51, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.  29  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  l'Ente  autonomo  esposizione universale di Roma (Ente
EUR) alla sottoscrizione dell'allegato testo del contratto collettivo
nazionale di lavoro riguardante il personale non dirigente  dell'Ente
EUR, di cui alla legge 26 dicembre 1938, n.  2174, concordato in data
4  marzo  1996  con le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP,
CGIL/EUR, CISL/Enti pubblici, CISL/EUR, UIL/DEP e UIL/EUR.
   Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  la  presente
autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
   Roma, 29 marzo 1995
                         p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Il Ministro per la funzione pubblica
                                            MOTZO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 maggio 1996
Atti di Governo, registro n. 100, foglio n. 6
                               VERBALE
   Il  giorno  7 giugno 1996 presso la sede dell'Ente autonomo EUR ha
avuto luogo l'incontro tra i rappresentanti dell'Ente  stesso,  ed  i
rappresentanti   delle   seguenti   confederazioni  e  organizzazioni
sindacali di categoria CGIL/FP - CISL/FP - UIL/DEP - CGIL/Aziendale -
CISL/Aziendale - UIL/Aziendale, per sottoscrivere definitivamente  il
contratto  collettivo di lavoro del personale non dirigente dell'Ente
a  seguito  dell'autorizzazione  disposta   con   provvedimento   del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  29  marzo  1996,
registrato alla Corte dei conti al registro n. 100, foglio n.  6,  in
data 20 maggio 1996.