MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 aprile 1996 

  Metodologie per la determinazione  dell'incremento  di  temperatura
nelle acque marine a seguito di sversamenti di scarichi termici.
(GU n.154 del 3-7-1996)

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante "Norme per la tutela
delle acque  dall'inquinamento"  che,  tra  l'altro,  disciplina  gli
scarichi di qualsiasi tipo nelle acque marine;
  Visto  il  decreto-legge  9  ottobre  1993, n. 408, convertito, con
modificazioni, dalla legge  6  dicembre  1993,  n.  502,  concernente
"Disposizioni  urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici
in mare";
  Visto  in  particolare  il  comma  1  del  predetto  art.  2,   che
sostituisce il quarto paragrafo della nota relativa al parametro n. 2
(temperatura)  della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n.
319, per i limiti di accettabilita' dello scarico termico in mare;
  Considerato che ai sensi del comma 2 del citato art. 2 i criteri di
misurazione dell'incremento termico conseguente a  scarichi  in  mare
sono  stabiliti  dal  Ministro  dell'ambiente,  sentito il parere del
Comitato scientifico di cui all'articolo 11,  della  legge  8  luglio
1986,  n.  349 sulla base delle metodologie definite dall'Istituto di
ricerca sulle acque (IRSA);
  Viste le metodologie di controllo definite dall'Istituto di ricerca
sulle acque (IRSA) pubblicate sul notiziario IRSA  "Metodi  analitici
per  le acque" n. 4 di ottobre-dicembre 1993 e sul manuale dei metodi
analitici per le acque, Quad. Ist. ric. acque n. 100, 1995;
  Considerato che il comitato scientifico di cui all'art.  11,  della
legge  8  luglio  1986,  n.  349,  e' stato soppresso dall'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  acquisire  il  parere   dell'Agenzia
nazionale  per  la protezione dell'ambiente (ANPA) ai sensi dell'art.
1, comma 1, lettera  c),  e  1-bis,  comma  6,  del  decreto-legge  4
dicembre  1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61;
  Visto  il  parere  dell'Agenzia   nazionale   per   la   protezione
dell'ambiente (ANPA) del 13 febbraio 1996;
  Ritenuto  che  il controllo effettuato secondo modalita' specifiche
garantisce la compatibilita' degli scarichi termici  a  mare  con  il
corpo recipiente;
  Considerata  la necessita' di assicurare tempestivamente ed in modo
efficace controlli e il monitoraggio ambientale delle acque;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. In attesa del riordino della  normativa  riguardante  la  tutela
delle  acque, da attuare ai sensi della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
e della legge 22 febbraio 1994, n. 146, la verifica del rispetto  dei
limiti di incremento di temperatura delle acque marine interessate da
scarichi  termici  e'  effettuata dall'organo competente al controllo
con le modalita' determinate dall'IRSA ai sensi dell'art. 3, comma 6,
decreto-legge 9 ottobre  1993,  n.  408,  convertito  dalla  legge  6
dicembre 1993, n. 502, eseguendo piu' misurazioni sull'ampiezza di un
arco  della  circonferenza a 1000 m, centrato sul pennacchio termico,
che rappresenta la porzione significativa del corpo idrico.
  2. Fermi restando i limiti di  incremento  termico  previsti  dalla
normativa  vigente,  qualora  il corpo recipiente di scarichi termici
sia un ambiente che presenta opere artificiali di sbarramento  ovvero
particolari   caratteristiche   morfologiche  naturali,  quali  baie,
lagune,  bassi  fondali,  scarsa circolazione dell'acqua, la porzione
significativa  del  corpo  idrico  e  le  specifiche   modalita'   di
controllo, che non possono comunque essere meno restrittive di quelle
di  cui  al comma 1, sono determinate dall'Agenzia regionale (ARPA) o
dalla  provincia,  sentita  l'Agenzia  nazionale  per  la  protezione
dell'ambiente  (ANPA), ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio  1994,  n.
61,  sulla  base  di  appositi studi ambientali sul sito eseguiti dai
titolari degli impianti, entro e non oltre sei  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore del presente decreto. Fino a tale data continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1.
  3. Ai fini dell'individuazione delle modalita' di controllo di  cui
ai precedenti commi e degli eventuali interventi di adeguamento degli
impianti,  entro  novanta  giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto i titolari degli stessi trasmettono all'Autorita'  competente
al  rilascio  delle  autorizzazioni  una  dichiarazione resa ai sensi
della legge 4 gennaio 1968,  n.  15,  attestante  le  caratteristiche
tecniche  dello  scarico  e la caratterizzazione ambientale del corpo
recipiente.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  il
controllo  preventivo  di  legittimita'  ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 16 aprile 1996
                                                 Il Ministro: BARATTA
 Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1996
 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 63