MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 27 giugno 1996, n. 89 

  Decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242, contenente modificazioni
e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.  626,  in
materia  di  sicurezza  e  salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Direttive per l'applicazione.
(GU n.156 del 5-7-1996)
 
 Vigente al: 5-7-1996  
 

                                   Agli    ispettori    regionali   e
                                  provinciali del lavoro
                                  Alle  regioni  -  Assessorati  alla
                                  sanita'
                                  Alle oo.ss dei datori di lavoro
                                  Alle oo.ss. dei lavoratori
                                     e, per conoscenza:
                                  Al Ministero della sanita'
                                  Al Ministero dell'industria
                                  Al Ministero dell'interno
                                  Al   Dipartimento   della  funzione
                                  pubblica e affari regionali
                                  Al Ministero della difesa
                                  Al Ministero dei trasporti
PREMESSA.
  Con riferimento  ai  numerosi  quesiti  pervenuti  in  ordine  alla
applicazione  del  decreto  in  oggetto  in  relazione alle modifiche
apportate dal decreto legislativo n. 242/1996 vengono diramate con la
presente circolare le piu' urgenti indicazioni operative al  fine  di
agevolare un adempimento uniforme della nuova disciplina.
  1. Significato della locuzione "aziende industriali con piu' di 200
addetti"  esclusivamente  ai  fini  della  decorrenza  degli obblighi
stabilita dall'art. 30, comma 3, del decreto legislativo n. 242/1996.
  L'art.  30,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  242/1996  ha
stabilito  che  gli  obblighi  di cui all'art. 4, commi 1, 2, 4 e 11,
decorrono dal 1 gennaio 1997 per tutte le aziende in generale, e  dal
1  luglio  1996  per  le sole aziende elencate nell'art.  8, comma 5,
lettere a), b), c), d), e) ed f).
  In particolare, per le aziende di cui alle  lettere  e)  ed  f)  il
parametro  della tipologia dell'azienda e' stato integrato con quello
del requisito dimensionale, ossia con il riferimento alla consistenza
numerica  degli  addetti.  Per  cui,  diventano  rilevanti  ai   fini
dell'abbreviazione   dei   termini   di   decorrenza,   le   "aziende
industriali" nel caso in cui occupino piu' di  200  addetti  (lettera
e),  e  le "industrie estrattive" nel caso in cui occupino piu' di 50
addetti (lettera f).
  Al riguardo, con riferimento ai quesiti pervenuti,  sono  necessari
due chiarimenti.
  Il  primo,  relativo  alle  modalita'  di  computo del numero degli
addetti, quando siano presenti nell'ambito dell'azienda, una  o  piu'
unita'  produttive, quali quelle definite dall'art. 2, lettera i). In
tale ipotesi, il parametro numerico deve essere riferito direttamente
a  ciascuna  delle  unita'  produttive  e  non  all'azienda  nel  suo
complesso.    Di modo che, se un'azienda industriale e' costituita da
due  unita'  produttive,  ciascuna  con  meno  di  200  addetti,   la
decorrenza  dei  termini, per entrambe le unita' produttive (e quindi
per tutta l'azienda) e' quella del 1 gennaio 1997.  Analogamente,  se
le  unita'  produttive hanno differente consistenza numerica, avranno
diverse decorrenze dei termini.
  Il  secondo  chiarimento  e'  relativo al significato da attribuire
alla locuzione "aziende industriali". Al riguardo, si ritiene che per
individuare quali tipi di aziende vadano ricondotte all'interno della
categoria "aziende  industriali",  si  debba  fare  riferimento  alla
natura  produttiva, piuttosto che ad indici o classificazioni formali
in cui  l'azienda  sia  eventualmente  inserita  a  fini  statistici,
assicurativi,  previdenziali,  contrattuale  o ad altri fini di vario
genere. Pertanto, dovendosi fare riferimento alla natura  sostanziale
dell'attivita' in concreto svolta con l'aggettivo "industriali" si e'
voluto  escludere le aziende agricole e si e' voluto fare riferimento
esclusivo a tutte  le  attivita'  dirette  alla  produzione  di  beni
materiali.  Da  cio'  consegue  che  tutte  le  aziende  che svolgono
attivita' diverse dalla produzione di beni materiali,  ossia  dirette
alla  produzione  di  servizi (attivita' amministrative, finanziarie,
turistiche,  di  trasporto,   di   distribuzione,   commerciali,   di
spettacolo,  di  pulizia, di manutenzione, ecc.), non rientrano nella
categoria "aziende industriali" e  per  esse  trova  applicazione  la
decorrenza  del 1 gennaio 1997, a prescindere dalla consistenza degli
addetti.
  2. Decorrenza dei  termini  per  l'adempimento  degli  obblighi  di
prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso, di
cui  agli  articoli  12 e 15 del decreto legislativo n. 626/1994 come
modificato dal decreto legislativo n. 242/1996.
  Gli articoli 12 e 15 del  decreto  legislativo  n.  626/1994,  come
modificato  dal  decreto  legislativo  n.  242/1996 stabiliscono vari
obblighi  in  materia  di  prevenzione   incendi,   evacuazione   dei
lavoratori  e  pronto  soccorso.  A tali obblighi il datore di lavoro
deve adempiere anche tenendo  conto  della  specificita'  dei  rischi
legati  alle  attivita'  espletate,  agli  ambienti  di lavoro e alle
modalita' organizzative ed esecutive dei  lavori.  Per  tale  motivo,
sotto  il  profilo  concettuale e metodologico, l'adempimento di tali
obblighi deve essere  strettamente  collegato  alla  valutazione  dei
rischi in generale, di cui all'art. 4, comma 1, e, pertanto, anche la
decorrenza dei termini per l'adempimento di tali obblighi deve essere
quella  stabilita  per  la  valutazione dei rischi, ossia il 1 luglio
1996 e il 1 gennaio 1997.
                        D'ordine del Ministro
                     Il Sottosegretario di Stato
                          ROSSI GASPARRINI