DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1996, n. 354 

  Regolamento  recante  norme  per  il  risanamento  delle   centrali
termoelettriche.
(GU n.158 del 8-7-1996)
 
 Vigente al: 23-7-1996  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; 
  Vista  la  direttiva  85/337/CEE,  del  Consiglio  delle  Comunita'
europee del 27 giugno 1985, concernente la  valutazione  dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10
agosto 1988, n.  377,  recante  regolamentazione  delle  pronunce  di
compatibilita' ambientale di cui all'art.  6  della  legge  8  luglio
1986, n. 349; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio
1989, recante norme tecniche per la redazione degli studi di  impatto
ambientale  e  la  formulazione  del   giudizio   di   compatibilita'
ambientale di cui all'art. 6 della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,
adottate  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377; 
  Visto il parere della Commissione delle  Comunita'  europee  del  7
luglio 1993; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 25 gennaio 1996; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1 aprile 1996; 
  Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; 
                 E M A N A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il comma 7 dell'art. 6 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei  Ministri  del  27  dicembre  1988,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, e' sostituito dal seguente: 
  " 7. La commissione provvede altresi' a verificare caso per caso la
sussistenza  delle  condizioni  di  esclusione  dalla  procedura   di
valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349,  per
i progetti relativi agli interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera b), nonche'  per  i  progetti  relativi  agli  interventi  di
modifica di opere gia' esistenti di cui  all'art.  1,  comma  3,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988,  n.
377, a questo fine essa accerta, anche d'ufficio, l'insussistenza  di
fattori che possano  causare  ripercussioni  di  notevole  importanza
sull'ambiente,  tra   cui   la   natura   dell'intervento,   le   sue
caratteristiche tecniche, le sue dimensioni, la  sua  ubicazione,  la
riduzione quantitativa e  qualitativa  delle  emissioni,  l'eventuale
rischio sismico e quello idrogeologico, gli scarichi,  la  produzione
di rifiuti, il prelievo e l'utilizzazione di materie  prime  e  delle
risorse naturali della zona, nonche' le opere e gli impianti connessi
ai relativi progetti. Il committente ha comunque l'obbligo,  ai  fini
di tale accertamento, di produrre tutte le informazioni relative alla
descrizione del  progetto  e  i  dati  necessari  per  individuare  e
valutare gli effetti dell'intervento sull'ambiente.". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 12 aprile 1996 
                              SCALFARO 
                                   DINI, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  BARATTA, Ministro dell'ambiente 
Visto, il Guardasigilli: FLICK 
  Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1996 
  Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 64