DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1996, n. 354
Regolamento recante norme per il risanamento delle centrali termoelettriche.(GU n.158 del 8-7-1996)
Vigente al: 23-7-1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la direttiva 85/337/CEE, del Consiglio delle Comunita' europee del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377; Visto il parere della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 1993; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 aprile 1996; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 7 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, e' sostituito dal seguente: " 7. La commissione provvede altresi' a verificare caso per caso la sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per i progetti relativi agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), nonche' per i progetti relativi agli interventi di modifica di opere gia' esistenti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, a questo fine essa accerta, anche d'ufficio, l'insussistenza di fattori che possano causare ripercussioni di notevole importanza sull'ambiente, tra cui la natura dell'intervento, le sue caratteristiche tecniche, le sue dimensioni, la sua ubicazione, la riduzione quantitativa e qualitativa delle emissioni, l'eventuale rischio sismico e quello idrogeologico, gli scarichi, la produzione di rifiuti, il prelievo e l'utilizzazione di materie prime e delle risorse naturali della zona, nonche' le opere e gli impianti connessi ai relativi progetti. Il committente ha comunque l'obbligo, ai fini di tale accertamento, di produrre tutte le informazioni relative alla descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare gli effetti dell'intervento sull'ambiente.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 aprile 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri BARATTA, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1996 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 64