UNIVERSITA' DELL' AQUILA

DECRETO RETTORALE 24 giugno 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.160 del 10-7-1996)

                             IL RETTORE
  Visto   lo   statuto   dell'Universita'  degli  studi  dell'Aquila,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  ottobre
1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto  1933,  n.  1592  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni  relativo  a  disposizioni  sull'ordinamento  didattico
universitario;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, ed in particolare il primo comma dell'art.  16  relativo
alle modifiche di statuto;
  Vista  la  legge  19  novembre  1990, n. 341, relativa alla riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  23  febbraio  1994  che   ha
modificato  l'ordinamento  didattico  relativo  al corso di laurea in
fisica;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche di questa Universita' (consiglio della facolta'
di  scienze  matematiche,  fisiche  e naturali del 19 settembre 1995;
senato accademico del 27 novembre 1995; consiglio di  amministrazione
del  30  novembre 1995) relativa all'adeguamento alla tabella XXI del
corso di laurea in fisica;
  Rilevata la necessita' di approvare  con  urgenza  la  modifica  di
statuto  in  deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto che il Consiglio universitario nazionale ha  espresso,  nella
seduta del 17 aprile 1996, parere favorevole;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' dell'Aquila, approvato e modificato con
i  decreti  indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come
appresso: gli articoli dal 117 al 121  sono  modificati  come  segue;
l'art.  122  e'  soppresso  con  relativo  spostamento dei successivi
articoli.
  Art.  117  (Corso  di  laurea  in  fisica  -  Accesso,   durata   e
organizzazione del corso). - L'accesso al corso di laurea e' regolato
dalle disposizioni di legge.
  Il  corso  di  laurea  in  fisica  e'  affine ai corsi di laurea in
astronomia e scienza dei materiali.
  La durata degli studi del corso di laurea in fisica e'  fissata  in
quattro  anni,  articolati  in  un  triennio a carattere formativo di
base, ed in successivi indirizzi di durata annuale.
  Il consiglio di  corso  di  laurea  puo'  articolare  ciascuno  dei
quattro  anni  di  corso  in  due  periodi didattici (semestri) della
durata di almeno tredici settimane di insegnamento effettivo.
  La attivita' didattica formativa, teorica e  pratica,  comporta  un
totale  di  almeno 500 ore/anno. Essa e' comprensiva di esercitazioni
numeriche  e  di  laboratorio,  di   seminari,   corsi   monografici,
dimostrazioni, attivita' di tutorato, visite tecniche, prove parziali
di  accertamento, stesura e discussione di elaborati, applicazione di
metodi computazionali a  problemi  fisici  e  all'analisi  dei  dati,
nonche' eventuali altre forme di didattica.
  Parte  della attivita' didattica pratica potra' essere svolta anche
presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' didattica
del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.
  I contenuti didattico formativi del corso di laurea sono articolati
in aree; gli obiettivi sono indicati nell'art. 119.
  Un corso di insegnamento annuale monodisciplinare e' costituito  da
almeno  ottanta  ore, di cui almeno venti a carattere integrativo. Un
modulo semestrale e' equivalente alla  meta'  di  una  annualita'.  I
corsi  di  laboratorio  sono  costituiti  da almeno centoventi ore di
attivita' didattiche, comprensive della elaborazione dei dati.
  Entro il primo biennio del  corso  di  laurea  lo  studente  dovra'
superare  la  prova  di  conoscenza di almeno una lingua straniera di
rilevanza scientifica.
  Le modalita' dell'accertamento saranno definite  dal  consiglio  di
corso di laurea.
  Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovra'
aver seguito diciotto annualita', di norma organizzati in diciassette
corsi annuali e due corsi semestrali, e superato i relativi esami.
  E'   consentita   l'organizzazione  di  una  annualita'  in  moduli
differenziati.
  Inoltre lo studente deve superare l'esame di laurea.
  Art. 118 (Manifesto degli studi). - All'atto della  predisposizione
del  manifesto  annuale  degli  studi,  il  consiglio di facolta', su
proposta del consiglio di corso  di  laurea,  definisce  i  piani  di
studio  ufficiali  del corso di laurea, comprendenti le denominazioni
degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal
secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
    a) stabilisce, nel rispetto, del disposto dell'art. 119, i  corsi
ufficiali di insegnamento monodisciplinari i cui nomi dovranno essere
desunti    dai    settori   disciplinari.   Stabilisce   inoltre   le
qualificazioni piu' opportune, quali: I, II,  istituzioni,  avanzato,
progredito,   esercitazioni,  laboratorio,  sperimentazioni,  nonche'
tutte le altre  che  giovino  a  differenziare  piu'  esattamente  il
livello e i contenuti didattici;
    b) indica gli insegnamenti da frequentare e gli esami da superare
al  fine  di  ottenere  l'iscrizione  all'anno  di corso successivo e
precisa, altresi', le eventuali propedeuticita';
    c) indica le annualita' e i moduli  comuni  che  costituiscono  i
corsi.
  Il consiglio di corso di laurea:
   stabilisce quali insegnamenti dell'ordinamento didattico approvato
dalla  facolta'  siano da considerarsi semestrali, quali insegnamenti
si possono articolare in moduli, ovvero quale parte di quelli annuali
possa essere considerata equivalente  ad  un  corso  di  insegnamento
semestrale;
   puo'  predisporre  per  ogni  indirzzzo  attivato  piani di studio
alternativi entro i quali lo studente puo' effettuare le scelte senza
sottoporre il piano di studi all'approvazione del consiglio stesso.
  Art.  119  (Articolazione del corso di laurea). - Il corso di studi
si articola in un triennio (equivalente ad almeno 1500 ore utilizzate
come riportato nell'art. 117) prevalentemente di formazione  di  base
ed  un  anno (equivalente almeno a 500 ore) dedicato all'orientamento
scientifico e professionale in uno degli indiriazi indicati al  punto
B.
 A) FORMAZIONE DI BASE.
  Area formativa 1 - Matematica.
  Lo   studente  deve  acquisire  i  concetti  di  base  del  calcolo
differenziale ed integrale, dell'algebra  lineare,  della  geometria,
della  meccanica  analitica  e  dei  continui,  ed  in  generale  gli
strumenti matematici di base necessari per lo studio della fisica.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita':
   n. 4 nei settori A01C Geometria;  A02A  Analisi  matematica;  A03X
Fisica matematica.
  Area formativa 2 - Fisica.
  Lo  studente  deve  acquisire  le nozioni fondamentali della fisica
generale, dei metodi di misura delle grandezze fisiche,  dell'analisi
dei  dati  e  delle  tecniche del laboratorio di fisica; dei principi
della dinamica classica e relativistica, della meccanica dei  fluidi,
dei    principi    della   termodinamica   classica   e   statistica,
dell'elettromagnetismo,  dell'elettronica   e   dei   dispositivi   a
semiconduttore, dell'ottica classica.
  Lo     studente     deve    inoltre    acquisire    i    fondamenti
dell'elettrodinamica e della meccanica quantistica ed,  in  generale,
le  idee di base della fisica moderna. In particolare dovranno essere
sviluppati i fondamenti della fisica teorica e dei metodi  matematici
connessi.
  Deve  inoltre  impadronirsi della fenomenologia e dei modelli della
fisica atomica e molecolare, della fisica della  materia  condensata,
della   fisica   nucleare  e  subnucleare,  nonche'  di  elementi  di
astrofisica e cosmologia.
  Sono obbligatorie le seguenti 9 annualita':
   n. 2 in B01A Fisica generale;
   n. 3 di esperimentazione in B01A Fisica generale;  B03X  Struttura
della  materia; B04X Fisica nucleare e subnucleare; B05X Astronomia e
astrofisica;
   n. 2 in B02A Fisica teorica; B02B Metodi matematici della fisica;
   n. 1 in B03X Struttura della materia;
   n. 1 in B04X Fisica nucleare e subnucleare.
  Area formativa 3 - Chimica.
  Lo studente deve acquisire le nozioni  fondamentali  della  chimica
generale e inorganica, con elementi introduttivi di chimica organica.
  E' obbligatoria la seguente annualita':
   n.  1  nel  settore  C03X  Chimica generale ed inorganica che puo'
essere accompagnata da esercitazioni numeriche e/o di laboratorio.
  I corsi delle aree formative 1 e 2, quando non di esperimentazioni,
sono accompagnate da  esercitazioni  numeriche  che  ne  fanno  parte
integrante.
  Per  consentire  al  consiglio  di  corso  di  laurea  in fisica di
pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo puo'
essere richiesta all'atto dell'iscrizione al III  anno.  Lo  studente
potra'  all'atto  dell'iscrizione al IV anno, richiedere, mediante la
presentazione di un piano di studi, di cambiare l'indirizzo motivando
la richiesta.
  Il  consiglio  di  corso  di  laurea puo', sulla base delle risorse
disponibili,  differenziare  i  corsi  del  triennio  per  gruppi  di
indirizzi.
 B) FORMAZIONE SCIENTIFICA E PROFESSIONALE.
  Il  consiglio  di corso di laurea puo', sulla base delle competenze
locali e delle risorse disponibili, attivare uno o piu' indirizzi tra
quelli che seguono e scegliera' le materie  dai  settori  scientifico
disciplinari  la  cui  sigla  inizi  con  una  delle lettere a fianco
indicate:
   indirizzo teorico-generale (A, B);
   indirizzo di fisica nucleare e subnucleare (B);
   indirizzo di fisica della materia (B);
   indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio (B);
   indirizzo didattico e di storia della fisica (A, B, M);
   indirizzo di fisica dei biosisterni (B, C, E);
   indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente (B, D);
   indirizzo elettronico-cibernetico (B, K);
   indirizzo di fisica applicata (B, K).
  Ciascuno di questi indirizzi sara' articolato in quattro annualita'
di cui almeno una  organizzata  in  due  moduli  semestrali  (che,  a
richiesta  dello  studente,  potranno  essere  sostituiti da un'unica
annualita') in modo  che,  complessivamente,  almeno  due  annualita'
siano   strettamente   caratterizzanti   ed   almeno  una  annualita'
corrisponda ad un laboratorio specialistico.
  La facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali,  sulla  base
di   effettive  esigenze  e  competenze  locali,  puo'  istituire  un
indirizzo locale che comunque dovra' mantenere la formazione di  base
riportata  in  A  (Formazione di base) e la presenza di uno specifico
corso di laboratorio caratterizzante.
  Art. 120 (Piani di studio). - Lo studente puo' predisporre un piano
di studi diverso da quelli previsti dalla  presente  tabella  purche'
nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel numero di
almeno diciotto annualita'.
  Il piano e' sottoposto all'approvazione del competente consiglio.
  Art.  121  (Esame  di  laurea).  -  Il consiglio di corso di laurea
stabilisce le modalita' di svolgimento dell'esame di laurea che  deve
comprendere  la  discussione  di  una  dissertazione  scritta  su  un
argomento coerente con il piano di studio dello studente.
  Superato l'esame di  laurea  lo  studente  consegue  il  titolo  di
dottore  in  fisica,  indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del
quale potra' essere fatta menzione nel certificato di laurea.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   L'Aquila, 24 giugno 1996
                                                 Il rettore: BIGNARDI