DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996, n. 364 

  Regolamento   recante modificazioni al decreto del Presidente della
Repubblica  30  dicembre 1992, n. 559, di attuazione della  direttiva
91/495/CEE relativa a problemi sanitari e alla commercializzazione di
carni di coniglio e di selvaggina di allevamento.
(GU n.160 del 10-7-1996 - Suppl. Ordinario n. 115)
 
 Vigente al: 25-7-1996  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n. 559, recante regolamento di attuazione della direttiva 91/495/CEE;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuto necessario apportare modificazioni al citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 559 del 1992;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'Adunanza
generale del 9 novembre 1995;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 maggio 1996;
  Sulla  proposta  del  Ministro  del bilancio e della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,  n.
559, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
    a)  nell'articolo  2,  comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
    " b) carni di selvaggina di allevamento: tutte le parti  ad  atte
al  consumo  umano  dei mammiferi terrestri, dei volatili selvatici e
degli uccelli corridori (ratiti), in particolare  quaglie,  piccioni,
pernici e fagiani, riprodotti, allevati e macellati in cattivita'";
    b) nell'articolo 6, e' aggiunto il seguente comma:
  " 6. Le carni di cui al comma 5 devono essere contrassegnate con un
bollo  sanitario,  ad  inchiostro  o  a  fuoco,  recante in caratteri
perfettamenente leggibili le seguenti indicazioni,  tenendo  presente
che  i  caratteri  a  stampa  devono  avere  un'altezza di almeno 0,8
centimetri per le lettere e di un centimetro  per  le  cifre  e  che,
qualora  porzioni  di  carni  o  di visceri siano posti in vendita in
confezione originale, su di essi  o  sulle  etichette  devono  essere
riprodotte le diciture del bollo:
    a) nella parte superiore, il nome del comune;
    b) al centro, la sigla V.S.;
    c)   nella   parte   inferiore,   la  denominazione  della  ditta
produttrice.";
    c) nell'articolo 13, comma 1, la lettera a) e'  sostituita  dalla
seguente:
    "  a) presentano uno dei difetti elencati al punto 9, lettera a),
dell'allegato I, per le carni di coniglio;";
    d) nell'articolo 15, e' aggiunto il seguente comma:
  " 5. Le carni di coniglio o di selvaggina  d'allevamento  da  penna
ottenute   negli  stabilimenti  di  cui  al  comma  4  devono  essere
contrassegnati  con  un  bollo  a  placca   recante,   in   caratteri
perfettamente leggibili ed indelebili, da un lato il nome del comune,
la denominazione della ditta produttrice e la sede dello stabilimento
e  dall'altro  la  sigla  VS  ed  il  numero assegnato al veterinario
addetto al macello dalla unita' sanitaria locale di  appartenenza.  I
caratteri  a stampa devono avere un'altezza di 0,2 centimetri sia per
le  lettere  che  per  le  cifre.  Il  bollo  a placca deve essere in
materiale resistente, tale da non poter essere reimpiegato,  conforme
a  tutte le esigenze di igiene. Qualora le carcasse, parti di esse ed
i visceri siano posti in vendita in confezione originale, su di  essi
o  su  apposite  etichette  devono  essere riprodotte le diciture del
bollo a placca.";
    e) nell'articolo 19, comma 2, tra il numero 8 e il numero  10  e'
inserito il seguente numero: "9".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 17 maggio 1996
                              SCALFARO
                                  DINI, Presidente del Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  ARCELLI,  Ministro  del  bilancio e
                                  della   programmazione    economica
                                  incaricato   per  il  coordinamento
                                  delle politiche dell'Unione europea
Visto, il Guardasigilli: FLICK
 Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1996
  Atti di Governo, registro n. 101, foglio n. 9
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell  art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - L'art. 87 della Costituzione cosi' recita:
             "Art.  87.  -  Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
             Indice le elezioni delle nuove  Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione.
             Autorizza  la  presentazione  alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
             Promulga le leggi ed emana i decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti.
             Indice  il  referendum  popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
             Nomina, nei casi  indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato.
             Accredita   e   riceve   i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
             Ha il comando delle Forze armate, presiede il  Consiglio
          supremo  di  difesa  costituito  secondo legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
             -  La  legge  19  dicembre  1992, n. 489, concernente le
          disposizioni  in  materia  di   attuazione   di   direttive
          comunitarie  relative  al  mercato  interno. L'art. 3 della
          suddetta legge cosi' recita:
             "Art. 3 (Attuazione  di  direttive  comunitarie  in  via
          regolamentare).  -  1. Il Governo e' autorizzato ad attuare
          in via regolamentare le direttive comprese  nell'elenco  di
          cui all'allegato C della presente legge.
             2.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 sono emanati, su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e
          per  gli  affari  regionali,  da  lui delegato, entro il 31
          dicembre 1992, secondo le procedure indicate  dall'art.  17
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il parere del Consiglio
          di  Stato  e'  emesso  entro  venti giorni dall'invio dello
          schema del regolamento".
             - Il D.P.R.  30  dicembre  1992,  n.  559,  concerne  il
          regolamento  per  l'attuazione  della  direttiva 91/495/CEE
          relativa ai problemi sanitari e di polizia  in  materia  di
          produzione  e commercializzazione di carni di coniglio e di
          selvaggina  d'allevamento.  La   direttiva   1/495/CEE   e'
          pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 268 del 24 settembre 1991.
             -  L'art.  17,  comma  1,  della legge n. 400/1988 cosi'
          recita:
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto dei  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere dei Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanata regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          dei Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma i ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione  di  e  'regolamento',  sono  adottati previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".