Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.162 del 12-7-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1999, n. 341; Visto il decreto ministeriale dell'11 novembre 1993 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario con l'introduzione della nuova tabella per l'istituzione del diploma universitario per traduttori e interpreti; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 "approvazione del piano di sviluppo dell'Universita' per il triennio 1994-96, ai sensi del quale le universita' sono autorizzate ad attivare le procedure di istituzione anche di corsi di laurea e di diploma, tenuto conto delle proposte gia' formulate dai comitati regionali di coordinamento ai fini della predisposizione dello stesso piano; Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facolta' di lettere e filosofia del 31 gennaio 1996, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 26 febbraio e 1 marzo 1996; Visto il parere favorevole espresso nella riunione del 15 maggio 1996 dal Consiglio universitario nazionale all'istituzione del diploma universitario per traduttori e interpreti; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico: Nella parte "Quarta" al capo I viene aggiunto il capo XXVIII e il diploma universitario per "traduttori e interpreti". Dopo l'art. 901 viene aggiunto il seguente capo ed articoli: Capo XXVIII Diploma universitario per traduttori e interpreti Art. 902 (Istituzione e durata corso di diploma). - Il corso di diploma universitario per traduttori e interpreti ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale della traduzione e dell'interpretariato. In particolare il corso di diploma fornira' competenze specifiche dirette a formare traduttori per l'editoria, traduttori e interpreti per le imprese, traduttori e interpreti per il commercio con l'estero, traduttori scientifici, operatori linguistici nei servizi dell'informazione e delle comunicazioni, ecc. La durata del corso di diploma e' stabilita in tre anni, con struttura semestrale (sei semestri con i primi tre semestri comuni a tutti gli indirizzi e con i secondi tre semestri specifici per ogni indirizzo). Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di traduttore e interprete, con la specificazione dell'indirizzo e delle lingue di specializzazione. Gli indirizzi attivabili sono i seguenti: 1) traduttori; 2) interpreti; 3) traduttori e interpreti. Le facolta' possono orientare gli indirizzi secondo le competenze specifiche da fornire, sulla base di scelte guidate. Art. 903 (Accesso al corso di diploma). - L'iscrizione al corso di diploma e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato di lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. L'accesso e' regolato da esami di ammissione. Le modalita' delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta'. Art. 904 (Corsi di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti). - Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 902 e' riconosciuto affine ai seguenti corsi di laurea: corso di laurea in lingue e letterature straniere; corso di laurea in lingue e letterature orientali; corso di laurea in lingue e civilta' orientali; corso di laurea in filologia e storia dell'Europa orientale. Nell'ambito dei corsi affini la facolta' riconoscera' gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validita' culturale propedeutica e professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto delle seguenti modalita': la facolta' (o la scuola) indica l'anno di corso cui lo studente puo' iscriversi; per coloro che hanno conseguito il titolo di diploma universitario di traduttori e interpreti e chiedono l'iscrizione a un corso di laurea o di diploma affine, l'anno di corso sara' di regola il terzo. La facolta' o la scuola potra' riconoscere integralmente o parzialmente gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea. La facolta' (o la scuola) indichera', inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione ed accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Nei trasferimenti degli studenti tra indirizzi dei corsi di diploma universitario o da un corso di laurea a un corso di diploma universitario o viceversa, il consiglio di facolta' o della scuola riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo, e indichera' il piano di studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Art. 905 (Articolazione del corso degli studi). - L'attivita' didattica complessiva comprende non meno di 1.500 ore, di cui almeno 600 ore di attivita' pratiche di laboratorio o di tirocinio. Le attivita' pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati italiani ed esteri operanti nel settore specifico, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni, che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture e istituti, per attivita' didattiche speciali (corsi intensivi, seminari, stages). L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo, relativo a ventuno insegnamenti con modalita' stabilite dai consigli di facolta'. L'elenco degli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e' riportato nei successivi articoli 911-915. Il consiglio di facolta' potra' includere altre discipline fra gli insegnamenti opzionali. Art. 906 (Ordinamento didattico). - L'articolazione dei diversi indirizzi e' individuata nei successivi articoli 912, 913 e 914. Gli insegnamenti opzionali sono scelti fra quelli attivati compresi nel successivo art. 915 o tra quelli indicati dal consiglio di facolta' o dalla scuola ai sensi della legge n. 312/1953. La parte comune (i primi tre semestri) comprende undici insegnamenti, distribuiti di norma quattro per semestre. La fase di specializzazione si articola come indicato nei successivi articoli 912-914. Il semestre all'estero sara' sanzionato da una relazione scritta, nelle due lingue dei Paesi ospiti da discutere in sede. Il successivo art. 909 regola il caso degli studenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua. Le lingue di specializzazione del diploma sono due, scelte fra le seguenti: lingua afgana; lingua albanese; lingua amarica; lingua araba; lingua armena; lingua bantu; lingua bengali; lingua berbera; lingua bulgara; lingua catalana; lingua ceco; lingua cinese; lingua copta; lingua coreana; lingua curda; lingua danese; lingua ebraica; lingua francese; lingua fiamminga; lingua georgiana; lingua giapponese; lingua hausa; lingua hindi; lingua hiddish; lingua indonesiana; lingua inglese; lingua iranica; lingua khmer; lingua irlandese; lingua mongola; lingua neogreca; lingua norvegese; lingua olandese; lingua polacca; lingua portoghese; lingua rumena; lingua russa; lingua serbo-croata; lingua slovacca; lingua slovena; lingua somala; lingua spagnola; lingua sudanese; lingua svedese; lingua swahili; lingua tamil; lingua tibetana; lingua tedesca; lingua thai; lingua tigrina; lingua turca; lingua urdu; lingua ucraina; lingua ungherese; lingua vietnamita; lingue turche dell'Asia centrale. qualsiasi altra lingua a statuto nelle universita' italiane. Con motivata delibera, finalizzata al percorso formativo del diploma in oggetto, la facolta' puo' ridurre le due lingue straniere a una sola lingua. In tal caso la seconda lingua straniera verra' sostituita dagli insegnamenti opzionali di cui al successivo art. 915, o da altri insegnamenti strettamente finalizzati al curriculum dell'indirizzo del diploma universitario stabiliti dal consiglio di facolta', o da stage di formazione pratica presso enti italiani e stranieri che svolgono attivita' strettamente collegata al titolo dell'indirizzo del diploma universitario. La natura delle prove scritte, ove previste, e' fissata dal consiglio di facolta'. Art. 907 (Esame di diploma). - L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalita' stabilite dal consiglio di facolta'. L'esame consiste in una dimostrazione mediante apposita prova dell'acquisita professionalita'. La prova e' definita dal regolamento. Art. 908 (Regolamento dei corsi di diploma). - I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico d'Ateneo, l'articolazione del corso di diploma in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. In particolare, nel regolamento sara' indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di attivita' didattiche e di attivita' pratiche di cui all'art. 905. Nel piano degli studi saranno almeno individuati: i corsi ufficiali di insegnamento con le relative denominazioni e propedeuticita' di esame; la durata di ore di ciascun corso di insegnamento, con relative esercitazioni; la collocazione degli insegnamenti nei semestri; le prove di valutazione degli studenti; i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo; l'obbligo della frequenza; l'obbligo della frequenza di un centro universitario estero con caratteristiche affini, per un periodo di sei mesi per tutti gli indirizzi, tre mesi per ognuna delle due lingue; l'obbligo di esperienza pratica o "stage" presso centri specializzati nella traduzione e/o nell'interpretariato; le attivita' pratiche da svolgere presso qualificati enti pubblici e/o privati operanti nel settore specifico dell'indirizzo e delle scelte effettuate; il tipo di esame di ammissione; l'indicazione che l'insegnamento e' impartito di massima nelle lingue previste dal piano degli studi; il numero degli studenti ammessi all'iscrizione al corso di diploma universitario. Nel caso in cui gli insegnamenti siano specifici del corso di diploma, occorre aggiungere alla denominazione la sigla D.U. Nel regolamento saranno riportate le propedeuticita', quanto ad insegnamenti positivamente superati, perche' uno studente possa iscriversi ad anno di corso successivo. Art. 909 (Studenti stranieri). - Il consiglio di facolta' stabilira' le condizioni di ammissione e il piano di studi di studenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua straniera. Art. 910 (Adempimenti). - Per tutti gli adempimenti previsti negli articoli precedenti il consiglio di facolta' delibera sentiti i consigli di corso di laurea interessati. Art. 911 (Parte comune a tutti gli indirizzi del diploma universitario per traduttori e interpreti). - Il piano di studi prevede i seguenti undici insegnamenti: lingua italiana, due insegnamenti. E' obbligatoria una prova scritta; lingua straniera 1, tre insegnamenti, ognuno con prova scritta; lingua straniera 2, tre insegnamenti, ognuno con prova scritta; insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 915, tre insegnamenti. Art. 912 (Indirizzo traduttori). - La fase di indirizzo del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto semestre di massima e' dedicato allo "stage" all'estero. Elenco degli insegnamenti: lingua straniera 1, due insegnamenti con prova scritta; lingua straniera 2, due insegnamenti con prova scritta; insegnamento a scelta nell'area della lingua straniera 1, un insegnamento; insegnamento a scelta nell'area della lingua straniera 2, un insegnamento; insegnamenti a scelta nell'area filologico-letteraria degli insegnamenti opzionali di cui al successivo art. 915 (consigliato: teoria della traduzione), quattro insegnamenti. Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue. E' obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede. Di massima la collocazione e' prevista al quinto semestre. Art. 913 (Indirizzo interpreti). - La fase di indirizzo del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto semestre e' dedicato di massima allo "stage" all'estero. Elenco degli insegnamenti: lingua straniera 1, un insegnamento; lingua straniera 2, un insegnamento; interpretazione consecutiva - lingua straniera 1 - italiano, un insegnamento; interpretazione simultanea - lingua straniera 1 - italiano, due insegnamenti; interpretazione consecutiva - lingua straniera 2 - italiano, un insegnamento; interpretazione simultanea - lingua straniera 2 - italiano, due insegnamenti; insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 915, due insegnamenti. Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue. E' obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede. Di massima la collocazione e' prevista al quinto semestre. Art. 914 (Indirizzo traduttori e interpreti). - La fase di indirizzo del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto semestre di massima e' dedicato allo "stage" all'estero. Elenco degli insegnamenti: lingua straniera 1, due insegnamenti con prova scritta; lingua straniera 2, due insegnamenti con prova scritta; interpretazione simultanea - lingua straniera 1 - italiano, un insegnamento; interpretazione simultanea - lingua straniera 2 - italiano, un insegnamento; interpretazione consecutiva - lingua straniera 1 - italiano, un insegnamento; interpretazione consecutiva - lingua straniera 2 - italiano, un insegnamento; insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 915, due insegnamenti. Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue. E' obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede. La collocazione di massima e' prevista al quinto semestre. Art. 915 (Aree degli insegnamenti opzionali). 1. Filologico-letteraria: linguistica generale; linguistica applicata; linguistica informatica; teoria e storia della traduzione; traduzione plurilingue; scienze glotto-didattiche; scienze filologiche; scienze del linguaggio; letteratura dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta; teoria dell'interpretazione; teoria della traduzione; linguaggi settoriali; tutte le discipline specifiche dell'area di ogni lingua straniera a statuto nelle universita' italiane. 2. Storico-geografica: storia contemporanea; storia moderna; storia economica; geografia politica ed economica; geografia delle lingue; archivistica e biblioteconomia; storia del Paese corrispondente alla lingua scelta. 3. Economico-sociologica: economia politica; economia internazionale; economia della cooperazione internazionale; politica economica; scienze delle finanze; economia aziendale; tecnica industriale e commerciale; teoria e politica dello sviluppo; antropologia culturale; marketing; elementi di sociologia; sociologia delle comunicazioni; economia dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta; cultura e istituzioni dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta; scienze dell'educazione. 4. Giuridico-politologica: diritto pubblico; diritto privato; diritto commerciale; diritto e procedura penale; diritto delle Comunita' europee; diritto internazionale; storia delle istituzioni comunitarie; storia del diritto del Paese corrispondente alla lingua straniera scelta; istituzioni politiche del Paese corrispondente alla lingua straniera scelta; storia delle organizzazioni internazionali. 5. Scientifica: botanica; zoologia; fisica; matematica; chimica; linguaggio tecnico-scientifico; storia della scienza e della tecnica; storia delle scienze; storia del pensiero scientifico; storia e metodologia della scienza. 6. Bio-medica: scienze mediche; anatomia; patologia; biologia; ecologia; farmacologia; merceologia. 7. Discipline artistiche, dello spettacolo e dell'informazione: storia dell'arte; storia della musica; storia della fotografia; storia del cinema; storia del teatro e dello spettacolo; storia del libro e dell'editoria; storia della danza; storia dei mezzi di comunicazione (radio e televisione); storia delle pubblicazioni periodiche; storia della moda; storia della stampa. 8. Informatica: informatica generale; fondamenti di informatica. 9. Tecniche operative ausiliarie: tecnica della dizione; tecnica di lettura rapida; metodologia delle pubbliche relazioni; tecniche delle comunicazioni di massa; sussidi lessicografici. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Catania, 27 giugno 1996 Il rettore: RIZZARELLI