Determinazione dell'importo una tantum dovuto dalle imprese esercenti attivita' di consulenza.(GU n.165 del 16-7-1996)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Visto l'art. 8, comma 4, di detta legge con il quale si demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione del contributo una tantum per la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della commissione di cui al comma 1 stesso articolo, da versarsi contestualmente al rilascio dell'autorizzazionedi cui all'art. 3, comma 1, della legge in argomento; Decreta: Articolo unico 1. Il contributo una tantum di cui all'art. 8, comma 4, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e' determinato in L. 50.000. 2. L'importo del contributo una tantum da versarsi sul capo XV, capitolo 2454, art. 01, sara' destinato ad assicurare la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, art. 8, della legge 8 agosto 1991, n. 264. 3. Il gettone di presenza per le riunioni della suddetta commissione e' fissato in L. 3.000 lorde, in conformita' al disposto della legge 5 giugno 1967, n. 417. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 aprile 1996 Il Ministro dei trasporti e della navigazione CARAVALE p. Il Ministro del tesoro GIARDA