Delega di attribuzioni del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato prof. Luciano Guerzoni.(GU n.166 del 17-7-1996)
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' le successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1996 e' stato nominato Sottosegretario di Stato per il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il prof. Luciano Guerzoni; Ritenuta l'opportunita' di delegare al suddetto Sottosegretario di Stato la trattazione di affari attinenti ai propri compiti istituzionali; Decreta: Al Sottosegretario di Stato prof. Luciano Guerzoni e' conferita la delega per gli affari inerenti alle materie sotto indicate, per gli atti conseguenziali a direttive o provvedimenti gia' adottati dal Ministro nell'esercizio dei propri poteri: 1) completamento del processo di realizzazione dell'autonomia universitaria; 2) condizione studentesca e problematiche relative; 3) collaborazione con il Ministro nelle relative attivita' parlamentari e in particolare nelle attivita' concernenti le iniziative legislative. Dovra' comunque essere acquisito l'accordo con il Ministro per tutti gli atti e le questioni di rilievo politico di particolare importanza amministrativa ed economica, nonche' per gli atti relativi alle materie concernenti i rapporti internazionali. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 giugno 1996 Il Ministro: BERLINGUER AVVERTENZA: Provvedimento non soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.