UNIVERSITA' DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 11 luglio 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.177 del 30-7-1996)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e
successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art.  16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  di  modifica  all'ordinamento  didattico
universitario relativo al corso di laurea in fisica;
  Vista  la  proposta  di  modifica allo statuto formulata dal senato
accademico, nella seduta del  24  gennaio  1996  acquisiti  i  pareri
favorevoli  del  consiglio  della  facolta'  di  scienze matematiche,
fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione;
  Rilevata la necessita' di  apportare  la  modifica  di  statuto  in
deroga  al  termine  triennale  di cui all'art. 17 del testo unico 31
agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  universitario  nazionale
espresso  per  il suddetto corso di laurea nella seduta del 18 aprile
1996;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara,  approvato  con
il  decreto  indicato  in  premessa, e' ulteriormente modificato come
appresso:
  Gli articoli dal 63 al 66 relativi al corso  di  laurea  in  fisica
sono soppressi e sostituiti dagli articoli seguenti:
                      CORSO DI LAUREA IN FISICA
                              Art. 63.
             Accesso, durata ed organizzazione del corso
  L'accesso  al  corso  di  laurea  e' regolato dalle disposizioni di
legge.
  Il corso di laurea in fisica  e'  affine  ai  corsi  di  laurea  in
astronomia  e  scienza  dei  materiali  ed  ai  corsi  di  diploma in
metodologie fisiche e in scienza dei materiali.
  La durata degli studi del corso di laurea in fisica e'  fissata  in
quattro  anni,  articolati  in  un  triennio a carattere formativo di
base, ed in  successivi  indirizzi  di  durata  annuale,  alcuni  con
contenuti    prettamente    scientifici,    altri    con    finalita'
prevalentemente applicative.
  Il consiglio di  corso  di  laurea  puo'  articolare  ciascuno  dei
quattro  anni  di  corso  in  due  periodi  didattici  (semestri)  di
insegnamento effettivo della  durata  stabilita  dal  regolamento  di
ateneo  e  di  facolta'.  La attivita' didattica formativa, teorica e
pratica,  comporta  un  totale  di  almeno  500  ore/anno.  Essa   e'
comprensiva  di  esercitazioni  numeriche e di laboratorio, seminari,
corsi  monografici,  dimostrazioni,  attivita'  di  tutorato,  visite
tecniche,  prove  parziali  di accertamento, stesura e discussione di
elaborati, applicazione di metodi computazionali a problemi fisici ed
alla analisi dei dati, nonche' eventuali altre  forme  di  didattica.
Parte  della  attivita'  didattica pratica potra' essere svolta anche
presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' didattica
del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.
  I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati
in aree; gli  obiettivi  sono  indicati  nell'art.  4.  Un  corso  di
insegnamento annuale monodisciplinare e' costituito da almeno ottanta
ore.   Un   modulo  semestrale  e'  equivalente  alla  meta'  di  una
annualita'.  I  corsi  di  laboratorio  sono  costituiti  da   almeno
centoventi   ore   di   attivita'   didattiche,   comprensive   della
elaborazione dei dati.
  Entro il primo biennio del  corso  di  laurea  lo  studente  dovra'
superare  la  prova  di  conoscenza di almeno una lingua straniera di
rilevanza  scientifica.  Le   modalita'   dell'accertamento   saranno
definite  dal  consiglio  di  corso  di  laurea. Per essere ammesso a
sostenere l'esame di laurea lo studente dovra' aver seguito  diciotto
annualita',  di  norma organizzate in diciassette corsi annuali e due
corsi semestrali, e superato i relativi esami in numero comunque  non
superiore a venti.
  E'  consentita  la  organizzazione  di una annualita' in due moduli
differenziati.
                              Art. 64.
                        Regolamento di Ateneo
  Gli insegnamenti da attingere dai settori  scientifico-disciplinari
indicati nel successivo art. 4 sono tutti quelli previsti dal decreto
12 aprile 1994 e successive integrazioni e modificazioni.
                              Art. 65.
                        Manifesto degli studi
  All'atto  della  predisposizione del manifesto annuale degli studi,
la struttura didattica competente, nell'ambito di quanto previsto dal
regolamento didattico  di  ateneo  e  dal  regolamento  di  facolta',
definisce   i   piani  di  studio  ufficiali  del  corso  di  laurea,
comprendenti le  denominazioni  degli  insegnamenti  da  attivare  in
applicazione  di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della
legge n. 341/1990.
  In particolare:
    a) stabilisce, nel rispetto del disposto  dell'art.  4,  i  corsi
ufficiali di insegnamento monodisciplinari i cui nomi dovranno essere
desunti   dai   settori   disciplinari.   Stabilisce,   inoltre,   le
qualificazioni piu' opportune, quali: I, II,  istituzioni,  avanzato,
progredito,   esercitazioni,  laboratorio,  sperimentazioni,  nonche'
tutte le altre  che  giovino  a  differenziare  piu'  esattamente  il
livello ed i contenuti didattici;
    b) indica gli insegnamenti da frequentare e gli esami da superare
al  fine  di  ottenere  l'iscrizione  all'anno  di corso successivo e
precisa, altresi', le eventuali propedeuticita';
    c) indica le annualita' e/o i moduli comuni a  corsi  affini.  Il
consiglio  di  corso  di  laurea  stabilisce  annualmente,  i corsi a
disposizione degli studenti per i vari indirizzi; stabilisce  inoltre
quale  parte  di  un  insegnamento  annuale  puo'  essere considerata
equivalente ad un modulo semestrale.
                              Art. 66.
                  Articolazione del corso di laurea
  Il corso di studi si articola in un triennio (equivalente ad almeno
1500  ore  utilizzate  come riportato nell'art. 1) prevalentemente di
formazione di base  ed  un  anno  (equivalente  ad  almeno  500  ore)
dedicato  all'orientamento  scientifico  e professionale in uno degli
indirizzi riportati al punto B.
   A) FORMAZIONE DI BASE.
  Area formativa 1 - Matematica.
  Lo  studente  deve  acquisire  i  concetti  di  base  del   calcolo
differenziale  ed  integrale,  dell'algebra lineare, della geometria,
della  meccanica  analitica  e  dei  continui,  ed  in  generale  gli
strumenti matematici di base necessari per lo studio della fisica.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita':
n. 4 nei settori   A01C Geometria
                   A02A Analisi matematica
                   A03X Fisica matematica
  Area formativa 2 - Fisica.
  Lo  studente  deve  acquisire  le nozioni fondamentali della fisica
generale, dei metodi di misura delle grandezze fisiche,  dell'analisi
dei  dati  e  delle  tecniche del laboratorio di fisica, dei principi
della dinamica classica e relativistica, della meccanica dei  fluidi,
dei    principi    della   termodinamica   classica   e   statistica,
dell'elettromagnetismo,  dell'elettronica   e   dei   dispositivi   a
semiconduttore, dell'ottica classica.
  Lo     studente     deve    inoltre    acquisire    i    fondamenti
dell'elettrodinamica e della meccanica quantistica ed,  in  generale,
le  idee di base della fisica moderna. In particolare dovranno essere
sviluppati i fondamenti della fisica teorica e dei metodi  matematici
connessi. Deve inoltre impadronirsi della fenomenologia e dei modelli
della  fisica  atomica  e  molecolare,  della  fisica  della  materia
condensata, della fisica nucleare e subnucleare, nonche' di  elementi
di astrofisica e cosmologia.
  Sono obbligatorie le seguenti 9 annualita':
   n. 2 in B01A Fisica generale;
   n.  3  di  esperim. in B01A Fisica generale - B03X Struttura della
materia - B04X Fisica nucleare e subnucleare  -  B05X  Astronomia  ed
astrofisica;
   n. 2 in B02A Fisica teorica - B02B Metodi matematici della fisica;
   n. 1 in B03X Struttura della materia;
   n. 1 in B04X Fisica nucleare e subnucleare.
  Area formativa 3 - Chimica.
  Lo  studente  deve  acquisire le nozioni fondamentali della chimica
generale  ed  inorganica,  con  elementi  introduttivi   di   chimica
organica. E' obbligatoria la seguente annualita':
   n.  1  nel  settore  C03X  Chimica generale ed inorganica che puo'
essere accompagnata da esercitazioni numeriche e/o di laboratorio.
  I corsi delle aree formative 1 e 2, quando non di esperimentazioni,
sono accompagnati da  esercitazioni  numeriche  che  ne  fanno  parte
integrante.  Per consentire al consiglio di corso di laurea in fisica
di pianificare l'organizzazione dei corsi, la  scelta  dell'indirizzo
deve  essere  effettuata  al  momento dell'iscrizione al III anno. Lo
studente potra', all'atto dell'iscrizione al IV anno, richiedere, con
domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto. Il consiglio  di
corso   di   laurea  puo',  sulla  base  delle  risorse  disponibili,
differenziare i corsi del triennio per gruppi di indirizzi.
   B) FORMAZIONE SCIENTIFICA E PROFESSIONALE.
  Il  consiglio  di corso di laurea puo', sulla base delle competenze
locali e delle risorse disponibili, attivare uno o piu' indirizzi tra
quelli che seguono.
  Ciascuno di questi indirizzi sara' articolato in tre  annualita'  e
in  due  moduli  semestrali in modo che, complessivamente, almeno due
annualita'   siano   strettamente   caratterizzanti.   Ad   eccezione
dell'indirizzo   teorico-generale,   almeno   una  annualita'  dovra'
corrispondere ad un laboratorio specialistico.
  Il  consiglio  di   corso   di   laurea   scegliera'   le   materie
caratterizzanti  l'indirizzo  dai settori scientifico disciplinari la
cui sigla inizi con una delle lettere a fianco indicate:
   indirizzo teorico-generale (A, B);
   indirizzo di fisca nucleare e subnucleare (B);
   indirizzo di fisica della materia (B);
   indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio (B);
   indirizzo didattico e di storia della fisica (A, B, M);
   indirizzo di fisica dei biosistemi (B, C, E);
   indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente (B, D);
   indirizzo elettronico-cibernetico (B, K);
   indirizzo di fisica applicata (B, K).
  I primi quattro indirizzi hanno carattere prettamente scientifico e
vanno  finalizzati,  a  seconda  dell'indirizzo,  alla  attivita'  di
ricerca  in  fisica teorica ed alle conoscenze di base delle teorie e
delle metodologie sperimentali nei  campi  della  fisica  nucleare  e
subnucleare,  della  fisica  della  materia,  dell'astronomia e della
fisica spaziale. Gli ultimi  quattro  indirizzi  hanno  lo  scopo  di
indirizzare  il  laureato  in  fisica verso attivita' in cui i fisici
hanno una  consolidata  presenza  ed  in  cui  occorrono,  a  seconda
dell'indirizzo:  conoscenze  di  base per la ricerca fisica nei campi
biologico e sanitario e delle metodologie  per  le  applicazioni  nei
servizi  di  diagnosi  e  cura,  e  per  la prevenzione dei rischi da
radiazioni; conoscenze sulla struttura del pianeta terra, sui  metodi
sperimentali  utilizzabili  in  geofisica,  sui processi geodinamici,
atmosferici  ed  oceanografici,  anche  con  l'uso   di   metodologie
computazionali  e  statistiche  e  sul monitoraggio dell'ambiente con
tecniche fisiche; conoscenze avanzate nel campo dell'elettronica,  in
particolare della micro e nano-elettronica, nella loro applicazione a
sistemi  informatici  e  cibernetici,  con  particolare riferimento a
strumentazione dedicata; approfondite conoscenze della strumentazione
e delle  tecnologie  fisiche  in  campi  quali  la  progettazione  ed
applicazione  degli  acceleratori,  lo  sviluppo,  il  trattamento  e
l'analisi  di  materiali,  l'analisi  di  beni  culturali  anche  con
tecniche spettroscopiche e nucleari.
  Il  consiglio  di  corso  di  laurea  avra'  cura  di scegliere gli
insegnamenti relativi agli indirizzi  in  modo  che  la  preparazione
scientifica  e  professionale  sia  perseguita  coerentemente  con le
finalita' degli indirizzi.
                              Art. 67.
                           Esame di laurea
  Il  consiglio  di  corso  di  laurea  stabilisce  le  modalita'  di
svolgimento  dell'esame di laurea che deve comprendere la discussione
di una tesi su un argomento pertinente all'indirizzo prescelto  dallo
studente.  Superato  l'esame di laurea lo studente consegue il titolo
di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del
quale potra' essere fatta menzione nel certificato di laurea.
  Il  presidente conclude dicendo che la deliberazione della facolta'
e' conforme alla tabella nazionale, per cui non vi sono osservazioni.
  Il senato accademico pertanto approva la  nuova  tabella  didattica
del corso di laurea in Fisica.
   Ferrara, 11 luglio 1996
                                                  Il rettore: CONCONI