Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale(GU n.177 del 30-7-1996)
Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sistemi urbani - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattro unita', su un organico complessivo di sessantaquattro unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sistemi urbani - Gruppo Iritecna - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria, ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c), del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.I.A., con sede in Roma e unita' nazionali di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trecentosette unita', su un organico complessivo di settecentottantasei unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.I.A. - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria, ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c), del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 4 ottobre 1994 al 29 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens Nixdorf informatica, con sede in Milano e unita' di Bologna, Firenze, L'Aquila, Milano, Napoli e Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantasei unita', su un organico complessivo di millenove unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens Nixdorf informatica - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria, ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c), del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etnoteam Adriatica, con sede in Camerano (Ancona) e unita' di Camerano (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantanove unita', su un organico complessivo di sessantacinque unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etnoteam Adriatica - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 5 settembre 1994 al 4 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Green Fire, con sede in Senerchia (Avellino) e unita' di Senerchia (Avellino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisette unita', su un organico complessivo di quaranta unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Green Fire - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dall'11 luglio 1995 al 10 luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Derbit, con sede in Castenaso (Bologna) e unita' di Castenaso (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 29,25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a undici unita', su un organico complessivo di cinquantotto unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Derbit - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terme di Salsomaggiore, con sede in Salsomaggiore Terme (Parma) e unita' di Salsomaggiore Terme (Parma), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 18 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centocinquanta unita', su un organico complessivo di quattrocentodieci unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terme di Salsomaggiore - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. HSE - Hardware e software engineering, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unita' di Baranzate di Bollate (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 7 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventinove unita', su un organico complessivo di trentasei unita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16296 del 14 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. HSE - Hardware e software engineering - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafiche Suppi, con sede in Milano e unita' di Baranzate di Bollate (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a tre unita', su un organico complessivo di ventuno unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafiche Suppi - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Red Antonio Rossi e Figlio, con sede in Magenta (Milano) e unita' di Magenta (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantatre unita', su un organico complessivo di cinquantadue unita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16724 del 16 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Red Antonio Rossi e Figlio - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1995 al 30 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Transbeton, con sede in Egna (Bolzano) e unita' di Egna (Bolzano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unita', su un organico complessivo di diciannove unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Transbeton - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 10 aprile 1995 al 9 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Casa del bambu', con sede in Sant'Ippolito (Pesaro) e unita' di Sant'Ippolito (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventinove unita', su un organico complessivo di trentacinque unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Casa del bambu' - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Teramo, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,84 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantasette unita', su un organico complessivo di duemilacinquecentodue unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 4 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CIT - Costruzioni impianti telefonici dal 1 gennaio 1994 CEIT impianti, con sede in Pescara e unita' di Montesilvano (Pescara) e Pescara, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantacinque unita', su un organico complessivo di ottantacinque unita'. Solo per i lavoratori ex CIT. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CIT - Costruzioni impianti telefonici dall'1-1-1994 CEIT impianti - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iesse, con sede in Perugia e unita' di Pierantonio (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisette unita', su un organico complessivo di ventinove unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iesse - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elettromeccanica Perta, con sede in Cornaredo (Milano) e unita' di Cornaredo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dieci unita', su un organico complessivo di diciassette unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elettromeccanica Perta - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nobo, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti) e unita' di S. Giovanni Teatino (Chieti), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venticinque unita', su un organico complessivo di trenta unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nobo - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa, con sede in Ponte S. Giovanni (Perugia) e unita' di Ponte S. Giovanni (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquanta unita', su un organico complessivo di settanta unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italintimo, con sede in Milano e unita' di Bernate Ticino (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventuno unita', su un organico complessivo di settanta unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italintimo - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 25 luglio 1994 al 24 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.N.T. Produzione nastri tecnici, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unita' di Macchia di Ferrandina (Matera), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottanta unita', su un organico complessivo di centoquattro unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. - Produzione nastri tecnici - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 16 maggio 1995 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riva Hydroart, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 19 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centonove unita', su un organico complessivo di trecentonovantuno unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riva Hydroart - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idross, con sede in Catanzaro e unita' di Catanzaro, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trenta unita', su un organico complessivo di trentasei unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idross - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bianchi Enzo di Alberto Guerrieri, con sede in Milano, unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 22 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 35 unita', su un organico complessivo di n. 37 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bianchi Enzo di Alberto Guerrieri a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 30 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture Euroflex, con sede in Corropoli (Teramo), unita' di Corropoli (Teramo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 9 unita', di qualifica impiegatizia, su un organico complessivo di n. 76 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture Euroflex - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lazzaroni D. & C., con sede in Saronno (Varese), unita' di Saronno (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 7 unita', su un organico complessivo di n. 166 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lazzaroni D. & C. - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colucci Appalti, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), unita' di Piedimonte Matese (Caserta), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,5 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 21 unita', su un organico complessivo di n. 21 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colucci Appalti - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 14 agosto 1995 al 13 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. Resthotel International Mensa c/o Kuwait Raffinazione e Chimica, con sede in Segrate (Milano), unita' di Napoli, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 15 unita', su un organico complessivo di n. 15 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Resthotel International Mensa c/o Kuwait Raffinazione e Chimica, - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, nei limiti finanziari posti al comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 4 settembre 1995 al 3 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 aprile 1996, n.180, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Edilizia, con sede in Pontenure (Piacenza), unita' di Montesarchio (Benevento), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 21 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 23 unita', su un organico complessivo di n. 23 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Edilizia - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal commai 4, art. 6 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 4 luglio 1995 al 9 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oleifici del Tirreno, con sede in Aprilia (Latina), unita' di Aprilia (Latina), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 27 unita', su un organico complessivo di n. 31 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oleifici del Tirreno - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 19 giugno 1995 al 18 giugno 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scicali & Molino "La Cartotecnica", con sede in Catania, unita' di Catania, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 14 unita', su un organico complessivo di n. 17 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scicali & Molini "La Cartotecnica" - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nobo, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti), unita' di S. Giovanni Teatino (Chieti), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 20 unita', su un organico complessivo di n. 26 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nobo - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 1 aprile 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santi Confezioni, con sede in Azzano Mella (Brescia), unita' di Azzano Mella (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 23,28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 108 unita', di cui 30 part-time da 20 a 11,6 ore medie settimanali e 2 part-time da 30 a 17,4 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 144 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santi Confezioni - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro Commerciale Battisti, con sede in Piacenza, unita' di Piacenza, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,5 ore medie settimanali per n. 79 unita' su 106 in organico, per il periodo dal 1 giugno 1995 al 31 dicembre 1995. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlas Copco Italia, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), unita' di Cinisello Balsamo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali per n. 97 unita' su 376 in organico, per il periodo dal 4 maggio 1995 al 30 aprile 1996. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla E.V.C. Italia gia' Enichem Anic, con sede in Venezia, unita' di Porto Torrese (Sassari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 71 unita', di cui 22 giornalieri da 39 a 33 ore medie settimanali e 49 turnisti da 36 a 32 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 13.715 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla E.V.C. Italia gia' Enichem Anic - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem Fibre, con sede in Palermo e unita' di Porto Torrese (Sassari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 94 unita', di cui 60 giornalieri da 39 a 33 ore medie settimanali e 34 turnisti da 36 a 32 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 13715 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem Fibre - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 aprile 1995 al 4 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura (gia' Enichem), con sede in Palermo e unita' di Manfredonia (Foggia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per diciassette mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 302 unita', di cui 97 giornalieri da 39 a 12,45 ore medie settimanali e 205 turnisti da 36 a 11,45 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 13715 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura (gia' Enichem) - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c), del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Enichem Elastomeri, con sede in Milano e unita' di Porto Torrese (Sassari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 49 unita', di cui 31 giornalieri da 39 a 33 ore medie settimanali e 18 turnisti da 36 a 32 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 13715 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Enichem Elastomeri - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 5 giugno 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura (gia' Enichem), con sede in Palermo e unita' di Manfredonia (Foggia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per diciassette mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 315 unita', di cui 101 giornalieri da 39 a 12,45 ore medie settimanali e 214 turnisti da 36 a 11,45 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 13715 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura (gia' Enichem) - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c), del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isaf, con sede in Palermo e unita' di Gela (Caltanissetta), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 37 unita', di cui 2 giornalieri da 39 a 19,30 ore medie settimanali e 35 turnisti da 36 a 15,45 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 65 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isaf - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec, con sede in Palermo e unita' di Crotone, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 210 unita', di cui 38 giornalieri da 39 a 13 ore medie settimanali e 182 turnisti da 36 a 12 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 13715 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Enichem Augusta Industriale, con sede in Milano e unita' di Porto Torres (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 33 unita', di cui 11 giornalieri da 39 a 33 ore medie settimanali e 12 turnisti da 36 a 32 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 13715 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto dall'art. 1,quanto sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Enichem Augusta Industriale - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c), del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il per il periodo dal 2 agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem, con sede in Milano e unita' di Porto Torres (Sassari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 849 unita', di cui 705 giornalieri da 39 a 33 ore medie settimanali e 144 turnisti da 36 a 32,30 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 13715 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto quanto sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 15 agosto 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura (gia' Enichem), con sede in Palermo e unita' di Manfredonia (Foggia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per diciassette mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 387 unita', di cui 43 giornalieri da 39 a 12,45 ore medie settimanali e 344 turnisti da 36 a 11,45 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 13715 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto quanto sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura (gia' Enichem) - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c), del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, in favore dei lavoratori, sospesi a decorrere dal 1 luglio 1992, dipendenti della S.r.l. Imprese riunite Nord, con sede in Milano, impegnata nei lavori di ammodernamento della stazione ferroviaria di Milano Nord-Cadorna, cantiere di Garbagnate, e' prorogata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 3 aprile 1993 al 2 luglio 1993. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 3 luglio 1993 al 28 luglio 1993. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 febbraio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. f.lli Municchi, con sede in Arezzo, unita' di Arezzo, per i quali e' stato stupulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 64 unita', su un organico complessivo di 70 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. f.lli Municchi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 2 aprile 996, n. 180, nei limiti finanziari, posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita', individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 1 febbraio 1996 al 31 luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Florio Floriano & figli, con sede in Foggia, unita' di Foggia, Lesina (Foggia) e San Marco in Lamis (Foggia), per i quali e' stato stupulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 39 unita', su un organico complessivo di 40 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Florio Floriano & figli, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 2 aprile 996, n. 180, nei limiti finanziari, posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita', individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, e' autorizzata, per il periodo dall'8 novembre 1994 al 13 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riello macchine utensili, con sede in Minerbe (Verona), unita' di Minerbe (Verona), per i quali e' stato stupulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unita', su un organico complessivo di 143 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riello macchine utensili, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita', individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 16 maggio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Esi stampa medica, con sede in S. Donato Milanese (Milano), unita' S. Donato Milanese (Milano), per i quali e' stato stupulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per diciotto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 42 unita', di cui 2 part-time da 30 a 22,30 ore medie settimanali; 1 part-time da 23 a 18,45 ore medie settimanali su un organico complessivo di 46 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Esi stampa medica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita', individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vesmoda, con sede in Montichiari (Brescia), unita' di Montichiari (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 22 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 67 unita', su un organico complessivo di 74 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vesmoda, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita', individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1995 al 3 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ivers-Lee Italia, con sede in Caronno Pertusella (Varese), unita' di Caronno Pertusella (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 38 unita', su un organico complessivo di 51 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ivers-Lee Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita', individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legatoria BPM, con sede in Milano, unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unita', su un organico complessivo di 18 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legatoria BPM, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita', individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 29 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Due Palme, con sede in Vighizzolo di Cantu' (Como), unita' di Vighizzolo di Cantu' (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4 unita', su un organico complessivo di 67 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Due Palme, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita', individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 26 dicembre 1993 al 25 giugno 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.R. Buta, con sede in Villanova di Cepagatti (Pescara), unita' di Villanova di Cepagatti (Pescara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 29 unita', su un organico complessivo di 33 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.R. Buta, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita', individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabel industria tessile, con sede in Rivanazzano (Pavia), unita' di Buglio in Monte (Sondrio), Rivanazzano (Pavia), Rovellasca (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 9 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unita', su un organico complessivo di 306 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabel industria tessile, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita', individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. La.I.Ca. Lavanderia industriale Casiraghi, con sede in Cologno Monzese (Milano), unita' di Cologno Monzese (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 8 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 66 unita', su un organico complessivo di 68 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. La.I.Ca. Lavanderia industriale Casiraghi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita', individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termoelettra, con sede in Pomezia (Roma), unita' di Pomezia (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unita', su un organico complessivo di 29 unita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17613 del 16 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termoelettra, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita', individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. RDB edilizia, con sede in Pontenure (Piacenza), unita' di Montesarchio (Benevento), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 21 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 23 unita', su un organico complessivo di 23 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. RDB edilizia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita', individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata S.r.l. Resthotel international mensa c/o Kuwait raffinazione e chimica, con sede in Segrate (Milano), unita' di Napoli, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Resthotel international mensa c/o Kuwait raffinazione e chimica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita', individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idrotecna gruppo Iritecna, con sede in Roma, unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 11 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unita', su un organico complessivo di 74 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idrotecna gruppo Iritecna, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita', individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. Resthotel international unita' c/o Enichem, con sede in Segrate (Milano), unita' di Mensa c/o Enichem di Brindisi, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unita', su un organico complessivo di 28 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Resthotel international unita' mensa c/o Enichem, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita', individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.