N. 254 ORDINANZA 8 - 16 luglio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Province autonome di Trento e Bolzano -
 Mancato adeguamento della legislazione provinciale ai principi  posti
 dal  d.-l.  4  dicembre  1993,  n. 496 convertito, con modificazioni,
 nella  legge  21  gennaio  1994,  n.  61  con  particolare   riguardo
 all'istituzione  delle  agenzie provinciali - Adozione da parte delle
 province autonome di leggi di adeguamento  in  materia  ambientale  -
 Carenza  dell'interesse  ad  ottenere  una  pronuncia  della  Corte -
 Estinzione del processo per rinuncia da parte  dell'Avvocatura  dello
 Stato in nome del Presidente del Consiglio dei ministri accettata dai
 difensori delle due province.
 
 (Leggi della provincia autonoma di Trento n. 12 del 1971; nn. 16, 17,
 18 e 59 del 1973; n. 29 del 1974; n. 30 del 1977; nn. 32, 47 e 56 del
 1978;  n. 29 del 1982; n. 37 del 1983; n. 7 del 1985; nn.  4, 12 e 14
 del 1986; nn. 8 e 23 del 1987; n. 28 del 1988; n. 32 del 1990; nn. 6,
 7 e 16 del 1991; n. 13 de 1992; nn. 10, 21 e 22 del 1993; leggi della
 provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1970; n.   13 del  1972;  nn.
 12,  27,  61 e 63 del 1973; n. 33 del 1977; n. 66 del 1978; n. 22 del
 1980; nn. 1 e 7 del 1981; n. 2 del 1984; n. 21 del 1986;  n.  10  del
 1990;  n.  18  del  1991; nn. 1, 18, 27 e 30 del 1992; nn. 4 e 13 del
 1993).
 
(GU n.31 del 31-7-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Mauro FERRI;
 Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,
 prof.   Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare
 MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.
 Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY,
 prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale delle seguenti leggi:
     a) leggi della provincia autonoma di Trento n. 12 del  1971;  nn.
 16,  17, 18 e 59 del 1973; n. 29 del 1974; n. 30 del 1977; nn. 32, 47
 e 56 del 1978; n. 29 del 1982; n. 37 del 1983; n. 7 del 1985; nn.  4,
 12  e  14  del  1986; nn. 8 e 23 del 1987; n. 28 del 1988; n.  32 del
 1990; nn. 6, 7 e 16 del 1991; n. 13 del 1992; nn. 10,  21  e  22  del
 1993;
     b)  leggi  della provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1970; n.
 13 del 1972; nn. 12, 27, 61 e 63 del 1973; n. 33 del 1977; n.  66 del
 1978; n. 22 del 1980; nn. 1 e 7 del 1981; n. 2 del 1984; n.   21  del
 1986;  n.  10  del 1990; n. 18 del 1991; nn. 1, 18, 27 e 30 del 1992;
 nn. 4 e 13 del 1993, promossi,  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto
 legislativo  16  marzo  1992,  n. 266, con ricorsi del Presidente del
 Consiglio dei ministri notificati il 24 ottobre 1994,  depositati  in
 cancelleria  il  2  novembre  1994  ed  iscritti  ai  nn. 73 e 74 del
 registro ricorsi 1994;
   Visti gli atti di costituzione delle province autonome di Trento  e
 di Bolzano;
   Udito  nell'udienza pubblica del 14 maggio 1996 il giudice relatore
 Francesco Guizzi;
   Uditi l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta, per  il  ricorrente,  e
 l'avv. Gualtiero Rueca per la provincia autonoma di Trento.
   Ritenuto   che   il   Presidente   del   Consiglio   dei  ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha  chiesto,  con
 due ricorsi di analogo contenuto, che sia dichiarata l'illegittimita'
 costituzionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo
 1992,  n.  266,  e  degli  artt.  4  e 5 dello statuto speciale della
 Regione  Trentino-Alto  Adige,  delle  seguenti  leggi   in   materia
 ambientale  della  provincia autonoma di Trento: 6 settembre 1971, n.
 12; 25 luglio 1973, n. 16; 25 luglio 1973, n. 17; 26 luglio 1973,  n.
 18;  29  novembre  1973,  n.   59; 21 ottobre 1974, n. 29; 31 ottobre
 1977, n. 30; 28 agosto 1978, n.  32;  18  novembre  1978,  n.  47;  9
 dicembre  1978,  n.  56; 20 dicembre 1982, n. 29; 31 ottobre 1983, n.
 37; 24 giugno 1985, n. 7; 27 febbraio 1986, n. 4; 28 aprile 1986,  n.
 12;  23 giugno 1986, n.14; 18 maggio 1987, n. 8; 3 settembre 1987, n.
 23; 29 agosto 1988, n. 28; 27 novembre 1990, n. 32; 18 marzo 1991, n.
 6; 8 aprile 1991, n. 7; 6 agosto 1991, n. 16; 16 marzo 1992, n. 13; 1
 aprile 1993, n. 10; 27 agosto 1993, n. 21; 30 agosto 1993, n.  22;  e
 delle  seguenti  leggi della provincia autonoma di Bolzano: 25 luglio
 1970, n. 16; 28 giugno 1972, n. 13; 4 giugno 1973, n. 12;  13  agosto
 1973,  n.  27;  6 settembre 1973, n.  61; 6 settembre 1973, n. 63; 12
 agosto 1977, n. 33; 20 novembre 1978, n. 66; 20 giugno 1980, n. 22; 2
 gennaio 1981, n. 1; 12 marzo 1981, n. 7; 20 gennaio 1984,  n.  2;  29
 luglio  1986,  n. 21; 8 maggio 1990, n. 10; 19 giugno 1991, n. 18; 13
 gennaio 1992, n. 1; 16 giugno 1992, n. 18; 7 luglio 1992, n.  27;  29
 luglio 1992, n. 30; 19 febbraio 1993, n. 4; 2 luglio 1993, n. 13;
     che  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri censura, nei due
 ricorsi, il mancato adeguamento  della  legislazione  provinciale  ai
 principi   posti   dal   decreto-legge   4   dicembre  1993,  n.  496
 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali
 e   istituzione   della   Agenzia   nazionale   per   la   protezione
 dell'ambiente), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio
 1994, n. 61, con particolare riguardo all'istituzione  delle  agenzie
 provinciali  secondo  lo schema organizzativo e funzionale risultante
 dall'art. 3 e dalle altre connesse disposizioni della legge n. 61 del
 1994,  di  conversione  del  decreto-legge  n.  496  del   1993   ora
 menzionato;
     che si sono costituite in giudizio le province autonome di Trento
 e  Bolzano  eccependo  l'inammissibilita' del ricorso, che nel merito
 sarebbe comunque infondato;
     che successivamente alla presentazione dei ricorsi, la  provincia
 di Trento ha approvato la legge 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione
 dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente);
     che  la  provincia autonoma di Bolzano, a sua volta, ha approvato
 la legge  19  dicembre  1995,  n.  26  (Agenzia  provinciale  per  la
 protezione dell'ambiente);
     che   l'Avvocatura  dello  Stato,  in  nome  del  Presidente  del
 Consiglio dei  ministri,  ha  presentato  atto  di  rinuncia  ai  due
 ricorsi,  rilevando  che le province autonome hanno adottato le leggi
 di adeguamento  in  materia  ambientale  ed  e'  dunque  venuto  meno
 l'interesse a ottenere una pronuncia della Corte;
     che  i  difensori della due province autonome hanno dichiarato di
 accettare  detta  rinuncia,  sulla   base   di   quanto   deliberato,
 rispettivamente,  dalla  giunta  provinciale  di Bolzano il 15 aprile
 1996, e dalla giunta provinciale di Trento il 7 maggio 1996;
   Considerato che i due giudizi devono essere riuniti  per  identita'
 di  materia,  e  che  deve  dichiararsi per entrambi l'estinzione del
 processo per rinuncia;
   Visto l'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi  alla
 Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara estinto il processo per rinuncia.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 16 luglio 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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