N. 264 SENTENZA 10 - 19 luglio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Ambiente - Regione Valle d'Aosta - Istituzione di una  tariffa  d'uso
 su  particolari strade di competenza comunale e regionale interessate
 da elevata congestione  di  traffico  veicolare  -  Riferimento  alla
 giurisprudenza  della  Corte  in  materia  di  eccezioni  rivolte nei
 confronti di interi testi legislativi (vedi sentenze nn.  261/1995  e
 49/1991) e alla legittimita' della scelta del legislatore di adottare
 per   ragioni  di  pubblico  interesse  misure  che  influiscano  sul
 movimento della popolazione (vedi sentenze  nn.  51/1991,  12/1965  e
 64/1963)   -   Ragionevolezza   e  temporaneita'  delle  disposizioni
 restrittive a tutela delle esigenze pubbliche  -  Eccezionalita'  del
 sistema delle tariffe d'uso - Non fondatezza.
 
 (Legge  regione  Valle d'Aosta riapprovata dal Consiglio regionale il
 23 novembre 1995).
 
 (Cost., artt. 3, 16, 41 e 120).
(GU n.31 del 31-7-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Mauro FERRI;
 Giudici:  prof.  Luigi  MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
 VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge regionale
 della Valle d'Aosta, riapprovata dal Consiglio della Valle d'Aosta il
 23 novembre 1995, recante "Istituzione di una tariffa d'uso su strade
 di competenza comunale e regionale interessate da elevata congestione
 di traffico veicolare",  promosso  con  ricorso  del  Presidente  del
 Consiglio  dei ministri notificato il 12 dicembre 1995, depositato in
 cancelleria il 21 successivo  ed  iscritto  al  n.  55  del  registro
 ricorsi 1995;
   Visto l'atto di costituzione della regione Valle d'Aosta;
   Udito  nell'udienza pubblica del 25 giugno 1996 il giudice relatore
 Fernando Santosuosso;
   Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il  ricorrente,  e
 l'avvocato Gustavo Romanelli per la regione Valle d'Aosta.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato il Presidente
 del  Consiglio dei ministri ha impugnato, per contrasto con gli artt.
 3, 16, 41 e 120 della Costituzione, la legge  regionale  della  Valle
 d'Aosta, riapprovata dal Consiglio della Valle d'Aosta il 23 novembre
 1995,  recante  "Istituzione  di  una  tariffa  d'uso  su  strade  di
 competenza comunale e regionale interessate da elevata congestione di
 traffico veicolare".
   Ad avviso  del  Governo  la  legge  impugnata,  pur  avendo  subito
 parziali  modifiche  da  parte  del  Consiglio  regionale  in sede di
 riesame conseguente a  rinvio,  apparirebbe  illegittima  perche'  le
 finalita'  da  essa perseguite (salvaguardia dell'ambiente, sicurezza
 del transito  e  riduzione  del  traffico  veicolare)  non  sarebbero
 raggiungibili   tramite   l'istituzione   di  una  tariffa  d'uso  su
 particolari strade, da ritenersi, anzi, in contrasto con  l'art.  120
 della Costituzione.
   La  legge in questione, inoltre, si porrebbe in contrasto anche con
 l'art. 16 della Costituzione, perche' limita il diritto  alla  libera
 circolazione,  e  con  gli  artt. 3 e 41 della Costituzione in quanto
 induce un'ingiustificata disparita' di trattamento  dei  cittadini  a
 danno  degli  operatori  economici  non residenti nella zona, i quali
 sono i soli assoggettabili al pagamento del tributo.
   2. - Nel giudizio si e'  costituito  il  Presidente  della  regione
 Valle   d'Aosta,   chiedendo   che   il   ricorso   venga  dichiarato
 inammissibile o, comunque, infondato.
   Preliminarmente, la  regione  ha  eccepito  l'inammissibilita'  del
 ricorso   in  quanto  il  medesimo,  diretto  contro  l'intero  testo
 legislativo, sarebbe del tutto generico nella  sua  formulazione.  E,
 d'altronde,  le  censure  mosse dal Governo riguarderebbero il merito
 delle scelte legislative  operate  dalla  regione  nell'ambito  della
 propria  competenza,  al  punto da determinare un ulteriore motivo di
 inammissibilita'.
   Nel merito, la regione ha osservato che la legge  in  questione  e'
 stata  emanata  per  ovviare  a  situazioni di traffico veicolare del
 tutto abnormi specie in  alcuni  periodi  dell'anno,  in  conseguenza
 dell'eccezionale  afflusso di turisti. Ne consegue, pertanto, che, in
 conformita' della sentenza n. 51  del  1991  di  questa  Corte,  deve
 ritenersi   che  la  legge  impugnata  risponda  a  quei  criteri  di
 ragionevolezza che giustificano interventi limitativi del diritto  di
 circolazione,  tali da non porsi in contrasto con l'invocato art. 120
 della Costituzione.
   La pretesa lesione dell'art. 16 della Costituzione, d'altra  parte,
 non  sussisterebbe,  poiche'  tale  norma  non  prevede un'assoluta e
 totale liberta' di circolazione  su  tutte  le  strade  e  con  mezzi
 privati,  bensi'  consente,  come  affermato  anche  dal Consiglio di
 Stato, di  imporre  limiti  alla  circolazione  in  zone  soggette  a
 particolare protezione ambientale.
   3.  -  In  prossimita'  dell'udienza,  la  regione Valle d'Aosta ha
 presentato  memoria,  insistendo  per   l'accoglimento   delle   gia'
 formulate conclusioni.
   In  particolare,  la  resistente  ha  ribadito  che  il ricorso del
 Governo, oltre a risolversi in una contestazione  di  merito,  va  ad
 investire  la  competenza normativa primaria della regione. L'assunto
 dello Stato circa l'inidoneita' della previsione della tariffa  d'uso
 ai  fini del conseguimento del risultato voluto, poi, sarebbe erroneo
 nonche' in contrasto con lo stesso quadro  normativo  statale,  tanto
 piu'  che l'art. 7 del nuovo codice della strada prevede che i Comuni
 possano subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore
 all'interno delle zone  a  traffico  limitato  al  pagamento  di  una
 determinata somma.
                        Considerato in diritto
   1.  -  La questione sottoposta all'esame della Corte e' se la legge
 regionale della Valle d'Aosta  riapprovata,  dopo  nuovo  esame,  dal
 Consiglio  della  Valle  d'Aosta,  nella  seduta del 23 novembre 1995
 (Istituzione di una tariffa d'uso su strade di competenza comunale  e
 regionale  interessate da elevata congestione di traffico veicolare),
 violi gli artt. 3, 16, 41 e 120 della Costituzione  in  quanto,  "sia
 considerata  nel  suo complesso che nelle singole disposizioni", tale
 legge non rispetta  i  limiti  al  principio  generale  della  libera
 circolazione  sul  territorio  nazionale,  particolarmente  sotto due
 profili: a) perche' le finalita' perseguite non hanno  un  ancoraggio
 oggettivo,  riguardando  situazioni  non  giustificate  da  superiori
 esigenze   di   interesse   pubblico    e    risultando,    pertanto,
 discriminatorie;  b) perche' la normativa impugnata induce disparita'
 di trattamento e limitazioni alle attivita' degli operatori economici
 non residenti nelle zone sottoposte a disciplina.
   2. - La regione ha eccepito preliminarmente che il ricorso, diretto
 a censurare l'intero testo legislativo, sarebbe  del  tutto  generico
 nella  sua  formulazione  e  quindi inammissibile, in quanto privo di
 quella specifica motivazione  necessaria  per  determinare  l'oggetto
 della questione di costituzionalita'.
   Tale eccezione non e' accoglibile.
   Questa Corte ha piu' volte affermato (v. sentenze nn. 261 del 1995,
 49  del  1991  e 1111 del 1988) l'inammissibilita' delle questioni di
 legittimita' costituzionale in via principale rivolte  nei  confronti
 di  un  intero  testo legislativo, poiche' solo le questioni definite
 nei loro precisi termini e adeguatamente motivate  rendono  possibile
 la  sicura  determinazione  dell'oggetto del giudizio e consentono di
 verificare la fondatezza dei dubbi  di  costituzionalita'  sollevati,
 nonche' la sussistenza dell'interesse a ricorrere.
   Nella  specie,  pero',  il  ricorso  proposto  dalla Presidenza del
 Consiglio non puo' ritenersi generico dal momento che, pur nella  sua
 brevita',  esso  fa  specifico  e  ripetuto riferimento a determinati
 articoli (o, ancor piu'  precisamente,  a  singoli  commi  di  alcuni
 articoli)  esponendo  in  maniera  sufficientemente chiara le censure
 sollevate in rapporto alle diverse norme ed al complesso della  legge
 regionale.
   3.   -   In  via  preliminare,  inoltre,  la  regione  ha  eccepito
 l'inammissibilita' del ricorso sotto il profilo sostanziale per  cui,
 rientrando  la  materia oggetto della legge in esame nella competenza
 normativa primaria della Valle d'Aosta (come  previsto  dall'art.  2,
 lettera  f),  del  suo  statuto  di autonomia speciale, approvato con
 legge   costituzionale   26   febbraio   1948,   n.    4),    sarebbe
 conseguentemente preclusa allo Stato ogni valutazione di merito circa
 l'opportunita' della soluzione normativa adottata in sede regionale.
   Tale  eccezione  presuppone  e  coinvolge la questione fondamentale
 posta al giudizio della Corte, riguardante la  legittimita',  per  le
 pubbliche    autorita',    di    porre    limitazioni   al   diritto,
 costituzionalmente garantito, alla libera circolazione delle persone;
 e poiche' l'eccezione attinge anche la precisazione  degli  specifici
 ambiti  di  competenza statale e regionale in materia, la medesima va
 esaminata unitamente al merito del ricorso.
   4. - La questione non e' fondata.
   Con essa si denunzia essenzialmente a questa  Corte  la  violazione
 degli artt. 16 e 120 della Costituzione e, con riguardo ad un aspetto
 particolare, anche degli artt. 3 e 41 della Costituzione.
   La  preliminare  affermazione del ricorso (secondo cui le finalita'
 volute dalla legge regionale non sono conseguibili con  l'istituzione
 di  una  tariffa  d'uso  su  particolari strade) puo' essere presa in
 considerazione non in se', ove  si  risolva  in  una  valutazione  di
 opportunita',  ma  in  quanto  con  questa  affermazione  si  intende
 dimostrare appunto la violazione dei principi contenuti  nelle  norme
 cui si fa riferimento.
   Nelle  prime  due  norme  costituzionali  invocate  si riconosce il
 diritto del cittadino di circolare liberamente su tutto il territorio
 nazionale, diritto che, pero', non e' assoluto e inderogabile. L'art.
 16 precisa che le limitazioni possono  essere  stabilite  solo  dalla
 legge,  in  via  generale,  per  motivi di sanita' o di sicurezza. In
 realta' - come  e'  stato  evidenziato  anche  dalla  dottrina  -  il
 rapporto  fra  il  diritto  alla  liberta'  di  movimento ed i limiti
 all'esercizio dello stesso va riguardato anche alla luce del criterio
 generale della ragionevolezza, ossia  sotto  il  profilo  del  giusto
 rapporto dell'atto allo scopo.
   5. - Questa Corte ha in diverse occasioni affermato che il precetto
 di  cui  al detto art. 16 non preclude al legislatore la possibilita'
 di  adottare,  per  ragioni  di  pubblico   interesse,   misure   che
 influiscano  sul  movimento  della  popolazione  (sentenze nn. 51 del
 1991, 12 del 1965 e 64 del 1963).
   In particolare l'uso delle strade, specie con mezzi  di  trasporto,
 puo'  essere regolato sulla base di esigenze che, sebbene trascendano
 il campo della sicurezza e della sanita', attengono  al  buon  regime
 della  cosa pubblica, alla sua conservazione, alla disciplina che gli
 utenti debbono osservare ed alle eventuali prestazioni che essi  sono
 tenuti a compiere.
   La  tipologia  dei  limiti  (divieti,  diversita'  temporali  o  di
 utilizzazioni, subordinazione a certe  condizioni)  viene  articolata
 dalla  pubblica  autorita'  tenendo conto dei vari elementi in gioco:
 diversita'  dei  mezzi  impiegati,  impatto  ambientale,   situazione
 topografica  o  dei  servizi  pubblici,  conseguenze  pregiudizievoli
 derivanti dall'uso indiscriminato del mezzo privato.
   Si tratta pur sempre, pero',  di  una  disciplina  funzionale  alla
 pluralita'  degli  interessi  pubblici  meritevoli  di tutela ed alle
 diverse esigenze,  e  sempre  che  queste  rispondano  a  criteri  di
 ragionevolezza.
   6. - La Corte nel ribadire quanto precedentemente osservato in tema
 di  liberta'  di  circolazione,  non  puo' fare a meno di rilevare in
 generale che l'istituzione di una tariffa d'uso per l'ingresso  e  la
 circolazione  su  strade  extra-urbane  puo' essere ritenuta da tempo
 superata in quanto non piu' conforme ai principi ed ai sistemi  della
 moderna convivenza civile. Tuttavia cio' non esclude che, qualora una
 simile  disciplina  risponda  appunto  a  criteri  di ragionevolezza,
 temporaneita' e di tutela di  esigenze  pubbliche,  la  stessa  possa
 andare esente da censure d'incostituzionalita'.
   Non  e' possibile stabilire, in modo completo, gli astratti criteri
 ai quali le predette limitazioni debbano conformarsi  per  rispondere
 ai  predetti  principi, senza violare l'art. 16 della Costituzione; i
 medesimi devono essere  in  ogni  caso  concretamente  riscontrati  e
 valutati in base alle diverse situazioni offerte dalla realta'.
   In  proposito,  va  ribadito  anzitutto quanto affermato dalle gia'
 citate sentenze di questa Corte, secondo cui  le  limitazioni  devono
 far   salvi   gli  altri  diritti  della  persona  costituzionalmente
 garantiti,  come  il  diritto   alla   salute   (pregiudicato   anche
 dall'inquinamento  o  dal  deterioramento  ambientale), il diritto di
 riunione o quello di iniziativa economica.
   D'altra parte, non puo' essere taciuto che sistemi come quelli  del
 pedaggio  autostradale o dei provvedimenti amministrativi di chiusura
 (nel rispetto di determinate zone  o  di  fasce  orarie)  dei  centri
 storici   delle  piu'  importanti  citta'  sono  da  ritenersi  ormai
 universalmente riconosciuti come legittimi,  proprio  in  virtu'  del
 principio  per  cui  la  libera circolazione non si identifica con la
 liberta'  assoluta  di  circolare  su  tutte  le  strade con il mezzo
 privato, bensi' va  regolata  al  fine  di  raggiungere  la  migliore
 utilizzazione dei beni pubblici.
   7.  -  L'art. 120 della Costituzione vieta alle regioni di adottare
 provvedimenti  che  "ostacolino"  la  libera   circolazione,   usando
 un'espressione  che  pare  riferirsi all'arbitrarieta' di impedimenti
 privi di una razionale giustificazione in rapporto  alla  limitazione
 di un diritto costituzionalmente previsto. La stessa norma (art. 120,
 secondo  comma),  combinandosi  con  quella  dell'art.  16  circa  la
 liberta' di tutti i cittadini di circolare e soggiornare in qualsiasi
 parte del territorio nazionale, ribadisce che non puo' ostacolarsi la
 libera circolazione "fra le Regioni"; e questa Corte, d'altra  parte,
 ha  gia'  affermato  che  il  divieto  di  limiti  alla  circolazione
 interregionale  rientra  tra  i  principi  fondamentali  necessari  a
 garantire  l'unita'  e  l'indivisibilita' della Repubblica, e percio'
 vale sia per le regioni  ordinarie  che  per  le  regioni  a  statuto
 speciale (sentenza n. 12 del 1963).
   8.  -  Sulla  base  di questi concetti, puo' ritenersi che la legge
 regionale in questione non meriti le  censure  che  ad  essa  vengono
 mosse nel ricorso.
   Ed  invero,  tale legge indica gia' nel primo articolo le finalita'
 giustificative dei limiti che si intendono porre  alla  circolazione:
 garantire  il  transito  in  condizioni di sicurezza, il rispetto del
 limite di carico  del  territorio  interessato,  la  riduzione  della
 congestione  di traffico veicolare e la migliore tutela dell'ambiente
 e del paesaggio.
   L'istituzione  di  una  tariffa  d'uso,   per   l'ingresso   e   la
 circolazione  dei  veicoli  a  motore  in  strade  extraurbane, viene
 subordinata poi ad una  serie  di  accertamenti  e  soprattutto  alla
 determinazione  del  limite  di  carico  delle strade "interessate in
 singoli  periodi  dell'anno,  da  consistenti  flussi  di  veicoli  a
 motore".
   Pur  essendo  presumibile  che  la tariffa d'uso abbia l'effetto di
 ridurre il carico veicolare, si  prevede  anche  la  possibilita'  di
 adottare altre misure qualora l'obiettivo non venga raggiunto.
   La  non  irragionevolezza  e  la  temporaneita'  dei  provvedimenti
 restrittivi emergono anche dal fatto che i proventi  derivanti  dalla
 tariffa  d'uso  "sono  destinati  a  migliorare la circolazione sulle
 strade interessate", "ad adeguare la sede stradale", "a rafforzare  i
 servizi  di  trasporto  pubblico".  Va  poi tenuto anche conto che la
 legge esclude la tariffa d'uso sulle strade non servite da  mezzi  di
 trasporto pubblico alternativo.
   9.  -  Quanto  alla  denunziata violazione degli artt. 3 e 41 della
 Costituzione conseguente alle previste esenzioni  da  detta  tariffa,
 non  si vede in cosa consistano l'irrazionalita' e la menomazione del
 diritto di iniziativa economica derivanti dall'esonero stabilito  per
 gli  operatori  economici della zona servita dalla strada o tratto di
 strada su cui si applica la tariffa d'uso, per  i  loro  fornitori  e
 dipendenti,  nonche'  per  i  turisti  che pernottano nelle strutture
 ricettive della zona stessa. E' piuttosto dall'ipotetica mancanza  di
 detto esonero che sarebbero potute derivare le denunziate violazioni.
   Conclusivamente,  dal  carattere  di  eccezionalita' del sistema di
 tariffe d'uso, dal fatto che le medesime non sono  generalizzate  per
 tutte  le  strade,  ne' sono di durata permanente, dalla destinazione
 dei   proventi   al   miglioramento   della    circolazione,    dalla
 ragionevolezza  degli  esoneri  e dalla garanzia di percorrenza delle
 strade interessate da mezzi di  trasporto  pubblico,  deriva  che  la
 legge denunziata si sottrae alle censure di incostituzionalita'.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 della legge regionale riapprovata dal Consiglio regionale della Valle
 d'Aosta il 23 novembre 1995 (Istituzione  di  una  tariffa  d'uso  su
 strade  di  competenza  comunale  e  regionale interessate da elevata
 congestione di traffico veicolare), sollevata,  in  riferimento  agli
 artt.  3,  16,  41  e  120  della  Costituzione,  dal  Presidente del
 Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 96C1208