N. 266 ORDINANZA 10 - 19 luglio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 I.V.A.    -  Rimborso  - Interessi semplici ed ulteriori interessi ai
 sensi  dell'art.    1283  del  c.c.  -  Asserita  inapplicabilita'  -
 Erroneita'  dei  presupposti a fondamento dell'eccezione da parte del
 giudice  a  quo  -  Riferimento  alla  giurisprudenza   ordinaria   e
 tributaria  orientata  a  ritenere  che la disciplina degli interessi
 anatocistici concerne anche le  obbligazini  tributarie  -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 39-bis, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma).
(GU n.31 del 31-7-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Mauro FERRI;
 Giudici: prof. Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
 VASSALLI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
 Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.
 Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 38-bis, primo
 comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione  e  disciplina
 dell'imposta  sul  valore  aggiunto),  promossi  con  n. 14 ordinanze
 emesse il 4 maggio 1995 dalla commissione tributaria di secondo grado
 di Vicenza, rispettivamente iscritte ai nn. 44, 45, 46, 47,  48,  49,
 50,  51,  52,  53,  54,  55,  56  e  57 del registro ordinanze 1996 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  6,  prima
 serie speciale, dell'anno 1996;
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  12 giugno 1996 il giudice
 relatore Massimo Vari;
   Ritenuto che la commissione tributaria di secondo grado di Vicenza,
 con diverse ordinanze di identico contenuto (r.o. dal n. 44 al n.  57
 del 1996) - emesse il 4 maggio 1995, nei giudizi di appello  proposti
 dall'Ufficio  IVA  di Vicenza, avverso le decisioni della commissione
 tributaria di primo grado che avevano riconosciuto  ai  contribuenti,
 oltre  il  diritto  al rimborso del tributo IVA pagato in eccedenza e
 gli interessi  semplici,  anche  gli  ulteriori  interessi  ai  sensi
 dell'art.  1283 del codice civile - ha sollevato, in riferimento agli
 artt. 3, 24,  primo  e  secondo  comma,  e  97,  primo  comma,  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 38-bis, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633  (Istituzione
 e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
     che  il  rimettente,  nel  richiamare  la  "costante e prevalente
 giurisprudenza della suprema Corte" sulla natura speciale delle norme
 relative ai rimborsi  d'imposta,  da  ritenere,  percio',  "esaustive
 rispetto  ad  altri tipi di responsabilita' collegate al carattere di
 obbligazione pecuniaria in  cui  l'obbligo  in  questione  consiste",
 osserva che tale orientamento, che costituisce ormai diritto vivente,
 comporta  l'inapplicabilita'  ai  rimborsi  IVA,  oltre  che di altri
 istituti civilistici, anche della norma dell'art. 1283 cod. civ.,  il
 quale  prescrive  che,  in  presenza  di  determinate condizioni, gli
 interessi maturati ne possano produrre ulteriori (c.d. anatocismo);
     che, in relazione a cio', l'ordinanza ritiene che  la  disciplina
 contenuta  nell'art. 38-bis, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
 n. 633 contrasti con:
      l'art. 3 della Costituzione, per la disparita' di trattamento "a
 danno  del   cittadino   che   vanti   un   credito   nei   confronti
 dell'Amministrazione  finanziaria,  rispetto  a  quello  che abbia la
 medesima pretesa nei confronti di soggetto privato o  di  altro  ramo
 della pubblica amministrazione";
      l'art.  24,  primo  comma,  della  Costituzione,  a  causa della
 "mancata previsione della facolta' di proporre domanda giudiziale per
 il riconoscimento degli interessi anatocistici conseguenti a  crediti
 nei confronti dell'Amministrazione finanziaria";
      l'art.  97,  primo  comma,  della Costituzione, sotto il profilo
 dell'imparzialita'   e   del   buon    andamento    della    pubblica
 amministrazione,  dal  momento  che  quest'ultima  puo'  decidere  ad
 libitum il tempo della  corresponsione  del  credito,  senza  che  al
 ritardo   siano  connesse  le  piu'  ampie  conseguenze  patrimoniali
 previste per le rimanenti obbligazioni di natura pecuniaria;
     che e' intervenuto, in tutti i  giudizi,  tranne  che  in  quello
 relativo  alla ordinanza di cui al r.o. n. 44 del 1996, il Presidente
 del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale dello Stato, il quale ha concluso nel senso che la questione
 sia  dichiarata  non  fondata, mentre, con una successiva memoria, ha
 formulato  richiesta  di   inammissibilita'   ovvero   di   manifesta
 infondatezza della questione stessa;
   Considerato  che le ordinanze prospettano identiche questioni e che
 pertanto  i  relativi  giudizi  possono  essere  riuniti   e   decisi
 congiuntamente;
     che  la premessa dalla quale muove il giudice rimettente, e cioe'
 quella   dell'esistenza   di   un   "diritto   vivente"   nel   senso
 dell'inapplicabilita'  dell'art.  1283 cod. civ. ai rimborsi IVA, non
 trova  riscontro  nella  giurisprudenza   ordinaria   e   tributaria,
 orientata,  invece,  a  ritenere  che  la  disciplina degli interessi
 anatocistici concerna anche le obbligazioni qui in esame;
     che, pertanto, risultando erroneo il presupposto che il giudice a
 quo  pone  a  base  delle  censure,  la  questione  e'  da   ritenere
 manifestamente infondata;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   della
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  38-bis, primo
 comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione  e  disciplina
 dell'imposta  sul  valore  aggiunto),  sollevata, in riferimento agli
 artt. 3, 24,  primo  e  secondo  comma,  e  97,  primo  comma,  della
 Costituzione,  dalla  commissione  tributaria  di  secondo  grado  di
 Vicenza, con le ordinanze in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.
 Il Presidente: Ferri
 Il redattore: Vari
 Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.
 Il direttore della cancelleria: Di Paola
 96C1210