N. 268 ORDINANZA 10 - 19 luglio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Circolazione   stradale  -  Infrazione  alle  norme  -  Ordinanza  di
 ingiunzione prefettizia di pagamento di sanzione pecuniaria - Rigetto
 del ricorso amministrativo - Ingiunzione da parte  del  prefetto  del
 pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio
 del  minimo edittale - Identica questione gia' decisa dalla Corte con
 sentenza  n.  366/1994  ed  ordinanze  nn.  67  e  350  del  1994   -
 Insussistenza   di   un   vincolo   per  il  giudice  nel  respingere
 l'opposizione relativamente  alla  determinazione  della  sanzione  -
 Manifesta infondatezza.
 
 (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.31 del 31-7-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Mauro FERRI;
 Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,
 prof.   Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare
 MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.
 Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY,
 prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  204,  comma
 primo,  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
 della strada), promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre  1995  dal
 pretore  di  Siracusa - sezione distaccata di Noto - nel procedimento
 civile vertente tra Vaccarisi Corrado  e  il  Prefetto  di  Siracusa,
 iscritta  al  n.  193  del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  11,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1996;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  26 giugno 1996 il giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
   Ritenuto che nel  corso  di  un  giudizio  di  opposizione  avverso
 un'ordinanza  ingiunzione  prefettizia  di  pagamento di una sanzione
 pecuniaria dovuta per infrazione alle norme del codice della  strada,
 il  pretore  di Siracusa - sezione distaccata di Noto - con ordinanza
 emessa in data 4 dicembre 1995, ha  sollevato,  in  riferimento  agli
 artt.   3   e   24  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art.  204, comma primo, del  decreto  legislativo
 30  aprile  1992,  n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in
 cui prevede che, in caso di rigetto del  ricorso  amministrativo,  il
 prefetto  deve  ingiungere  il pagamento di una somma determinata nel
 limite non inferiore al doppio del minimo edittale;
     che a parere del giudice a quo tale  previsione  si  porrebbe  in
 contrasto  con l'art. 24 della Costituzione in quanto il timore di un
 raddoppio  della  sanzione   pecuniaria   nell'ipotesi   di   mancato
 accoglimento   del   ricorso,  rappresenterebbe  un  deterrente  alla
 proposizione del rimedio amministrativo;
     che  la  norma  impugnata,  subordinando il ricorso all'organo di
 giurisdizione  ordinaria   alla   previa   conclusione   della   fase
 amministrativa,  renderebbe esperibile la procedura di cui agli artt.
 22 e ss. della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  solo  dopo  che
 l'ingiunzione  di  pagamento  risulti di ammontare superiore a quella
 cui il ricorrente si era opposto;
     che  sussisterebbe  inoltre  la  violazione  dell'art.  3   della
 Costituzione  atteso  che "in altre situazioni il ricorrente ben puo'
 adire  l'autorita'  giudiziaria  senza  essere  costretto  a   vedere
 raddoppiata l'entita' della pena pecuniaria inflittagli";
     che  nel  giudizio  avanti  alla  Corte  costituzionale non si e'
 costituita la parte privata ne' ha spiegato intervento il  Presidente
 del Consiglio dei ministri;
   Considerato  che  identica  questione  e'  stata gia' decisa con la
 sentenza n. 366 del 1994 e con le ordinanze nn. 67  e  350  del  1994
 nelle   quali   si   e'  rilevato  che  il  giudice,  nel  respingere
 l'opposizione, non e' vincolato da alcun limite per la determinazione
 della  sanzione  che   ben   puo'   essere   fissata   nella   misura
 corrispondente  a  quella  "ridotta"  di  cui  all'art. 202 del nuovo
 codice della strada;
     che, pertanto, non  essendo  stati  addotti  nuovi  ed  ulteriori
 profili,   la   questione   deve   essere  dichiarata  manifestamente
 infondata;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e  9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 204, comma primo, del decreto legislativo 30
 aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della  strada), sollevata, in
 riferimento agli artt. 3 e 24  della  Costituzione,  dal  pretore  di
 Siracusa  -  sezione distaccata di Noto - con l'ordinanza indicata in
 epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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