N. 268 ORDINANZA 10 - 19 luglio 1996
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Infrazione alle norme - Ordinanza di ingiunzione prefettizia di pagamento di sanzione pecuniaria - Rigetto del ricorso amministrativo - Ingiunzione da parte del prefetto del pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale - Identica questione gia' decisa dalla Corte con sentenza n. 366/1994 ed ordinanze nn. 67 e 350 del 1994 - Insussistenza di un vincolo per il giudice nel respingere l'opposizione relativamente alla determinazione della sanzione - Manifesta infondatezza. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, primo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.31 del 31-7-1996 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 204, comma primo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1995 dal pretore di Siracusa - sezione distaccata di Noto - nel procedimento civile vertente tra Vaccarisi Corrado e il Prefetto di Siracusa, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice relatore Fernando Santosuosso; Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione avverso un'ordinanza ingiunzione prefettizia di pagamento di una sanzione pecuniaria dovuta per infrazione alle norme del codice della strada, il pretore di Siracusa - sezione distaccata di Noto - con ordinanza emessa in data 4 dicembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204, comma primo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che, in caso di rigetto del ricorso amministrativo, il prefetto deve ingiungere il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale; che a parere del giudice a quo tale previsione si porrebbe in contrasto con l'art. 24 della Costituzione in quanto il timore di un raddoppio della sanzione pecuniaria nell'ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, rappresenterebbe un deterrente alla proposizione del rimedio amministrativo; che la norma impugnata, subordinando il ricorso all'organo di giurisdizione ordinaria alla previa conclusione della fase amministrativa, renderebbe esperibile la procedura di cui agli artt. 22 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689, solo dopo che l'ingiunzione di pagamento risulti di ammontare superiore a quella cui il ricorrente si era opposto; che sussisterebbe inoltre la violazione dell'art. 3 della Costituzione atteso che "in altre situazioni il ricorrente ben puo' adire l'autorita' giudiziaria senza essere costretto a vedere raddoppiata l'entita' della pena pecuniaria inflittagli"; che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale non si e' costituita la parte privata ne' ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che identica questione e' stata gia' decisa con la sentenza n. 366 del 1994 e con le ordinanze nn. 67 e 350 del 1994 nelle quali si e' rilevato che il giudice, nel respingere l'opposizione, non e' vincolato da alcun limite per la determinazione della sanzione che ben puo' essere fissata nella misura corrispondente a quella "ridotta" di cui all'art. 202 del nuovo codice della strada; che, pertanto, non essendo stati addotti nuovi ed ulteriori profili, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204, comma primo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Siracusa - sezione distaccata di Noto - con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola 96C1212