N. 247 ORDINANZA 27 giugno - 12 luglio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo civile - Opposizione  a  decreto  ingiuntivo  -  Sospensione
 della   provvisoria   esecuzione   del  decreto  opposto  su  istanza
 dell'opponente affinche' fosse disposta  anche  la  cancellazione  di
 ipoteca  iscritta  in  virtu' di detto decreto - Preclusione circa il
 potere di disporre la cancellazione - Richiamo  alle  sentenze  della
 Corte  nn.  65  e 200 del 1996 - Esigenza che non resti vanificata la
 pregressa fase monitoria - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.C., artt. 655 e 2884).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.31 del 31-7-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Mauro FERRI;
 Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,
 prof.   Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare
 MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.
 Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY,
 prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  articoli  665
 (recte:    655)  del  codice  di  procedura  civile e 2884 del codice
 civile, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1995 dal  pretore
 di Ancona, sez.  distaccata di Jesi, nel procedimento civile vertente
 tra Scipioni Pietro e Ferretti Luigi, iscritta al n. 888 del registro
 ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  26  giugno  1996  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto  che  nel  corso  di  un giudizio di opposizione a decreto
 ingiuntivo il pretore di Ancona, sezione  distaccata  di  Jesi,  dopo
 aver sospeso la provvisoria esecuzione del decreto opposto, a seguito
 di   istanza   dell'opponente   affinche'  fosse  anche  disposta  la
 cancellazione dell'ipoteca iscritta in virtu' di  detto  decreto,  ha
 sollevato,  con  ordinanza  emessa  il  25 ottobre 1995, questione di
 legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24  della
 Costituzione  - degli artt.  665 (recte: 655) del codice di procedura
 civile e 2884 del codice civile, nella parte in cui non consentono di
 disporre detta cancellazione;
     che il giudice a quo si duole  del  fatto  che  la  normativa  in
 questione non gli consenta di valutare la sussistenza di gravi motivi
 idonei   a   giustificare   "la   cancellazione  in  via  provvisoria
 dell'ipoteca giudiziale", cosi' vulnerandosi  gli  evocati  parametri
 per  la  disparita'  di  trattamento  tra  ingiunti  che ottengano la
 sospensione  prima  o  dopo  l'iscrizione  e   per   l'impossibilita'
 dell'opponente  di  porre rimedio agli effetti di una garanzia reale,
 non utilizzabile dal creditore;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,  concludendo  per
 l'infondatezza  della questione, tenuto conto dell'eventualita' di un
 rigetto dell'opposizione, dell'adeguatezza  della  tutela  ottenibile
 attraverso  la  sospensione  dell'esecuzione, nonche' dell'onerosita'
 delle operazioni d'iscrizione e cancellazione dell'ipoteca;
   Considerato che questa Corte, nelle sentenze nn. 65 e 200 del 1996,
 ha gia' escluso il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione,
 del complessivo sistema della concessione e della  sospensione  della
 provvisoria  esecuzione  del  decreto ingiuntivo opposto nel relativo
 giudizio;
     che, in particolare  nella  sentenza  n.  200  del  1996,  si  e'
 affermata  la  coerenza,  con il bilanciamento degl'interessi in tale
 giudizio dedotti, della sospensione dell'esecutivita'  del  titolo  -
 intesa come attitudine ad iniziare o proseguire il processo esecutivo
 - escludendosi viceversa la prospettata illegittimita' costituzionale
 della non revocabilita' ex tunc della stessa;
     che  tale  conclusione  si  fonda  sull'esigenza  che  non  resti
 vanificata la pregressa fase monitoria,  per  cui  "la  conservazione
 degli atti in ipotesi gia' compiuti", quale "l'iscrizione d'ipoteca",
 si  palesa  pienamente  giustificata nell'ottica di attesa dell'esito
 del processo senza pregiudizio per la possibilita'  di  realizzazione
 di  un credito gia' ritenuto meritevole della speciale tutela appunto
 prevista dall'art.  642 cod. proc. civ.;
     che, pertanto, la questione, anch'essa  prospettata  al  fine  di
 ottenere,  attraverso  la  revoca,  una  definitiva  rimozione  degli
 effetti  del  decreto  (non  essendo  logicamente   concepibile   una
 cancellazione     "provvisoria"    dell'ipoteca),    va    dichiarata
 manifestamente infondata;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  degli artt. 655 del codice di procedura civile e 2884
 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24  della
 Costituzione,  dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con
 l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 12 luglio 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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