MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 29 luglio 1996 

  Commercializzazione di  preparati  contenenti  parti  della  pianta
Teucrium chamaedris (sin. Germandree, Camedrio, Querciola).
(GU n.181 del 3-8-1996)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita'  il  13
febbraio   1996   che  ritiene  ingiustificata,  per  il  rischio  di
epatotossicita',  la  commercializzazione  dei  preparati  contenenti
parti  della  pianta  Teucrium chamaedris (sin. Germandree, Camedrio,
Querciola) appartenente alla famiglia delle Lamiaceae;
  Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di  sanita'  il  18
gennaio 1995 ed il 13 dicembre 1995 che confermano i rischi derivanti
dall'impiego  del  camedrio  tali  da  dover  assimilare tale droga a
quelle ad alto potere tossicologico;
  Ritenuto di dover limitare la vendita della citata pianta, al  fine
della tutela della salute pubblica;
  Visti  gli articoli 146 e 147 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265,  relativi  al
commercio delle sostanze velenose;
                              Decreta:
  La pianta Teucrium chamaedris (detta altresi' Germandree, Camedrio,
Querciola)   e  le  relative  preparazioni,  anche  in  associazione,
ricadono sotto la disciplina prevista dagli articoli 146  e  147  del
testo unico delle leggi sanitarie.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 29 luglio 1996
                                                   Il Ministro: BINDI