Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.182 del 5-8-1996)
Con decreto ministeriale 1 giugno 1996: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.r.l. Agusta OMI, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 marzo 1995 al 31 dicembre 1995, della S.p.a. IES Elettronics, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia. Parere comitato tecnico del 24 ottobre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. IES Elettronics, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 27 marzo 1995 al 31 dicembre 1995. Art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 180/1996. Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1995 con decorrenza 27 marzo 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 19500/2 del 4 dicembre 1995, art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 180/1996; 3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 aprile 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'11 aprile 1996 con effetto dal 22 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Ansaldo ricerche - Gruppo Ansaldo-IRI Finmeccanica, con sede in Genova e unita' di Genova, per il periodo dal 22 novembre 1995 al 21 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1995 con decorrenza 22 novembre 1995; 4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 13 febbraio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 13 febbraio 1996 con effetto dal 15 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Whitehead Alenia sistemi subacquei (Gruppo Alenia), con sede in Genova e unita' di Livorno, per il periodo dal 15 febbraio 1996 al 14 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1996 con decorrenza 15 novembre 1995 art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996: 1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 maggio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.p.a. Elmer - Gruppo Alenia, con sede in Pomezia (Roma), e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 19 ottobre 1995 al 18 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1995 con decorrenza 19 ottobre 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 dicembre 1995 con effetto dal 16 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Philips Vision Industries, con sede in Milano e uffici e stabilimenti di Monza (Milano), per il periodo dal 16 gennaio 1996 al 15 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 16 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 settembre 1995 al 3 settembre 1996, della S.r.l. D.P.E. con sede in Cellole (Caserta) e unita' di Sessa Aurunca (Caserta). Parere comitato tecnico del 19 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. D.P.E., con sede in Cellole (Caserta), e unita' di Sessa Aurunca (Caserta) per il periodo dal 4 settembre 1995 al 3 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1995 con decorrenza 4 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 5 settembre 1994 al 4 dicembre 1995, della S.p.a. C.I.T.E. Compagnia impianti telefonici elettrici con sede in Firenze e unita' di Arezzo, Firenze, Campi Bisenzio (Firenze), Empoli (Firenze) e Figline Valdarno (Firenze). Parere comitato tecnico del 12 aprile 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.I.T.E. Compagnia impianti telefonici elettrici, con sede in Firenze e unita' di Arezzo, Firenze, Campi Bisenzio (Firenze), Empoli (Firenze) e Figline Valdarno (Firenze), per il periodo dal 5 settembre 1994 al 4 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza 5 settembre 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 31 maggio 1995, n. 17802/1; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 5 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.I.T.E. Compagnia impianti telefonici elettrici, con sede in Firenze e unita' di Arezzo, Firenze, Campi Bisenzio (Firenze), Empoli (Firenze) e Figline Valdarno (Firenze), per il periodo dal 5 marzo 1995 al 4 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1995 con decorrenza 5 marzo 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 ottobre 1995, n. 18947/8; 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 5 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.I.T.E. Compagnia impianti telefonici elettrici, con sede in Firenze e unita' di Arezzo, Firenze, Campi Bisenzio (Firenze), Empoli (Firenze) e Figline Valdarno (Firenze), per il periodo dal 5 settembre 1995 al 4 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 5 settembre 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 gennaio 1996, n. 19797/3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1996 con effetto dal 24 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Calabrese veicoli industriali, con sede in Bari e unita' di Bari, per il periodo dal 24 febbraio 1996 al 23 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1996 con decorrenza 24 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1995 al 30 settembre 1996, della S.p.a. Ondaflex, con sede in Capena (Roma) e unita' di Frosinone. Parere comitato tecnico dell'11 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Ondaflex, con sede in Capena (Roma) e unita' di Frosinone, per il periodo dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 1 ottobre 1995; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Ondaflex, con sede in Capena (Roma) e unita' di Frosinone, per il periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1996 con decorrenza 1 aprile 1996; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1996 con effetto dal 24 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Calabrese Engineering, con sede in Modugno (Bari) e unita' di Modugno (Bari), per il periodo dal 24 febbraio 1996 al 23 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1996 con decorrenza 24 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 aprile 1995 al 20 aprile 1996, della S.p.a. Romana recapiti, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico dell'11 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Romana recapiti, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 21 aprile 1995; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 21 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Romana recapiti, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 21 ottobre 1995 al 20 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 6 novembre 1995 con decorrenza 21 ottobre 1995; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 febbraio 1994 al 25 maggio 1994, della S.p.a. F.lli Pardini, con sede in S. Pietro a Vico (Lucca) e unita' di S. Pietro a Vico (Lucca). Parere comitato tecnico dell'11 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. F.lli Pardini, con sede in S. Pietro a Vico (Lucca) e unita' di S. Pietro a Vico (Lucca), per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 25 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 28 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 febbraio 1996, della S.p.a. S.S.M. Sistemi e servizi di manutenzione, ora S.S.M. S.p.a., con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. S.S.M. Sistemi e servizi di manutenzione, ora S.S.M. S.p.a., con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 8 febbraio 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dall'8 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. S.S.M. Sistemi e servizi di manutenzione, ora S.S.M. S.p.a., con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dall'8 agosto 1995 al 7 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1995 con decorrenza 8 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 7 dicembre 1995 al 6 giugno 1996, della S.r.l. Casillo Silos, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli) e Livorno. Parere comitato tecnico del 17 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale 8 marzo 1995 con effetto dal 7 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Casillo Silos, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli) e Livorno, per il periodo dal 7 dicembre 1995 al 6 giugno 1996. Art. 3, comma 2 della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 7 dicembre 1994, n. 1726 - Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 agosto 1995 al 9 agosto 1996, della S.p.a. Manifattura del Matese, con sede in Piedimonte Matese (Caserta) e unita' di Piedimonte Matese (Caserta). Parere comitato tecnico del 18 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Manifattura del Matese, con sede in Piedimonte Matese (Caserta) e unita' di Piedimonte Matese (Caserta) per il periodo dal 10 agosto 1995 al 9 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1995 con decorrenza 10 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 10 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Manifattura del Matese, con sede in Piedimonte Matese (Caserta) e unita' di Piedimonte Matese (Caserta), per il periodo dal 10 febbraio 1996 al 9 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 10 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996, della S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina e unita' di Latina. Parere comitato tecnico dell'11 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina e unita' di Latina, per il periodo dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 1 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 18 aprile 1995 al 17 aprile 1996, della S.p.a. Hatu' - Ico, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e unita' di Casalecchio di Reno (Bologna). Parere comitato tecnico del 23 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Hatu' - Ico, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e unita' di Casalecchio di Reno (Bologna), per il periodo dal 18 aprile 1995 al 17 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 18 aprile 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 18 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla Hatu' - Ico, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e unita' di Casalecchio di Reno (Bologna), per il periodo dal 18 ottobre 1995 al 17 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1995 con decorrenza 18 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 giugno 1995 al 6 giugno 1996, della S.r.l. Ricamificio Carlo Peruzzotti, con sede in Milano e unita' di Somma Lombardo (Varese). Parere comitato tecnico dell'11 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Ricamificio Carlo Peruzzotti, con sede in Milano e unita' di Somma Lombardo (Varese) per il periodo dal 7 giugno 1995 al 6 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 7 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 7 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Ricamificio Carlo Peruzzotti, con sede in Milano e unita' di Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal 7 dicembre 1995 al 6 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1996 con decorrenza 7 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 settembre 1995 al 31 agosto 1996, della S.p.a. Lagostina, con sede in Omegna (Novara) e unita' di Omegna (Novara). Parere comitato tecnico del 19 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Lagostina, con sede in Omegna (Novara) e unita' di Omegna (Novara) per il periodo dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995 con decorrenza 1 settembre 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Lagostina, con sede in Omegna (Novara) e unita' di Omegna (Novara) per il periodo dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1996 con decorrenza 1 marzo 1996; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 ottobre 1995 al 22 ottobre 1996, della S.p.a. Dante Prini, con sede in Montano Lucino (Como) e unita' di Montano Lucino (Como). Parere comitato tecnico del 19 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Dante Prini con sede in Montano Lucino (Como) e unita' di Montano Lucino (Como), per il periodo dal 23 ottobre 1995 al 22 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 23 ottobre 1995; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Dante Prini con sede in Montano Lucino (Como) e unita' di Montano Lucino (Como), per il periodo dal 23 aprile 1996 al 22 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1996 con decorrenza 23 aprile 1996; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 dicembre 1995 al 3 dicembre 1996, della S.p.a. Confezioni Maria Rossini, con sede in Carpenedolo (Brescia) e unita' di Carpenedolo (Brescia). Parere comitato tecnico del 19 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Maria Rossini, con sede in Carpenedolo (Brescia) e unita' di Carpenedolo (Brescia), per il periodo dal 4 dicembre 1995 al 3 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 4 dicembre 1995 con decorrenza 4 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 luglio 1995 all'8 novembre 1995, della S.p.a. El.Vi., con sede in Trontano (Novara) e unita' di Trontano (Novara). Parere comitato tecnico del 23 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriele del 13 febbraio 1996 con effetto dal 23 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. El.Vi., con sede in Trontano (Novara) e unita' di Trontano (Novara) per il periodo dal 23 luglio 1995 all'8 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1995 con decorrenza 23 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; Con esclusione lavoratori di cantiere e/o sospesi per fine lavori. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 agosto 1995 al 27 agosto 1996, della S.p.a. Sipal, con sede in Torino e unita' di Torino. Parere comitato tecnico del 18 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Sipal, con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1995 con decorrenza 28 agosto 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 28 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Sipal, con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 28 febbraio 1996 al 27 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1996 con decorrenza 28 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 19 settembre 1994 al 18 settembre 1995, della S.p.a. Firema Trasporti unita' operativa Metalmeccanica Lucana, con sede in Napoli e unita' Metalmeccanica Lucana di Tito Scalo (Potenza). Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Firema Trasporti unita' operativa Metalmeccanica Lucana, con sede in Napoli e unita' Metalmeccanica Lucana di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 19 settembre 1994 al 18 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza 19 settembre 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Firema Trasporti unita' operativa Metalmeccanica Lucana, con sede in Napoli e unita' Metalmeccanica Lucana di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 19 marzo 1995 al 18 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1995 con decorrenza 19 marzo 1995; 3) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, della S.p.a. Flovetro, con sede in San Salvo (Chieti) e unita' di San Salvo (Chieti). Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Flovetro, con sede in San Salvo (Chieti) e unita' di San Salvo (Chieti) per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994. L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995, della S.r.l. Nuova Italiana Coke ora Italiana Coke S.r.l., con sede in Milano ora Vado Ligure (Savona) e unita' di Porto Marghera (Venezia). Parere comitato tecnico del 23 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla: S.r.l. Nuova Italiana Coke ora Italiana Coke S.r.l., con sede in Milano ora Vado Ligure (Savona) e unita' di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 3 giugno 1994 con decorrenza 1 giugno 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Nuova Italiana Coke ora Italiana Coke S.r.l., con sede in Milano ora Vado Ligure (Savona) e unita' di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 23 maggio 1995 al 31 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1995 con decorrenza 1 dicembre 1994. Articolo 7, comma 1, legge n. 236/1993; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 settembre 1992 al 21 settembre 1993, della S.r.l. Alpi unita' mensa c/o Marzotto (divisione Lebole moda), con sede in Valdagno (Vicenza) e unita' di Rassina (Arezzo). Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Alpi unita' mensa c/o Marzotto (divisione Lebole moda), con sede in Valdagno (Vicenza) e unita' di Rassina (Arezzo) per il periodo dal 22 settembre 1992 al 21 marzo 1993. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 gennaio 1994, n. 14118; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 22 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Alpi unita' mensa c/o Marzotto (divisione Lebole moda), con sede in Valdagno (Vicenza) e unita' di Rassina (Arezzo), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 settembre 1993. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 ottobre 1994, n. 16070; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996, della ditta Roberto Annibale, con sede in Savignano Irpino (Avellino) e unita' di Savignano Irpino (Avellino). Parere comitato tecnico del 23 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Roberto Annibale, con sede in Savignano Irpino (Avellino), e unita' di Savignano Irpino (Avellino) per il periodo dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 28 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996: 1) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 agosto 1995, della S.p.a. P.S.A. Sistemi antivibranti, con sede in Milano e unita' di Caselette (Torino), Milano e Settimo Torinese (Torino). Parere comitato tecnico del 26 marzo 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 1 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. P.S.A. Sistemi antivibranti, con sede in Milano e unita' di Caselette (Torino), Milano, Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995. L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 21 agosto 1995 al 20 febbraio 1996, della S.p.a. Sidermarghera, con sede in Vicenza e unita' di Porto Marghera (Venezia). Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Sidermarghera, con sede in Vicenza e unita' di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 21 agosto 1995 al 20 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1995 con decorrenza 21 agosto 1995. L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996: 1) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 25 gennaio 1994 al 23 gennaio 1995, della S.p.a. Porcellane Richard Ginori dal 15 luglio 1994 Patrimonio F.P.G. S.r.l., con sede in Milano e unita' di Laveno Ponte-Mombello (Varese). Parere comitato tecnico del 7 novembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 25 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori dal 15 luglio 1994 Patrimonio F.P.G. S.r.l., con sede in Milano e unita' di Laveno Ponte-Mombello (Varese), per il periodo dal 25 gennaio 1994 al 24 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 25 gennaio 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 19729; 2) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 2 dicembre 1993 al 1 giugno 1994, della S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Varese, con sede in Varese e unita' di Varese. Parere comitato tecnico del 22 marzo 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 2 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Varese, con sede in Varese e unita' di Varese, per il periodo dal 2 dicembre 1993 al 1 giugno 1994. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto del 21 dicembre 1990, contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994, della S.p.a. Pizzi, con sede in Borgosesia (Vercelli) e unita' di Borgosesia (Vercelli). Parere comitato tecnico del 22 marzo 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Pizzi, con sede in Borgosesia (Vercelli) e unita' di Borgosesia (Vercelli), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 agosto 1995 al 5 febbraio 1996, della S.p.a. I.L.F.O. Industrie laminati ferrosi odolese, con sede in Odolo (Brescia) e unita' di Odolo (Brescia). Parere comitato tecnico del 22 marzo 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 6 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. I.L.F.O. Industrie laminati ferrosi odolese, con sede in Odolo (Brescia) e unita' di Odolo (Brescia), per il periodo dal 6 agosto 1995 al 5 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 13 settembre 1995 con decorrenza 6 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 aprile 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 aprile 1996 con effetto dal 6 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Catel, con sede in Cosenza e unita' di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per il periodo dal 6 febbraio 1996 al 5 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza 6 febbraio 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 17 aprile 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 aprile 1996 con effetto dal 12 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Impresar, con sede in Nuoro e unita' di Ottana (Nuoro), e cantieri vari, Nuoro, per il periodo dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1995 con decorrenza 12 giugno 1995. L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 12 marzo 1995 all'11 settembre 1995, della S.p.a. I.T.V., con sede in Somma Lombardo (Varese) e unita' di Somma Lombardo (Varese). Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 marzo 1995, con effetto dal 12 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. I.T.V., con sede in Somma Lombardo (Varese) e unita' di Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal 12 marzo 1995 all'11 settembre 1995. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto tribunale dell'11 marzo 1994, contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 ottobre 1996, della S.p.a. Saponeria nazionale Milano Sa.Na.Mi., con sede in Milano e unita' di Milano. Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Saponeria nazionale Milano Sa.Na.Mi., con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 ottobre 1996. Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996. L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996: 1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di finmeccanica, con sede in Roma e unita' nazionali con esclusione di Roma e Foggia, per il periodo dall'8 agosto 1995 al 10 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1995 con decorrenza 8 agosto 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruzione della C.I.G.O.; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di finmeccanica, con sede in Roma e unita' nazionali con esclusione di Roma e Foggia, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 7 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 13 settembre 1995 con decorrenza 11 agosto 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995 L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore di massimo 19 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla ditta Nuova Mecfond - Gruppo Iritecna S.p.a., sede di Napoli ed unita' di Napoli, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 gennaio 1996 al 1 luglio 1996. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 1 gennaio 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Napoli come da protocollo stesso, in data 22 gennaio 1996. Pagamento diretto: no; 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore di massimo 51 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Selenia S.p.a., sede di Crotone ed unita' di Crotone, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 ottobre 1995 al 18 aprile 1996. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 18 ottobre 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Reggio Calabria come da protocollo dello stesso, in data 17 novembre 1995. Pagamento diretto: no. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20480 del 23 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 21 novembre 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edit Editoriale italiana, con sede in Roma e unita' di Roma e Milano, per il periodo dal 1 novembre 1994 al 30 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996 e' accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 12 ottobre 1995 all'11 ottobre 1996, della ditta S.r.l. gruppo San Zeno editrice Il Nuovo Veronese, con sede in Verona e unita' di Verona. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. gruppo San Zeno editrice Il Nuovo Veronese, con sede in Verona e unita' di Verona, per il periodo dal 12 ottobre 1995 all'11 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 13 giugno 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice Il Giorno gia' Sogedit, con sede in Milano e unita' di Milano e Roma, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996 e' accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 7 agosto 1995 al 6 agosto 1996, della S.r.l. Lito Sud, con sede in Ariccia (Roma) e unita' di Roma, via Tiburtina. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lito Sud, con sede in Ariccia (Roma) e unita' di Roma, via Tiburtina, per il periodo dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 7 febbraio 1996 al 6 agosto 1996. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996 e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, limitatamente al periodo dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996 della S.r.l. Servizi editoriali integrati, con sede in Ariccia (Roma) e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Servizi editoriali integrati, con sede in Ariccia (Roma) e unita' di Roma, per il periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996 e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 settembre 1995 al 31 agosto 1997 della S.c. a r.l. Il Manifesto cooperativa editrice, con sede in Roma e unita' di Milano e Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Il Manifesto cooperativa editrice, con sede in Roma e unita' di Milano e Roma, per il periodo dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996 e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1996 della S.c. a r.l. Gestione Corriere della Valtellina, con sede in Sondrio e unita' di Sondrio. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Gestione Corriere della Valtellina, con sede in Sondrio e unita' di Sondrio, per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996 e' accertata la condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 17 luglio 1995 al 16 luglio 1996 della S.r.l. Telestampa Nord, con sede in Muggio' (Milano) e unita' di Muggio' (Milano). A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telestampa Nord, con sede in Muggio' (Milano) e unita' di Muggio' (Milano), per il periodo dal 17 luglio 1995 al 16 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 15 dicembre 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stampa quotidiana, con sede in Roma e unita' di Roma, via Idrovore della Magliana, per il periodo dall'8 settembre 1995 al 7 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editoriale Parma, con sede in Parma e unita' di Parma, per un massimo di 20 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 gennaio 1996 al 28 luglio 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 29 luglio 1996 al 28 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.G.M. color system, con sede in Milano e unita' di Milano, per un massimo di 19 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 gennaio 1996 al 15 luglio 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 16 luglio 1996 al 15 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sistemi di produzione gia' A. Petit Pierre, con sede in Segrate (Milano) e unita' di Brescia, per un massimo di 40 dipendente, Segrate (Milano), per un massimo di 22 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 gennaio 1996 al 12 luglio 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 13 luglio 1996 al 12 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cielle, con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia) e unita' di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), per un massimo di 17 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 febbraio 1996 al 15 agosto 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 16 agosto 1996 al 15 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gemini elettronica, con sede in Bodio Lomnago (Varese) e unita' di Bodio Lomnago (Varese), per un massimo di 58 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 febbraio 1996 al 19 agosto 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20 agosto 1996 al 19 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Appendino di Ceni Luigi, con sede in Carmagnola (Torino) e unita' di Carmagnola (Torino), per un massimo di 20 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 giugno 1995 al 23 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24 dicembre 1995 al 23 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hitec Campania (gruppo Mandelli), con sede in Montefredane (Avellino) e unita' di Montefredane (Avellino), per un massimo di 15 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 15 settembre 1996 al 14 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli 2 (gruppo Mandelli), con sede in Montefredane (Avellino) e unita' di Montefredane (Avellino), per un massimo di 60 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 15 settembre 1996 al 14 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane (Avellino) e unita' di Montefredane Prata P.V. (Avellino), per un massimo di 30 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 15 settembre 1996 al 14 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.B.M. Hudson italiana - Gruppo Fochi, con sede in Milano e unita' di Terno d'Isola (Bergamo), per un massimo di 200 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. CO.RI.SA. - Consorzio per le ricerche in Sardegna, con sede in Sassari e unita' di Alghero (Sassari), per il periodo dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CO.RI.SA. - Consorzio per le ricerche in Sardegna, con sede in Sassari e unita' di Sassari, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 1 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.A. Supermercati alimentari, con sede in Rozzano Milanofiori (Milano) e unita' di Vercelli, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 luglio 1995 al 24 settembre 1995. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 16 luglio 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 16 ottobre 1995 al 23 marzo 1996, della ditta S.p.a. IRA Costruzioni, con sede in Catania e unita' di Cagliari, Catania, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani. Parere comitato tecnico del 2 luglio 1996. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. IRA Costruzioni, con sede in Catania e unita' di Cagliari, Catania, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, per il periodo dal 16 ottobre 1995 al 23 marzo 1996. Istanza presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 23 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 luglio 1996, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 23 aprile 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 23 aprile 1996 con effetto dal 9 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Delmar, con sede in Milano e unita' di Alserio (Como) e Tavernerio (Como), per il periodo dal 9 aprile 1996 all'8 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1996 con decorrenza 9 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezine delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 luglio 1996: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Simint - Gruppo Simint, con sede in Modena e unita' di Modena, per il periodo dal 29 febbraio 1996 al 24 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1996 con decorrenza 29 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Simint Italia - Gruppo Simint, con sede in Modena e unita' di Modena e S. Gregorio Veronella (Verona), per il periodo dal 27 febbraio 1996 al 24 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1996 con decorrenza 27 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 luglio 1996, e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 28 giugno 1995 al 27 giugno 1996, della S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e unita' nazionali. Parere comitato tecnico del 31 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 28 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e Direzione produzione staff di Torino, Mirafiori carrozzeria (Torino), Mirafiori meccanica (Torino), Mirafiori presse (Torino), Napoli stabilimento Nardo' servizio autopista sperimentale (Lecce), Pomigliano carrozzerie e presse (Napoli), Pomigliano enti centrali (Napoli), pomigliano stampaggi plastici (Napoli), Rivalta carrozzeria e presse (Torino), Rivalta stampaggi plastici (Torino), U.P.A. Casalnuovo/Giugliano (Napoli), Verrone (Vercelli) e Verrone U.P. Rivalta (Vercelli), per il periodo dall'11 agosto 1995 al 27 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1995 con decorrenza 11 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 luglio 1996: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della S.r.l. Dalmine tubi di precisione gruppo ILVA gia' Dalmine tubi speciali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo). Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Dalmine tubi di precisione gruppo ILVA gia' Dalmine tubi speciali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della Cassa integrazione e guadagni obbligatoria; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Dalmine tubi di precisione gruppo ILVA gia' Dalmine tubi speciali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1 luglio 1995 al 10 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 1 luglio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della Cassa integrazione e guadagni obbligatoria; 3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Dalmine tubi di precisione gruppo ILVA gia' Dalmine tubi speciali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 11 agosto 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 luglio 1996, e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1994 al 28 febbraio 1994, della ditta S.r.l. Dalmine tubi speciali - gruppo Dalmine ILVA, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo). Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Dalmine tubi speciali - gruppo Dalmine ILVA, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 28 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 giugno 1995, n. 17905/31-31. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 luglio 1996: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della S.r.l. Dalmine tubi di precisione - gruppo ILVA, gia' Dalmine tubi speciali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo). Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Dalmine tubi di precisione - gruppo ILVA gia' Dalmine tubi speciali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1993 con decorrenza 1 marzo 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 giugno 1995, n. 17905/64. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Dalmine tubi di precisione - gruppo ILVA gia' Dalmine tubi speciali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1 settembre 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1994 con decorrenza 1 settembre 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 giugno 1995, n. 17905/65. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 luglio 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 aprile 1996, della S.r.l. S.I.CON. - Societa' italiana contenitori, con sede in Giammoro di Pace del Mela (Messina) e unita' di Giammoro ed Ufficio (Messina). Parere comitato tecnico del 21 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. S.I.CON. - Societa' italiana contenitori, con sede in Giammoro di Pace del Mela (Messina) e unita' di Giammoro ed Ufficio (Messina), per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 aprile 1996. Istanza presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 2 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 luglio 1996, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 agosto 1995 al 31 luglio 1996, della S.p.a. Galileo industrie ottiche, con sede in Venezia-Marghera e unita' di Marghera (Venezia). Parere comitato tecnico del 17 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Galileo industrie ottiche, con sede in Venezia-Marghera e unita' di Marghera (Venezia), per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 1 agosto 1995. Il trattamento di cui sopra e' prorogato dal 1 febbraio 1996 al 31 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 1 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale, di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988, fino al 2 aprile 1996, data della scadenza del beneficio dell'amministrazione controllata, concessa dal Tribunale di Venezia ad azienda in argomento, a partire dal 28 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 9 luglio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dall'azienda sottospecificata, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, e' disposta la proroga della corresponsione dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma 19, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, per i periodi e per il numero di unita' lavorative di seguito indicati: S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di Brescia, per il periodo dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996, art. 1, legge n. 293/1993, un lavoratore, primo d.m. 8 maggio 1995: dal 1 giugno 1993.