MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

              Provvedimenti concernenti il trattamento
               straordinario di integrazione salariale
(GU n.182 del 5-8-1996)

   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996:
    1)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazioneaziendale, intervenuta con  il  decreto  ministeriale
del  22  giugno  1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  22  giugno  1995 con effetto dall'11
aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  della
S.r.l.  Agusta OMI, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo
dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza
11 ottobre 1995;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  27  marzo  1995  al  31 dicembre 1995, della S.p.a. IES
Elettronics, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia.
   Parere comitato tecnico del 24 ottobre 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla S.p.a. IES Elettronics, con sede in Pomezia (Roma) e
unita'  di  Pomezia  (Roma),  per  il periodo dal 27 marzo 1995 al 31
dicembre 1995.
   Art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 180/1996.
   Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1995 con decorrenza
27 marzo 1995.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale  n.  19500/2  del  4 dicembre 1995, art. 6, comma 1, del
decreto-legge n. 180/1996;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale  dell'11  aprile
1996,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  dell'11  aprile 1996 con effetto dal 22 maggio 1995, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla  S.r.l.  Ansaldo
ricerche  -  Gruppo  Ansaldo-IRI  Finmeccanica,  con sede in Genova e
unita' di Genova, per il periodo dal 22 novembre 1995  al  21  maggio
1996.
   Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1995 con decorrenza
22 novembre 1995;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il decreto ministeriale del 13 febbraio
1996, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 13 febbraio 1996 con effetto dal 15 maggio 1995,  in
favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Whitehead
Alenia sistemi subacquei (Gruppo Alenia), con sede in Genova e unita'
di Livorno, per il periodo dal 15 febbraio 1996 al 14 maggio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1996 con decorrenza
15 novembre 1995 art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996:
    1)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il  decreto
ministeriale   del   7  maggio  1996,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con  decreto ministeriale del 17 dicembre
1993 con effetto  dal  19  aprile  1993,  in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti della S.p.a. Elmer - Gruppo Alenia, con sede
in Pomezia (Roma), e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal  19
ottobre 1995 al 18 aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1995 con decorrenza
19 ottobre 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
    2)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazioneaziendale, intervenuta con  il  decreto  ministeriale
del  1  dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  1  dicembre  1995 con effetto dal 16
gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
S.p.a.  Philips  Vision  Industries,  con  sede  in Milano e uffici e
stabilimenti di Monza (Milano), per il periodo dal 16 gennaio 1996 al
15 luglio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza
16 gennaio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 4 settembre 1995 al 3 settembre 1996, della S.r.l. D.P.E.
con sede in Cellole (Caserta) e unita' di Sessa Aurunca (Caserta).
   Parere comitato tecnico del 19 aprile 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  S.r.l.  D.P.E.,  con  sede in Cellole (Caserta), e
unita' di Sessa Aurunca (Caserta) per il periodo dal 4 settembre 1995
al 3 marzo 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1995 con decorrenza
4 settembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
limitatamente  al  periodo  dal  5 settembre 1994 al 4 dicembre 1995,
della S.p.a. C.I.T.E. Compagnia  impianti  telefonici  elettrici  con
sede   in  Firenze  e  unita'  di  Arezzo,  Firenze,  Campi  Bisenzio
(Firenze), Empoli (Firenze) e Figline Valdarno (Firenze).
   Parere comitato tecnico del 12 aprile 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  S.p.a.  C.I.T.E.  Compagnia impianti
telefonici elettrici,  con  sede  in  Firenze  e  unita'  di  Arezzo,
Firenze,   Campi  Bisenzio  (Firenze),  Empoli  (Firenze)  e  Figline
Valdarno (Firenze), per il periodo dal 5 settembre 1994  al  4  marzo
1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  5 agosto 1994 con decorrenza 5
settembre 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 31 maggio 1995, n. 17802/1;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 5 settembre
1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla  S.p.a.
C.I.T.E. Compagnia impianti telefonici elettrici, con sede in Firenze
e  unita'  di  Arezzo,  Firenze,  Campi  Bisenzio  (Firenze),  Empoli
(Firenze) e Figline Valdarno (Firenze), per il periodo  dal  5  marzo
1995 al 4 settembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1995 con decorrenza
5 marzo 1995.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 4 ottobre 1995, n. 18947/8;
    3)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazioneaziendale,  intervenuta  con  il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 5  settembre
1994,  in  favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a.
C.I.T.E. Compagnia impianti telefonici elettrici, con sede in Firenze
e  unita'  di  Arezzo,  Firenze,  Campi  Bisenzio  (Firenze),  Empoli
(Firenze)  e  Figline  Valdarno  (Firenze),  per  il  periodo  dal  5
settembre 1995 al 4 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza
5 settembre 1995.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 19 gennaio 1996, n. 19797/3.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il decreto  ministeriale  del  9  febbraio  1996,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
9  febbraio  1996  con  effetto  dal  24  agosto  1995, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti  dalla  S.p.a.  Calabrese  veicoli
industriali, con sede in Bari e unita' di Bari, per il periodo dal 24
febbraio 1996 al 23 agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1996 con decorrenza
24 febbraio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  ottobre  1995  al  30  settembre  1996, della S.p.a.
Ondaflex, con sede in Capena (Roma) e unita' di Frosinone.
   Parere comitato tecnico dell'11 aprile 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla S.p.a. Ondaflex, con sede in Capena (Roma) e unita'
di Frosinone, per il periodo dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza
1 ottobre 1995;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 ottobre  1995,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla S.p.a. Ondaflex, con
sede in Capena (Roma) e unita' di Frosinone, per  il  periodo  dal  1
aprile 1996 al 30 settembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1996 con decorrenza
1 aprile 1996;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  9 febbraio 1996, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
9 febbraio 1996 con  effetto  dal  24  agosto  1995,  in  favore  dei
lavoratori    interessati,    dipendenti   dalla   S.p.a.   Calabrese
Engineering, con sede in Modugno (Bari) e unita' di  Modugno  (Bari),
per il periodo dal 24 febbraio 1996 al 23 agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1996 con decorrenza
24 febbraio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  21  aprile  1995 al 20 aprile 1996, della S.p.a. Romana
recapiti, con sede in Roma e unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico dell'11 aprile 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla S.p.a. Romana recapiti, con sede in Roma e unita' di
Roma, per il periodo dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza
21 aprile 1995;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 21 aprile  1995,  in  favore
dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Romana recapiti,
con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 21 ottobre 1995
al 20 aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 6 novembre 1995 con decorrenza
21 ottobre 1995;
    7) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  28  febbraio 1994 al 25 maggio 1994, della S.p.a. F.lli
Pardini, con sede in S. Pietro a Vico (Lucca) e unita' di S. Pietro a
Vico (Lucca).
   Parere comitato tecnico dell'11 aprile 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  S.p.a. F.lli Pardini, con sede in S. Pietro a Vico
(Lucca) e unita' di S. Pietro a Vico (Lucca), per il periodo  dal  28
febbraio 1994 al 25 maggio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 28
febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
limitatamente al periodo dall'8 febbraio 1995  al  7  febbraio  1996,
della  S.p.a.  S.S.M.  Sistemi  e servizi di manutenzione, ora S.S.M.
S.p.a., con sede in Napoli e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  S.p.a.  S.S.M.  Sistemi e servizi di
manutenzione, ora S.S.M. S.p.a., con  sede  in  Napoli  e  unita'  di
Napoli, per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza
8 febbraio 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia'  disposta  con effetto dall'8 febbraio
1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla  S.p.a.
S.S.M. Sistemi e servizi di manutenzione, ora S.S.M. S.p.a., con sede
in  Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dall'8 agosto 1995 al 7
febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1995 con decorrenza
8 agosto 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale   1  giugno  1996  sono  accertati  i
presupposti di cui all'art. 3, comma  2,  della  legge  n.  223/1991,
relativi  al  periodo  dal  7  dicembre  1995 al 6 giugno 1996, della
S.r.l. Casillo Silos, con sede in S. Giuseppe  Vesuviano  (Napoli)  e
unita' di Castellammare di Stabia (Napoli) e Livorno.
   Parere comitato tecnico del 17 aprile 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  fallimento,  gia'  disposta con decreto
ministeriale 8 marzo 1995 con effetto dal 7 dicembre 1994, in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti dalla S.r.l. Casillo Silos,
con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e unita' di  Castellammare
di Stabia (Napoli) e Livorno, per il periodo dal 7 dicembre 1995 al 6
giugno 1996.
   Art. 3, comma 2 della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del
7 dicembre 1994, n. 1726 - Contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 10 agosto 1995 al 9 agosto 1996, della S.p.a. Manifattura
del Matese, con sede in  Piedimonte  Matese  (Caserta)  e  unita'  di
Piedimonte Matese (Caserta).
   Parere comitato tecnico del 18 aprile 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  S.p.a.  Manifattura  del  Matese,  con   sede   in
Piedimonte  Matese  (Caserta) e unita' di Piedimonte Matese (Caserta)
per il periodo dal 10 agosto 1995 al 9 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1995 con decorrenza
10 agosto 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 10 agosto  1995,  in  favore
dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla S.p.a. Manifattura del
Matese,  con  sede  in  Piedimonte  Matese  (Caserta)  e  unita'   di
Piedimonte Matese (Caserta), per il periodo dal 10 febbraio 1996 al 9
agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza
10 febbraio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 1 giugno 1996 e' approvato il programma
per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1 ottobre  1995  al
31  marzo 1996, della S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina e unita'
di Latina.
   Parere comitato tecnico dell'11 aprile 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina e unita' di
Latina, per il periodo dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza
1 ottobre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996:
    1) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
limitatamente  al periodo dal 18 aprile 1995 al 17 aprile 1996, della
S.p.a. Hatu' - Ico, con sede  in  Casalecchio  di  Reno  (Bologna)  e
unita' di Casalecchio di Reno (Bologna).
   Parere comitato tecnico del 23 aprile 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla  S.p.a.  Hatu'  -  Ico,  con  sede  in
Casalecchio  di  Reno  (Bologna)  e  unita'  di  Casalecchio  di Reno
(Bologna), per il periodo dal 18 aprile 1995 al 17 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza
18 aprile 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 18 aprile 1995,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla Hatu'  -  Ico,
con  sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e unita' di Casalecchio di
Reno (Bologna), per il periodo dal 18 ottobre 1995 al 17 aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1995 con decorrenza
18 ottobre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 7 giugno 1995 al 6 giugno 1996, della S.r.l.  Ricamificio
Carlo  Peruzzotti,  con  sede  in  Milano  e unita' di Somma Lombardo
(Varese).
   Parere comitato tecnico dell'11 aprile 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  S.r.l.  Ricamificio  Carlo Peruzzotti, con sede in
Milano e unita' di Somma Lombardo  (Varese)  per  il  periodo  dal  7
giugno 1995 al 6 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza
7 giugno 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 7 giugno 1995, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti  dalla  S.r.l.  Ricamificio  Carlo
Peruzzotti,  con  sede in Milano e unita' di Somma Lombardo (Varese),
per il periodo dal 7 dicembre 1995 al 6 giugno 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1996 con decorrenza
  7 dicembre 1995.
 
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  1 settembre 1995 al 31 agosto 1996, della
S.p.a. Lagostina, con sede in Omegna  (Novara)  e  unita'  di  Omegna
(Novara).
   Parere comitato tecnico del 19 aprile 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla S.p.a. Lagostina, con  sede  in  Omegna
(Novara)  e  unita' di Omegna (Novara) per il periodo dal 1 settembre
1995 al 29 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995 con decorrenza
1 settembre 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con  effetto  dal  1  settembre
1995,  in  favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a.
Lagostina, con sede in Omegna (Novara) e unita'  di  Omegna  (Novara)
per il periodo dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1996 con decorrenza
1 marzo 1996;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 23 ottobre 1995 al 22 ottobre 1996,  della  S.p.a.  Dante
Prini,  con  sede in Montano Lucino (Como) e unita' di Montano Lucino
(Como).
   Parere comitato tecnico del 19 aprile 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla S.p.a. Dante Prini con sede in Montano Lucino (Como)
e unita' di Montano Lucino (Como), per il periodo dal 23 ottobre 1995
al 22 aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza
23 ottobre 1995;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 23 ottobre 1995,  in  favore
dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla S.p.a. Dante Prini con
sede in Montano Lucino (Como) e unita' di Montano Lucino (Como),  per
il periodo dal 23 aprile 1996 al 22 ottobre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1996 con decorrenza
23 aprile 1996;
    5)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal  4  dicembre  1995  al  3  dicembre  1996,  della  S.p.a.
Confezioni  Maria Rossini, con sede in Carpenedolo (Brescia) e unita'
di Carpenedolo (Brescia).
   Parere comitato tecnico del 19 aprile 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  S.p.a.  Confezioni  Maria  Rossini,  con  sede  in
Carpenedolo (Brescia) e  unita'  di  Carpenedolo  (Brescia),  per  il
periodo dal 4 dicembre 1995 al 3 giugno 1996.
   Istanza aziendale presentata il 4 dicembre 1995 con decorrenza
4 dicembre 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 23 luglio 1995 all'8 novembre 1995, della S.p.a. El.Vi.,
con sede in Trontano (Novara) e unita' di Trontano (Novara).
   Parere comitato tecnico del 23 aprile 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriele del 13 febbraio 1996 con effetto dal 23 gennaio 1995, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla  S.p.a.  El.Vi.,
con  sede  in  Trontano (Novara) e unita' di Trontano (Novara) per il
periodo dal 23 luglio 1995 all'8 novembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1995 con decorrenza
23 luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
   Con esclusione lavoratori di cantiere e/o sospesi per fine lavori.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo dal 28 agosto 1995 al 27 agosto 1996, della S.p.a. Sipal, con
sede in Torino e unita' di Torino.
   Parere comitato tecnico del 18 aprile 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla S.p.a. Sipal, con sede in Torino e unita' di Torino,
per il periodo dal
28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1995 con decorrenza
28 agosto 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 28 agosto  1995,  in  favore
dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla S.p.a. Sipal, con sede
in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 28 febbraio 1996  al
27 agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1996 con decorrenza
28 febbraio 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo dal 19 settembre 1994 al 18 settembre 1995, della
S.p.a.  Firema  Trasporti unita' operativa Metalmeccanica Lucana, con
sede  in  Napoli  e  unita'  Metalmeccanica  Lucana  di  Tito   Scalo
(Potenza).
   Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  S.p.a.   Firema   Trasporti   unita'
operativa   Metalmeccanica  Lucana,  con  sede  in  Napoli  e  unita'
Metalmeccanica Lucana di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal  19
settembre 1994 al 18 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza
19 settembre 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia'  disposta con effetto dal 19 settembre
1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla  S.p.a.
Firema  Trasporti unita' operativa Metalmeccanica Lucana, con sede in
Napoli e unita' Metalmeccanica Lucana di Tito Scalo (Potenza), per il
periodo dal 19 marzo 1995 al 18 settembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1995 con decorrenza
19 marzo 1995;
    3) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, della
S.p.a. Flovetro, con sede in San Salvo (Chieti) e unita' di San Salvo
(Chieti).
   Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla S.p.a. Flovetro, con sede in San  Salvo
(Chieti) e unita' di San Salvo (Chieti) per il periodo dal 31 gennaio
1994 al 30 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza
31 gennaio 1994.
   L'istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  giugno  1994  al  31 maggio 1995, della S.r.l. Nuova
Italiana Coke ora Italiana Coke S.r.l., con sede in Milano  ora  Vado
Ligure (Savona) e unita' di Porto Marghera (Venezia).
   Parere comitato tecnico del 23 aprile 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla:  S.r.l.  Nuova  Italiana  Coke  ora  Italiana  Coke
S.r.l., con sede in Milano ora Vado Ligure (Savona) e unita' di Porto
Marghera  (Venezia),  per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 3 giugno 1994 con decorrenza
1 giugno 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 giugno 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Nuova  Italiana  Coke
ora Italiana Coke S.r.l., con sede in Milano ora Vado Ligure (Savona)
e  unita'  di  Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 23 maggio
1995 al 31 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1995 con decorrenza
1 dicembre 1994.
   Articolo 7, comma 1, legge n. 236/1993;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo dal 22 settembre 1992 al 21 settembre 1993, della S.r.l. Alpi
unita'  mensa  c/o  Marzotto  (divisione  Lebole  moda),  con sede in
Valdagno (Vicenza) e unita' di Rassina (Arezzo).
   Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  S.r.l.  Alpi  unita' mensa c/o Marzotto (divisione
Lebole moda), con sede in Valdagno  (Vicenza)  e  unita'  di  Rassina
(Arezzo) per il periodo dal 22 settembre 1992 al 21 marzo 1993.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
18 gennaio 1994, n. 14118;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 22 settembre 1992, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Alpi unita' mensa
c/o  Marzotto (divisione Lebole moda), con sede in Valdagno (Vicenza)
e unita' di Rassina (Arezzo), per il periodo dal 22 marzo 1993 al  21
settembre 1993.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
29 ottobre 1994, n. 16070;
    5)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996, della  ditta  Roberto
Annibale,  con  sede  in  Savignano  Irpino  (Avellino)  e  unita' di
Savignano Irpino (Avellino).
   Parere comitato tecnico del 23 aprile 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta Roberto Annibale, con sede in Savignano Irpino
(Avellino),  e  unita'  di Savignano Irpino (Avellino) per il periodo
dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza
28 agosto 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996:
    1) e' approvata la modifica del  programma  per  riorganizzazione
aziendale,  relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 agosto 1995,
della S.p.a. P.S.A. Sistemi antivibranti, con sede in Milano e unita'
di Caselette (Torino), Milano e Settimo Torinese (Torino).
   Parere comitato tecnico del 26 marzo 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  9  febbraio  1995  con effetto dal 1
settembre 1993, in  favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti
dalla S.p.a. P.S.A. Sistemi antivibranti, con sede in Milano e unita'
di  Caselette  (Torino),  Milano,  Settimo  Torinese (Torino), per il
periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1995 con decorrenza
1 gennaio 1995.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
limitatamente  al  periodo  dal  21  agosto 1995 al 20 febbraio 1996,
della S.p.a. Sidermarghera, con sede in Vicenza  e  unita'  di  Porto
Marghera (Venezia).
   Parere comitato tecnico del 4 aprile 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla  S.p.a.  Sidermarghera,  con  sede  in
Vicenza  e  unita' di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 21
agosto 1995 al 20 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1995 con decorrenza
21 agosto 1995.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 25  gennaio  1994  al  23  gennaio
1995,  della  S.p.a.  Porcellane  Richard  Ginori  dal 15 luglio 1994
Patrimonio F.P.G. S.r.l., con sede  in  Milano  e  unita'  di  Laveno
Ponte-Mombello (Varese).
   Parere comitato tecnico del 7 novembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 18  gennaio  1994  con  effetto  dal  25
gennaio  1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
S.p.a. Porcellane Richard Ginori dal 15 luglio 1994 Patrimonio F.P.G.
S.r.l.,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Laveno  Ponte-Mombello
(Varese), per il periodo dal 25 gennaio 1994 al 24 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza
25 gennaio 1994.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
28 dicembre 1995, n. 19729;
    2) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge
n.  223/1991,  relativi  al  periodo  dal 2 dicembre 1993 al 1 giugno
1994, della S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Varese,  con
sede in Varese e unita' di Varese.
   Parere comitato tecnico del 22 marzo 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  liquidazione  coatta, gia' disposta con
decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 2  dicembre
1992,  in  favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.c. a
r.l. Consorzio agrario provinciale di Varese, con sede  in  Varese  e
unita'  di  Varese,  per  il  periodo dal 2 dicembre 1993 al 1 giugno
1994.
   Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto del 21 dicembre 1990,
contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994, della S.p.a. Pizzi, con
sede in Borgosesia (Vercelli) e unita' di Borgosesia (Vercelli).
   Parere comitato tecnico del 22 marzo 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto  dal  3  maggio  1993,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Pizzi, con
sede  in Borgosesia (Vercelli) e unita' di Borgosesia (Vercelli), per
il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza
3 novembre 1993;
    4) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  6 agosto 1995 al 5 febbraio 1996, della S.p.a. I.L.F.O.
Industrie laminati ferrosi odolese, con sede  in  Odolo  (Brescia)  e
unita' di Odolo (Brescia).
   Parere comitato tecnico del 22 marzo 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  25 settembre 1995 con effetto dal 6 febbraio 1995,
in  favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla   S.p.a.
I.L.F.O.  Industrie  laminati  ferrosi  odolese,  con  sede  in Odolo
(Brescia) e unita' di Odolo (Brescia), per il periodo  dal  6  agosto
1995 al 5 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 13 settembre 1995 con decorrenza
6 agosto 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
 
   L'istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996:
    1)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 4 aprile 1996, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 4 aprile 1996 con effetto dal 6 febbraio
1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla  S.p.a.
Catel,  con  sede  in Cosenza e unita' di Catanzaro, Cosenza e Reggio
Calabria, per il periodo dal 6 febbraio 1996 al 5 agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza
6 febbraio 1996;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il  decreto  ministeriale  del  17  aprile  1996,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
17  aprile  1996  con  effetto  dal  12  dicembre 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Impresar, con sede in
Nuoro e unita' di Ottana (Nuoro), e  cantieri  vari,  Nuoro,  per  il
periodo dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1995 con decorrenza
12 giugno 1995.
   L'istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge
n. 223/1991, relativi al periodo dal 12 marzo 1995  all'11  settembre
1995,  della  S.p.a.  I.T.V.,  con  sede in Somma Lombardo (Varese) e
unita' di Somma Lombardo (Varese).
   Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per concordato preventivo, gia'  disposta  con
decreto  ministeriale  dell'8  marzo  1995,  con effetto dal 12 marzo
1994, in favore dei lavoratori interessati  dipendenti  dalla  S.p.a.
I.T.V.,  con  sede  in  Somma  Lombardo  (Varese)  e  unita' di Somma
Lombardo (Varese), per il periodo dal 12 marzo 1995 all'11  settembre
1995.
   Art.  3,  comma  2,  legge n. 223/1991 - Decreto tribunale dell'11
marzo 1994, contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  e'  approvato  il  programma  per crisi aziendale relativo al
periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 ottobre 1996, della S.p.a. Saponeria
nazionale Milano Sa.Na.Mi., con sede in Milano e unita' di Milano.
   Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
S.p.a.  Saponeria  nazionale  Milano  Sa.Na.Mi., con sede in Milano e
unita' di Milano, per il periodo dal 9  ottobre  1995  all'8  ottobre
1996.
   Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996.
   L'istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996:
    1)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma  per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale  del  7  marzo  1996,  e'   autorizzata   la   ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993
con  effetto  dall'8  febbraio  1992,  in   favore   dei   lavoratori
interessati,   dipendenti   dalla   S.p.a.   Alenia   -   Azienda  di
finmeccanica, con sede in Roma e unita' nazionali con  esclusione  di
Roma e Foggia, per il periodo dall'8 agosto 1995 al 10 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1995 con decorrenza
8 agosto 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita'  produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale  verifichera'  il  superamento  del  suddetto   limite,   con
particolare riferimento alla fruzione della C.I.G.O.;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il  decreto
ministeriale   del   7   marzo  1996,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993
con   effetto   dall'8   febbraio  1992,  in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti   dalla   S.p.a.   Alenia   -   Azienda   di
finmeccanica,  con  sede in Roma e unita' nazionali con esclusione di
Roma e Foggia, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 7 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 13 settembre 1995 con decorrenza
11 agosto 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995
   L'istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996:
    1) ai sensi dell'art. 4, comma 21,  del  decreto-legge  2  aprile
1996, n. 180, in favore di massimo 19 lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti  ad  orario ridotto, dipendenti dalla ditta Nuova Mecfond -
Gruppo Iritecna S.p.a., sede  di  Napoli  ed  unita'  di  Napoli,  e'
concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2
gennaio 1996 al 1 luglio 1996.
   Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al
1 gennaio 1997.
   L'erogazione   del   trattamento  di  cui  sopra,  per  i  periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   L'istanza della societa'  e'  stata  inoltrata  all'U.R.L.M.O.  di
Napoli come da protocollo stesso, in data 22 gennaio 1996.
   Pagamento diretto: no;
    2)  ai  sensi  dell'art.  4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile
1996, n. 180, in favore di massimo 51 lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Selenia S.p.a., sede di
Crotone  ed  unita'  di   Crotone,   e'   concesso   il   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 19 ottobre 1995 al 18
aprile 1996.
   Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino  al  18
ottobre 1997.
   L'erogazione   del   trattamento  di  cui  sopra,  per  i  periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   L'istanza della societa'  e'  stata  inoltrata  all'U.R.L.M.O.  di
Reggio  Calabria come da protocollo dello stesso, in data 17 novembre
1995.
   Pagamento diretto: no.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 20480 del 23 aprile 1996.
   L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale e' autorizzato, la
ove espressamente disposto, ad erogare  direttamente  il  trattamento
straordinario di integrazione salariale.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996 a seguito dell'accertamento
delle  condizioni  di  cui  all'art.  35, terzo comma, della legge n.
416/1981, intervenuto con il decreto  ministeriale  del  21  novembre
1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Edit Editoriale italiana, con sede in Roma e unita' di Roma  e
Milano, per il periodo dal 1 novembre 1994 al 30 aprile 1995.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto ministeriale 1 giugno 1996 e' accertata la permanenza
della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal  12
ottobre  1995 all'11 ottobre 1996, della ditta S.r.l. gruppo San Zeno
editrice Il Nuovo Veronese, con sede in Verona e unita' di Verona.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. gruppo San
Zeno editrice Il Nuovo Veronese, con  sede  in  Verona  e  unita'  di
Verona, per il periodo dal 12 ottobre 1995 all'11 aprile 1996.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996 a seguito dell'accertamento
delle  condizioni  di  riorganizzazione aziendale, intervenuto con il
decreto  ministeriale  del  13   giugno   1995,   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Editrice
Il Giorno gia' Sogedit, con sede in Milano e unita' di Milano e Roma,
per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996.
   Con  decreto ministeriale 1 giugno 1996 e' accertata la condizione
di riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 7  agosto
1995  al  6  agosto  1996, della S.r.l. Lito Sud, con sede in Ariccia
(Roma) e unita' di Roma, via Tiburtina.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lito  Sud,
con  sede  in  Ariccia (Roma) e unita' di Roma, via Tiburtina, per il
periodo dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 7 febbraio 1996 al 6 agosto 1996.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996 e' accertata la  condizione
di   cui   all'art.   35,  terzo  comma,  della  legge  n.  416/1981,
limitatamente al periodo dal 1 giugno 1995 al 31  maggio  1996  della
S.r.l.  Servizi  editoriali  integrati,  con sede in Ariccia (Roma) e
unita' di Roma.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Servizi
editoriali  integrati,  con  sede in Ariccia (Roma) e unita' di Roma,
per il periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996 e' accertata la  condizione
di  crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 settembre 1995 al
31 agosto 1997 della S.c. a r.l. Il Manifesto  cooperativa  editrice,
con sede in Roma e unita' di Milano e Roma.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Il
Manifesto cooperativa editrice, con sede in Roma e unita' di Milano e
Roma, per il periodo dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996 e' accertata la  condizione
di   cui   all'art.   35,  terzo  comma,  della  legge  n.  416/1981,
relativamente al periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio  1996  della
S.c. a r.l. Gestione Corriere della Valtellina, con sede in Sondrio e
unita' di Sondrio.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.c. a r.l.
Gestione Corriere della Valtellina, con sede in Sondrio e  unita'  di
Sondrio, per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto ministeriale 1 giugno 1996 e' accertata la condizione
di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 17 luglio 1995 al 16
luglio 1996  della  S.r.l.  Telestampa  Nord,  con  sede  in  Muggio'
(Milano) e unita' di Muggio' (Milano).
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telestampa
Nord,  con sede in Muggio' (Milano) e unita' di Muggio' (Milano), per
il periodo dal 17 luglio 1995 al 16 gennaio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996 a seguito dell'accertamento
delle condizioni di cui all'art. 35,  terzo  comma,  della  legge  n.
416/1981,  intervenuto  con  il  decreto ministeriale del 15 dicembre
1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  Stampa  quotidiana,  con  sede  in Roma e unita' di Roma, via
Idrovore della Magliana, per il periodo dall'8 settembre  1995  al  7
marzo 1996.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  1 giugno 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Editoriale Parma, con sede in Parma e  unita'
di  Parma,  per  un  massimo  di  20  dipendenti,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 29 gennaio 1996 al 28 luglio 1996.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 29 luglio 1996 al 28 gennaio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  F.G.M.  color system, con sede in Milano e
unita' di Milano, per un massimo di 19 dipendenti, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 16 gennaio 1996 al 15 luglio 1996.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 16 luglio 1996 al 15 gennaio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  1 giugno 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Sistemi di produzione gia' A.  Petit  Pierre,
con  sede  in Segrate (Milano) e unita' di Brescia, per un massimo di
40 dipendente, Segrate (Milano), per un massimo di 22 dipendenti,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 13 gennaio 1996 al 12 luglio 1996.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 13 luglio 1996 al 12 gennaio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  1 giugno 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Cielle,  con  sede  in  Palazzolo  sull'Oglio
(Brescia)  e unita' di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), per un massimo
di 17 dipendenti, e' autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale dal 16 febbraio 1996 al 15
agosto 1996.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 16 agosto 1996 al 15 febbraio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 1 giugno 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Gemini elettronica, con sede in Bodio Lomnago
(Varese) e unita' di Bodio Lomnago (Varese), per  un  massimo  di  58
dipendenti,   e'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 20 febbraio  1996  al  19
agosto 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20
agosto 1996 al 19 febbraio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996, in favore  dei  lavoratori
dipendenti   dalla  ditta  Appendino  di  Ceni  Luigi,  con  sede  in
Carmagnola (Torino) e unita' di Carmagnola (Torino), per  un  massimo
di  20  dipendenti,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  24  giugno  1995  al  23
dicembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24
dicembre 1995 al 23 giugno 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 1 giugno 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Hitec Campania (gruppo Mandelli), con sede in
Montefredane (Avellino) e unita' di Montefredane (Avellino),  per  un
massimo   di  15  dipendenti,  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996
al 14 settembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 15 settembre 1996 al 14 marzo 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Mandelli  2 (gruppo Mandelli), con sede in
Montefredane (Avellino) e unita' di Montefredane (Avellino),  per  un
massimo   di  60  dipendenti,  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996
al 14 settembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 15 settembre 1996 al 14 marzo 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
 
     Con decreto ministeriale 1 giugno 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane (Avellino)
e unita' di Montefredane Prata P.V. (Avellino), per un massimo di  30
dipendenti,   e'   prorogata   la   corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione salariale  dal  15  marzo  1996  al  14
settembre 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 15 settembre 1996 al 14 marzo 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 1 giugno 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. F.B.M. Hudson italiana -  Gruppo  Fochi,  con
sede in Milano e unita' di Terno d'Isola (Bergamo), per un massimo di
200  dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 12 febbraio  1996  all'11
agosto 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  1  giugno  1996, ai sensi dell'art. 4,
comma 6, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180,  e'  prorogata,  in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. CO.RI.SA. -
Consorzio  per  le ricerche in Sardegna, con sede in Sassari e unita'
di Alghero (Sassari), per il periodo  dal  1  settembre  1995  al  29
febbraio  1996,  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  con  pari  riduzione   della   durata   del
trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 1 giugno 1996, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  CO.RI.SA.  -  Consorzio per le ricerche in
Sardegna, con sede in Sassari e unita' di Sassari,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale 1 giugno 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. S.M.A. Supermercati alimentari, con  sede  in
Rozzano  Milanofiori  (Milano)  e unita' di Vercelli, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 16 luglio 1995 al 24 settembre 1995.
   La  proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1994,  n.
451.
   Con decreto ministeriale 16 luglio 1996, e' approvato il programma
per  crisi  aziendale  relativo  al periodo dal 16 ottobre 1995 al 23
marzo 1996, della ditta S.p.a. IRA Costruzioni, con sede in Catania e
unita' di Cagliari,  Catania,  Enna,  Messina,  Palermo,  Siracusa  e
Trapani.
   Parere comitato tecnico del 2 luglio 1996.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla S.p.a. IRA Costruzioni, con sede in Catania e unita'
di Cagliari, Catania, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, per
il periodo dal 16 ottobre 1995 al 23 marzo 1996.
   Istanza presentata il 24 novembre 1995  con  decorrenza  23  marzo
1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con    decreto    ministeriale   11   luglio   1996,   a   seguito
dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta  con
il  decreto  ministeriale  del  23  aprile  1996,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 23
aprile  1996 con effetto dal 9 ottobre 1995, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla S.p.a. Delmar, con  sede  in  Milano  e
unita'  di  Alserio  (Como) e Tavernerio (Como), per il periodo dal 9
aprile 1996 all'8 ottobre 1996.
   Istanza aziendale presentata l'11 aprile  1996  con  decorrenza  9
aprile 1996.
   L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezine delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 11 luglio 1996:
    1)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 22 giugno 1995, e' autorizzata la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 29 agosto
1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla  S.p.a.
Simint - Gruppo Simint, con sede in Modena e unita' di Modena, per il
periodo dal 29 febbraio 1996 al 24 agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1996 con decorrenza
29 febbraio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 22 giugno 1995, e' autorizzata la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 29 agosto
1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla  S.p.a.
Simint  Italia - Gruppo Simint, con sede in Modena e unita' di Modena
e S. Gregorio Veronella (Verona), per il periodo dal 27 febbraio 1996
al 24 agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1996 con decorrenza
27 febbraio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 11 luglio 1996, e' approvata la modifica
del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal
28 giugno 1995 al 27 giugno 1996, della S.p.a. Fiat auto, con sede in
Torino e unita' nazionali.
   Parere comitato tecnico del 31 maggio 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  9  febbraio  1995 con effetto dal 28
giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla
S.p.a.  Fiat auto, con sede in Torino e Direzione produzione staff di
Torino, Mirafiori carrozzeria (Torino), Mirafiori meccanica (Torino),
Mirafiori  presse  (Torino),  Napoli  stabilimento  Nardo'   servizio
autopista  sperimentale  (Lecce),  Pomigliano  carrozzerie  e  presse
(Napoli), Pomigliano enti  centrali  (Napoli),  pomigliano  stampaggi
plastici  (Napoli),  Rivalta  carrozzeria  e presse (Torino), Rivalta
stampaggi plastici (Torino),  U.P.A.  Casalnuovo/Giugliano  (Napoli),
Verrone  (Vercelli) e Verrone U.P. Rivalta (Vercelli), per il periodo
dall'11 agosto 1995 al 27 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1995 con decorrenza
11 agosto 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 luglio 1996:
    1)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al
31 dicembre 1995, della S.r.l. Dalmine tubi di precisione gruppo ILVA
gia' Dalmine tubi speciali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di
Costa Volpino (Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995: favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  6  novembre  1992  con effetto dal 1
gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
S.r.l.  Dalmine  tubi  di  precisione  gruppo  ILVA gia' Dalmine tubi
speciali, con sede in Dalmine (Bergamo) e  unita'  di  Costa  Volpino
(Bergamo), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza
1 gennaio 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita'  produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale  verifichera'  il  superamento  del  suddetto   limite,   con
particolare  riferimento  alla  fruizione  della Cassa integrazione e
guadagni obbligatoria;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  6 novembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla  S.r.l.  Dalmine
tubi  di  precisione gruppo ILVA gia' Dalmine tubi speciali, con sede
in Dalmine (Bergamo) e unita' di  Costa  Volpino  (Bergamo),  per  il
periodo dal 1 luglio 1995 al 10 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza
1 luglio 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 223/1991 relativamente  alle  unita'
produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale
verifichera'  il  superamento  del  suddetto  limite, con particolare
riferimento  alla  fruizione  della  Cassa  integrazione  e  guadagni
obbligatoria;
    3)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 1 gennaio  1992,  in
favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla S.r.l. Dalmine
tubi di precisione gruppo ILVA gia' Dalmine tubi speciali,  con  sede
in  Dalmine  (Bergamo)  e  unita'  di Costa Volpino (Bergamo), per il
periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza
11 agosto 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  9 luglio 1996, e' approvata la proroga
complessa del programma per riorganizzazione aziendale,  relativa  al
periodo  dal  1  gennaio 1994 al 28 febbraio 1994, della ditta S.r.l.
Dalmine tubi speciali - gruppo Dalmine  ILVA,  con  sede  in  Dalmine
(Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del  6  novembre  1992  con  effetto  dal  1
gennaio  1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
S.r.l. Dalmine tubi speciali -  gruppo  Dalmine  ILVA,  con  sede  in
Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 28 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1994 con decorrenza
1 gennaio 1994.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
16 giugno 1995, n. 17905/31-31.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 luglio 1996:
   1)   e'   approvata   la   proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al
31 dicembre 1995, della S.r.l. Dalmine tubi di  precisione  -  gruppo
ILVA,  gia'  Dalmine  tubi  speciali, con sede in Dalmine (Bergamo) e
unita' di Costa Volpino (Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995: favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  6  novembre  1992  con effetto dal 1
gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
S.r.l.  Dalmine  tubi  di  precisione - gruppo ILVA gia' Dalmine tubi
speciali, con sede in Dalmine (Bergamo) e  unita'  di  Costa  Volpino
(Bergamo), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1993 con decorrenza
1 marzo 1994.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
16 giugno 1995, n. 17905/64.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
   2)   a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 1 gennaio  1992,  in
favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla S.r.l. Dalmine
tubi di precisione - gruppo ILVA gia' Dalmine tubi speciali, con sede
in Dalmine (Bergamo) e unita' di  Costa  Volpino  (Bergamo),  per  il
periodo dal 1 settembre 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1994 con decorrenza
1 settembre 1994.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
16 giugno 1995, n. 17905/65.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 luglio 1996, e' approvato il  programma
per  crisi  aziendale,  per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 aprile
1996, della S.r.l. S.I.CON. - Societa' italiana contenitori, con sede
in Giammoro di Pace del  Mela  (Messina)  e  unita'  di  Giammoro  ed
Ufficio (Messina).
   Parere comitato tecnico del 21 maggio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla S.r.l. S.I.CON. - Societa' italiana contenitori, con
sede in Giammoro di Pace del Mela (Messina) e unita' di  Giammoro  ed
Ufficio  (Messina),  per  il  periodo  dal 2 ottobre 1995 al 1 aprile
1996.
   Istanza presentata il 24 novembre 1995 con  decorrenza  2  ottobre
1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 luglio 1996, e' approvato il  programma
per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 agosto
1995  al  31 luglio 1996, della S.p.a. Galileo industrie ottiche, con
sede in Venezia-Marghera e unita' di Marghera (Venezia).
   Parere comitato tecnico del 17 maggio 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla S.p.a. Galileo industrie ottiche, con
sede in Venezia-Marghera e  unita'  di  Marghera  (Venezia),  per  il
periodo dal 1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza
1 agosto 1995.
   Il trattamento di cui sopra e' prorogato dal 1 febbraio 1996 al
31 luglio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza
1 febbraio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere all'esonero del contributo addizionale, di cui all'art. 8,
comma 8-bis, della legge n. 160/1988, fino al  2  aprile  1996,  data
della   scadenza   del  beneficio  dell'amministrazione  controllata,
concessa  dal Tribunale di Venezia ad azienda in argomento, a partire
dal 28 ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 9 luglio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti  dall'azienda  sottospecificata,  sospesi  dal  lavoro   o
lavoranti   ad   orario   ridotto,   e'  disposta  la  proroga  della
corresponsione  dell'indennita'  pari  al  trattamento   massimo   di
integrazione  salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma 19,
del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, per  i  periodi  e  per  il
numero di unita' lavorative di seguito indicati:
    S.p.a.  Fischer  e  Rechsteiner,  con  sede in Milano e unita' di
Brescia, per il periodo dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996, art.  1,
legge  n.  293/1993,  un  lavoratore, primo d.m. 8 maggio 1995: dal 1
giugno 1993.