Disposizioni per la ripulitura dei canali e dei fossi di scolo, dei rii e dei loro affluenti di competenza dei proprietari, dei conduttori e degli altri soggetti obbligati.(GU n.182 del 5-8-1996 - Suppl. Ordinario n. 130)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale e' stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 in Toscana; Visto in particolare l'art. 8 della suddetta ordinanza che autorizza il commissario ad intervenire, in deroga alle norme vigenti, per eliminare situazioni di pericolo incombente per la pubblica e privata incolumita'; Visto altresi' l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile"; Considerto che, in conseguenza degli eventi alluvionali citati, alcuni fossi, canali e rii insistenti in terreni di proprieta' privata sono stati totalmente o parzialmente ostruiti da materiale vario e che conseguentemente nei medesimi il libero e rapido deflusso delle acque risulta impedito, con conseguente pericolo per la pubblica incolumita'; Considerto altresi' che tale situazione e' da ritenersi generalizzata in tutto il territorio colpito dagli eventi alluvionali e che pertanto l'attivita' di pulitura costituisce esigenza non riferibile al territorio di un solo comune e deve essere affrontata in maniera unitaria per tutto il territorio per il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, come individuato all'art. 1, comma 1 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2449/96; Visto l'art. 916 del codice civile; Ordina: 1. Tutti i proprietari e i conduttori ovvero gli altri soggetti cui compete la manutenzione di terreni contermini dei canali e dei fossi di scolo, dei rii e dei loro affluenti che non siano di dominio pubblico, compresi nei territori dei comuni di Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vergemoli della provincia di Lucca e dei comuni di Aulla, Massa e Montignoso della provincia di Massa Carrara sono tenuti a provvedere alla perfetta ripulitura degli alvei di detti canali, fossi, rii e loro affluenti, che risultino ostruiti totalmente o parzialmente, nei termini stabiliti ai sensi dei successivo punto 3; 2. I sindaci dei comuni indicati al precedente punto provvedono alla attuazione della presente ordinanza; 3. In particolare, i sindaci provvederanno ad individuare, ciascuno per la rispettiva competenza, i soggetti destinatari dell'obbligo di cui al punto 1 e a comunicare ai medesimi, nelle forme di legge, la presente ordinanza, stabilendo il termine entro il quale questi ultimi devono provvedere alla ripulitura; 4. Il termine di cui al precedente punto 3 non puo' essere superiore a 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza ai soggetti obbligati; 5. I sindaci provvederanno altresi', successivamente alla comunicazione della presente ordinanza, al controllo sul rispetto della medesima da parte dei soggetti obbligati; 6. In caso di inottemperanza alla presente ordinanza i sindaci sono autorizzati ad intervenire direttamente, effettuando i lavori necessari per assicurare il deflusso delle acque, in danno dei soggetti inadempienti; 7. Nei casi in cui i comuni intervengano direttamente ai sensi del precedente punto 6, i lavori di ripulitura sono dichiarati urgenti e indifferibili e possono essere affidati, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a trattativa privata, purche' la consegna dei lavori avvenga entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato al privato inadempiente, ai sensi del precedente punto 3 e la realizzazione sia completata entro i successivi 30 giorni; 8. Nei casi di violazione delle disposizioni della presente ordinanza si applicano le disposizioni di legge; 9. La presente ordinanza e' trasmessa ai sindaci dei comuni indicati al punto 1 della medesima che provvederanno alla relativa affissione all'albo pretorio; A chiunque spetti e' fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento. Firenze, 11 luglio 1996. Il Presidente: CHITI Visto, il coordinatore del dipartimento della presidenza: CUSMANO