REGIONE TOSCANA

ORDINANZA  

  Disposizioni per la ripulitura dei canali e dei fossi di scolo, dei
rii  e  dei  loro  affluenti  di  competenza  dei  proprietari,   dei
conduttori e degli altri soggetti obbligati.
(GU n.182 del 5-8-1996 - Suppl. Ordinario n. 130)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Vista l'ordinanza della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con
la quale il presidente  della  giunta  regionale  e'  stato  nominato
commissario  delegato  per  gli  interventi  conseguenti  gli  eventi
alluvionali del 19 giugno 1996 in Toscana;
  Visto  in  particolare  l'art.  8  della  suddetta  ordinanza   che
autorizza  il  commissario  ad  intervenire,  in  deroga  alle  norme
vigenti, per eliminare  situazioni  di  pericolo  incombente  per  la
pubblica e privata incolumita';
  Visto  altresi'  l'art.  5  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225
"Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";
  Considerto che, in conseguenza  degli  eventi  alluvionali  citati,
alcuni  fossi,  canali  e  rii  insistenti  in  terreni di proprieta'
privata sono stati totalmente o parzialmente  ostruiti  da  materiale
vario e che conseguentemente nei medesimi il libero e rapido deflusso
delle  acque  risulta  impedito,  con  conseguente  pericolo  per  la
pubblica incolumita';
  Considerto  altresi'  che   tale   situazione   e'   da   ritenersi
generalizzata in tutto il territorio colpito dagli eventi alluvionali
e  che  pertanto  l'attivita'  di  pulitura  costituisce esigenza non
riferibile al territorio di un solo comune e deve  essere  affrontata
in  maniera  unitaria  per  tutto il territorio per il quale e' stato
dichiarato lo stato di emergenza, come individuato all'art. 1,  comma
1  della  ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n.
2449/96;
  Visto l'art. 916 del codice civile;
                               Ordina:
  1. Tutti i proprietari e i conduttori ovvero gli altri soggetti cui
compete la manutenzione di terreni contermini dei canali e dei  fossi
di  scolo,  dei  rii  e  dei  loro affluenti che non siano di dominio
pubblico, compresi nei territori dei comuni di  Camaiore,  Careggine,
Castelnuovo  Garfagnana,  Forte  dei  Marmi,  Gallicano, Pietrasanta,
Seravezza, Stazzema, Vergemoli della provincia di Lucca e dei  comuni
di  Aulla,  Massa  e Montignoso della provincia di Massa Carrara sono
tenuti a provvedere alla perfetta ripulitura  degli  alvei  di  detti
canali,   fossi,   rii  e  loro  affluenti,  che  risultino  ostruiti
totalmente  o  parzialmente,  nei  termini  stabiliti  ai  sensi  dei
successivo punto 3;
  2.  I  sindaci  dei  comuni indicati al precedente punto provvedono
alla attuazione della presente ordinanza;
  3. In particolare, i sindaci provvederanno ad individuare, ciascuno
per la rispettiva competenza, i soggetti destinatari dell'obbligo  di
cui  al  punto 1 e a comunicare ai medesimi, nelle forme di legge, la
presente ordinanza, stabilendo  il  termine  entro  il  quale  questi
ultimi devono provvedere alla ripulitura;
  4.  Il  termine  di  cui  al  precedente  punto  3  non puo' essere
superiore a 30 giorni decorrenti dalla  comunicazione  dell'ordinanza
ai soggetti obbligati;
  5.   I   sindaci   provvederanno   altresi',  successivamente  alla
comunicazione della presente ordinanza,  al  controllo  sul  rispetto
della medesima da parte dei soggetti obbligati;
  6. In caso di inottemperanza alla presente ordinanza i sindaci sono
autorizzati   ad   intervenire  direttamente,  effettuando  i  lavori
necessari per assicurare  il  deflusso  delle  acque,  in  danno  dei
soggetti inadempienti;
  7.  Nei casi in cui i comuni intervengano direttamente ai sensi del
precedente punto 6, i lavori di ripulitura sono dichiarati urgenti  e
indifferibili  e  possono  essere  affidati,  anche  in  deroga  alle
disposizioni vigenti, a trattativa privata, purche' la  consegna  dei
lavori  avvenga  entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato
al privato inadempiente,  ai  sensi  del  precedente  punto  3  e  la
realizzazione sia completata entro i successivi 30 giorni;
  8.  Nei  casi  di  violazione  delle  disposizioni  della  presente
ordinanza si applicano le disposizioni di legge;
  9. La  presente  ordinanza  e'  trasmessa  ai  sindaci  dei  comuni
indicati  al  punto  1 della medesima che provvederanno alla relativa
affissione all'albo pretorio;
  A chiunque spetti e' fatto obbligo di osservare e fare osservare il
presente provvedimento.
   Firenze, 11 luglio 1996.
                                                 Il Presidente: CHITI
Visto, il coordinatore del dipartimento della presidenza: CUSMANO