MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 luglio 1996 

  Modificazione al decreto ministeriale 9 novembre  1995,  in  ordine
alle  modalita' di assegnazione dei certificati di credito del Tesoro
con godimento 1 gennaio 1996,  da  assegnare,  per  l'estinzione  dei
crediti  d'imposta,  ai  sensi  dell'art.  3-bis del decreto-legge 28
giugno 1995, n. 250.
(GU n.182 del 5-8-1996)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  23  gennaio  1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni
in materia tributaria, ed, in particolare, gli articoli 10 ed 11, con
cui sono state definite le modalita' e le condizioni per l'estinzione
dei crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato;
  Visto il decreto-legge 28 giugno  1995,  n.  250,  convertito,  con
modificazioni,   nella   legge   8   agosto  1995,  n.  349,  recante
disposizioni varie in materia tributaria, ed, in particolare,  l'art.
3-bis, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:
   per  l'estinzione  dei  crediti  d'imposta  sul  valore aggiunto e
relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative  all'anno
1992  presentate dai soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del citato
decreto-legge n. 16 del 1993, non rimborsati mediante assegnazione di
titoli  di  Stato  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto-legge n. 250 del 1995, il Ministero del tesoro e' autorizzato
ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione;
   con  decreto  del  Ministro  del  tesoro da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 349  del
1995,  sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure
di assegnazione dei titoli stessi;
  Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1995, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  270  del 18 novembre 1995, con il quale sono
state fissate le caratteristiche finanziarie dei suddetti  titoli  di
Stato,  stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta ai sensi della
citata normativa verranno assegnati certificati di credito del Tesoro
a tasso variabile, con godimento 1 gennaio 1996, ed, in  particolare,
il terzo comma dell'art. 2, ove si prevede che i predetti certificati
verranno   emessi   per   un   importo  corrispondente  all'ammontare
complessivo dei crediti d'imposta, arrotondando,  quando  necessario,
al milione inferiore l'importo di ciascun credito;
  Vista la lettera in data 16 luglio 1996, con cui il Ministero delle
finanze   ha   rappresentato   le   difficolta'   tecniche  che  tale
arrotondamento  al  milione  inferiore  comporterebbe  in   sede   di
attuazione    delle    procedure    meccanografiche   relative   alla
predisposizione  degli  elenchi  concernenti  i  soggetti   creditori
d'imposta,  con  conseguente  notevole ritardo nell'effettuazione dei
rimborsi, ed ha chiesto di  modificare  il  predetto  decreto  del  9
novembre  1995,  prevedendo  l'arrotondamento  dei singoli crediti al
milione superiore;
  Attesa l'opportunita' di procedere alla modifica del citato decreto
del 9 novembre 1995 nei termini richiesti dal suddetto Dicastero;
                              Decreta:
  Il terzo comma dell'art. 2  del  decreto  ministeriale  9  novembre
1995, citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente:
  "I   certificati   di   credito  verranno  emessi  per  un  importo
corrispondente  all'ammontare  complessivo  dei   crediti   d'imposta
risultante dall'elenco dei contribuenti, di cui al precedente art. 1,
arrotondando,  quando  necessario,  al milione superiore l'importo di
ciascun credito".
  Il  presente  decreto  verra'  trasmesso  per  il visto all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi  del  debito  pubblico  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 24 luglio 1996
                                                  Il Ministro: CIAMPI