MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  tipiche
   dei   vini   inerente   la   richiesta   di  riconoscimento  della
   denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Rimini"  e
   proposta del relativo disciplinare di produzione.
(GU n.187 del 10-8-1996)

   Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento  della
denominazione  di  origine controllata "Colli di Rimini", ha espresso
parere  favorevole   al   suo   accoglimento   proponendo   ai   fini
dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di
produzione nel testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica ed al disciplinare di  produzione  dovranno  essere  inviate
dagli  interessati  al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini - entro trenta giorni dalla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
                 Disciplinare di produzione dei vini
      a denominazione di origine controllata "Colli di Rimini"
                               Art. 1.
   La denominazione di  origine  controllata  "Colli  di  Rimini"  e'
riservata  ai  vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
   Tali vini sono i seguenti:
    "Colli di Rimini" rosso;
    "Colli di Rimini" bianco;
    "Colli  di  Rimini"  cabernet-sauvignon  (anche  nella  tipologia
riserva);
    "Colli di Rimini" biancame;
    "Colli  di Rimini" re'bola (anche nelle tipologie secco, amabile,
dolce, passito).
                               Art. 2.
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  di   Rimini",
accompagnata  facoltativamente  dal  riferimento  ai  colori  rosso e
bianco, ed obbligatoriamtente da  una  delle  specificazioni  di  cui
appresso,   e'   riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve  di  vitigni,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Rimini,  provenienti
da  vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale  la seguente composizione
ampelografica:
   "Colli di Rimini" Rosso:
    Vitigno Sangiovese n.: dal 60% al 75%;
    Vitigno Cabernet Sauvignon n.: dal 15% al 25%; possono concorrere
alla produzione di detto vino i seguenti vitigni, presenti in  ambito
aziendale,  da soli o congiuntamente: Merlot, Barbera, Montepulciano,
Ciliegiolo, Terrano, Ancellotta, fino ad un massimo del 25%;
   "Colli di Rimini" Bianco:
    Vitigno Trebbiano Romagnolo: dal 50% al 70%;
    Vitigni Biancame e Mostosa (da soli o congiuntamente): dal 30% al
50%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca di colore analogo, presenti in ambito  aziendale,  raccomandati
e/o  autorizzati  per  la  provincia di Rimini fino ad un massimo del
20%;
    "Colli  di  Rimini"  Cabernet-sauvignon  (anche  nella  tipologia
riserva):
    Vitigno Cabernet Sauvignon n.:  minimo  85%;  possono  concorrere
alla  produzione  di  detto  vino  altri  vitigni  a  bacca di colore
analogo, presenti in ambito aziendale, autorizzati  e/o  raccomandati
per la provincia di Rimini fino ad un massimo del 15%;
   "Colli di Rimini" Biancame:
    Biancame: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto
vino  i  seguenti  vitigni,  presenti  in ambito aziendale, da soli o
congiuntamente: Pignoletto, Chardonnay, Riesling italico,  Sauvignon,
Pinot bianco, Muller Thurgau, fino ad un massimo del 15%;
  "Colli  di  Rimini"  Re'bola (anche nelle tipologie secco, amabile,
dolce, passito):
    Pignoletto: minimo 85%; possono  concorrere  alla  produzione  di
detto  vino i seguenti vitigni, presenti in ambito aziendale, da soli
o congiuntamente: Biancame, Mostosa, Trebbiano romagnolo fino  ad  un
massimo del 15%.
                               Art. 3.
   La  zona  di  produzione  delle  uve  del  vino a denominazione di
origine controllata "Colli di Rimini", comprende l'intero  territorio
amministrativo  dei comuni, tutti in provincia di Rimini, di Coriano,
Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca,  Monte  Gridolfo,
Montescudo,   Morciano  di  Romagna,  Poggio  Berni,  Saludecio,  San
Clemente, Torriana,  Verucchio.  A  quest'ultimo  e'  da  aggiungere,
inoltre, parte del territorio amministrativo dei comuni di Cattolica,
Misano   Adriatico,  S.  Giovanni  in  Marignano,  Riccione,  Rimini,
Santarcangelo di Romagna il cui limite a valle e' cosi' delimitato:
    comune di Cattolica: dalla strada statale n. 16 "Adriatica"  (nel
tratto urbano denominato anche via Garibaldi);
    comune   di   Misano   Adriatico:  dalla  strada  statale  n.  16
"Adriatica";
    comune di San Giovanni in Marignano: dalla strada statale  n.  16
"Adriatica";
    comune  di  Riccione:  dalla  strada  statale  n.  16 "Adriatica"
compreso il tratto di via Circonvallazione;
    comune di Rimini: dalla strada statale  n.  16  "Adriatica"  fino
all'imbocco  della Nuova Circonvallazione che segue fino all'incrocio
con la strada statale n. 9 "Emilia"; quindi lungo questa in direzione
Santarcangelo fino al cavalcavia dell'autostrada A14;  segue  poi  il
tracciato  autostradale  in direzione S. Giustina immettendosi poi in
via Longiano, quindi in  via  Antica  Emilia  fino  a  riprendere  in
localita'  S.  Giustina la strada statale n. 9 "Emilia"; segue quindi
questa fino al confine con il comune di Santarcangelo;
    comune di Santarcangelo di Romagna: dal confine con il comune  di
Rimini  segue  la  strada  statale  n. 9 "Emilia" fino all'abitato di
Santarcangelo, quindi via Braschi (tratto urbano  della  via  Emilia)
poi ancora lungo la s.s. n. 9 fino al confine provinciale.
                               Art. 4.
   Il  titolo  alcolometrico  volumico minimo naturale delle uve alla
vendemmia deve essere il seguente:
    Rosso . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5%;
    Bianco. . . . . . . . . . . . . . . . 11,0%;
    Cabernet Savignon . . . . . . . . . . 11,5%;
    Biancame. . . . . . . . . . . . . . . 10,5%;
    Rebola. . . . . . . . . . . . . . . . 11,5%.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  "Colli  di  Rimini"   devono   essere   quelle
tradizionali  della  zona  e, comunque, atte a conferire alle uve, al
mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei  i   terreni   collinari,
pedecollinari, ed i terrazzi fluviali a tessitura limoso/argillosa su
substrato ghiaioso o ricchi di scheletro.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere atti  a  non  modificare  le  caratteristiche
delle uve, tenuto comunque conto dell'evoluzione tecnico-agronomica.
   E'  esclusa ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di  soccorso  per  non   piu'   di   due   interventi   annui   prima
dell'invaiatura.
   La  resa  massima  di  uva ad ettaro ammessa per la produzione dei
vini "Colli di Rimini" non deve essere superiore ai limiti di seguito
specificati:
    Rosso. . . . . . . . . . . . . . . . . ton/Ha 11;
    Bianco . . . . . . . . . . . . . . . . ton/Ha 12;
    Cabernet Sauvignon . . . . . . . . . . ton/Ha 11;
    Biancame . . . . . . . . . . . . . . . ton/Ha 12;
    Rebola . . . . . . . . . . . . . . . . ton/Ha 11.
   La tolleranza massima di detti limiti di resa e'  del  20%,  oltre
tale  valore  tutta  la  produzione decade della denominazione. Nelle
annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare  alla
produzione  dei vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra,
fermi restando i limiti resa  uva-vino  per  i  quantitativi  di  cui
trattasi,  purche'  la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi.
   La  regione  Emilia-Romagna,  con  proprio  decreto,  sentite   le
organizzazioni  di  categoria  interessate, puo' stabilire di anno in
anno, prima della vendemmia, un  limite  di  produzione  di  uva  per
ettaro  inferiore  a  quelli  fissati  nel  presente  disciplinare di
produzione, dandone immediata comunicazione al Comitato nazionale per
la tutela delle denominazioni d'origine dei vini.
                               Art. 5.
   Le   operazioni   di   vinificazione,   di   affinamento   e    di
invecchiamento,  devono essere effettuate all'interno della provincia
di Rimini. La vinificazione puo' essere effettuata singolarmente  per
uve  provenienti  dallo  stesso vitigno. Nel caso della vinificazione
disgiunta, l'assemblaggio deve essere  effettuato  entro  il  termine
previsto per la dichiarazione annuale delle produzioni vitivinicole.
   La  resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 70%.
   Qualora superi questo limite, ma non il 75%,  l'eccedenza  non  ha
diritto alla d.o.c.
   Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
   La resa massima dell'uva in vino finito per la  tipologia  Re'bola
passito non dovra' essere superiore al 50%.
   Il  vino  "Colli  di  Rimini"  Rebola  tipo passito, dovra' essere
ottenuto da leggero appassimento delle  uve  che  assicuri  alle  uve
stesse  un  contenuto  minimo di zuccheri riduttori di 260 grammi per
litro. Detto  appassimento  puo'  avvenire  su  graticci,  in  locali
termoigrocondizionati o con ventilazione forzata.
                               Art. 6.
   I  vini  "Colli  di  Rimini"  all'atto dell'immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Colli di Rimini" Rosso:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: ampio e caratteristico;
    sapore: asciutto di corpo pieno, talvolta leggermente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5›;
    acidita' totale minima: 4,5 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.
   "Colli di Rimini" Bianco:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, dal fruttato al floreale;
    sapore: asciutto, sapido e armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0›;
    acidita' totale minima: 4,5 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 15 grammi per litro.
   "Colli di Rimini" Cabernet-Sauvignon:
    colore: rosso rubino, talvolta carico;
    odore: caratteristico, etereo, gradevolmente erbaceo;
    sapore: asciutto, pieno, armonico, talvolta lievemente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5›;
    acidita' totale minima: 4,5 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.
   "Colli di Rimini" Biancame:
    colore: paglierino scarico con riflessi verdognoli;
    odore: caratteristico, talvolta con note floreali;
    sapore: ascitto, fresco, equilibrato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5›;
    acidita' totale minima: 4,5 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 15 grammi per litro.
   "Colli di Rimini" Re'bola:
    (tipo secco):
     colore: dal paglierino chiaro al lievemente dorato;
     odore: caratteristico, delicatamente fruttato;
     sapore: asciutto, armonico, di caratteristica morbidezza;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5›;
     acidita' totale minima: 4,5 grammi per litro;
     estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro;
    (tipo amabile):
     colore: dal paglierino all'ambrato;
     odore: caratteristico, delicatamente fruttato;
     sapore: amabile, armonico, particolarmente morbido;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5›;
     zuccheri riduttori: da 12 a 45 grammi per litro;
     acidita' totale minima: 4,5 grammi per litro;
     estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro;
    (tipo dolce):
     colore: dal paglierino all'ambrato;
     odore: caratteristico, delicatamente fruttato;
     sapore: dolce, gradevole, caratteristico;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5›;
     zuccheri riduttori: da 50 ad 80 grammi per litro;
     acidita' totale minima: 4,5 grammi per litro;
     estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro;
    (tipo passito):
     colore: dal giallo dorato all'ambrato;
     odore: caratteristico, intenso;
     sapore: dolce e vellutato;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,5›;
     titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,5›;
     zuccheri riduttori: minimo 50 grammi per litro;
     acidita' totale minima: 4,0 grammi per litro;
     estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.
   Per  tutte  le tipologie, in cui e' stato effettuato l'affinamento
in fusti di legno, puo' notarsi la presenza di sapore di legno.
                               Art. 7.
   Sulle  bottiglie  o  altri  recipienti  contenenti  vini  con   la
denominazione di origine controllata "Colli di Rimini", deve figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
   Il  vino  "Colli  di  Rimini" Cabernet sauvignon, sottoposto ad un
periodo di invecchiamento non inferiore a due anni,  ed  ottenuto  da
uve  con titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla
vendemmia  non  inferiore  a  12  puo'  portare,   a   specificazione
aggiuntiva,  la  dizione  "Riserva".  Il  periodo  di  invecchiamento
decorre dal primo gennaio successivo all'annata di  produzione  delle
uve.
   Nella  designazione  e  presentazione  del vino a denominazione di
origine  controllata  "Colli  di  Rimini"   e'   vietato   l'uso   di
qualificazioni  aggiuntive  diverse  da  quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi  compresi  gli  aggettivi  superiore,
extra, fine, scelto, selezionato e similari.
   E'  consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano riferimento a
nomi,  ragioni  sociali  e  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   Le   indicazioni   tendenti  a  qualificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  "viticoltore-tenuta-podere-cascina"   ed
altri   termini   similari   sono   consentiti  in  osservanza  delle
disposizioni CE e nazionali in materia.
   E'  consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni   geografiche   e
toponomastiche   aggiuntive   che   facciano  riferimento  ad  unita'
amministrative  frazioni,   aree,   zone,   localita'   dalle   quali
effettivamente  provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto.
   Le bottiglie di capacita' non superiore a 3 litri, contenenti vini
"Colli di Rimini" di cui al presente disciplinare, devono essere, per
quanto  riguarda  l'abbigliamento  e  la  tipologia,  confacenti   ai
tradizionali  caratteri  di  un vino di pregio e devono essere chiuse
esclusivamente con tappo di sughero.
   Per i recipienti di capacita' da  0,187  litri  e'  consentita  la
chiusura con tappo a vite.