UNIVERSITA' DI MILANO

DECRETO RETTORALE 11 luglio 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.190 del 14-8-1996)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Milano, emanato
con decreto rettorale 28  maggio  1996,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 136 del 12 giugno 1996, e in
particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione  del
regolamento  didattico  d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19
novembre 1990, n. 341, rimangono  in  vigore  le  disposizioni  sugli
ordinamenti   didattici   contenute  nello  statuto  dell'Universita'
approvato con  regio  decreto  4  novembre  1926,  n.  2280,  con  le
successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio-decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successivi
aggiornamenti;
  Visto  il  regio-decreto  30  settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995 con il quale e'  stata
definita   la   tab.   XX  dell'ordinamento  didattico  universitario
concernente il corso di laurea in chimica industriale;
  Vista la proposta formulata dalle autorita' accademiche  di  questa
Universita',  volta  al  riordino  del  corso  di  laurea  in chimica
industriale in adeguamento alla predetta tab. XX;
  Preso  atto  del  parere  espresso  dal   Consiglio   universitario
nazionale nella seduta del 16 maggio 1996;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Milano, approvato con
regio-decreto  4  novembre  1926,  n.   2280,   con   le   successive
modificazioni,   e'   ulteriormente   modificato   come   di  seguito
specificato.
  Al titolo VII, concernente  la  facolta'  di  scienze  matematiche,
fisiche  e  naturali  della  sede  di Milano, gli articoli da 69 a 72
relativi al corso di laurea in chimica industriale, sono soppressi  e
sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento
di quelli successivi.
               CORSO DI LAUREA IN CHIMICA INDUSTRIALE
  Art.  69  (Accesso  al  corso  di  laurea). - L'accesso al corso di
laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
  Art. 70 (Durata e articolazione del corso). - La durata degli studi
del corso di laurea in chimica industriale e' fissata in cinque  anni
articolati  in  un  triennio  a  carattere  formativo  di base, ed in
successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti  piu'
specifici sia per l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo,
di cui al successivo art. 73.
  Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque
anni   di   corso   in  due  periodi  didattici  (semestri)  ciascuno
comprendente  almeno  tredici  settimane   di   effettiva   attivita'
didattica.
  L'attivita'  didattico-formativa  comportera'  un  totale di almeno
duecentoventi ore/anno di laboratorio e  di  almeno  trecentoquaranta
ore/anno  di  lezioni,  esercitazioni teoriche e numeriche, seminari,
corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche,
prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati
ecc  .  Parte  dell'attivita' pratica puo' essere svolta anche presso
laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del docente  del
corso, previa stipula di apposite convenzioni.
  Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale. I
contenuti  didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in
aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 73.
  L'attivita' didattico-formativa e' di norma organizzata sulla  base
di   annualita'   costituite   da  corsi  ufficiali  di  insegnamento
monodisciplinari o integrati. Gli indirizzi hanno la funzione di  far
approfondire,  in  un particolare campo, sia competenze metodologiche
che teorico-pratiche. Il corso di insegnamento e' di almeno  settanta
ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Il corso di laboratorio e'
di   almeno   novanta  ore  di  attivita'  didattiche.  Il  corso  di
insegnamento integrato e'  costituito  da  non  piu'  di  due  moduli
didattici  coordinati  impartiti da piu' insegnanti e comunque con un
unico esame finale. Della commissione di esame  faranno  parte  tutti
gli insegnanti del corso integrato.
  Per  l'accertamento  finale di profitto, i consigli delle strutture
didattiche  possono  accorpare  due  corsi   dello   stesso   settore
scientifico-disciplinare in un unico esame.
  Comunque,   nello   stabilire   le   prove   di  valutazione  della
preparazione  degli  studenti,  si  fara'  ricorso  al  criterio   di
continuita',  di  globalita' e di accorpamento in modo da limitare il
numero degli esami convenzionali tra 24 e 28.
  Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea che  consiste
nella discussione della tesi sperimentale.
  Superato  l'esame  di  laurea  lo  studente  consegue  il titolo di
dottore  in  chimica  industriale,  indipendentemente  dell'indirizzo
seguito,  del  quale  verra'  fatta  menzione soltanto nella carriera
scolastica.
  Durante il primo triennio del corso  di  laurea  lo  studente  deve
dimostrare  la  conoscenza  pratica  e  la comprensione di almeno una
lingua  straniera  di  rilevanza   scientifica.   Le   modalita'   di
accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea.
  Il  secondo  semestre  del quinto anno deve essere tenuto libero da
insegnamenti, al fine di consentire  allo  studente  di  dedicarsi  a
tempo  pieno  al  lavoro  di  tesi, che puo' anche essere svolto, con
l'accordo del consiglio di corso  di  laurea,  presso  laboratori  di
ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Universita' secondo le
modalita' riportate al terzo comma del presente articolo.
  Art.  71  (Regolamento  di Ateneo). - La facolta', nel recepire nel
regolamento di  Ateneo  e  nel  regolamento  didattico  l'ordinamento
didattico  nazionale,  indichera'  per ciascuna area gli insegnamenti
attingendoli dai raggruppamenti indicati nell'art. 73.
  Art. 72 (Manifesto degli studi). - All'atto  della  predisposizione
del  manifesto  annuale  degli  studi,  i  consigli  delle  strutture
didattiche   determineranno,   con   apposito   regolamento,   quanto
espressamente  previsto  dal  comma  2  dell'art.  11  della legge n.
341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
    a)  definisce,  su  proposta del consiglio di corso di laurea, il
piano di  studi  ufficiale  del  corso  di  laurea,  comprendente  la
denominazione degli insegnamenti da attivare;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
od  integrati)  che  costituiscono  le  singole annualita' i cui nomi
dovranno essere desunti dai settori  scientifico-disciplinari,  e  le
denominazioni   dei   corsi   integrati.   Stabilisce,   inoltre,  le
qualificazioni piu' opportune, quali: I, II,  istituzioni,  avanzato,
progredito,   esercitazioni,  laboratorio,  sperimentazioni,  nonche'
tutte le altre  che  giovino  a  differenziare  piu'  esattamente  il
livello ed i contenuti didattici;
    c)  sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei
settori di cui al successivo art. 73;
    d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che
vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata  alle
attivita' teoriche-pratiche;
    e)  fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una
medesima annualita' integrata;
    f) indica le annualita' di cui lo studente dovra'  aver  ottenuto
l'attestazione  di  frequenza  e  quali  e  quanti esami dovra' avere
superato  al  fine  di  ottenere  l'iscrizione  all'anno   di   corso
successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita';
    g) indica le annualita' e/o i moduli comuni ai diplomi affini.
  Art. 73 (Articolazione del corso di laurea).
  Triennio di base.
  Area  A  -  Matematica. Lo studente deve acquisire le conoscenze di
base  del  calcolo  differenziale  ed  integrale,   della   geometria
analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare,
dei  metodi  numerici  per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi
compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita': n. 3  nei  settori  A01A,
A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A.
  Area B - Fisica. Lo studente deve acquisire le nozioni della fisica
classica, le nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle
tecniche  del  laboratorio  di  fisica,  le  nozioni  di  base  delle
proprieta' fisiche  dei  solidi  e  delle  loro  interazioni  con  le
radiazioni.  In  particolare  dovra' avere padronanza della meccanica
del  punto  e  del  continuo,  e  degli  argomenti  principali  della
termodinamica   classica   e   statistica,  dell'elettromagnetismo  e
dell'ottica classica e quantistica.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita': n. 3  nel  settore  B01A,
delle quali n. 1 di laboratorio.
  Area   C   -   Chimica.  Lo  studente  deve  acquisire  i  principi
fondamentali della chimica analitica,  della  chimica  fisica,  della
chimica  generale,  della chimica inorganica e della chimica organica
nei loro aspetti teorici e sperimentali.
  Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli  elementi
e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico;
chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni;
le  reazioni  chimiche,  acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e
solidi;  cambiamenti  di  fase;  cinetica  chimica;   elettrochimica;
principi  ed  applicazioni  delle  spettroscopie; principi e tecniche
dell'analisi    chimica;    principi    ed     applicazioni     della
quanto-meccanica; relazioni fra struttura e proprieta'; chimica degli
elementi  negli  stati di ossidazione bassi medi ed alti; chimica dei
composti metallorganici; meccanismi di reazione in chimica inorganica
ed  organica; gruppi funzionali organici; composti aromatici; sistemi
ciclici; stereochimica; zuccheri; peptidi; macromolecole  naturali  e
di sintesi.
  Lo   studente   deve   acquisire  gli  strumenti  fondamentali  per
affrontare problematiche di natura tecnologica ed industriale  quali:
bilanci  integrali  di  materia  ed  energia;  catalisi  industriale;
criteri  di  condotta  delle  reazioni  industriali  e  principi   di
funzionamento dei reattori chimici; trasporto di calore di materia ed
elementi  di  meccanica  dei fluidi; principali metodi di separazione
fisica (elementi di progettazione, verifica  e  criteri  di  scelta);
basi    economiche   dell'industria   chimica;   impatto   ambientale
dell'industria  chimica  e  di   processo;   criteri   di   sicurezza
nell'industria chimica.
  Lo   studente   deve,  inoltre,  acquisire  i  principi  teorici  e
sperimentali per lo studio delle  principali  molecole  di  interesse
biologico,  in  particolare  per  quanto  riguarda  le  relazioni fra
struttura e proprieta'.
  Sulla base di tali conoscenze lo studente dovra' essere in grado di
comprendere i meccanismi dei fenomeni biologici.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita':
   n. 4 nel settore C01A;
   n. 4 nel settore C02X;
   n. 4 nel settore C03X;
   n. 4 nel settore C04X - I15C;
   n. 4 nel settore C05X.
  Delle venti annualita' almeno otto saranno di laboratorio.
   n. 1 nel settore E05A.
  Biennio di indirizzo.
  E' consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto  di  due  soli
esami  del  triennio,  che  peraltro devono essere sostenuti prima di
quelli del biennio.
  Tenuto  conto  della  richiesta  del  mondo   del   lavoro,   della
disponibilita'  effettiva di docenti in rapporto agli insegnamenti da
impartire, nonche'  delle  attrezzature  e  del  numero  di  studenti
iscritti al corso di laurea, sono previsti i seguenti indirizzi:
   ricerca e sviluppo dei processi;
   ricerca e sviluppo dei materiali;
   ricerca e sviluppo dei prodotti;
   biotecnologie industriali.
  Sono  obbligatorie  le  seguenti  annualita',  comuni  a  tutti gli
indirizzi: n. 3 nei settori C04X, I15C, delle  quali  almeno  una  di
laboratorio.
  Gli  indirizzi  prevedono, inoltre, sei annualita' da scegliere tra
quelli  attivati  nell'Universita'   e   presenti   o   nei   settori
scientifico-disciplinari  che  iniziano con le lettere A, B, C, D, E,
I, K, o nei settori F22A, G07X, G08A, G08B, P02C, N02A, N03X, N05X.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 11 luglio 1996
                                               Il rettore: MANTEGAZZA