Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.190 del 14-8-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Universita' approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti; Visto il regio-decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995 con il quale e' stata definita la tab. XX dell'ordinamento didattico universitario concernente il corso di laurea in chimica industriale; Vista la proposta formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita', volta al riordino del corso di laurea in chimica industriale in adeguamento alla predetta tab. XX; Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 16 maggio 1996; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio-decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come di seguito specificato. Al titolo VII, concernente la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della sede di Milano, gli articoli da 69 a 72 relativi al corso di laurea in chimica industriale, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento di quelli successivi. CORSO DI LAUREA IN CHIMICA INDUSTRIALE Art. 69 (Accesso al corso di laurea). - L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 70 (Durata e articolazione del corso). - La durata degli studi del corso di laurea in chimica industriale e' fissata in cinque anni articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti piu' specifici sia per l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo, di cui al successivo art. 73. Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno tredici settimane di effettiva attivita' didattica. L'attivita' didattico-formativa comportera' un totale di almeno duecentoventi ore/anno di laboratorio e di almeno trecentoquaranta ore/anno di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati ecc . Parte dell'attivita' pratica puo' essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale. I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 73. L'attivita' didattico-formativa e' di norma organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche. Il corso di insegnamento e' di almeno settanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Il corso di laboratorio e' di almeno novanta ore di attivita' didattiche. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da non piu' di due moduli didattici coordinati impartiti da piu' insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato. Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si fara' ricorso al criterio di continuita', di globalita' e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 24 e 28. Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea che consiste nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica industriale, indipendentemente dell'indirizzo seguito, del quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalita' di accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea. Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che puo' anche essere svolto, con l'accordo del consiglio di corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Universita' secondo le modalita' riportate al terzo comma del presente articolo. Art. 71 (Regolamento di Ateneo). - La facolta', nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale, indichera' per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai raggruppamenti indicati nell'art. 73. Art. 72 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta': a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualita' i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari, e le denominazioni dei corsi integrati. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni piu' opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonche' tutte le altre che giovino a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici; c) sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori di cui al successivo art. 73; d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' teoriche-pratiche; e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; f) indica le annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovra' avere superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita'; g) indica le annualita' e/o i moduli comuni ai diplomi affini. Art. 73 (Articolazione del corso di laurea). Triennio di base. Area A - Matematica. Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione. Sono obbligatorie le seguenti annualita': n. 3 nei settori A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A. Area B - Fisica. Lo studente deve acquisire le nozioni della fisica classica, le nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle tecniche del laboratorio di fisica, le nozioni di base delle proprieta' fisiche dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare dovra' avere padronanza della meccanica del punto e del continuo, e degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica. Sono obbligatorie le seguenti annualita': n. 3 nel settore B01A, delle quali n. 1 di laboratorio. Area C - Chimica. Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali. Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni; le reazioni chimiche, acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; principi ed applicazioni della quanto-meccanica; relazioni fra struttura e proprieta'; chimica degli elementi negli stati di ossidazione bassi medi ed alti; chimica dei composti metallorganici; meccanismi di reazione in chimica inorganica ed organica; gruppi funzionali organici; composti aromatici; sistemi ciclici; stereochimica; zuccheri; peptidi; macromolecole naturali e di sintesi. Lo studente deve acquisire gli strumenti fondamentali per affrontare problematiche di natura tecnologica ed industriale quali: bilanci integrali di materia ed energia; catalisi industriale; criteri di condotta delle reazioni industriali e principi di funzionamento dei reattori chimici; trasporto di calore di materia ed elementi di meccanica dei fluidi; principali metodi di separazione fisica (elementi di progettazione, verifica e criteri di scelta); basi economiche dell'industria chimica; impatto ambientale dell'industria chimica e di processo; criteri di sicurezza nell'industria chimica. Lo studente deve, inoltre, acquisire i principi teorici e sperimentali per lo studio delle principali molecole di interesse biologico, in particolare per quanto riguarda le relazioni fra struttura e proprieta'. Sulla base di tali conoscenze lo studente dovra' essere in grado di comprendere i meccanismi dei fenomeni biologici. Sono obbligatorie le seguenti annualita': n. 4 nel settore C01A; n. 4 nel settore C02X; n. 4 nel settore C03X; n. 4 nel settore C04X - I15C; n. 4 nel settore C05X. Delle venti annualita' almeno otto saranno di laboratorio. n. 1 nel settore E05A. Biennio di indirizzo. E' consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che peraltro devono essere sostenuti prima di quelli del biennio. Tenuto conto della richiesta del mondo del lavoro, della disponibilita' effettiva di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonche' delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea, sono previsti i seguenti indirizzi: ricerca e sviluppo dei processi; ricerca e sviluppo dei materiali; ricerca e sviluppo dei prodotti; biotecnologie industriali. Sono obbligatorie le seguenti annualita', comuni a tutti gli indirizzi: n. 3 nei settori C04X, I15C, delle quali almeno una di laboratorio. Gli indirizzi prevedono, inoltre, sei annualita' da scegliere tra quelli attivati nell'Universita' e presenti o nei settori scientifico-disciplinari che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, I, K, o nei settori F22A, G07X, G08A, G08B, P02C, N02A, N03X, N05X. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 11 luglio 1996 Il rettore: MANTEGAZZA