MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 luglio 1996 

  Riconoscimento  di  titolo  professionale   estero   quale   titolo
abilitante  per  l'iscrizione  in  Italia  all'albo  dei  procuratori
legali.
(GU n.192 del 17-8-1996)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                         DEGLI AFFARI CIVILI
                     E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema  generale  di  riconoscimento  dei  diplomi   di   istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Vista  l'istanza del sig. Enrico Fadani, nato a Heidelberg (RFG) il
25 settembre 1967, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai  sensi
dell'art.  12 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento
del titolo professionale di "rechtsanwalt" - rilasciatogli in data 13
luglio 1995 dal Ministero della Giustizia del Baden-Wuerttemberg - ai
fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione legale;
  Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il  12
aprile 1996;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio nazionale forense nella
seduta appena sopra indicata;
  Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo  n.  115/1992,  sopra
citato;
                              Decreta:
  1.  Al  sig. Fadani Enrico, nato a Heidelberg (RFG) il 25 settembre
1967, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale  di
"rechtsanwalt"  di  cui  in  premessa  quale  titolo  abilitante  per
l'iscrizione all'albo dei "procuratori legali".
  Detto riconoscimento e' subordinato al  superamento  di  una  prova
attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1)  diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale
civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto  del  lavoro;  6)  diritto
penale;  7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9)
diritto  tributario;  10)   diritto   internazionale   privato;   11)
ordinamento forense e diritto e doveri dell'avvocato.
  2.  La  prova  di  che trattasi si compone di un esame scritto e un
esame orale da svolgersi in lingua italiana.
  3. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto  giudiziario
o  di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre
materie tra quelle sopra indicate a scelta della commissione  d'esame
di  cui  al  P.D.G.    1 dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25
marzo 1994.
  4. L'esame orale consiste  nella  discussione  di  brevi  questioni
pratiche  vertenti  su  tutte  le  materie,  indicate sopra. A questo
secondo esame potra' accedervi solo se abbia superato, con  successo,
quello scritto.
   Roma, 30 luglio 1996
                                  Il direttore generale: HINNA DANESI