Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.(GU n.192 del 17-8-1996)
IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Enrico Fadani, nato a Heidelberg (RFG) il 25 settembre 1967, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "rechtsanwalt" - rilasciatogli in data 13 luglio 1995 dal Ministero della Giustizia del Baden-Wuerttemberg - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione legale; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 12 aprile 1996; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale forense nella seduta appena sopra indicata; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra citato; Decreta: 1. Al sig. Fadani Enrico, nato a Heidelberg (RFG) il 25 settembre 1967, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di "rechtsanwalt" di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei "procuratori legali". Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense e diritto e doveri dell'avvocato. 2. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. 3. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1 dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994. 4. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, indicate sopra. A questo secondo esame potra' accedervi solo se abbia superato, con successo, quello scritto. Roma, 30 luglio 1996 Il direttore generale: HINNA DANESI