MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 1 agosto 1996, n. 6 

  Distillazione  dei  vini  di  cui all'art. 38 del regolamento CE n.
822/1987, per la campagna 1995-1996.
(GU n.192 del 17-8-1996)
 
 Vigente al: 17-8-1996  
 

                                  All'Azienda  di   Stato   per   gli
                                  interventi  nel  mercato agricolo -
                                  A.I.M.A.
                                  All'Ispettorato            centrale
                                  repressione frodi
                                  Ai sigg. commissari di Governo
                                  Al  commissario  di  Stato  per  la
                                  regione siciliana
                                  Ai sigg. assessori  all'agricoltura
                                  delle regioni
                                  Ai  sigg. assessori all'agricoltura
                                  delle province di Trento e Bolzano
                                  Al Ministero delle finanze:
                                    Dipartimento dogane
                                    Dipartimento delle entrate
                                    Direzione   centrale    per    la
                                  fiscalita' locale
                                    Comando generale della Guardia di
                                  finanza Ufficio operativo
                                  Al     Ministero    dell'industria,
                                  commercio ed artigianato
                                    Direzione   generale   produzione
                                  industriale
                                  Al  Comando  generale dell'Arma dei
                                  carabinieri - N.A.S.
                                  Alla Corte dei conti
                                    Ufficio    di    controllo    per
                                  l'A.I.M.A.
                                  Alla    Rappresentanza   permanente
                                  d'Italia presso la U.E.
                                  Alla commissione U.E.
                                    Direzione generale Agricoltura  -
                                  Div. vino
                                  Alla   Direzione   generale   delle
                                  politiche        agricole        ed
                                  agroindustriali nazionali
                                  Alla   Direzione  generale  risorse
                                  forestali, idriche e montane
                                  Alle organizzazioni di categoria
                                  All'Istituto regionale della vite e
                                  del vino
                                  Alla Divisione IX
  Con il regolamento CE della Commissione  numero  2402/1995  del  12
ottobre  1995 e' stata attivata per la presente campagna 1995/1996 la
"distillazione preventiva" di cui  all'art.  38  del  regolamento  n.
822/1987  per  un  volume  di  vino  da  tavola pari a 6,3 milioni di
ettolitri, di cui 3,8 milioni riservati all'Italia.
  Tenuto conto del volume di vino che ha interessato la misura e  dei
prezzi di mercato dei vini soprattutto in alcune zone, la Commissione
ha   deciso,   con  regolamento  CE  1483/1996  la  riapertura  della
distillazione preventiva a valere sempre per  la  campagna  1995/1996
per  un  volume  di  vino  in  ambito  comunitario  di 2,7 milioni di
ettolitri di cui 1,2 milioni riservati all'Italia.
  Con la presente circolare si forniscono le modalita' applicative ed
i   necessari   chiarimenti   per   la  corretta  applicazione  della
distillazione di cui trattasi.
  Per quanto non  espressamente  previsto,  valgono  le  disposizioni
impartite con la circolare n. 8 del 30 ottobre 1996.
  Possono  formare  oggetto  della  distillazione  in causa i vini da
tavola  rossi,  rosati  e  bianchi  aventi  un  titolo  alcolometrico
volumico effettivo non inferiore a 9% vol. nonche' i vini atti a dare
vini  da  tavola,  aventi  le caratteristiche di cui ai punti 12 e 13
dell'allegato 1 regolamento CE n. 822/1987 che risultano essere stati
prodotti nella campagna 1995-1996.
  A tal fine ciascun produttore puo' concludere un solo contratto con
una distilleria riconosciuta entro il 20 agosto 1996. Nel caso in cui
uno  stesso  produttore  abbia  presentato  piu'   dichiarazioni   di
produzione in quanto i suoi impianti sono situati in province diverse
la   limitazione   di  cui  sopra  si  intende  riferita  a  ciascuna
dichiarazione presentata.
  Qualora il quantitativo totale di vino  indicato  nei  contratti  o
nelle   dichiarazioni   sostitutive   presentati  dai  produttori  ai
competenti uffici provinciali ai fini della loro approvazione  superi
il  volume  di 1,2 milioni di ettolitri, la scrivente amministrazione
provvedera', entro il 6 settembre 1996, a fissare la percentuale  del
volume   di   vino   che  puo'  essere  avviata  effettivamente  alla
distillazione rispetto al quantitativo indicato nei contratti o nelle
dichiarazioni.
  Il livello dei prezzi e degli aiuti espressi in ECU sono gli stessi
in vigore per la distillazione preventiva per  la  presente  campagna
decisa nello scorso mese di ottobre.
  Si  precisa  che,  per  quanto  concerne il tasso da utilizzare per
convertire in moneta nazionale il prezzo di acquisto  del  vino,  gli
aiuti  per  la  distillazione  nonche'  l'importo della riduzione del
prezzo di acquisto da  parte  dei  produttori  che  hanno  effettuato
l'arricchimento dei propri vini da tavola con il beneficio dell'aiuto
comunitario, il tasso applicabile e' quello in vigore il primo giorno
del  mese  in  cui  e'  avvenuta  la  prima  consegna  del  vino alla
distilleria, riferita allo stesso contratto.
  I produttori  di  vini  da  tavola  che  intendono  procedere  alla
distillazione  di  cui  trattasi,  debbono  presentare una domanda ai
competenti  uffici  provinciali  per  l'approvazione   dei   relativi
contratti di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive, entro e
non   oltre   il  20  agosto  1996,  corredata  da  una  copia  della
dichiarazione di produzione relativa alla campagna 1995/1996 e  della
copia  del  registro  di  carico  e  scarico  comprovante l'effettiva
giacenza del vino in cantina al momento della richiesta.
  Gli uffici periferici preposti  all'approvazione  dei  contratti  e
delle  dichiarazioni  sostitutive  di distillazione devono comunicare
telegraficamente al Ministero delle risorse  agricole,  alimentari  e
forestali   -  Direzione  generale  delle  politiche  comunitarie  ed
internazionali - Divisione VI - Via XX Settembre, 20  -  00187  Roma,
entro  e  non oltre la data del 29 agosto 1996 il quantitativo totale
del  vino  che  ha  formato  oggetto  degli  anzidetti  contratti   e
dichiarazioni  sostitutive  presentati entro e non oltre il 20 agosto
1996.
  Si  fa  presente  che  le  comunicazioni  pervenute  in ritardo non
saranno prese in considerazione e, pertanto, i relativi  contratti  o
dichiarazioni  sostitutive  saranno  esclusi  dall'intervento  di cui
trattasi.
  Oltre agli elementi previsti nella menzionata circolare n.  8,  nei
contratti  di distillazione o dichiarazioni sostitutive devono essere
indicati:
    a) le generalita' e l'indirizzo del produttore;
    b)  la  quantita',  il  colore  e  la  gradazione   alcolometrica
effettiva  del vino di propria produzione che si vuole far distillare
e che deve essere conforme alle disposizioni comunitarie  in  materia
di qualita' dei prodotti destinati alla distillazione;
    c) il luogo ove e' immagazzinato il vino;
    d)   il   nome  del  distillatore  o  la  ragione  sociale  della
distilleria;
    e) l'indirizzo della distilleria;
    f) i volumi di vino consegnati  in  distilleria  a  titolo  della
distillazione preventiva 1995/1996.
  Il  contratto  di  distillazione  o  la  dichiarazione  sostitutiva
dovranno essere corredati dalla prova  che  e'  stata  costituita,  a
favore dell'A.I.M.A., una cauzione pari a 5 ECU per ettolitro di vino
oggetto del contratto stesso.
  Detta  cauzione,  a  garanzia dell'esecuzione del contratto, dovra'
avere validita' fino al 10 ottobre 1996 e rinnovarsi  automaticamente
fino all'autorizzazione di totale svincolo da parte dell'A.I.M.A.
  L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro organo destinato
dalle   regioni   all'approvazione  dei  contratti  di  distillazione
procedera'  all'accertamento,   sulla   base   della   documentazione
presentata:
   della  sussistenza  delle  condizioni  prescritte per l'ammissione
alla distillazione;
   della giacenza in cantina di un volume di vino  pari,  almeno,  al
volume  che  forma oggetto del contratto o della dichiarazione. A tal
fine, come sopra precisato,  al  contratto  dovra'  essere  allegata,
oltre  alla  dichiarazione  di produzione 1995/1996, la fotocopia del
registro di carico e scarico  comprovante  l'effettiva  giacenza  del
vino in cantina.
  Il   termine  ultimo  per  l'approvazione  dei  contratti  o  delle
dichiarazioni sostitutive e' il 17 settembre 1996.
  Il vino oggetto della distillazione deve essere litiato secondo  le
disposizioni previste dal decreto ministeriale 20 maggio 1986 e della
piu' volte richiamata circolare n. 8 del 30 ottobre 1995.
  Il vino puo' essere introdotto in distilleria dal 1 settembre al 10
ottobre 1996.
  Le  operazioni  di  distillazione  possono  avere  inizio solo dopo
l'approvazione del contratto o della dichiarazione i quali, come gia'
detto in precedenza, sono approvati tenuto conto della riduzione  del
volume di vino da distillare.
  Il termine ultimo previsto per le operazioni di distillazione e' il
14 dicembre 1996.
  A  seguito  di  molteplici richieste di chiarimenti formulate dagli
Stati membri produttori, la Commissione U.E ha precisato che:
   la nuova distillazione e' riservata a tutti i produttori che hanno
presentato la dichiarazione di produzione 1995/1996, che abbiano o no
sottoscritto contratti per la distillazione preventiva 1995/1996;
   in  concreto  si  tratta  di  una  riapertura  della distillazione
preventiva  1995/1996,  con  l'introduzione  di  nuovi  contratti   o
dichiarazioni;
   non si applica il limite hl/Ha previsto all'art. 2 del regolamento
n. 2721/1988;
   non e' autorizzata l'elaborazione del vino alcolizzato;
   il  diritto  di  beneficiare  dell'aiuto  anticipato  deve  essere
imperativamente limitato alle richieste presentate al piu'  tardi  il
25 settembre 1996.
                                                   Il Ministro: PINTO
Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 127