DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 1996 

  Modificazione  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, con il quale sono  stati  determinati  i  compensi  da
corrispondere   ai   componenti  delle  commissioni  esaminatrici  di
concorsi per l'accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.
(GU n.193 del 19-8-1996)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo
1995, con il quale sono stati determinati i compensi da corrispondere
ai   componenti   delle  commissioni  esaminatrici  di  concorsi  per
l'accesso  agli   impieghi   nella   pubblica   amministrazione,   in
sostituzione  di  quelli  previsti  dal  decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;
  Considerato che il predetto decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri non ha inteso escludere dalla sfera dei destinatari dei
compensi di cui sopra i componenti  delle  commissioni  dei  concorsi
banditi  per  il  reclutamento  delle  Forze  armate e delle Forze di
polizia, cui e' stata sempre riconosciuta  una  posizione  omologa  a
quella   dei   componenti   delle  commissioni  di  concorso  per  il
reclutamento del personale civile dello Stato;
  Ravvisata  l'esigenza  di  integrare  il   suddetto   decreto   del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nel  senso  di  prevedere
espressamente  l'attribuzione   dei   nuovi   compensi   anche   alle
commissioni esaminatrici istituite per lo svolgimento di concorsi per
il reclutamento delle Forze armate e delle Forze di polizia;
                              Decreta:
  L'art.  8  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
marzo 1995 e' modificato come segue:
  "I compensi previsti dal presente  decreto  sono  dovuti  anche  ai
componenti   delle   commissioni  esaminatrici  di  concorso  per  il
reclutamento delle Forze armate e delle Forze di polizia.
  Le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le
province, i comuni, le comunita' montane, e  loro  consorzi,  nonche'
gli  enti  pubblici  non  economici,  possono  stabilire  nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, compensi aumentati  o  diminuiti
del 20 per cento rispetto a quelli stabiliti dal presente decreto.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana".
   Roma, 8 maggio 1996
                      p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                         Il Ministro per la funzione pubblica
                                       MOTZO
 Il Ministro del tesoro
         DINI
Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1996
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 373