N. 728 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 dicembre 1995- 24 giugno 1996

                                N. 728
  Ordinanza   emessa   il  30  dicembre  1995  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 24 giugno 1996)  dalla  commissione  tributaria  di
 primo  grado  di  Parma  sul  ricorso  proposto  da Fontanili Eugenio
 c/Ufficio IVA di Parma
 Contenzioso tributario -  Accertamenti  degli  uffici  tributari  non
    conformi  a  giudicato  penale  - Impossibilita' di far valere nel
    processo tributario il giudicato penale  maturato  successivamente
    alla   scadenza   dei  termini  per  i  ricorsi  alle  commissioni
    tributarie - Violazione del  principio  di  uguaglianza  sotto  il
    profilo  dell'eguale trattamento del contribuente assolto rispetto
    a quello  condannato  -  Incidenza  sul  principio  di  difesa  in
    giudizio,  di  capacita'  contributiva  e  di imparzialita' e buon
    andamento della p.a.
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, secondo comma, convertito  in
    legge  7 agosto 1982, n. 516; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art.
    16).
 (Cost., artt. 3, 24, 53 e 97).
(GU n.34 del 21-8-1996 )
                       LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto  da  Fontanili
 Eugenio avverso avv. di accert. n. 813151 avv. irr. sanz. n. 813150 -
 813152 - 813153;
   Letti gli atti;
   Udito il relatore Sarti dott. Ferdinando.
                           Ritenuto in fatto
   Una  certa  contribuente Giordani Lidia non impugnava, nei termini,
 avvisi di rettifica e di irrogazione sanzioni relativi  all'esercizio
 1984  in  materia  IVA per presunte vendite di beni senza fatture; da
 qui la definitivita' del 1988 dei debiti tributari. Le  vicissitudini
 finanziarie  della  Giordani  hanno comportato nel 1989 il fallimento
 della stessa, procedura concorsuale definita, l'anno successivo 1990,
 con un concordato fallimentare  il  cui  assuntore  e'  tale  Eugenio
 Fantanili.
   Il  tribunale penale con sentenza dell'11 novembre 1988, passata in
 giudicato, assolveva Giordani Lidia dalle imputazioni tributarie  per
 non aver commesso il fatto.
   L'assuntore   del   concordato,   Eugenio   Fontanili,  ha  chiesto
 all'Ufficio IVA la revoca  dell'accertamento  del  1984,  emesso  nei
 confronti  della  Giordani, ai sensi dell'art. 12 legge 7 agosto 1982
 n. 516. Di fronte al silenzio rifiuto chiede che la Commissione di  1
 revochi  l'accertamento  fiscale  del  1984,  nonche'  gli  avvisi di
 irrogazione  sanzioni,  ritenga  la   rilevanza   e   non   manifesta
 infondatezza   della   questione   di  illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 12 legge n. 516/1982, nonche' dell'art.  16 d.P.R. 636/1972
 nella parte e nella misura in  cui  non  prevedono  l'opposizione  al
 silenzio - rifiuto opposto alla p.a. alle richieste di annullamento o
 revoca  degli atti illegittimi, quando gli enunciati dei Tribunali ne
 abbiano sanzionato  condizioni  e  presupposti  successivamente  alla
 scadenza dei termini per i ricorsi alle Commissioni tributarie contro
 gli avvisi di accertamento. E cio' a norma degli artt. 3, 24, 53 e 97
 Costituzione in relazione all'art. 4 legge 20 marzo 1965 n. 2248 all.
 E portante l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato
 dei Tribunali
                             O s s e r v a
   La   commissione   rileva   che   l'art.  12,  secondo  comma,  del
 decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, conv. in legge 7  agosto  1982,
 n.  516,  non  imponendo  l'obbligo  agli  uffici  di  uniformarsi al
 giudicato penale viola:
     l'art. 3 della Costituzione ponendo in identica  situazione,  sul
 piano  fiscale,  il  contribuente  condannato in sede penale e quello
 invece assolto;
     gli artt. 24 e 53 della  Costituzione,  in  quanto  impedendo  al
 contribuennte  assolto  in  sede  penale  di  far valere nel processo
 tributario, rispetto  a  qualsiasi  atto  di  natura  impositiva,  il
 giudicato  sui  fatti  materiali  accertati  dal  giudice  penale, ne
 violerebbero  il  diritto  di  difesa  costituzionalmente   garantito
 facendolo,  in  definitiva,  soggiacere  ad  un  prelievo fiscale che
 prescinde dalla sua capacita' contributiva;
     l'art. 97 della Costituzione, che tende  ad  assicurare  il  buon
 andamento e l'imparzialita' della pubblica amministrazione.
   In  merito  all'art.  16  del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 ed alla
 corrispondente impossibilita' di proporre  ricorso  alla  commissione
 tributaria  avverso  il  silenzio-rifiuto,  che  la  norma  considera
 rimedio applicabile solo in relazione  all'istanza  di  rimborso,  ha
 senso  sollevare  la questione di legittimita' costituzionale perche'
 nel caso  di  specie  il  giudicato  penale  e'  successivo  rispetto
 all'accertamento   tributario.     Il  diritto  di  difesa  in  campo
 tributario, a seguito della sopravvenienza del  giudicato  penale  e'
 nullo.
                                P. Q. M.
   Manda  alla  segreteria  per  la notifica alla Corte costituzionale
 affinche' si pronunci sulla legittimita' costituzionale  degli  artt.
 12,  secondo  comma,  del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in
 legge 8 agosto 1982, n. 516,  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  636,  e
 provvede  inoltre  per  la notifica alla Presidenza del Consiglio dei
 Ministri, al presidente della Camera dei deputati  e  presidente  del
 Senato.
                        Il presidente: Perlini
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