N. 728 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 dicembre 1995- 24 giugno 1996
N. 728 Ordinanza emessa il 30 dicembre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 giugno 1996) dalla commissione tributaria di primo grado di Parma sul ricorso proposto da Fontanili Eugenio c/Ufficio IVA di Parma Contenzioso tributario - Accertamenti degli uffici tributari non conformi a giudicato penale - Impossibilita' di far valere nel processo tributario il giudicato penale maturato successivamente alla scadenza dei termini per i ricorsi alle commissioni tributarie - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'eguale trattamento del contribuente assolto rispetto a quello condannato - Incidenza sul principio di difesa in giudizio, di capacita' contributiva e di imparzialita' e buon andamento della p.a. (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, secondo comma, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16). (Cost., artt. 3, 24, 53 e 97).(GU n.34 del 21-8-1996 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Fontanili Eugenio avverso avv. di accert. n. 813151 avv. irr. sanz. n. 813150 - 813152 - 813153; Letti gli atti; Udito il relatore Sarti dott. Ferdinando. Ritenuto in fatto Una certa contribuente Giordani Lidia non impugnava, nei termini, avvisi di rettifica e di irrogazione sanzioni relativi all'esercizio 1984 in materia IVA per presunte vendite di beni senza fatture; da qui la definitivita' del 1988 dei debiti tributari. Le vicissitudini finanziarie della Giordani hanno comportato nel 1989 il fallimento della stessa, procedura concorsuale definita, l'anno successivo 1990, con un concordato fallimentare il cui assuntore e' tale Eugenio Fantanili. Il tribunale penale con sentenza dell'11 novembre 1988, passata in giudicato, assolveva Giordani Lidia dalle imputazioni tributarie per non aver commesso il fatto. L'assuntore del concordato, Eugenio Fontanili, ha chiesto all'Ufficio IVA la revoca dell'accertamento del 1984, emesso nei confronti della Giordani, ai sensi dell'art. 12 legge 7 agosto 1982 n. 516. Di fronte al silenzio rifiuto chiede che la Commissione di 1 revochi l'accertamento fiscale del 1984, nonche' gli avvisi di irrogazione sanzioni, ritenga la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 12 legge n. 516/1982, nonche' dell'art. 16 d.P.R. 636/1972 nella parte e nella misura in cui non prevedono l'opposizione al silenzio - rifiuto opposto alla p.a. alle richieste di annullamento o revoca degli atti illegittimi, quando gli enunciati dei Tribunali ne abbiano sanzionato condizioni e presupposti successivamente alla scadenza dei termini per i ricorsi alle Commissioni tributarie contro gli avvisi di accertamento. E cio' a norma degli artt. 3, 24, 53 e 97 Costituzione in relazione all'art. 4 legge 20 marzo 1965 n. 2248 all. E portante l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato dei Tribunali O s s e r v a La commissione rileva che l'art. 12, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, conv. in legge 7 agosto 1982, n. 516, non imponendo l'obbligo agli uffici di uniformarsi al giudicato penale viola: l'art. 3 della Costituzione ponendo in identica situazione, sul piano fiscale, il contribuente condannato in sede penale e quello invece assolto; gli artt. 24 e 53 della Costituzione, in quanto impedendo al contribuennte assolto in sede penale di far valere nel processo tributario, rispetto a qualsiasi atto di natura impositiva, il giudicato sui fatti materiali accertati dal giudice penale, ne violerebbero il diritto di difesa costituzionalmente garantito facendolo, in definitiva, soggiacere ad un prelievo fiscale che prescinde dalla sua capacita' contributiva; l'art. 97 della Costituzione, che tende ad assicurare il buon andamento e l'imparzialita' della pubblica amministrazione. In merito all'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 ed alla corrispondente impossibilita' di proporre ricorso alla commissione tributaria avverso il silenzio-rifiuto, che la norma considera rimedio applicabile solo in relazione all'istanza di rimborso, ha senso sollevare la questione di legittimita' costituzionale perche' nel caso di specie il giudicato penale e' successivo rispetto all'accertamento tributario. Il diritto di difesa in campo tributario, a seguito della sopravvenienza del giudicato penale e' nullo.
P. Q. M. Manda alla segreteria per la notifica alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulla legittimita' costituzionale degli artt. 12, secondo comma, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 8 agosto 1982, n. 516, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e provvede inoltre per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al presidente della Camera dei deputati e presidente del Senato. Il presidente: Perlini 96C1038