N. 323 ORDINANZA 18 - 26 luglio 1996
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Equo indennizzo - Previsione della definitivita' dei giudizi collegiali delle commissioni mediche ospedaliere ai fini del riconoscimento dell'infermita' per la dipendenza da causa di servizio salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo - Questioni gia' dichiarate non fondate dalla Corte con sentenza n. 209/1996 - Manifesta infondatezza. (D.-L. 21 settembre 1987, n. 387, art. 5-bis, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.34 del 21-8-1996 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, promossi con ordinanze emesse: 1) il 7 dicembre 1995 dal tribunale amministrativo regionale per la Calabria sul ricorso proposto da Mario Salvatore Guarna contro l'Ente poste italiane, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1996; 2) il 3 novembre 1995 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Paolo Amedeo Candido contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni, iscritta al n. 308 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1996. Visto l'atto di costituzione di Paolo Amedeo Candido nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice relatore Massimo Vari; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 dicembre 1995 (r.o. n. 246 del 1996), il tribunale amministrativo regionale per la Calabria, nel giudizio proposto da Mario Salvatore Guarna contro l'Ente poste italiane, per l'annullamento del provvedimento con il quale era stata respinta la sua domanda di concessione dell'equo indennizzo, in conformita' con il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e dell'Ufficio medico legale del Ministero della sanita', ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 5-bis del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, il quale prevede la definitivita' dei giudizi collegiali delle Commissioni mediche ospedaliere ai fini del riconoscimento dell'infermita' per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'art. 166 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo; che, ad avviso del rimettente, la norma censurata, comportando la possibile coesistenza della affermazione e della negazione della dipendenza da causa di servizio di una infermita', in relazione all'una o all'altra delle misure riparatorie previste dall'ordinamento, e' da ritenere incostituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e per eccesso di potere legislativo sotto i profili della irragionevolezza, della contraddittorieta' e della disparita' di trattamento; che, con ordinanza emessa il 3 novembre 1995 (r.o. n. 308 del 1996), il Consiglio di Stato, nel giudizio sul ricorso proposto da Paolo Amedeo Candido contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Veneto n. 743 del 22 luglio 1993, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, del medesimo art. 5-bis del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387, adducendo motivazioni analoghe a quelle contenute nella ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Calabria; che in entrambi i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la inammissibilita' o, comunque, la infondatezza della questione; che, in riferimento al giudizio di cui al r.o. n. 308 del 1996, si e' costituita la parte privata, chiedendo l'accoglimento della questione, ovvero, in alternativa, una pronuncia interpretativa di rigetto; Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni identiche o comunque connesse, vanno riuniti; che le questioni stesse, nei termini in cui vengono sollevate, hanno gia' formato oggetto di esame da parte della Corte che, con sentenza n. 209 del 1996, le ha ritenute non fondate; che le ordinanze in epigrafe non introducono profili o argomenti nuovi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte o, comunque, suscettibili di indurre a diverso avviso, sicche' le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato e dal tribunale amministrativo regionale per la Calabria, con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 26 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola 96C1269