N. 323 ORDINANZA 18 - 26 luglio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego  pubblico  - Equo indennizzo - Previsione della definitivita'
 dei giudizi collegiali delle commissioni mediche ospedaliere ai  fini
 del  riconoscimento  dell'infermita'  per  la  dipendenza da causa di
 servizio salvo il parere del comitato per  le  pensioni  privilegiate
 ordinarie  in  sede  di  liquidazione  della  pensione privilegiata e
 dell'equo indennizzo - Questioni gia' dichiarate  non  fondate  dalla
 Corte con sentenza n. 209/1996 - Manifesta infondatezza.
 
 (D.-L.  21 settembre 1987, n. 387, art. 5-bis, convertito nella legge
 20 novembre 1987, n. 472).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.34 del 21-8-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: avv. Mauro FERRI;
  Giudici:  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
 GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis del  d.-l.
 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile
 1987,  n.  150,  di  attuazione  dell'accordo  contrattuale triennale
 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri
 Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987,  n.  472,
 promossi con ordinanze emesse:
     1)  il 7 dicembre 1995 dal tribunale amministrativo regionale per
 la Calabria sul ricorso proposto da  Mario  Salvatore  Guarna  contro
 l'Ente poste italiane, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1996
 e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima
 serie speciale, dell'anno 1996;
     2) il 3 novembre 1995 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto
 da  Paolo  Amedeo  Candido  contro  il  Ministero   delle   poste   e
 telecomunicazioni,  iscritta  al n. 308 del registro ordinanze 1996 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  15,  prima
 serie speciale, dell'anno 1996.
   Visto  l'atto  di  costituzione di Paolo Amedeo Candido nonche' gli
 atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  10  luglio  1996  il  giudice
 relatore Massimo Vari;
   Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 dicembre 1995 (r.o. n.  246
 del 1996), il tribunale amministrativo regionale per la Calabria, nel
 giudizio  proposto  da  Mario  Salvatore  Guarna  contro l'Ente poste
 italiane, per l'annullamento del provvedimento con il quale era stata
 respinta la sua  domanda  di  concessione  dell'equo  indennizzo,  in
 conformita'  con  il parere del Comitato per le pensioni privilegiate
 ordinarie e dell'Ufficio medico legale del Ministero  della  sanita',
 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento
 agli  artt.   3 e 97 della Costituzione, dell'art. 5-bis del d.-l. 21
 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del  d.P.R.  10  aprile
 1987,  n.    150,  di  attuazione dell'accordo contrattuale triennale
 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri
 Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987,  n.  472,
 il  quale  prevede  la  definitivita'  dei  giudizi  collegiali delle
 Commissioni  mediche   ospedaliere   ai   fini   del   riconoscimento
 dell'infermita'  per  la  dipendenza  da  causa di servizio, salvo il
 parere del Comitato per le pensioni  privilegiate  ordinarie  di  cui
 all'art.  166  del  d.P.R.    29  dicembre  1973, n. 1092, in sede di
 liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo;
     che, ad avviso del rimettente, la norma censurata, comportando la
 possibile coesistenza della  affermazione  e  della  negazione  della
 dipendenza  da  causa  di  servizio  di  una infermita', in relazione
 all'una   o   all'altra    delle    misure    riparatorie    previste
 dall'ordinamento,  e'  da ritenere incostituzionale per contrasto con
 gli artt.  3  e  97  della  Costituzione  e  per  eccesso  di  potere
 legislativo   sotto   i   profili   della   irragionevolezza,   della
 contraddittorieta' e della disparita' di trattamento;
     che, con ordinanza emessa il 3 novembre 1995  (r.o.  n.  308  del
 1996),  il  Consiglio  di Stato, nel giudizio sul ricorso proposto da
 Paolo  Amedeo  Candido  contro  il  Ministero  delle  poste  e  delle
 telecomunicazioni,  per  l'annullamento  della sentenza del tribunale
 amministrativo regionale per il Veneto n. 743 del 22 luglio 1993,  ha
 sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale, in riferimento
 agli artt. 3 e 97 della Costituzione, del  medesimo  art.  5-bis  del
 d.-l.  21  settembre  1987,  n. 387, adducendo motivazioni analoghe a
 quelle  contenute  nella  ordinanza  del   tribunale   amministrativo
 regionale per la Calabria;
     che  in  entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto  il Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello Stato, sostenendo la inammissibilita' o, comunque, la
 infondatezza della questione;
     che, in riferimento al giudizio di cui al r.o. n. 308  del  1996,
 si  e'  costituita  la  parte privata, chiedendo l'accoglimento della
 questione, ovvero, in alternativa, una  pronuncia  interpretativa  di
 rigetto;
   Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni identiche
 o comunque connesse, vanno riuniti;
     che  le  questioni  stesse, nei termini in cui vengono sollevate,
 hanno gia' formato oggetto di esame da parte  della  Corte  che,  con
 sentenza n. 209 del 1996, le ha ritenute non fondate;
     che  le ordinanze in epigrafe non introducono profili o argomenti
 nuovi rispetto a quelli  gia'  esaminati  dalla  Corte  o,  comunque,
 suscettibili  di indurre a diverso avviso, sicche' le questioni vanno
 dichiarate manifestamente infondate;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   delle
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l. 21
 settembre  1987,  n.  387 (Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile
 1987, n.   150, di  attuazione  dell'accordo  contrattuale  triennale
 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri
 Corpi  di  polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472,
 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della  Costituzione,  dal
 Consiglio  di  Stato  e dal tribunale amministrativo regionale per la
 Calabria, con le ordinanze in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 26 luglio 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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