Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.198 del 24-8-1996)
Con decreto ministeriale 18 luglio 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 marzo 1995 al 28 febbraio 1996, della ditta S.r.l. - Cooperativa Cisat, con sede in Caltanisetta e unita' di Crotone (Catanzaro). Parere comitato tecnico del 16 maggio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. - Coopertiva Cisat, con sede in Caltanisetta e unita' di Crotone (Catanzaro), per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1995 con decorrenza 1 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 luglio 1996: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 luglio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. El.te Siciliana, con sede in Palermo e unita' di Catania, Palermo e uffici, per il periodo dal 14 marzo 1995 al 13 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 14 marzo 1995; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 agosto 1995 al 20 agosto 1996, della ditta S.r.l. Intelcat, con sede in Misterbianco (Catania) e unita' di Misterbianco (Catania). Parere comitato tecnico del 23 maggio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Intelcat, con sede in Misterbianco (Catania) e unita' di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 21 agosto 1995 al 20 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1995 con decorrenza 21 agosto 1995; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con con effetto dal 21 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Intelcat, con sede in Misterbianco (Catania) e unita' di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 21 febbraio 1996 al 20 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1996 con decorrenza 21 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 luglio 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 3 giugno 1996 n. 300, in favore di massimo 21 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Tecnotubi S.p.a. sede di Torre Annunziata (Napoli), ed unita' di Torre Annunziata (Napoli) e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 giugno 1996 al 16 dicembre 1996. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 13 giugno 1997. L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti commi, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 9 ottobre 1995. Pagamento diretto: no. L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale e' autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale 25 luglio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, e' disposta la proroga della corresponsione dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma 19, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, per i periodi e per il numero di unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.r.l. Intersped World, con sede in Fiumicino (Roma) e unita' di Fiumicino (Roma). Periodo: 15 febbraio 1995 - 14 febbraio 1996. Causale: art. 1, legge n. 293/1993. Numero lavoratori interessati: 2. 1 decreto ministeriale: 14 settembre 1993, dal 16 febbraio 1993; 2) S.r.l. Cipolli e Zanetti, con sede in Fiumicino (Roma) e unita' di Fiumicino (Roma). Periodo: 16 aprile 1995 - 15 aprile 1996. Causale: art. 1, legge n. 293/1993. Numero lavoratori interessati: 2. 1 decreto ministeriale: 14 settembre 1993, dal 16 aprile 1993. Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 ottobre 1995 al 15 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Corimec Italiana, con sede in Milano e unita' di Piacenza. Parere comitato tecnico del 28 maggio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Corimec Italiana, con sede in Milano e unita' di Piacenza, per il periodo dal 16 ottobre 1995 al 15 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 16 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 luglio 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 novembre 1993 al 1 novembre 1994, della ditta S.r.l. N.I.S. Impianti, con sede in Selargius (Cagliari) e unita' di Portoscuso (Cagliari). Parere comitato tecnico del 16 maggio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. N.I.S. Impianti, con sede in Selargius (Cagliari) e unita' di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 2 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con con effetto dal 2 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. N.I.S. Impianti, con sede in Selargius (Cagliari) e unita' di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 luglio 1996: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 19 giugno 1993 al 18 giugno 1994, della ditta S.p.a. Nuova Scaini, con sede in Cagliari e unita' di Agrate (Milano) e Villacidro (Cagliari). Parere comitato tecnico del 24 maggio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Scaini, con sede in Caglari e unita' di Agrate (Milano) e Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 19 giugno 1993 al 18 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1993 con decorrenza 19 giugno 1993; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 19 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Scaini, con sede in Cagliari e unita' di Agrate (Milano) e Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 19 dicembre 1993 al 18 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1994 con decorrenza 19 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 luglio 1996: 1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996 con effetto dal 22 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.I.R. Fabbrica Italiana Rele', con sede in S. Pellegrino Terme (Bergamo) e unita' di S. Pellegrino Terme (Bergamo), per il periodo dal 22 novembre 1995 al 21 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 5 dicembre 1995 con decorrenza 22 novembre 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 27 giugno 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 27 giugno 1996 con effetto dal 5 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bragonzi, con sede in Lonate Pozzolo (Varese) e unita' di Lonate Pozzolo (Varese), per il periodo dal 5 marzo 1996 al 4 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1996 con decorrenza 5 marzo 1996; 3) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 21 agosto 1995 al 20 agosto 1996, della ditta S.p.a. B.F.E., con sede in Erba (Como) e unita' di Altavilla Vicentina (Vicenza). Parere comitato tecnico del 28 maggio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B.F.E., con sede in Erba (Como) e unita' di Altavilla Vicentina (Vicenza), per il periodo dal 21 agosto 1995 al 20 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1995 con decorrenza 21 agosto 1995; 4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 21 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B.F.E., con sede in Erba (Como) e unita' di Altavilla Vicentina (Vicenza), per il periodo dal 21 febbraio 1996 al 20 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 21 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 luglio 1996: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996, della ditta S.p.a. S.E.C. Societa' Esercizio Cantieri, con sede in Roma, Ufficio di Roma e unita' di Viareggio (Lucca). Parere comitato tecnico del 3 maggio 1996 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.E.C. Societa' Esercizio Cantieri, con sede in Roma e unita' Ufficio di Roma e Viareggio (Lucca), per il periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1996 con decorrenza 1 giugno 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 27 dicembre 1993 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.E.C. Societa' Esercizio Cantieri, con sede in Roma, ufficio di Roma e unita' di Viareggio (Lucca), per il periodo dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1995 con decorrenza 1 dicembre 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pietro Cidonio, con sede in Roma e unita' Roma, per il periodo dal 15 maggio 1995 al 1 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 15 maggio 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 luglio 1996, n. 21078/5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 e' concessa la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p .a Standa, con sede in Rozzano (Milano) e stabilimenti di Caserta Strutture periferiche e Castellammare di Stabia (Napoli) e S. Maria Capua a Vetere (Caserta). Periodo: 18 gennaio 1994 - 17 luglio 1994. Causale: ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991. CIPI 30 novembre 1993. 1 decreto ministeriale: 8 luglio 1994, dal 18 gennaio 1993. Pagamento diretto: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 10 gennaio 1995 al 9 gennaio 1996, della ditta S.p.a. C.M.F. Sud - Gruppo Iritecna, con sede in Collesalvetti fraz. Guasticce (Livorno) e unita' di Collesalvetti fraz. Guasticce (Livorno). Trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.M.F. Sud - Gruppo Iritecna, con sede in Collesalvetti fraz. Guasticce (Livorno) e unita' di Collesalvetti fraz. Guasticce (Livorno) per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 9 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 10 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 10 luglio 1995 al 9 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1995 con decorrenza 10 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1 novembre 1994 al 31 agosto 1995, della ditta S.c.a.r.l. Coop. Agricola della Riforma Fondiaria di San Severo, con sede in San Severo (Foggia) e unita' di San Severo (Foggia). Trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Coop. Agricola della Riforma Fondiaria di San Severo, con sede in San Severo (Foggia) e unita' di San Severo (Foggia) per il periodo dal 1 novembre 1994 al 30 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1994 con decorrenza 1 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 1 maggio 1995 al 31 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1995 con decorrenza 1 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lonardi Prefabbricati, con sede in S. Pietro in Cariano (Verona) e unita' di S. Pietro in Cariano (Verona), per un massimo di 100 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 settembre 1996 al 31 agosto 1996. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 1 settembre 1996 al 28 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ediltermica, con sede in Milano e unita' di Milano, per un massimo di 25 dipendenti e Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 20 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 1 settembre 1996 al 28 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. El.Vi., con sede in Trontano (Novara) e unita' di Trontano (Novara), per un massimo di 70 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 maggio 1996 all'8 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova e unita' di Finale Ligure (Savona), per un massimo di 756 dipendenti e Genova-Sestri (Genova), per un massimo di 406 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 gennaio 1996 al 15 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catania) e unita' in provincia di Campobasso, per un massimo di 31 dipendenti, unita' in provincia di Catania, per un massimo di 406 dipendenti, unita' in provincia di Macerata, per un massimo di 12 dipendenti, unita' in provincia di Ravenna, per un massimo di 14 dipendenti, unita' in provincia di Roma, per un massimo di 6 dipendenti, unita' in provincia di Caltanissetta, per un massimo di 2 dipendenti, unita' in provincia di Enna, per un massimo di 44 dipendenti, unita' in provincia di Messina, per un massimo di 386 dipendenti, unita' in provincia di Palermo, per un massimo di 2 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1996 al 25 settembre 1996. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 26 settembre 1996 al 25 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 e' accertata la condizione di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 19 settembre 1995 al 18 settembre 1997, della ditta S.r.l. I.S.A. Informazione Stereo Antenna, con sede in Trieste e unita' di Trieste. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.S.A. Informazione Stereo Antenna, con sede in Trieste e unita' di Trieste, per il periodo dal 19 settembre 1995 al 18 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordianrio di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 30 aprile 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Investeditor Editrice del "Il Giornale di Bergamo Oggi", con sede in Bergamo e unita' di Bergamo, per il periodo dall'11 marzo 1996 al 10 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 e' accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 novembre 1995 al 31 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Marsilio Editori, con sede in Venezia e unita' di Venezia Marittima (Venezia). A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. Marsilio Editori, con sede in Venezia e unita' di Venezia Marittima (Venezia), per il periodo dal 1 novembre 1995 al 31 gennaio 1996. Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 in favore di n. 659 lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Domenichelli, con sede in Padova e unita' nazionali, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 27 ottobre 1995 al 26 aprile 1996. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' ulteriormente prorogata dal 27 aprile 1996 al 26 ottobre 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per il lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazione nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988 citata in preambolo. Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 novembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29 settembre 1994 con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma) e unita' nazionali, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 15 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994. Contributo addizionale: no - Amm.ne straordinaria del 16 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 novembre 1994, n. 16150/3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994, della ditta S.p.a. S.P.I. Societa' per la Pubblicita' in Italia, con sede in Roma e unita' nazionali. Parere comitato tecnico del 17 maggio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.P.I. Societa' per la Pubblicita' in Italia, con sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 26 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 26 luglio 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1995 al 1 maggio 1996, della ditta S.p.a. Industrie Laterizi Tacconi, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma). Parere comitato tecnico del 30 maggio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie Laterizi Tacconi, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 2 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 2 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie Laterizi Tacconi, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1995 con decorrenza 2 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 26 luglio 1996: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Serono Pharma - Gruppo Serono, con sede in Roma e unita' di Milano e Roma, per il periodo dal 16 maggio 1995 al 15 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1995 con decorrenza 16 maggio 1995; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 settembre 1995 al 29 gennaio 1996, della ditta S.r.l. Ponteggi Brindisi, con sede in Fasano (Brindisi) e unita' di C/O Enichem di Brindisi (Brindisi). Parere comitato tecnico del 16 maggio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ponteggi Brindisi, con sede in Fasano (Brindisi) e unita' di C/O Enichem di Brindisi (Brindisi), per il periodo dal 1 settembre 1995 al 29 gennaio 1996. Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 300/1996. Istanza aziendale presentata il 17 ottobre 1995 con decorrenza 1 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 26 luglio 1996: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1996, della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unita' di Catania, Altopascio (Lucca) e Castelmaggiore (Bologna). Parere comitato tecnico del 2 luglio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unita' di Catania, Altopascio (Lucca) e Castelmaggiore (Bologna), per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1995 con decorrenza 5 giugno 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori(Milano) e unita' di Catania, Altopascio (Lucca) e Castelmaggiore (Bologna), per il periodo dal 5 dicembre 1995 al 4 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1996 con decorrenza 5 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 2 ottobre 1995 all'11 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Grande Distribuzione Avanzata G.DI.A., con sede in Milano e unita' nazionali. Parere comitato tecnico del 6 giugno 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Grande Distribuzione Avanzata G.DI.A., con sede in Milano e unita' nazionali, per il periodo dal 12 ottobre 1995 all'11 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1995 con decorrenza 12 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.