Indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano sull'erogazione dei finanziamenti provenienti dal "Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga".(GU n.200 del 27-8-1996)
Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo la previsione dell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, presa visione del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale dell'11 aprile 1996, che dispone la ripartizione del "Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga" per il 75 per cento delle disponibilita' in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e ritenendolo conforme alle previsioni normative, indirizza alle regioni medesime le seguenti indicazioni, utili per una coordinata e coerente erogazione dei finanziamenti su presentazione di progetti per la prevenzione e il recupero dei tossicodipendenti da parte degli enti locali (e loro organismi sociali e sanitari) e di altri enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che operano senza scopi di lucro, riservando una quota parte dal fondo per autonomi progetti e attivita' di formazione degli operatori sociali. 1. Al fine di preservare l'omogeneita' d'indirizzo delle politiche di prevenzione e di recupero delle tossicodipendenze, nell'ambito di una azione di intervento globale, e di assicurare il rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in armonia con analoghe politiche dell'O.N.U. e dell'Unione europea, la Presidenza del Consiglio dei Ministri verifichera' annualmente, servendosi delle relazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presenteranno a chiusura di ciascun esercizio finanziario, a mente del comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge n. 375/1996, l'efficacia degli interventi realizzati tramite i finanziamenti concessi agli organismi aventi diritto, nel quadro della programmazione e degli indicatori per la valutazione regionali, nonche' dei criteri e delle modalita' di attribuzione dei finanziamenti medesimi. La Presidenza medesima calibrera', anche sui risultati raggiunti, la ripartizione per gli anni successivi al 1996 del "Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga", in modo tale da incentivare le regioni verso il piu' corretto impiego delle risorse in termini di progressivo miglioramento dei servizi offerti agli utenti, di strutture adeguate, di raggiungimento degli obiettivi programmati, d'integrazione degli interventi pubblici e privati, con particolare riferimento alla famiglia, alla scuola ed al lavoro, di riduzione del danno e del rischio, di formazione e di sostegno, fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi del Governo previsti in caso d'inutile decorso del termine di finanziamento da parte delle regioni. 2. Per pervenire ad una metodologia d'intervento possibilmente uniforme sul territorio, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avranno cura: a) di utilizzare al meglio gli attuali strumenti di raccordo a carattere interregionale con funzioni di supporto, se del caso con l'apporto di esperti anche delle amministrazioni dello Stato, in special modo in ipotesi di progetti che possono avere riflessi internazionali, nel rispetto delle varie programmazioni regionali, e di coordinamento degli organismi di riferimento delle singole regioni, al fine di individuare le aree di esigenze funzionali prioritarie e ricondurle alle responsabilita' progettuali dei soggetti abilitati dalla legge agli interventi specifici; b) di individuare criteri generali comuni di riferimento per la selezione dei progetti meritevoli di finanziamento evitando una eccessiva frammentazione e dispersione degli interventi sul territorio; c) di coordinare le informazioni utili per la predisposizione della relazione annuale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con le prefetture ed i commissariati di Governo su linee guida di riferimento predisposte dalla Presidenza del Consiglio medesima; d) di indicare le modalita' procedurali e operative di massima per la selezione e l'esame istruttorio dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti; e) di verificare lo stato di avanzamento e la omogeneita' dei sistemi di rilevazione dei dati, nonche' dei metodi di verifica e valutazione degli interventi finanziati utilizzando eventualmente anche il nucleo operativo di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 375/1996, al fine di pervenire all'elaborazione di sistemi e metodi applicabili da tutte le regioni in modo uniforme ed alla produzione di dati finali omogenei raffrontabili tra loro e con quelli delle amministrazioni statali competenti; f) di dotarsi di uno strumento contabile volto a garantire l'utilizzazione del Fondo per le sue specifiche finalita'. 3. Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 relativi alla raccolta e trasmissione dei dati conoscitivi del fenomeno delle tossicodipendenze, dovendo le regioni e gli organi dello Stato perseguire interessi e finalita' armoniosamente concomitanti nel settore delle tossicodipendenze, anche per l'elaborazione dei criteri e degli indirizzi comuni da recepirsi con atto d'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge n. 375/1996, le prime avranno cura di intrattenere con i secondi rapporti di aperta collaborazione e di scambio di informazioni reciprocamente utili anche attraverso l'utilizzazione comune di dati e di notizie a distanza resa possibile dalle tecniche combinate dell'informatica e della telematica con l'ausilio di una banca dati di cui si dotera' la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali. 4. Per raggiungere la massima diffusione esterna delle iniziative in atto e per consentire l'accesso alle informazioni sui servizi da parte dei cittadini e degli utenti, la campagna informativa relativa alla prevenzione primaria ed al recupero dei tossicodipendenti avra' un respiro nazionale ma sara' predisposta anche con l'apporto attivo delle regioni per una informazione mirata sul territorio. La Presidenza del Consiglio dei Ministri avra' cura di coordinare tale campagna informativa d'accordo con le regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano di supportare i livelli di autonomia con l'ausilio delle proprie strutture tecniche e della propria professionalita' nel settore.