Criteri riguardanti l'attribuzione dei premi e dei contributi per la divulgazione del libro e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura dei cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.(GU n.200 del 27-8-1996)
A seguito dell'adozione del regolamento di esecuzione dell'art. 20, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1996, si e' provveduto a predeterminare i criteri generali di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento stesso, riguardanti l'attribuzione dei premi e dei contributi per la divulgazione del libro e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura dei cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa. Tali criteri - sui quali si e' pronunziata, nella seduta del 25 luglio u.s., la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, istituita ai sensi dell'art. 4, comma 1, della sopracitata legge 22 dicembre 1990, n. 401 - sono qui di seguito riportati: CRITERI GENERALI per l'attribuzione dei premi e dei contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa. 1) Considerare prioritariamente nella concessione dei premi e dei contributi le opere diffuse o destinate ad essere diffuse nelle lingue dei Paesi che oggi presentano vaste possibilita' di penetrazione per la nostra cultura e che - per le condizioni economiche in cui si trovano - difficilmente potrebbero veder tradotti nostri libri e/o doppiati e sottotitolati nostri prodotti audiovisivi a seguito di iniziative puramente commerciali. Al momento tali Paesi possono essere individuati nell'area dell'Europa centro orientale e del bacino del Mediterraneo. 2) Accanto a suddette aree geografiche, nella concessione dei premi e dei contributi, occorre considerare l'area anglofona, per la funzione veicolare che deve oggi essere riconosciuta alla lingua inglese, nonche' quei Paesi avanzati culturalmente ed economicamente dove appare opportuno favorire una nostra presenza. 3) Per quanto riguarda i contenuti, bisogna prendere in considerazione soltanto opere di elevata qualita' che promuovano la conoscenza e la diffusione della cultura italiana mettendone in rilievo l'influenza esercitata nella crescita civile e morale del Paese. 4) Sul piano della narrativa, una attenzione prioritaria nella attribuzione dei premi e dei contributi dovra' essere data alle opere di scrittori contemporanei. 5) Nel quadro delle misure volte alla diffusione della lingua italiana, verra' considerata con particolare attenzione l'erogazione di incentivi a dizionari dalla lingua italiana in lingua straniera e viceversa soprattutto in quei Paesi dove suddetti strumenti di apprendimento linguistico potrebbero risultare necessari. 6) Per guanto riguarda la saggistica, la concessione di premi e contributi - laddove i Paesi interessati appartengono all'area dell'Europa centro-orientale e quindi siano approdati di recente a forme di governo democratico - dovrebbe privilegiare, come e' stato tra l'altro sostenuto in occasione del recente convegno di Trieste sul ruolo della traduzione in un'Unione europea allargata all'Est, quelle opere che possono rafforzare nel lettore la devozione ai valori dell'impegno civile, della liberta' e della democrazia. 7) In considerazione del rilievo strategico che va acquistando il settore, nella concessione dei premi e dei contributi non dovranno essere trascurati i prodotti audiovisivi la cui diffusione all'estero tramite il doppiaggio e/o la sottotitolatura nelle lingue locali costituisce uno strumento di grande importanza per la promozione della cultura italiana.