COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DELIBERAZIONE 2 agosto 1996 

  Attuazione  dell'art.  67,  comma  1,  del  decreto  legislativo n.
385/1993 in materia di vigilanza regolamentare consolidata.
(GU n.200 del 27-8-1996)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
  Visto  l'art.  53,  comma  3,  lettere  a),  b)  e  c),del  decreto
legislativo  1  settembre  1993,  n.  385 (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), che prevede  il  potere  della  Banca
d'Italia  di  convocare  gli esponenti delle banche, e di ordinare la
convocazione degli organi collegiali, ovvero  procedere  direttamente
alla convocazione degli stessi per l'esame della situazione aziendale
o l'assunzione di determinate decisioni;
  Visto  l'art.  53,  comma 3, lettera d), del decreto in parola, che
prevede  il  potere  della  Banca  d'Italia  di  adottare   specifici
provvedimenti  nei  confronti  di  singole  banche  aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento  del  rischio  nelle  sue
diverse     configurazioni,     le     partecipazioni     detenibili,
l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  Visto l'art. 61, comma 4, del ripetuto decreto, che riconosce  alla
capogruppo,    nell'esercizio    dell'attivita'    di   direzione   e
coordinamento,  il  potere  di  emanare  disposizioni  alle   singole
componenti  per  l'esecuzione  delle istruzioni impartite dalla Banca
d'Italia nell'interesse della stabilita' del gruppo;
  Visto l'art. 67, comma 1, del  richiamato  decreto  legislativo  n.
385/1993,  che  -  al  fine  di realizzare la vigilanza consolidata -
attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita'  delle  deliberazioni
del   CICR,   la   facolta'   di  impartire  alla  capogruppo  -  con
provvedimenti di carattere  generale  o  particolare  -  disposizioni
concernenti  il  gruppo  bancario complessivamente considerato o suoi
componenti,  aventi  ad  oggetto   l'adeguatezza   patrimoniale,   il
contenimento   del  rischio  nelle  sue  diverse  configurazioni,  le
partecipazioni   detenibili,   l'organizzazione   amministrativa    e
contabile e i controlli interni;
  Considerata  l'esigenza  di  definire  i  provvedimenti che possono
essere assunti dalla Banca d'Italia  nell'esercizio  della  vigilanza
regolamentare nei confronti della capogruppo di gruppi bancari;
  Ravvisata  l'opportunita' di uniformare il quadro dei provvedimenti
che la Banca d'Italia puo' assumere nei confronti delle banche e  del
gruppo bancario, coerentemente con il principio della neutralita' dei
controlli   di   vigilanza   rispetto  alla  struttura  organizzativa
prescelta dall'intermediario bancario;
  Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
                              Delibera:
  La Banca d'Italia,  ove  la  situazione  lo  richieda,  assume  nei
confronti  delle capogruppo di gruppi bancari provvedimenti specifici
concernenti il gruppo complessivamente considerato o suoi componenti,
per motivi attinenti all'adeguatezza  patrimoniale,  al  contenimento
del  rischio  nelle  sue  diverse configurazioni, alle partecipazioni
detenibili,  all'organizzazione  amministrativa  e  contabile  e   ai
controlli interni.
  La   Banca   d'Italia   puo'   procedere  alla  convocazione  degli
amministratori, dei sindaci e  dei  dirigenti  della  capogruppo  per
esaminare  la  situazione  del gruppo e/odei suoi componenti. In tale
ambito, la Banca d'Italia puo' richiedere che  la  capogruppo  adotti
misure  correttive,  ovvero si attivi, nell'esercizio dei suoi poteri
di direzione e coordinamento, affinche' le  necessarie  misure  siano
assunte da parte degli altri componenti il gruppo.
  Ove  la  situazione lo richieda, la Banca d'Italia puo' ordinare la
convocazione degli  organi  collegiali  della  capogruppo  fissandone
l'ordine   del   giorno  e  proponendo  l'assunzione  di  determinate
decisioni concernenti sia il gruppo complessivamente considerato, sia
singole componenti. In tale contesto, la Banca d'Italia puo' disporre
che le proprie indicazioni siano  sottoposte  dalla  capogruppo  alle
decisioni   dei   competenti   organi   delle   societa'  del  gruppo
interessate.
  Nel caso in cui gli organi competenti  non  abbiano  ottemperato  a
quanto  sopra previsto, la Banca d'Italia puo' procedere direttamente
alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo.
  La Banca  d'Italia  emana  istruzioni  applicative  della  presente
delibera.
  La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 2 agosto 1996
                                                Il Presidente: CIAMPI