Attuazione dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 in materia di vigilanza regolamentare consolidata.(GU n.200 del 27-8-1996)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO Visto l'art. 53, comma 3, lettere a), b) e c),del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che prevede il potere della Banca d'Italia di convocare gli esponenti delle banche, e di ordinare la convocazione degli organi collegiali, ovvero procedere direttamente alla convocazione degli stessi per l'esame della situazione aziendale o l'assunzione di determinate decisioni; Visto l'art. 53, comma 3, lettera d), del decreto in parola, che prevede il potere della Banca d'Italia di adottare specifici provvedimenti nei confronti di singole banche aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; Visto l'art. 61, comma 4, del ripetuto decreto, che riconosce alla capogruppo, nell'esercizio dell'attivita' di direzione e coordinamento, il potere di emanare disposizioni alle singole componenti per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilita' del gruppo; Visto l'art. 67, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 385/1993, che - al fine di realizzare la vigilanza consolidata - attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, la facolta' di impartire alla capogruppo - con provvedimenti di carattere generale o particolare - disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; Considerata l'esigenza di definire i provvedimenti che possono essere assunti dalla Banca d'Italia nell'esercizio della vigilanza regolamentare nei confronti della capogruppo di gruppi bancari; Ravvisata l'opportunita' di uniformare il quadro dei provvedimenti che la Banca d'Italia puo' assumere nei confronti delle banche e del gruppo bancario, coerentemente con il principio della neutralita' dei controlli di vigilanza rispetto alla struttura organizzativa prescelta dall'intermediario bancario; Su proposta formulata dalla Banca d'Italia; Delibera: La Banca d'Italia, ove la situazione lo richieda, assume nei confronti delle capogruppo di gruppi bancari provvedimenti specifici concernenti il gruppo complessivamente considerato o suoi componenti, per motivi attinenti all'adeguatezza patrimoniale, al contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, alle partecipazioni detenibili, all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni. La Banca d'Italia puo' procedere alla convocazione degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti della capogruppo per esaminare la situazione del gruppo e/odei suoi componenti. In tale ambito, la Banca d'Italia puo' richiedere che la capogruppo adotti misure correttive, ovvero si attivi, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione e coordinamento, affinche' le necessarie misure siano assunte da parte degli altri componenti il gruppo. Ove la situazione lo richieda, la Banca d'Italia puo' ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di determinate decisioni concernenti sia il gruppo complessivamente considerato, sia singole componenti. In tale contesto, la Banca d'Italia puo' disporre che le proprie indicazioni siano sottoposte dalla capogruppo alle decisioni dei competenti organi delle societa' del gruppo interessate. Nel caso in cui gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto sopra previsto, la Banca d'Italia puo' procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo. La Banca d'Italia emana istruzioni applicative della presente delibera. La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 1996 Il Presidente: CIAMPI