UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

DECRETO RETTORALE 30 luglio 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.201 del 28-8-1996)

                             IL RETTORE
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge  19  novembre  1990, n. 341, relativa alla riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  giugno   1995,   relativo   a
modificazioni  all'ordinamento  didattico universitario concernente i
corsi di laurea in farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche;
  Viste le proposte di modifica degli ordinamenti didattici dei corsi
di laurea  in  farmacia  e  in  chimica  e  tecnologia  farmaceutiche
formulate  dalle  autorita'  accademiche di questo ateneo di cui alle
deliberazioni del consiglio della facolta' di farmacia del  29  marzo
1996;  del  senato  accademico  del 12 aprile 1996 e del consiglio di
amministrazione del 21 maggio 1996;
  Visto il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nell'adunanza del 15 giugno 1996;
  Vista  la  deliberazione  del  16  e 18 luglio 1996 con la quale la
facolta'  di  farmacia  ha  recepito  le  osservazioni  espresse  dal
Consiglio universitario nazionale;
  Visto  che  lo  statuto  di  autonomia dell'Universita' degli studi
"Federico II" di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18
ottobre 1995, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  233  del  5
ottobre  1995,  non  contiene gli ordinamenti didattici e che il loro
inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione  del
regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi  dei  corsi  di  laurea,  di  diploma  e delle scuole di
specializzazione vengono operate  sul  vecchio  statuto,  emanato  ai
sensi  dell'art.  17  del  sopracitato  testo unico, ed approvato con
decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello
statuto,  contenente  gli  ordinamenti didattici dei corsi di laurea,
dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico  II"  di  Napoli,
approvato  e  modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e'
ulteriormente modificato come appresso:
  1) Gli articoli da 220 a 237 della sezione Xl relativi al corso  di
laurea  in  farmacia  e  al  corso  di laurea in chimica e tecnologia
farmaceutiche della Facolta' di farmacia sono soppressi e  sostituiti
dai  seguenti  nuovi  articoli,  con il conseguente scorrimento della
numerazione degli articoli successivi concernenti il corso di diploma
universitario  in  controllo  di  qualita'  nel  settore  industriale
farmaceutico:
                     CORSO DI LAUREA IN FARMACIA
  Art.  1. - Il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di assicurare
la  preparazione  indispensabile  per  le  molteplici   funzioni   ed
attivita'   che  possono  essere  svolte  dai  laureati  del  settore
farmaceutico e che sono  definite  e  regolamentate  dalla  normativa
nazionale  e  comunitaria.  In  particolare  il corso di laurea ha lo
scopo di fornire le competenze  scientifico-professionali  necessarie
per  operare  nelle  farmacie, nonche' per concorrere ad attivita' di
informazione ed educazione sanitaria.
  Art. 2. (Durata ed articolazione del corso di laurea). - La  durata
del corso di laurea in Farmacia e' fissata in cinque anni e comprende
un  periodo  semestrale di tirocinio pratico professionale presso una
farmacia aperta al pubblico od ospedaliera.
  Il quinto anno deve avere non piu' di due insegnamenti al  fine  di
consentire  allo  studente  di  dedicarsi  al  lavoro  di  tesi  e al
tirocinio professionale.
  Il consiglio delle strutture didattiche competenti puo'  articolare
ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri)
della   durata   di  almeno  tredici  settimane  ciascuno.  L'impegno
complessivo e' di  almeno  1800  (milleottocento)  ore  di  attivita'
didattica assistita corrispondenti a 22 (ventidue) annualita'.
  I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati
in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 4.
  L'attivita'   didattica-formativa  e'  organizzata  sulla  base  di
annualita'   costituite   da   corsi   ufficiali   di    insegnamento
monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la
durata  di  70  (settanta)  ore  comprensive  di  tutte  le attivita'
didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di
laboratorio  ha  di  norma  la  durata  di   120   (centoventi)   ore
complessive.
  Il corso di insegnamento integrato e' costituito da non piu' di due
moduli  didattici coordinati impartiti da piu' docenti e comunque con
un unico esame finale.
  Della commissione di esame fanno parte  tutti  gli  insegnanti  del
corso integrato.
  La frequenza ai corsi e' obbligatoria.
  Parte   della   attivita'   pratica  potra'  essere  svolta  presso
laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del titolare del
corso, previa stipula di apposite convenzioni.
  Per  l'accertamento  di  profitto  i   consigli   delle   strutture
didattiche  possono  accorpare due discipline della stessa area in un
unico esame in modo da limitare il numero degli  esami  convenzionali
tra 20 e 22.
  Lo   studente   dovra'  superare  inoltre  l'esame  di  laurea  che
consistera' nella discussione  della  tesi  teorica  o  sperimentale.
Superato  l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore
in farmacia.
  Entro i primi tre anni del  corso  di  laurea  lo  studente  dovra'
dimostrare  la  conoscenza  pratica  e  la comprensione di almeno una
lingua   straniera   di   rilevanza   scientifica.    Le    modalita'
dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.
  Art.  2-bis (Regolamento di ateneo). - La facolta' recepisce, nello
statuto  di  ateneo  e  nel  regolamento   didattico,   l'ordinamento
didattico  nazionale,  indica,  per  ciascuna  area  gli insegnamenti
attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati  nell'art.
4, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunita'
europea di cui al successivo art. 3.
  Art.  3  (Manifesto  degli studi). - All'atto della predisposizione
del  manifesto  annuale  degli  studi  i  consigli  delle   strutture
didattiche  determineranno,  con apposito regolamento, in conformita'
al regolamento didattico di ateneo, quanto espressamente previsto dal
secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
    a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
o integrati) che costituiscono le singole annualita'.  Stabilisce  le
denominazioni    delle   discipline   che   costituiscono   i   corsi
monodisciplinari    od    integrati    desumendole    dai     settori
scientifico-disciplinari  indicati  nell'art.  4  e nel vincolo della
normativa nazionale e della Comunita' europea (*). Stabilisce inoltre
le specificazioni piu' opportune (I, II, generale,  avanzato,  ecc.),
che  giovino  a  differenziare  piu'  esattamente  il  livello  ed  i
contenuti didattici;
    b) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad  una
medesima annualita' integrata;
    c)  indica le discipline di cui lo studente dovra' avere ottenuto
l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al  fine  di
ottenere   l'iscrizione  all'anno  di  corso  successivo  e  precisa,
altresi, le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
  (*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva  85/432/CEE,
recepita  nel  decreto legislativo n. 258/1991, trovano riscontro nei
settori scientifico-disciplinari indicati fra parentesi:
   biologia fisica vegetale e animale (E02A; E08X; E13X);
   fisica (B01B);
   chimica generale ed inorganica (C03X);
   chimica organica (C05X);
   chimica analitica (C01A);
   chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);
   biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);
   anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);
   microbiologia (E12X; F05X);
   farmacologia e farmacoterapia (E07X);
   tecnologia farmaceutica (C08X);
   tossicologia (E07X);
   farmacognosia (E07X; E08X);
   legislazione, e se del caso, deontologia (C08X).
  Art.  4  (Articolazione   del   corso   di   laurea).   -   Settori
scientifico-disciplinari, annualita', obiettivi didattico-formativi.
Area 1 - Fisico-matematica (2 annualita').
  Obiettivi dell'attivita' didattica sono:
   fornire le basi di fisica indispensabili per l'apprendimento delle
discipline del corso di laurea;
   acquisire  le  competenze pratiche per l'uso dei mezzi di calcolo,
la gestione del software e l'analisi dati.
  Settori scientifico-disciplinari:
   B01B Fisica
   Fisica
   K05A Sistemi per l'elaborazione dell'informazione
   Tutte  le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
   K05B Informatica
   Tutte le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.
Area 2 - Chimica (3 annualita').
  Obiettivi dell'attivita' didattica sono:
   fornire   i   principi  fondamentali  della  chimica  generale  ed
inorganica nei suoi molteplici aspetti generali;
   fornire i principi basilari della  chimica  organica  compresi  il
chimismo  dei  gruppi  funzionali,  la  stereochimica ed i principali
sistemi carbociclici ed eterociclici;
   fornire i principi basilari della chimica analitica indispensabili
per affrontare le discipline del corso di laurea.
  Settori scientifico-disciplinari:
   C01A Chimica analitica
   Chimica analitica
   C03X Chimica generale ed inorganica
   Chimica generale ed inorganica
   C05X Chimica organica
   Tutte le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.
  Sono  obbligatorie  almeno n. 1 annualita' nel settore C03X, almeno
n. 1 annualita' nel settore C05X, almeno n. 0.5 nel settore C01A.
Area 3 - Biologica (4 annualita').
  Obiettivi dell'attivita' didattica sono:
   fornire le nozioni  fondamentali  della  anatomia  umana  e  della
terminologia medica;
   fornire i concetti della biologia attraverso lo studio morfologico
e  funzionale  dei  costituenti  degli  organismi  viventi  animali e
vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;
   fornire le nozioni relative alle piante ad attivita' medicinale;
   fornire  le  conoscenze  di  base  della  biochimica  generale  ed
applicata  per  lo  studio  delle  principali  molecole  di interesse
biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.
  Settori scientifico-disciplinari:
   E05A Biochimica
   Tutte le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
   E07X Farmacologia
   Tutte  le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
   E08X Biologia farmaceutica
   Tutte le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
   E09A Anatomia umana
   Anatomia umana
   E13X Biologia applicata
   Tutte  le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.
Area 4 - Fisiopatologica (3 annualita').
  Obiettivi dell'attivita' didattica sono:
   fornire le  basi  di  fisiologia  generale  e  della  terminologia
medica;
   fornire  le  cognizioni  generali  sulla  eziopatogenesi  e  sulla
denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica;
   fornire sufficienti cognizioni di microbiologia ed igiene.
  Settori scientifico-disciplinari:
   E04A Fisiologia generale
   Fisiologia generale
   F04A Patologia generale
   Tutte le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
   F22A Igiene
   Tutte  le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
   F05X Microbiologia e microbiologia clinica
   Microbiologia.
Area 5 - Farmaceutica-tecnologica (5 annualita').
  Obiettivi dell'attivita' didattica sono:
   fornire  un'adeguata   conoscenza   della   chimica   farmaceutica
riguardante  la  sintesi,  le  proprieta',  i  meccanismi  di azione,
l'utilizzazione delle principali classi di farmaci  e  le  conoscenze
fondamentali sui rapporti struttura-attivita';
   fornire la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento e il
dosaggio  dei  farmaci  secondo  i  metodi  ufficiali  previsti dalle
farmacopee;
   fornire  le  basi  per  la  manipolazione  delle   materie   prime
farmaceutiche,  la loro utilizzazione nelle formulazioni di preparati
terapeutici, le metodologie della tecnica  farmaceutica,  nonche'  le
norme    legislative    e    deontologiche   inerenti   all'esercizio
dell'attivita' professionale.
  Settori scientifico-disciplinari:
   C07X Chimica farmaceutica
   Tutte le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
   C08X Farmaceutico tecnologico-applicativo
   Tutte  le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.
  Sono obbligatorie n. 4 annualita' nel settore C07X di cui n. 2  con
esercitazioni  individuali  di  laboratorio  e  n.  1  annualita' nel
settore C08X con esercitazioni individuali di laboratorio.
Area 6 - Farmacologica (2 annualita').
  Obiettivi dell'attivita' didattica sono:
   fornire i concetti fondamentali della farmacologia
e della farmacoterapia e della tossicologia per lo studio
dei farmaci negli aspetti relativi alla somministrazione, all'azione,
al metabolismo, alla tossicita'.
  Settore scientifico-disciplinare:
   E07X Farmacologia
   Tutte le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.
Area delle competenze specifiche di sede (3 annualita').
  Settori scientifico-disciplinari:
   C07X Chimica farmaceutica
   Tutte  le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
   C08X Farmaceutico tecnologico-applicativo
   Tutte  le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
   E07X Farmacologia
   Tutte le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
   E08X Biologia farmaceutica
   Tutte  le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
   C09X Chimica bromatologica
   Tutte le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
   C05X Chimica organica
   Tutte  le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.
Norme transitorie.
  Gli studenti gia' iscritti potranno completare gli  studi  previsti
dal   precedente  ordinamento.  La  facolta'  inoltre  provvedera'  a
stabilire le modalita' per la convalida di tutti gli esami  sostenuti
qualora  gli  studenti gia' iscritti optino per il nuovo ordinamento.
L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata entro i 5
anni dalla data di immatricolazione.
        CORSO DI LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
  Art.  5. - Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche
ha lo scopo di assicurare la preparazione scientifico-professionale e
fornire le competenze multidisciplinari necessarie  ai  laureati  per
operare  nella  progettazione,  produzione  e controllo dei farmaci e
delle specialita' medicinali, dei prodotti  dietetici,  dei  prodotti
cosmetici.  Il  corso  di  laurea  ha  inoltre  il  fine  di  fornire
competenze per le  altre  funzioni  professionali  dei  laureati  del
settore  farmaceutico,  come definito e regolamentato dalla normativa
nazionale e comunitaria. Per accedere ad  esse  i  laureati  dovranno
aver svolto sei mesi di tirocinio professionale che non potra' essere
svolto durante il corso di studi.
  Art.  6  (Durata ed articolazione del corso di laurea). - La durata
del corso di laurea in chimica e tecnologia  farmaceutiche  (CTF)  e'
fissata in cinque anni articolati in un quadriennio ed un ultimo anno
di indirizzo di specializzazione professionale.
  Il  consiglio delle strutture didattiche competenti puo' articolare
ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri)
della  durata  di  almeno  tredici  settimane   ciascuno.   L'impegno
complessivo  e'  di  almeno  2200  (duemiladuecento) ore di attivita'
didattica assistita corrispondenti a 28 (ventotto) annualita'.
  I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati
in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 8.
  L'attivita'  didattica-formativa  e'  organizzata  sulla  base   di
annualita'    costituite   da   corsi   ufficiali   di   insegnamento
monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la
durata di  70  (settanta)  ore  comprensive  di  tutte  le  attivita'
didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di
laboratorio   ha   di   norma  la  durata  di  120  (centoventi)  ore
complessive.
  Il corso di insegnamento integrato e' costituito da non piu' di due
moduli didattici coordinati impartiti da piu' insegnanti  e  comunque
con  un  unico  esame  finale. Della commissione di esame fanno parte
tutti gli insegnanti del corso integrato.
  La frequenza ai corsi e' obbligatoria.
  Parte  della  attivita'  pratica  potra'   essere   svolta   presso
laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del titolare del
corso, previa stipula di apposite convenzioni.
  Per   l'accertamento   di   profitto  i  consigli  delle  strutture
didattiche possono accorpare due discipline della stessa area  in  un
unico  esame  in modo da limitare il numero degli esami convenzionali
tra 26 e 28.
  Lo  studente  dovra'  superare  inoltre  l'esame  di   laurea   che
consistera'  nella  discussione  della  tesi  sperimentale.  Superato
l'esame di laurea lo  studente  consegue  il  titolo  di  dottore  in
chimica  e tecnologia farmaceutiche, indipendentemente dall'indirizzo
seguito del quale  verra'  fatta  menzione  soltanto  nella  carriera
scolastica.
  Entro  i  primi  tre  anni  del  corso di laurea lo studente dovra'
dimostrare la conoscenza pratica e  la  comprensione  di  almeno  una
lingua    straniera    di   rilevanza   scientifica.   Le   modalita'
dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.
  Art.  6-bis (Regolamento di Ateneo). - La facolta' recepisce, nello
statuto  di  Ateneo  e  nel  regolamento   didattico,   l'ordinamento
didattico  nazionale,  indica,  per  ciascuna  area  gli insegnamenti
attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati  nell'art.
8, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunita'
europea di cui al successivo art. 7.
  Art.  7  (Manifesto  degli studi). - All'atto della predisposizione
annuale  degli  studi   i   consigli   delle   strutture   didattiche
determineranno,   con   apposito   regolamento,   in  conformita'  al
regolamento didattico di Ateneo, quanto  espressamente  previsto  dal
secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
    a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
o  integrati)  che costituiscono le singole annualita'. Stabilisce le
denominazioni   delle   discipline   che   costituiscono   i    corsi
monodisciplinari     od    integrati    desumendole    dai    settori
scientifico-disciplinari indicati nell'art. 8  e  nel  vincolo  della
normativa nazionale e della Comunita' europea (*). Stabilisce inoltre
le  specificazioni  piu' opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.),
che  giovino  a  differenziare  piu'  esattamente  il  livello  ed  i
contenuti didattici;
    b) attiva gli indirizzi;
    c)  fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una
medesima annualita' integrata;
    d) indica le discipline di cui lo studente dovra' avere  ottenuto
l'attestazione  di  frequenza e superato il relativo esame al fine di
ottenere  l'iscrizione  all'anno  di  corso  successivo  e   precisa,
altresi', le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
  (*)  I contenuti delle materie previste dalla direttiva 85/432/CEE,
recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, trovano  riscontro  nei
settori scientifico-disciplinari indicati fra parentesi:
   biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X);
   fisica (B01B);
   chimica generale ed inorganica (C03X);
   chimica organica (C05X);
   chimica analitica (C01A);
   chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);
   biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);
   anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);
   microbiologia (E12X; F05X);
   farmacologia e farmacoterapia (E07X);
   tecnologia farmaceutica (C08X);
   tossicologia (E07X);
   farmacognosia (E07X; E08X);
   legislazione, e se del caso, deontologia (C08X).
  Art.  8  (Articolazione  del  corso  di laurea). - Aree didattiche,
settori scientifico-disciplinari, annualita',
obiettivi didattici formativi.
Quadriennio di base.
Area 1 - Fisico-matematica (2 annualita').
  Obiettivi della didattica sono:
   (fornire le conoscenze di matematica indispensabili per affrontare
le discipline del corso di laurea;
   fornire  le  nozioni  principali della fisica classica comprese la
termodinamica e l'elettromagnetismo.
  Settori scientifico-disciplinari:
   A02A Analisi matematica
   Matematica
   B01B Fisica
   Fisica.
Area 2 - Chimica (6 annualita').
  Obiettivi della didattica sono:
   (fornire  una  approfondita  conoscenza  di   tutti   i   concetti
fondamentali  della  chimica  analitica,  della chimica fisica, della
chimica generale ed inorganica, necessari  per  affrontare  le  varie
discipline professionali;
   fornire  i  principi  basilari  della  chimica organica, nonche' i
meccanismi di reazione dei composti organici, il chimismo dei  gruppi
funzionali  organici,  i  composti  ciclici,  la  stereochimica  e le
famiglie dei composti naturali di interesse biologico;
   fornire i principi  della  spettroscopia  nei  suoi  vari  aspetti
applicativi.
  Settori scientifico-disciplinari:
   C01A Chimica analitica
   Chimica analitica
   C02X Chimica fisica
   Chimica fisica
   C03X Chimica generale ed inorganica
   Chimica generale ed inorganica
   C05X Chimica organica
   Tutte  le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.
  Sono obbligatorie n. 3 annualita' nel settore C05X.
Area 3 - Farmaceutica (5 annualita').
  Obiettivi della didattica sono:
   (fornire un'approfondita  conoscenza  della  chimica  farmaceutica
inerenti   la   sintesi,   le  propneta',  i  meccanismi  di  azione,
l'utilizzazione delle principali classi  di  farmaci  ed  i  rapporti
struttura-attivita';
   fornire  le conoscenze teoriche e pratiche di base del laboratorio
di analisi farmaceutica e le metodologie analitiche per riconoscere e
dosare  i  farmaci  secondo  i  metodi   ufficiali   previsti   dalle
farmacopee.
  Settori scientifico-disciplinari:
   C07X Chimica farmaceutica
   Tutte  le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.
  Sono obbligatorie n. 3 annualita' con esercitazioni individuali  di
laboratorio.
Area 4 - Tecnologico-applicativa (3 annualita').
  Obiettivi della didattica sono:
   fornire le basi per la formulazione e preparazione dei medicamenti
nonche'  la  conoscenza  delle metodologie della tecnica farmaceutica
anche in campo industriale ed una adeguata conoscenza  degli  aspetti
legislativi e deontologici;
   fornire le basi fondamentali della chimica farmaceutica applicata.
  Settori scientifico-disciplinari:
   C08X Farmaceutico tecnologico applicativo
   Tutte  le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.
  Sono obbligatorie n. 1 annualita' con esercitazioni individuali  di
laboratorio.
Area 5 - Biologica (6 annualita').
  Obiettivi della didattica sono:
   fornire  i  concetti  fondamentali  della  biologia  attraverso lo
studio morfologico  e  funzionale  dei  costituenti  degli  organismi
viventi   animali   e  vegetali  oltre  alle  principali  nozioni  di
farmacognosia;
   fornire le basi di fisiologia generale e di anatomia umana e della
terminologia medica;
   fornire adeguate cognizioni di microbiologia;
   fornire  le  cognizioni  di  base  della  biochimica  generale  ed
applicata  per  lo  studio  delle  principali  molecole  di interesse
biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.
  Settori scientifico-disciplinari:
   E04A Fisiologia generale
   Tutte le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
   E05A Biochimica
   Tutte  le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
   E07X Farmacologia
   Tutte le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
   E08X Biologia farmaceutica
   Tutte  le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
   E09A Anatomia umana
   Anatomia umana
   E13X Biologia applicata
   Tutte le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
   F04A Patologia generale
   Tutte  le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
   F05X Microbiologia e microbiologia clinica
   Tutte le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.
  Sono obbligatorie n. 2 annualita' nel settore E05A.
Area 6 - Farmacologica (2 annualita').
  Obiettivi della didattica sono:
   fornire   i  concetti  fondamentali  della  farmacologia  e  della
farmacoterapia e della tossicologia relativi alle metodologie per  lo
studio  dei  farmaci  negli  aspetti riguardanti la somministrazione,
l'azione, il metabolismo, la tossicita', le interazioni e gli effetti
collaterali.
  Settori scientifico-disciplinari:
   E07X Farmacologia
   Tutte le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.
5 Anno - Indirizzo di specializzazione professionale (4
  annualita').
  Sara'   obbligatoria   per  ogni  indirizzo  n.  1  annualita'  con
esercitazioni individuali di laboratorio.
Indirizzo farmacologico (4 annualita').
  Finalita': fornire  la  preparazione  scientifico-professionale  ed
assicurare  le  competenze  necessarie  per  operare  nel campo della
valutazione dell'attivita', dei controlli biologici e  della  ricerca
dei meccanismi d'azione dei farmaci.
  Settori scientifico-disciplinari:
   E07X Farmacologia (4 annualita')
   Tutte  le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.
 Indirizzo chimico delle sostanze naturali (4 annualita').
  Finalita': assicurare la preparazione  scientifico-tecnologica  per
operare  nel campo della chimica delle sostanze naturali comprendente
l'estrazione e l'identificazione dei  principi  attivi  contenuti  in
organismi animali o vegetali.
  Settori scientifico-disciplinari:
   C05X Chimica organica (4 annualita')
   Tutte  le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
   E08X Biologia farmaceutica
   Fitochimica - Fitofarmacia.
Indirizzo farmaceutico (4 annualita').
  Finalita': fornire una piu' approfondita conoscenza nel campo della
sintesi, dei meccanismi di azione e dei rapporti  struttura-attivita'
dei farmaci.
  Settori scientifico-disciplinari:
   C07X Chimica farmaceutica (3.5 annualita')
   Tutte  le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
   C02X Chimica fisica (0.5 annualita')
   Tutte le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.
Indirizzo alimentare farmaco-tecnologico (4 annualita').
  Finalita':  assicurare una preparazione scientifico-tecnologica per
operare in campi  di  particolare  interesse  tecnologico  e  pratico
inclusi quello alimentare, dietetico e cosmetico.
  Settori scientifico-disciplinari:
   C09X Chimica bromatologica (2 annualita')
   Tutte  le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
   E06B Alimentazione e nutrizione umana (1 annualita')
   Tutte le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
   C08X Farmaceutico tecnologico-applicativo (1 annualita')
   Tutte  le  discipline  di  cui  ai  decreti  del  Presidente della
Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.
Norme transitorie.
  Gli studenti gia' iscritti potranno completare gli  studi  previsti
dal   precedente  ordinamento.  La  facolta'  inoltre  provvedera'  a
stabilire le modalita' per la convalida di tutti gli esami  sostenuti
qualora  gli  studenti gia' iscritti optino per il nuovo ordinamento.
L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata entro i 5
anni dalla data di immatricolazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 30 luglio 1996
                                                 p. Il rettore: BUCCI