Contributi di prima assistenza alle popolazioni colpite. Ulteriori disposizioni ad integrazione della ordinanza commissariale n. 7 del 1 luglio 1996. (Ordinanza n. 19).(GU n.211 del 9-9-1996 - Suppl. Ordinario n. 147)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO (Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. 25 giugno 1996, n. 2449, ordinanza P.G.R. 28 giugno 1996, n. 4) Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il Presidente della giunta regionale e' stato nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996; Vista l'ordinanza commissariale n. 7 del 1 luglio 1996 con la quale si determinavano i criteri e le modalita' di concessione dei contributi di prima assistenza alle popolazioni colpite, utilizzando i fondi a tale fine assegnati dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449/1996, per L. 5 miliardi, nonche' i fondi stanziati dalla regione con legge regionale 27 giugno 1996, n. 46, per L. 1 miliardo; Considerato che i contributi in questione (meno L. 498.000.000 provvisoriamente accantonati) sono stati messi a disposizione dei comuni individuati nella citata ordinanza commissariale n. 7/96 (Vergemoli, Stazzema, Pietrasanta, Seravezza, Forte dei Marmi), e da questi erogati ai beneficiari secondo le modalita' e i criteri disposti nell'ordinanza medesima; Verificato che, dopo l'erogazione dei contributi, sono rimasti ancora disponibili L. 2.378 milioni, compreso il fondo di L. 498.000.000 non ancora assegnato; Considerato che il Consiglio regionale in data 25 luglio 1996 ha approvato una legge regionale (n. 57/96 Atti Cons.) a parziale modifica e integrazione della legge regionale n. 46/96, che all'art. 6 prevede che i fondi per gli interventi a favore delle popolazioni colpite, gia' stanziati dalla legge regionale n. 46/96, ove risultanti in esubero rispetto all'assegnazione dei contributi di prima assistenza e per la sistemazione dei nuclei familiari colpiti, possono essere utilizzati quale concorso dei comuni all'abbattimento dei tassi di interesse praticati da istituti bancari su prestiti finalizzati al ripristino dei danni a beni immobili e mobili danneggiati dagli eventi calamitosi; Considerato che, sulla base delle segnalazioni pervenute, successivamente alla adozione della ordinanza commissariale 7/96, dai sindaci dei comuni di Aulla, Massa, Montignoso risultano le seguenti abitazioni danneggiate: comune di Aulla ............................................ n. 8 comune di Massa ............................................ n. 11 comune di Montignoso ....................................... n. 1 Ritenuto di utilizzare per l'assegnazione di contributi ai predetti comuni il fondo di accantonamento previsto al punto 2.3 dell'ordinanza n. 7/96, pari a L. 498.000.000, cosi' ripartito tenendo conto delle disposizioni della presente ordinanza: comune di Aulla .................................. L. 16.000.000 comune di Massa .................................. L. 29.000.000 comune di Montignoso ............................. L. 2.000.000 Ritenuto altresi' di lasciare provvisoriamente accantonate presso i comuni di Vergemoli, Stazzema, Pietrasanta, Seravezza e Forte dei Marmi le quote dei fondi regionali gia' assegnate ai comuni medesimi, ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 7/96, nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale di modifica e integrazione della legge regionale n. 46/96 sopra citata; Valutato invece di utilizzare i fondi statali gia' assegnati ai comuni sopra specificati e non ancora erogati dai comuni medesimi, per rideterminare, aumentandolo, l'ammontare dei contributi gia' previsti nell'ordinanza commissariale n. 7/96; Viste le modalita' procedurali gia' stabilite nell'ordinanza commissariale n. 7/96; Ordina: 1. Ai nuclei familiari residenti al 19 giugno 1996 nei comuni elencati nell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96 che abbiano avuto la abitazione di residenza distrutta e' assegnato il seguente ulteriore contributo di prima assistenza, forfettariamente riferito ai danni subiti ai beni immobili o mobili, ad integrazione di quello gia' erogato in attuazione dell'ordinanza commissariale n. 7/96: L. 9.000.000 per nuclei familiari composti da una sola persona; L. 8.000.000 per nuclei familiari composti da due o piu' persone; per cui la misura dei predetti contributi risulta cosi' rideterminata: L. 13.000.000 per nuclei familiari composti da una persona; L. 16.000.000 per nuclei familiari composti da due persone; L. 20.000.000 per nuclei familiari composti da tre o piu' persone. 2. Ai nuclei familiari residenti alla data del 19 giugno 1996 nei comuni elencati nell'ordinanza D.P.C. 2449/1996 sono assegnati, per le abitazioni danneggiate, i contributi sulla base del danno subito ai beni immobili e mobili, gia' previsti al punto 1.2 dell'ordinanza commissariale n. 7/96, rimodulati come segue: a) danno da almeno L. 3.000.000 fino a L. 10.000.000: contributo di L. 2.000.000 (ammontare precedente: L. 1.000.000); b) danno da L. 10.000.000 a L. 25.000.000: contributo L. 6.000.000 (ammontare precedente: L. 4.000.000); c) danno da L. 25.000.000 a L. 50.000.000: contributo L. 9.000.000 (ammontare precedente: L. 4.000.000); d) danno oltre L. 50.000.000: contributo L. 13.000.000 (ammontare precedente: L. 8.000.000). 3. Ai nuclei familiari residenti in abitazioni dichiarate inagibili, che abbiano optato per il contributo fortettario gia' previsto al punto 1.1, lett. a) dell'ordinanza commissariale n. 7/96, ove per effetto della rideterminazione dei contributi di cui al precedente punto 2, questi ultimi risultassero piu' vantaggiosi, e' assegnata una integrazione pari alla differenza tra quanto gia' percepito e quanto spettante in applicazione della presente ordinanza. 4. I sindaci procedono all'erogazione delle integrazioni contributive previste dalla presente ordinanza entro sette giorni dalla relativa comunicazione, d'ufficio sulla base delle schede di autocertificazione gia' presentate, ad eccezione dei comuni di Aulla, Massa, Montignoso che provvedono alla erogazione dei contributi entro sette giorni dall'avvenuta assegnazione dei fondi da parte del Commissario. 5. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza commissariale n. 7/96. 6. Sono assegnati, sul fondo di L. 498.000.000 provvisoriamente accantonato ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 7/96, ai seguenti comuni la somma a fianco di ciascuno indicata: comune di Aulla .................................. L. 16.000.000 comune di Massa .................................. L. 29.000.000 comune di Montignoso ............................. L. 2.000.000 7. Sul fondo di cui al precedente punto rimangono provvisoriamente accantonati L. 451.000.000. Il presidente: CHITI