REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 1 agosto 1996 

  Contributi  di prima assistenza alle popolazioni colpite. Ulteriori
disposizioni ad integrazione della ordinanza commissariale n. 7 del 1
luglio 1996. (Ordinanza n. 19).
(GU n.211 del 9-9-1996 - Suppl. Ordinario n. 147)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                 IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO
   (Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C.
   25 giugno 1996, n. 2449, ordinanza P.G.R. 28 giugno 1996, n. 4)
   Vista  l'ordinanza  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno  1996  con
la  quale  il  Presidente  della  giunta  regionale e' stato nominato
Commissario  delegato  per  gli  interventi  conseguenti  gli  eventi
alluvionali del 19 giugno 1996;
   Vista  l'ordinanza  commissariale  n.  7  del 1 luglio 1996 con la
quale si determinavano i criteri e le modalita'  di  concessione  dei
contributi  di prima assistenza alle popolazioni colpite, utilizzando
i fondi a tale fine assegnati  dall'ordinanza  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  n.  2449/1996, per L. 5 miliardi, nonche' i
fondi stanziati dalla regione con legge regionale 27 giugno 1996,  n.
46, per L. 1 miliardo;
   Considerato  che  i  contributi  in questione (meno L. 498.000.000
provvisoriamente accantonati) sono stati  messi  a  disposizione  dei
comuni  individuati  nella  citata  ordinanza  commissariale  n. 7/96
(Vergemoli, Stazzema, Pietrasanta, Seravezza, Forte dei Marmi), e  da
questi  erogati  ai  beneficiari  secondo  le  modalita'  e i criteri
disposti nell'ordinanza medesima;
   Verificato che, dopo l'erogazione  dei  contributi,  sono  rimasti
ancora  disponibili  L.  2.378  milioni,  compreso  il  fondo  di  L.
498.000.000 non ancora assegnato;
   Considerato che il Consiglio regionale in data 25 luglio  1996  ha
approvato  una  legge  regionale  (n.  57/96  Atti  Cons.) a parziale
modifica e integrazione della legge regionale n. 46/96, che  all'art.
6  prevede  che i fondi per gli interventi a favore delle popolazioni
colpite,  gia'  stanziati  dalla  legge  regionale  n.   46/96,   ove
risultanti  in  esubero  rispetto  all'assegnazione dei contributi di
prima assistenza e per la sistemazione dei nuclei familiari  colpiti,
possono  essere utilizzati quale concorso dei comuni all'abbattimento
dei tassi di interesse praticati  da  istituti  bancari  su  prestiti
finalizzati  al  ripristino  dei  danni  a  beni  immobili  e  mobili
danneggiati dagli eventi calamitosi;
   Considerato  che,  sulla  base   delle   segnalazioni   pervenute,
successivamente alla adozione della ordinanza commissariale 7/96, dai
sindaci  dei comuni di Aulla, Massa, Montignoso risultano le seguenti
abitazioni danneggiate:
   comune di Aulla ............................................ n.  8
   comune di Massa ............................................ n. 11
   comune di Montignoso ....................................... n.  1
   Ritenuto  di  utilizzare  per  l'assegnazione  di  contributi   ai
predetti  comuni  il  fondo  di  accantonamento previsto al punto 2.3
dell'ordinanza n.  7/96,  pari  a  L.  498.000.000,  cosi'  ripartito
tenendo conto delle disposizioni della presente ordinanza:
   comune di Aulla ..................................  L.  16.000.000
   comune di Massa ..................................  L.  29.000.000
   comune di Montignoso .............................  L.   2.000.000
   Ritenuto  altresi' di lasciare provvisoriamente accantonate presso
i comuni di Vergemoli, Stazzema, Pietrasanta, Seravezza e  Forte  dei
Marmi le quote dei fondi regionali gia' assegnate ai comuni medesimi,
ai   sensi   del   punto  2.2  dell'ordinanza  n.  7/96,  nelle  more
dell'entrata  in  vigore  della  legge  regionale   di   modifica   e
integrazione della legge regionale n. 46/96 sopra citata;
   Valutato  invece  di  utilizzare i fondi statali gia' assegnati ai
comuni sopra specificati e non ancora erogati  dai  comuni  medesimi,
per  rideterminare,  aumentandolo,  l'ammontare  dei  contributi gia'
previsti nell'ordinanza commissariale n. 7/96;
   Viste  le  modalita'  procedurali  gia'  stabilite  nell'ordinanza
commissariale n. 7/96;
                               Ordina:
   1.  Ai  nuclei  familiari  residenti  al 19 giugno 1996 nei comuni
elencati nell'ordinanza  D.P.C.  n.  2449/96  che  abbiano  avuto  la
abitazione  di residenza distrutta e' assegnato il seguente ulteriore
contributo di prima assistenza, forfettariamente  riferito  ai  danni
subiti  ai  beni  immobili  o  mobili, ad integrazione di quello gia'
erogato in attuazione dell'ordinanza commissariale n. 7/96:
     L. 9.000.000 per nuclei familiari composti da una sola persona;
     L. 8.000.000  per  nuclei  familiari  composti  da  due  o  piu'
     persone;
per   cui   la   misura   dei   predetti   contributi  risulta  cosi'
rideterminata:
     L. 13.000.000 per nuclei familiari composti da una persona;
     L. 16.000.000 per nuclei familiari composti da due persone;
     L. 20.000.000 per  nuclei  familiari  composti  da  tre  o  piu'
     persone.
   2.  Ai nuclei familiari residenti alla data del 19 giugno 1996 nei
comuni elencati nell'ordinanza D.P.C. 2449/1996 sono  assegnati,  per
le  abitazioni  danneggiate, i contributi sulla base del danno subito
ai beni immobili e mobili, gia' previsti al punto 1.2  dell'ordinanza
commissariale n. 7/96, rimodulati come segue:
     a)   danno   da  almeno  L.  3.000.000  fino  a  L.  10.000.000:
     contributo di L. 2.000.000 (ammontare precedente: L. 1.000.000);
     b) danno  da  L.  10.000.000  a  L.  25.000.000:  contributo  L.
     6.000.000 (ammontare precedente: L. 4.000.000);
     c)  danno  da  L.  25.000.000  a  L.  50.000.000:  contributo L.
     9.000.000 (ammontare precedente: L. 4.000.000);
     d)  danno  oltre  L.  50.000.000:   contributo   L.   13.000.000
     (ammontare precedente: L. 8.000.000).
   3.   Ai   nuclei  familiari  residenti  in  abitazioni  dichiarate
inagibili, che abbiano optato  per  il  contributo  fortettario  gia'
previsto  al  punto  1.1,  lett.  a)  dell'ordinanza commissariale n.
7/96, ove per effetto della rideterminazione dei contributi di cui al
precedente punto 2, questi ultimi risultassero piu'  vantaggiosi,  e'
assegnata  una  integrazione  pari  alla  differenza  tra quanto gia'
percepito  e  quanto  spettante  in   applicazione   della   presente
ordinanza.
   4.   I   sindaci   procedono   all'erogazione  delle  integrazioni
contributive previste dalla presente  ordinanza  entro  sette  giorni
dalla  relativa  comunicazione,  d'ufficio sulla base delle schede di
autocertificazione gia' presentate, ad eccezione dei comuni di Aulla,
Massa, Montignoso che provvedono alla erogazione dei contributi entro
sette giorni  dall'avvenuta  assegnazione  dei  fondi  da  parte  del
Commissario.
   5.  Per  tutto  quanto  non  diversamente  disposto dalla presente
ordinanza,  si  applicano  le  disposizioni  di   cui   all'ordinanza
commissariale n. 7/96.
   6.  Sono  assegnati,  sul fondo di L. 498.000.000 provvisoriamente
accantonato  ai  sensi  dell'ordinanza  commissariale  n.  7/96,   ai
seguenti comuni la somma a fianco di ciascuno indicata:
   comune di Aulla ..................................  L.  16.000.000
   comune di Massa ..................................  L.  29.000.000
   comune di Montignoso .............................  L.   2.000.000
   7. Sul fondo di cui al precedente punto rimangono provvisoriamente
accantonati L. 451.000.000.
                                                 Il presidente: CHITI