Integrazioni alla ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996: "Disciplinare per l'attuazione degli interventi compresi nel piano approvato con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996". (Ordinanza n. 30).(GU n.211 del 9-9-1996 - Suppl. Ordinario n. 147)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO (art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. 25 giugno 1996, n. 2449, ordinanza P.G.R. 28 giugno 1996 n. 4) Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996 con la quale il Presidente della giunta regionale e' stato nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996; Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un Piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto; Vista l'ordinanza del Commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale e' stato approvato il suddetto Piano; Vista la presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996; Vista l'ordinanza Commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 con la quale si e' proceduto ad integrare ed a rimodulare parzialmente il gia' citato Piano degli interventi; Vista la presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile del 1 agosto 1996; Considerato che nel Piano medesimo, in conformita' a quanto prescritto dal 1 comma dell'art. 3 ordinanza n. 2449/96, e' individuato, per ciascun intervento, il soggetto attuatore; Considerato che il Commissario si e' riservato l'attivita' progettuale agli interventi specificati nell'allegato disciplinare mentre ha conferito il compito di realizzare gli altri interventi agli enti locali e alla regione, nonche', per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti, al Commissario straordinario ad acta gia' nominato con DPGR 468 del 18 ottobre 1993; Considerato altresi' che per gli interventi previsti nel Piano possono essere applicate le procedure semplificate di cui all'ordinanza n. 2449/1996, che peraltro stabilisce inderogabili termini per le varie fasi di realizzazione delle opere e che il commissario delegato riferisce; periodicamente e su richiesta, al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati, come prescritto all'art. 12, 2 comma dell'ordinanza n. 2449/1996; Vista la ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996 con le quale e' stato approvato il disciplinare per l'attuazione degli interventi compresi nel Piano, approvato con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996, integrato e rimodulato con ordinanza n. 17 del 26 luglio 1996; Considerato che al fine di assicurare il coordinamento nella fase di realizzazione dei vari interventi e l'omogeneita' delle procedure da seguire da parte degli enti attuatori nell'affidamento degli appalti, e' necessario apportare alla citata ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996 alcune integrazioni; Ordina: 1. Al fine di evitare la concentrazione di lavori in un numero ristretto di imprese, nonche' per una distribuzione degli appalti che tenga conto delle dimensioni delle imprese, il soggetto aggiudicatario di un appalto e' escluso dall'affidamento di altri appalti sino alla ultimazione dei lavori precedentemente aggiudicati. 2. L'Ente attuatore, nella lettera di invito alla gara dovra' ins- erire la clausola seguente: "Alla stessa impresa gia' aggiudicataria di appalto di lavori ricompresi nel Piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 2449/96 e sua rimodulazione ed in attuazione a questo Ente, non sono affidati altri lavori ricompresi nel Piano medesimo, almeno che non siano ultimati quelli gia' aggiudicati". Pertanto qualora l'impresa, invitata a piu' gare, abbia riemesso offerta, non si da' luogo all'apertura della relativa busta delle gare successive a quelle in cui la stessa impresa sia risultata aggiudicataria, almeno che all'Ente non risulti, da regolare certificato, l'ultimazione dei lavori. 3. I lavori sono appaltati a misura sulla base dell'elenco prezzi forniti dall'Ente attuatore con il sistema del massimo ribasso sull'importo totale dei lavori. 4. La stipula del contratto segue immediatamente (36 ore) l'aggiudicazione. Non presentandosi l'aggiudicatario, si procedera' immediatamente all'affidamento al classificato immediatamente seguente in graduatoria e all'incameramento della cauzione provvisoria, salvo segnalazione all'ANAC, nonche' alla esclusione da altri appalti. 5. Gli interventi previsti nel piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza DPC 2449/96 possono essere attuati anche per stralci funzionali, ove ne ricorrano le ragioni di opportunita' e convenienza. 6. Qualora sia necessario od opportuno e conveniente l'affidamento coordinato ad unica impresa di due o piu' appalti di competenza di enti attuatori diversi, si puo' procedere con unica gara indetta dall'Ente competente per l'appalto di importo maggiore. In tale caso, ciascun Ente provvede, a seguito dell'espletamento della gara, all'affidamento di propria competenza, restando ferme tutte le altre disposizioni concernenti l'appalto.