REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 7 agosto 1996 

  Integrazioni alla ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996:
"Disciplinare  per  l'attuazione  degli interventi compresi nel piano
approvato con ordinanza commissariale n.  13  del  15  luglio  1996".
(Ordinanza n. 30).
(GU n.211 del 9-9-1996 - Suppl. Ordinario n. 147)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                 IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO
   (art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C.
   25 giugno 1996, n. 2449, ordinanza P.G.R. 28 giugno 1996 n. 4)
   Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  protezione  civile  n. 2449/1996 con la quale il
Presidente della  giunta  regionale  e'  stato  nominato  Commissario
delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19
giugno 1996;
   Visto  in  particolare  il  relativo  art.  3  che  prevede che il
suddetto commissario delegato predisponga un Piano  degli  interventi
di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;
   Vista  l'ordinanza  del  Commissario  delegato n. 13 del 15 luglio
1996 con la quale e' stato approvato il suddetto Piano;
   Vista la presa d'atto da parte del Dipartimento  della  protezione
civile comunicata in data 17 luglio 1996;
   Vista  l'ordinanza  Commissariale  n. 17 del 26 luglio 1996 con la
quale si e' proceduto ad integrare ed a  rimodulare  parzialmente  il
gia' citato Piano degli interventi;
   Vista  la  presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione
civile del 1 agosto 1996;
   Considerato che  nel  Piano  medesimo,  in  conformita'  a  quanto
prescritto   dal  1  comma  dell'art.  3  ordinanza  n.  2449/96,  e'
individuato, per ciascun intervento, il soggetto attuatore;
   Considerato  che  il  Commissario  si  e'  riservato   l'attivita'
progettuale  agli  interventi  specificati nell'allegato disciplinare
mentre ha conferito il compito di  realizzare  gli  altri  interventi
agli  enti  locali  e  alla  regione, nonche', per quanto concerne lo
smaltimento dei rifiuti, al Commissario straordinario  ad  acta  gia'
nominato con DPGR 468 del 18 ottobre 1993;
   Considerato  altresi'  che  per  gli interventi previsti nel Piano
possono  essere  applicate   le   procedure   semplificate   di   cui
all'ordinanza  n.  2449/1996,  che  peraltro  stabilisce inderogabili
termini per le varie fasi di  realizzazione  delle  opere  e  che  il
commissario  delegato  riferisce;  periodicamente  e su richiesta, al
Dipartimento della protezione civile  sullo  stato  degli  interventi
realizzati,  come  prescritto  all'art. 12, 2 comma dell'ordinanza n.
2449/1996;
   Vista la ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996  con  le
quale  e'  stato  approvato  il  disciplinare  per l'attuazione degli
interventi compresi nel Piano, approvato con ordinanza  commissariale
n.  13 del 15 luglio 1996, integrato e rimodulato con ordinanza n. 17
del 26 luglio 1996;
   Considerato che al fine di assicurare il coordinamento nella  fase
di  realizzazione dei vari interventi e l'omogeneita' delle procedure
da seguire da  parte  degli  enti  attuatori  nell'affidamento  degli
appalti,  e' necessario apportare alla citata ordinanza commissariale
n. 14 del 19 luglio 1996 alcune integrazioni;
                               Ordina:
   1.  Al  fine  di  evitare la concentrazione di lavori in un numero
ristretto di imprese, nonche' per una distribuzione degli appalti che
tenga   conto   delle   dimensioni   delle   imprese,   il   soggetto
aggiudicatario  di  un  appalto  e' escluso dall'affidamento di altri
appalti sino alla ultimazione dei lavori precedentemente aggiudicati.
   2. L'Ente attuatore, nella lettera di invito alla gara dovra' ins-
erire la clausola seguente: "Alla stessa impresa gia'  aggiudicataria
di  appalto  di  lavori  ricompresi  nel  Piano  di  cui  all'art.  3
dell'ordinanza DPC n. 2449/96 e sua rimodulazione ed in attuazione  a
questo  Ente,  non  sono  affidati  altri lavori ricompresi nel Piano
medesimo, almeno che non siano ultimati quelli gia' aggiudicati".
   Pertanto qualora l'impresa, invitata a piu' gare,  abbia  riemesso
offerta,  non  si  da'  luogo all'apertura della relativa busta delle
gare successive a quelle in  cui  la  stessa  impresa  sia  risultata
aggiudicataria,   almeno   che  all'Ente  non  risulti,  da  regolare
certificato, l'ultimazione dei lavori.
   3. I lavori sono appaltati a misura sulla base dell'elenco  prezzi
forniti  dall'Ente  attuatore  con  il  sistema  del  massimo ribasso
sull'importo totale dei lavori.
   4.  La  stipula  del  contratto  segue  immediatamente  (36   ore)
l'aggiudicazione.
   Non  presentandosi  l'aggiudicatario, si procedera' immediatamente
all'affidamento   al   classificato   immediatamente   seguente    in
graduatoria  e  all'incameramento  della  cauzione provvisoria, salvo
segnalazione all'ANAC, nonche' alla esclusione da altri appalti.
   5.  Gli  interventi  previsti  nel  piano  di   cui   all'art.   3
dell'ordinanza  DPC  2449/96 possono essere attuati anche per stralci
funzionali,  ove  ne  ricorrano  le   ragioni   di   opportunita'   e
convenienza.
   6. Qualora sia necessario od opportuno e conveniente l'affidamento
coordinato  ad  unica  impresa di due o piu' appalti di competenza di
enti attuatori diversi, si puo'  procedere  con  unica  gara  indetta
dall'Ente competente per l'appalto di importo maggiore.
   In  tale  caso, ciascun Ente provvede, a seguito dell'espletamento
della gara, all'affidamento di  propria  competenza,  restando  ferme
tutte le altre disposizioni concernenti l'appalto.