N. 828 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 1996

                               N. 828
 Ordinanza emessa il 6 giugno 1996 dalla corte  d'appello  di  Bologna
 nel procedimento penale a carico di Bussoni Ilaria ed altri
 Reato  in  genere  -  Oltraggio  a corpo amministrativo - Trattamento
 sanzionatorio - Misura - Previsione di una pena  minima  edittale  di
 mesi  sei  di reclusione - Lamentata eccessiva afflittivita' a fronte
 del modesto disvalore sociale del fatto - Lesione  del  principio  di
 eguaglianza,  della finalita' rieducativa della pena e del diritto di
 difesa - Violazione del principio di buon andamento  e  imparzialita'
 dei   pubblici   uffici   -   Richiamo   alla  sentenza  della  Corte
 costituzionale n. 341/1996.
 (C.P., art. 342).
 (Cost., artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma).
(GU n.37 del 11-9-1996 )
 LA CORTE D'APPELLO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro
 Bussoni Ilaria, Scalfari Antonio e Calzolari Enrico;
   Rilevato che gli imputati appellanti sopra nominati hanno  proposto
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  342  c.p. con
 riferimento agli artt. 3, 27, comma terzo, e 97  della  Costituzione,
 nella  parte  in  cui  prevede il limite minimo edittale di mesi 6 di
 reclusione;
   Rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 341  in  data
 19-25  luglio  1994,  ha risolto analoga questione con riferimento al
 disposto di cui  all'art.  341  c.p.  dichiarandone  l'illegittimita'
 costituzionale  nella parte in cui si prevede come minimo edittale la
 reclusione per mesi 6;
   Considerato  che  l'oggetto della tutela penale del disposto di cui
 all'art. 342 c.p. (oltraggio a un Corpo politico e  amministrativo  o
 giudiziario)  e' analogo a quello di cui all'art. 341 c.p. (oltraggio
 a pubblico ufficiale) e  l'interesse  tutelato  coincide  con  quello
 protetto  dall'art.  341  c.p.,  ovvero in quanto entrambe le ipotesi
 sono poste a sostegno del prestigio dello Stato inteso come  pubblica
 amministrazione  essendo  in  un caso la tutela diretta ad un singolo
 soggetto investito di pubbliche funzioni e  nell'altro  a  un  organo
 amministrativo  considerato  nel  suo  complesso che all'esercizio di
 dette funzioni e' deputato;
     che pertanto valgono, anche  in  ordine  all'art.  342  c.p.,  le
 considerazioni gia' espresse dalla Corte costituzionale sul mutamento
 del  quadro  storico  e  politico  rispetto alle concezioni dominanti
 all'epoca  in  cui  fu  creata  la  norma  incriminatrice,  per  cui,
 nell'attuale  ordinamento  democratico  conseguente alla Costituzione
 repubblicana, il rapporto tra Amministrazione e societa'  non  e'  un
 rapporto  d'imperio,  ma  un  rapporto  strumentale  alla  cura degli
 interessi di quest'ultima;
     che di conseguenza la rigidita' e severita' del  minimo  edittale
 tuttora  vigente  e'  frutto di un bilanciamento ormai manifestamente
 irragionevole fra la tutela dell'onore e del prestigio  degli  Organi
 della  pubblica amministrazione e quello della liberta' personale del
 soggetto agente, nei casi di minima entita';
     che   parimenti   valido   e'   il   rilievo   della    manifesta
 irragionevolezza   del   trattamento  sanzionatorio  minimo  previsto
 dall'articolo citato, in riferimento a quello previsto dall'art.  594
 c.p.,  in  quanto,  pur  costituendo il caso in questione, ipotesi di
 ingiuria aggravata dalla qualita' del soggetto passivo, meritevole di
 particolare tutela, non appare congruo un rapporto pari  a  12  volte
 superiore  tra  il  reato  di  ingiuria e quello di cui ci si occupa,
 quanto al minimo edittale;
     che, del pari, il minimo edittale negli attuali limiti, contrasta
 con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione,  essendo  compromessa
 la finalita' educativa della pena;
     che,  inoltre,  attesa  la  sostanziale  analogia normativa sopra
 rilevata, il trattamento  sanzionatorio  di  cui  all'art.  342  c.p.
 contrasta con quello attualmente vigente dell'art. 341 c.p. a seguito
 della  dichiarata  incostituzionalita'  parziale  di  tale norma, per
 quanto attiene il minimo edittale; per cui  detta  disparita'  appare
 manifestamente irragionevole e quindi contrastante con l'art. 3 della
 Costituzione;
     che,   infine,  non  appare  manifestamente  infondato  il  punto
 relativo  alle  conseguenze  sull'andamento  della  giustizia  di  un
 elevato  limite  edittale  minimo  che impedendo la conversione della
 pena con l'applicazione di sanzioni  sostitutive  pecuniarie,  impone
 spesso   dibattimenti   di  elevata  complessita',  non  giustificati
 dall'entita' oggettiva del fatto, con violazione dell'art. 97,  comma
 primo, della Costituzione;
                               P. Q. M.
   Visto  l'art.  23  della  legge  11 marzo 1953, n. 87, dichiara non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  342  del c.p. in relazione alla misura del minimo edittale
 della pena per violazione degli artt. 3, 27, comma terzo, e 97, comma
 primo, della Costituzione;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il presente giudizio;
   Dispone  altresi'  che,  a  cura  della  cancelleria,  la  presente
 ordinanza sia trasmessa mediante notifica al Presidente del Consiglio
 dei  Ministri,  nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del
 Parlamento.
     Bologna, addi' 6 giugno 1996
 Il presidente: (firma illeggibile)
 96C1157