N. 830 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 1996
N. 830 Ordinanza emessa il 23 maggio 1996 dal pretore di Ancona nel procedimento penale a carico di Giordano Salvatore Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Giudizio direttissimo - Giudice che, prima della fase dibattimentale, abbia convalidato l'arresto dell'imputato ed applicato nei confronti dello stesso una misura cautelare personale - Incompatibilita' ad esercitare, nel prosieguo, le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione del principio del giusto processo - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma, e 566, sesto comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.37 del 11-9-1996 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Ritenuto: che questo magistrato in data odierna ha proceduto alla convalida dell'arresto ed all'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato, sul presupposto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che hanno legittimato l'arresto; che gia' in data 21 marzo 1996 questo pretore aveva sollevato la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma secondo, e 566, comma sesto, c.p.p., nella parte in cui non prevedono l'incompatibilita' del pretore del dibattimento a giudicare l'imputato nei confronti del quale abbia applicato una misura cautelare; che nel caso di specie ricorre la stessa ipotesi gia' rimessa al vaglio della Corte costituzionale; Richiamate in questa sede tutte le osservazioni gia' formulate nella suddetta ordinanza, della quale si dispone che copia sia allegata anche alla presente ordinanza a sostegno e migliore illustrazione della questione di legittimita' costituzionale qui prospettata.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87 ed i D.C.C. 16 marzo 1956, sospende il processo in corso e dispone che - a cura della cancelleria - la presente ordinanza (di cui si deve considerare per la parte motiva parte integrante quella qui allegata del 21 marzo 1956) sia trasmessa alla Corte costituzionale, per l'esame della legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p. e dell'art. 566, comma sesto, c.p.p., in quanto accusati di violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione, nel senso precisato in motivazione; Dispone inoltre che l'ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, e che la prova di tali notificazioni e comunicazioni sia inviata insieme agli atti alla Corte stessa. Ancona, addi' 23 maggio 1996 Il pretore: (firma illeggibile) 96C1159