N. 830 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 1996

                               N. 830
 Ordinanza emessa  il  23  maggio  1996  dal  pretore  di  Ancona  nel
 procedimento penale a carico di Giordano Salvatore
 Processo   penale  -  Procedimento  innanzi  al  pretore  -  Giudizio
 direttissimo - Giudice che, prima della  fase  dibattimentale,  abbia
 convalidato  l'arresto dell'imputato ed applicato nei confronti dello
 stesso  una  misura  cautelare  personale   -   Incompatibilita'   ad
 esercitare,  nel prosieguo, le funzioni di giudice del dibattimento -
 Omessa previsione - Disparita' di trattamento rispetto  a  situazioni
 analoghe   -   Violazione   del   principio  del  giusto  processo  -
 Compressione del diritto di difesa - Richiamo  ai  principi  espressi
 dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma, e 566, sesto comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.37 del 11-9-1996 )
                          IL PRETORE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla
 Corte costituzionale.
   Ritenuto:
     che questo magistrato in data odierna ha proceduto alla convalida
 dell'arresto  ed  all'applicazione  della   misura   della   custodia
 cautelare  in  carcere  nei  confronti dell'imputato, sul presupposto
 della  sussistenza  dei  gravi  indizi  di  colpevolezza  che   hanno
 legittimato l'arresto;
     che  gia' in data 21 marzo 1996 questo pretore aveva sollevato la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  34,  comma
 secondo, e 566, comma sesto, c.p.p., nella parte in cui non prevedono
 l'incompatibilita'   del   pretore   del   dibattimento  a  giudicare
 l'imputato  nei  confronti  del  quale  abbia  applicato  una  misura
 cautelare;
     che  nel caso di specie ricorre la stessa ipotesi gia' rimessa al
 vaglio della Corte costituzionale;
   Richiamate in questa sede  tutte  le  osservazioni  gia'  formulate
 nella  suddetta  ordinanza,  della  quale  si  dispone  che copia sia
 allegata  anche  alla  presente  ordinanza  a  sostegno  e   migliore
 illustrazione  della  questione  di  legittimita'  costituzionale qui
 prospettata.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953  n.  87  ed  i
 D.C.C. 16 marzo 1956, sospende il processo in corso e dispone che - a
 cura  della  cancelleria  -  la  presente  ordinanza  (di cui si deve
 considerare per la parte motiva parte integrante quella qui  allegata
 del  21  marzo  1956)  sia  trasmessa  alla Corte costituzionale, per
 l'esame  della  legittimita'  costituzionale  dell'art.   34,   comma
 secondo,  c.p.p.    e  dell'art.  566, comma sesto, c.p.p., in quanto
 accusati di violazione degli  artt.  3,  primo  comma,  e  24,  commi
 secondo   e   terzo,  della  Costituzione,  nel  senso  precisato  in
 motivazione;
   Dispone  inoltre  che  l'ordinanza sia notificata al presidente del
 Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai  Presidenti  delle  due
 Camere  del  Parlamento,  e  che  la  prova  di  tali notificazioni e
 comunicazioni sia inviata insieme agli atti alla Corte stessa.
     Ancona, addi' 23 maggio 1996
 Il pretore: (firma illeggibile)
 
 96C1159