N. 833 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 1996

                               N. 833
 Ordinanza    emessa  il  29  aprile  1996  dal pretore di Sondrio sul
 ricorso proposto da Bondo Lucia contro l'INPS.
 Previdenza e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  -  Rimborsi
 conseguenti  alle  sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e
 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi  pendenti  nonche'
 della  perdita  di  efficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora
 passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della  normativa
 impugnata  -  Incidenza  sul  diritto  di  difesa  e  sulla  garanzia
 previdenziale   -   Violazione   delle   attribuzioni   del    potere
 giuriusdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza
 dei presupposti di necessita' ed urgenza.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  - Rimborsi
 conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn.  495/1993  e
 240/1994   -   Esclusione   dal  rimborso  degli  interessi  e  della
 rivalutazione   monetaria   -   Contrasto   con   la   giurisprudenza
 costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti
 del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) -
 Disparita'  di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla
 garanzia previdenziale.
 Previdenza e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  -  Rimborsi
 conseguenti  alle  sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e
 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate  fino  al  31
 dicembre  1995,  mediante  assegnazione  di  titoli  di  Stato in sei
 annualita' - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia
 previdenziale.
 (D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e  terzo  comma;
 d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).
 (Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102,
 113, 36 e 77).
(GU n.37 del 11-9-1996 )
 IL PRETORE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia
 di previdenza n. 710/1995 fra Bondo Lucia contro  l'INPS  sciogliendo
 la  riserva,  vista  l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dai
 dott. pr. Sandro Bravo e Marcella Regazzoni dell'art. 1 del d.-l.  28
 marzo 1996, n. 166, in relazione agli artt. 3, 24,  primo  e  secondo
 comma, 25, primo comma, 38, 102 e 113 della Costituzione nei seguenti
 termini:
     "A)  il  primo  comma  dell'art.  1 del decreto-legge n. 166/1996
 nella parte in cui prevede che "il  rimborso  delle  somme,  maturate
 fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli
 enti   previdenziali   interessati,   ...   e'   effettuato  mediante
 assegnazione
  .. di titoli di Stato ... in sei annualita'" e' in contrasto con gli
 artt. 3 e 38 della Costituzione;
     B) il secondo comma dell'art. 1 del  decreto-legge  n.  166/1996,
 nella  parte  in  cui  prevede che "nella determinazione dell'importo
 maturato al 31 dicembre  1995  non  concorrono  gli  interessi  e  la
 rivalutazione  monetaria"  e' in contrasto con gli artt. 3 e 38 della
 Costituzione;
     C) il terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n.  166/1996,  in
 quanto prevede che "I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore
 del  presente  decreto  avente  ad  oggetto  le  questioni  di cui al
 presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione
 delle spese tra le  parti.  I  provvedimenti  giudiziali  non  ancora
 passati  in  giudicato restano privi di effetti", e' in contrasto con
 gli artt.  3, 24, 25, primo comma, 102 e 113 della Costituzione".
   E per i seguenti motivi: "E' evidente che la disposizione contenuta
 al terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996, con  palese
 violazione  degli  artt.  24  e  25, primo comma, della Costituzione,
 vanifica il  diritto  alla  tutela  giurisdizionale  con  riferimento
 all'esercizio  di una azione resa necessaria, a fronte del perdurante
 inadempimento dell'Istituto di previdenza, per la difesa di posizioni
 soggettive che  la  Corte  costituzionale  ha  ritenuto  direttamente
 garantite dalla Costituzione e che, cio' nonostante, l'INPS ha sempre
 rifiutato  di  riconoscere  in  fase  amministrativa  e  nel presente
 giudizio, opponendo una resistenza pervicace e non giustificata.
   La compromissione del diritto di difesa appare tanto piu'  grave  e
 clamorosa  considerato che la dichiarazione di estinzione dei giudizi
 pendenti   consentirebbe   all'amministrazione   di   rimettere    in
 discussione,  caso  per  caso,  la  misura della prestazione dovuta e
 l'esistenza stessa di una pretesa  giusta  fatta  valere  dall'avente
 diritto   e   riconosciuta   dall'orientamento  della  giurisprudenza
 risalente e consolidata dalla Corte  di  cassazione,  recepito  dalla
 sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale.
   L'Ente  previdenziale,  convenuto per l'inadempimento di obblighi e
 di compiti istituzionali, sarebbe assolto  dal  giudizio  e  lasciato
 arbitro di decidere del tutto discrezionalmente e secondo valutazioni
 di  mera  convenienza,  gia'  espresse  nelle  pretestuose ecccezioni
 sollevate in corso di  causa,  dell'esistenza  e  dell'entita'  delle
 proprie obbligazioni nei confronti di soggetti che verrebbero privati
 dei normali rimedi giurisdizionali.
   La  violazione  delle  garanzie  espresse negli artt. 24 e 25 della
 Carta  costituzionale  investe  il  terzo  comma  dell'art.  1,   del
 decreto-legge  n.  166/1996,  altresi',  per  la  parte relativa alla
 compensazione delle  spese,  sottraendo  al  giudice  naturale,  e  a
 qualsiasi   possibilita'   di   giudizio,   anche   tale   componente
 "accessoria" della controversia.
   Nel  caso  di  specie  la  lesione  di  posizioni   soggettive   si
 accompagna,  inoltre,  all'illegittima  interferenza (nell'esercizio)
 del  potere  legislativo  nella  sfera  di  attribuzioni  del  potere
 giurisdizionale,   in  contrasto  con  gli  artt.  102  e  113  della
 Costituzione.
   L'estinzione dei giudizi pendenti precluderebbe l'esame del  merito
 e,  dunque,  la  pronuncia  di  una  sentenza  di  condanna avente un
 contenuto rispetto al quale e'  ostativo,  in  misura  rilevante,  il
 dettato delle altre norme censurate.
   Secondo  il  principio  accolta  dalla  Corte costituzionale (Corte
 costituzionale 10  dicembre  1981,  n.  185,  Foro  I.,  1982;  Corte
 costituzionale 10 aprile 1987, n. 123, Foro I., 1987, I., 1351; Corte
 costituzionale  31  marzo  1995,  n. 103, Foro It., 1995, I, 1731) e'
 evidente, dunque, che la disposizione del terzo comma dell'art. 1 del
 decreto-legge  n.  166/1996  non  puo'   sottrarsi   a   censura   di
 illegittimita'   costituzionale,  in  quanto  appartiene  a  un  atto
 normativo che non solo  ha  per  effetto  di  ampliare  o  arricchire
 l'ambito  di  situazioni  giuridiche  gia' tutelate, ne' ha contenuto
 innovativo nel sonso di riconoscere ex novo diritti o  pretese  fatte
 valere  nei  giudizi  di  cui si predica l'estinzione, bensi' limita,
 pone nel nulla e nega piena soddisfazione a diritti preesistenti.
   La   previsione   di  una  indiscriminata  estinzione  dei  giudizi
 instaurati per la tutela di  tali  diriti  impedisce,  infine,  senza
 rimedio, l'esercizio del diritto di denunciare l'illegittimita' dello
 ius  superveniens contenuto nelle norme sostanziali del medesimo atto
 legislativo, che  erodono  diritti  gia'  entrati  a  far  parte  del
 patrimonio dei ricorrenti.
   D'altra  parte,  si  possono avanzare riserve, benche' non decisive
 per l'accoglimento delle questioni di  illegittimita'  sollevate  nel
 presente  giudizio, sulla ratio del criterio discretivo che induce la
 Corte costituzionale a ritenere conformi a principi  disposzioni  che
 prevedono   l'estinzione  di  giudizi  pendenti  e  l'inefficacia  di
 decisioni non passate in giudicato "allorche' la  legge  sopravvenuta
 abbia  soddisfatto,  anche  se  non  integralmente,  le ragioni fatte
 valere  nei  giudizi   di   quali   imponeva   l'estinzione"   (Corte
 costituzionale 31 marzo 1995, n. 103, Foro It., 1995, I, 1731).
   Infatti,  disposizioni  di  tale  tenore  impediscono  comunque che
 sull'interpretazione e applicazione della norma (quand''anche nuova e
 favorevole) si pronunci il giudice naturale precostituito per legge e
 non consentono al titolare della pretesa fatta valere in giudizio  di
 ottenere  un provvedimento avente efficacia esecutiva e attitudine al
 giudicato,  suscettibile  di  attuazione  coattiva  sia  nelle  forme
 dell'esecuzione  ordinaria,  sia, trattandosi di contenzioso pendente
 nei    confronti    di    pubbliche    amministrazioni,    attraverso
 l'instaurazione di un giudizio di ottemperanza.
   Norme  come  quella censurata rimettono all'abitrio del debitore di
 determinarsi in ordine all'effettivo  adempimento  dell'obbligazione,
 precludendo   al   creditore  l'accesso  al  rimedio  dell'esecuzione
 forzata, che rappresenta la garanzia dell'effettivita'  della  tutela
 giurisdizionale.    Ogni  valutazione  in  merito  all'esistenza,  al
 contenuto e alle modalita' di esecuzione  della  prestazione  dovuta,
 viene  abbandonata  a considerazioni della parte onerata. L'eventuale
 riproponibilita' dell'azione, sulla  quale  incidono,  peraltro,  gli
 effetti negativi di decadenze e prescrizioni, non esclude ne' attenua
 il   contrasto   con   gli  artt.  3,  24  e  25  della  Costituzione
 dell'artificio congegnato nella disposizione di cui all'ar. 1,  terzo
 comma,   d.-l.   n.   166/1996,   che  "impedisce  o  comunque  rende
 particolarmente oneroso ogni ulteriore tentativo di difesa  da  parte
 degli interessati" (Corte costituzionale 10 aprile 1987, n. 123, Foro
 It., 1987, I, 1351).
   Con riferimento alle eccezioni sub a) e b), risulta evidente che le
 disposizioni  contenute  nei  commi  1  e  2 dell'art. 1 del d.-l. n.
 166/1996 sono in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione in
 quanto sottopongono i crediti di  cui  e'  causa  ad  un  trattamento
 risarcitorio  che appare, sotto diversi profili, deteriore rispetto a
 quello previsto per  ogni  altro  credito,  e  cancellano  parte  del
 credito   conseguente   all'inadempimento   di  cui  e'  responsabile
 l'Istituto di previdenza.
   Le  considerazioni   svolte   confermano   i   rilievi   di   grave
 illegittimita'   delle  norme  in  esame,  siano  esse  singolarmente
 considerate, siano riguardate nel loro complesso, in  quanto  operano
 una  sostanziale vanificazione della via giurisdizionale intesa quale
 mezzo per l'attuazione di diritti preesistenti".
   Ritenuto  che  l'eccezione  e' rilevante ai fini della decisione in
 quanto appare  evidente  l'interesse  dei  ricorrenti  e  non  vedesi
 dichiarato estinto il giudizio e la pregiudizialita' dell'estinzione,
 rispetto ad ogni questione di merito (punto c);
   Ritenuto  altresi rilevanti ai fini della decisione le eccezioni di
 cui ai punti a) e b), incidendo sul merito della domanda;
   Rilevato che la questione di cui al punto c) non e'  manifestamente
 infondata  in  quanto  in  contrasto  con  gli artt. 3, 24, 25, primo
 comma, 102 e 113 della Costituzione vanifica il diritto  alla  tutela
 giurisdizionale  prevedendo  l'estinzione  dei  giudizi pendenti, con
 preclusione  peraltro  dell'esame  di  tutte  le  numerose  eccezioni
 preliminari  avanzate  dall'Ente  convenuto  (prescrizione  di legge,
 decadenza ex art. 6 legge n.  166/1991  e  art.  4  decreto-legge  n.
 384/1992,  estinzione  dell'obbligazione per intervenuto adempimento,
 carenza di reddito, rigetto nel merito nel caso di decesso del  dante
 causa del ricorrente da lavoratore e non da pensionato);
     che di fatto quindi alla dichiarazione di estinzione del giudizio
 non conseguirebbe comunque riconoscimento e soddisfacimento (anche se
 parziale)  delle  aspettative  del  ricorrente  in  quanto  lo stesso
 potrebbe vedersi opporre le medesime eccezioni  da  parte  dell'Ente,
 dopo essere stato privato della tutela giurisdizionale;
     che  anche  per  quanto  riguarda  la  compensazione  delle spese
 manifestamente non infondato e' il rilievo di incostituzionalita' nei
 confronti degli artt. 24 e 25 della  Costituzione,  in  quanto  viene
 sottratto  a  qualsiasi  giudizio  tale  componente  accessoria della
 controversia;
     che inoltre questo pretore rileva altresi' sul punto  profili  di
 incostituzionalita'    anche   in   relazione   all'art.   36   della
 Costituzione, in quanto per consuetudine le cause in oggetto  vengono
 trattate  gratuitamente  dai  difensori  nei  confronti  dei  clienti
 inviati dai patronati e la compensazione delle spese condurrebbe alla
 perdita delle somme anticipate e degli onorari dovuti;
   Rilevato che la questione sub a) non  e'  manifestamente  infondata
 con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;
     che  infatti,  pur  considerati i giudizi espressi nella sentenza
 Corte costituzionale 31 marzo 1995, n.  103,  sussistono  seri  dubbi
 sulla  adeguatezza e la sufficiente tempestivita' della risposta data
 dal legislatore alle aspettative dei ricorrenti  costituenti  diritti
 degli  stessi  a  seguito  delle  sentenze n. 498/1993 e n. 240/1994,
 anche sotto il profilo della eta' avanzata dei pensionati, per cui la
 rateizzazione  delle  somme  in  sei  annualita'  appare  inadeguata,
 rischiando  addirittura  di giungere dopo il decesso dell'interessato
 (e peraltro nulla potrebbe essere dovuto neanche agli eredi ai  sensi
 della  prima  parte del secondo comma dell'art. 1 legge n. 166/1996),
 privando cosi' il pensionato del proprio diritto;
   Considerato non manifestamente infondato il profilo sub  b)  tenuto
 conto  della  considerevole  perdita  che subirebbe il ricorrente con
 trattamento deteriore e differenziato e cancellazione in concreto  di
 parte del credito;
   Ritenuta,  d'ufficio,  rilevante  per  quanto  sopra espresso e non
 manifestamente   infondata   l'eccezione    di    incostituzionalita'
 dell'intero d.-l. 28 maggio 1996, n. 166, con riferimento all'art. 77
 della  Costituzione,  potendosi  ben non ravvisare il presupposto del
 caso straordinario di necessita' ed urgenza per il quale  il  Governo
 poteva   adottare  la  forma  del  decreto-legge,  tenuto  conto  del
 trascinarsi  per  anni del contenzioso e del rimborso disposto in ben
 sei annualita'.
                               P. Q. M.
   Letto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo  1953,  n.  87,
 dichiara   rilevanti  e  non  manifestamente  infondate  le  seguenti
 questioni di legittimitaa' costituzionali:
     1) primo comma dell'art. 1 del decreto-legge  n.  166/1996  nella
 parte  in  cui prevede che "il rimborso delle somme, maturate fino al
 31 dicembre 1995, nei trattamenti pensionistici  erogati  dagli  Enti
 previdenziali interessati, ... e l'effettuato mediante assegnazione
  ..  di  titoli di Stato ... in sei annualita', per contrasto con gli
 artt. 3 e 38 della Costituzione";
     2) secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996  nella
 parte  in cui prevede che "nella determinazione dell'importo maturato
 al 31 dicembre 1995 non  concorrano  gli  interessi  e  rivalutazione
 monetaria, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione";
     3)  terzo  comma  dell'art.  1  del  decreto-legge n. 166/1996 in
 quanto prevede che "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore
 del presente decreto  aventi  ad  oggetto  le  questioni  di  cui  al
 presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione
 delle  spese  fra  le  parti.  I  provvedimenti giudiziali non ancora
 passati in giudicato restano privi di effetto", per contrasto con gli
 artt.  3, 24, 25, primo comma, 102, 113 e 36 della Costituzione;
     4) dell'intero d.-l. 28 marzo 1996, n.  116,  per  contrasto  con
 l'art.  77  della  Costituzione  in assenza del caso straordinario di
 necessita' ed urgenza;
   Dispone, a cura della cancelleria, la immediata trasmissione  degli
 atti  del  processo  alla  Corte  costituzionale,  la  notifica della
 presente ordinanza al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  la
 comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere;
   Sospende il presente processo sino alla decisione della Corte.
     Sondrio, addi' 24 aprile 1996
 Il cons. pretore dirigente: De Santis
 96C1163