N. 845 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1996
N. 845 Ordinanza emessa l'11 marzo 1996 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Stablum Dario contro Noziglia Danilo ed altri e da Bruccoleri Mario ed altro contro Stablum Dario Elezioni - Regione Trentino-Alto Adige - Previsione della non immediata rieleggibilita' alle cariche di sindaco e di assessore per chi abbia espletato il relativo mandato per tre volte consecutive - Previsione, con norma interpretativa, della non immediata rieleggibilita' alla carica di assessore con riferimento ai soli mandati gia' svolti a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della legge interpretata, anziche' anche ai mandati precedenti secondo l'interpretazione giudiziale preesistente - Sanatoria della posizione dei candidati ineleggibili secondo la normativa antecedente - Violazione del principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche pubbliche. (Legge regione Trentino-Alto Adige 18 gennaio 1996, n. 2). (Cost., artt. 3 e 51).(GU n.37 del 11-9-1996 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Stablum Dario, assessore del comune di Bressanone, elettivamente domiciliato in Roma, piazza di Trevi, 86, presso l'avvocato Maria Teresa Barbantini che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Bertorelle Armando e Bertolissi Mario per delega a margine del ricorso; ricorrente, contro Noziglia Danilo; Bruccoleri Mario; proc. gen. c/o corte appello di Trento; sindaco del com. di Bressanone; intimati. E sul II ric. n. 14319/95 proposto da: Bruccoleri Mario e Noziglia Danilo, in proprio e difensori di se stessi; e in seguito difesi dall'avv. Bruno Rosso e insieme allo stesso domiciliati in Roma, via S. Fabiano, 25, c/o Sergio Mastrantuone per delegati in atti - controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro Stablum Dario; intimato, avverso la sentenza n. 337/95 del 18 ottobre 1995. Sono presenti per il ricorrente l'avvocato M.T. Barbantini; per il resistente B. Rosso con delega in memoria. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 marzo 1996 dal cons. rel. dott. De Musis; la difesa del ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso; la difesa del resistente chiede il rigetto del ricorso; Udito il p.m. in persona del sost. proc. gen. dott. Martone che conclude perche' la Corte ritenga non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge della regione autonoma Trentino-Alto Adige del 18 gennaio 1962, n. 2, nella parte in cui, pur prostettando come interpretazione autentica, disciplina con efficacia retroattiva la materia elettorale; Considerato: che Danilo Noziglia e Mario Bruccoleri proposero ricorso avverso la delibera del 6 luglio 1995, con la quale il consiglio comunale di Bressanone aveva eletto assessore Dario Stablum, assumendo che costui non era eleggibile a tale carica, ai sensi dell'art. 7, quinto comma, della legge regionale Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3, perche' l'aveva ricoperta in precedenza per tre volte consecutive; che il tribunale di Bolzano dichiaro' la incompatibilita' alla carica e la pronunzia fu confermata dalla Corte d'appello di Trento; che il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, cui hanno resistito con controricorso il Noziglia e il Bruccoleri, i quali hanno proposto altresi' ricorso incidentale; che il ricorso principale e quello incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti; che la menzionata legge - peraltro riproduttiva sul punto della legge nazionale 25 marzo 1993, n. 81 - dispone che "non e' immediatamente rieleggibile alla carica di sindaco chi abbia espletato il mandato per tre volte consecutive" (art. 5, comma terzo) e che "colui che ha ricoperto la carica di assessore per tre mandati consecutivi non puo' essere immediatamente rieletto alla carica medesima" (art. 7, comma quinto), ma prevede solo per il sindaco che "la disposizione di cui al comma terzo (dell'art. 5) si applica ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge" (art. 5, comma quarto); che la riportata disciplina induce a ritenere che, stante la specificita' della previsione per ultimo riportata in ordine alla carica di sindaco, la disposizione di cui all'art. 7, comma quinto, vada intesa nel senso che sono compresi nei tre mandati anche quelli espletati anteriormente al vigore della legge; che e' manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalita' dell'art. 7, comma quinto, come piu' sopra interpretato - per contrasto con gli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione - eccezione basata sul rilievo che la norma concreterebbe compressione del diritto di elettorato passivo priva di ragionevolezza poiche' sarebbe arbitrario presumere - come invece hanno ritenuto i giudici del merito - che la permanenza in una carica per tre volte consecutive costituisca indizio di cattiva amministrazione; che difatti la ragione della preclusione presumibilmente va individuata nell'intento legislativo o di evitare la persistenza del potere per molto tempo in capo allo stesso soggetto o soltanto di favorire un ricambio delle cariche: e quindi non perche' si attribuisca presuntivamente valenza negativa al mero espletamento di tre mandati consecutivi, ma unicamente perche' l'avvicendamento nella carica favorirebbe una migliore amministrazione della cosa pubblica; che costituisce conferma della indicata ratio il fatto che lo svolgimento della carica per tre mandati consecutivi costituisce preclusione a ricoprire questa stessa non in via definitiva ma solo immediatamente dopo i tre mandati; che, pertanto, non si rinviene alcuna irragionevolezza o intento limitativo dell'elettorato passivo che, in quanto tali, possano suffragare il denunziato sospetto di incostituzionalita'; che e', altresi', manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalita' della stessa norma - per contrasto con gli artt. 3 e 51, primo comma, Costituzione - eccezione basata sul rilievo che la norma creerebbe disparita' di trattamento tra cittadini rispetto alle cariche di assessore e di sindaco, e peraltro apparirebbe irragionevole, specie considerando che, se del caso, la previsione piu' sfavorevole avrebbe dovuto essere posta per la carica di sindaco, stante la maggiore rilevanza delle funzioni che questa attribuisce; che, difatti, non sussiste disparita' o irragionevolezza perche' tutti i cittadini sono assoggettati alla stessa disciplina e perche' si tratta di cariche differenti - per fonte e per funzione - e, pertanto, e' del tutto plausibile che sia diversamente disciplinato l'accesso alle stesse; che la sopravvenuta legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2, all'articolo unico - intitolato "interpretazione autentica del comma quinto dell'art. 7 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3" - dispone che "ai fini della non immediata rieleggibilita' o nominabilita' alla carica di assessore di cui all'art. 7, comma quinto, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, va fatto riferimento ai soli mandati gia' svolti come assessore a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della legge stessa"; che tale legge, in quanto estende specificamente all'assessore la stessa previsione che la precedente legge aveva posto per il sindaco e non anche per l'assessore, e' contemporaneamente innovativa, perche' aggiunge una previsione prima inesistente, e retroattiva, perche' si qualifica essa stessa quale legge di interpretazione autentica; che la stessa e' pertanto, applicabile nella specie; che, intesa come sopra, la legge appare sospetta di incostituzionalita', per contrasto con gli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione perche', immutando con effetto retroattivo la disciplina della (in)eleggibilita' alla carica di assessore, viola i principi di eguaglianza e di ragionevolezza in quanto: discrimina chi, in ossequio alla legge, non ha posto la sua candidatura alla carica, rispetto a chi, in violazione della legge, l'ha invece posta; discrimina chi, convinto di non poter ricoprire la carica, non si e' candidato, rispetto a chi, nonostante la preclusione, si e' candidato; discrimina chi e' stato eletto o nominato alla carica nonostante il divieto rispetto a chi invece a questa non e' stato eletto o nominato in ossequio al divieto; che in sintesi la legge non rispetta il principio di eguaglianza cui specificamente l'art. 51 della Costituzione fa' riferimento, e che deve essere inteso anche nel senso che occorre che siano predeterminate le condizioni per l'accesso alle cariche pubbliche: perche' anche questo e' presupposto indispensabile perche' tutti i cittadini versino in posizione di eguaglianza rispetto alla competizione elettorale; che la legge in esame viola tale eguaglianza in quanto e' discriminante dal momento che nella parte in cui dispone la retroattivita' ha l'unica portata di sanare le posizioni di coloro che illegittimamente sono stati eletti o nominati alla carica, e per di piu' in dispregio di coloro che in ossequio alla legge non avevano posto la loro candidatura alla carica e di coloro che correttamente a questa non erano stati eletti o nominati; che il giudizio dev'essere sospeso;
P. Q. M. Riunisce i ricorsi e dichiara rilevante e non manifestante infondata la questione di illegittimita' costituzionale della legge regionale Trentino-Alto Adige 18 gennaio 1996, n. 2; Sospende il giudizio e dispone: che gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente della giunta regionale Trentino-Alto Adige e sia comunicata al presidente del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige. Cosi' deciso l'11 marzo 1996. Il presidente: Borruso 96C1164