N. 849 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 febbraio 1996

                               N. 849
 Ordinanza emessa il 29 febbraio  1996  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  per  la  Puglia,  sez.  distaccata  di  Lecce  sul ricorso
 proposto da De Rinaldis Giovanni contro l'A.U.S.L. LE/1
 Sanita'  pubblica  -  Medici  ospedalieri  a  tempo  pieno  svolgenti
 attivita'  libero-professionali all'esterno delle strutture sanitarie
 pubbliche - Trattamento economico - Riduzione del quindici per  cento
 dell'indennita'  di  tempo  pieno  -  Incidenza  sul  principio della
 proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del
 rapporto  sinallagmatico  tra  prestazione  e  retribuzione  per   la
 riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una
 corrispondente    riduzione    della    prestazione    lavorativa   -
 Ingiustificato deteriore trattamento, a parita' di lavoro, dei medici
 a tempo pieno svolgenti attivita' professionali esterne  rispetto  ai
 medici    svolgenti    esclusivamente   attivita'   nella   struttura
 ospedaliera.
 (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, terzo comma).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.37 del 11-9-1996 )
 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 441 del 1996
 proposto da De Rinaldis Giovanni  rappresentato  e  difeso  dall'avv.
 Angelo  Vantaggiato  ed  elettivamente domiciliato in Lecce presso il
 suo studio alla via  Zanardelli  n.  7;  contro  l'A.U.S.L.  LE/1  in
 persona  del  legale  rappresentante pro-tempore, non costituita, per
 l'accertamento e la declaratoria, previo provvedimento cautelare, del
 suo diritto a vedersi corrispondere una  retribuzione  non  decurtata
 nei termini imposti dall'art. 4, comma terzo, della legge 23 dicembre
 1994  n.    724,  di cui, incidentalmente, eccepisce l'illegittimita'
 costituzionale;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udito il relatore cons.  Antonio  Pasca  e  udito  altresi'  l'avv.
 Angelo Vantaggiato;
   Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con  ricorso  depositato  in  data  16 febbraio 1996 il ricorrente,
 medico ospedaliero in servizio presso il P. O. di Copertino, chiedeva
 accertarsi il proprio diritto ad una retribuzione  non  decurtata  ai
 sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 724/1994.
   Il  ricorrente,  oltre alla attivita' di medico ospedaliero, svolge
 attivita' libero-professionale  extra-moenia,  in  conformita'  della
 normativa vigente e in particolare a norma dell'art. 4 della legge n.
 412/1990.
   L'art.  4, terzo comma, della citata legge n. 724/1994 prevede, con
 decorrenza dal 1 gennaio 1996, una riduzione del 15%  dell'indennita'
 di  tempo  pieno  nei  confronti  del personale medico dipendente che
 svolga attivita'  libero-professionale  all'esterno  delle  strutture
 sanitarie pubbliche.
   In  conformita'  di  tale disposizione l'Amministrazione a far data
 dal gennaio 1996 ha corrisposto al ricorrente l'indennita'  di  tempo
 pieno decurtata del 15%.
   Con  il  ricorso  in esame il ricorrente eccepisce l'illegittimita'
 costituzionale della sucitata  disposizione  per  contrasto  con  gli
 artt. 3 e 36, con l'art. 4, nonche' infine con gli artt. 3 e 97 della
 Costituzione.
   Nella  camera  di  consiglio del 29 febbraio 1996 il ricorso veniva
 introitato per  la  decisione  relativamente  all'esame  dell'istanza
 cautelare.
                             D i r i t t o
   Il   Collegio   rileva   preliminarmente   che   la   questione  di
 costituzionalita' cosi'  come  proposta  e'  rilevante  ai  fini  del
 decidere   (anche   con   riferimento  alla  fase  cautelare)  e  non
 manifestamente infondata.
   Occorre anzitutto evidenziare che, come osservato  dal  ricorrente,
 la ratio dell'indennita' di cui all'art. 110, comma primo, del d.P.R.
 28  novembre  1990  n. 384 va individuata nell'esigenza di retribuire
 "la  piu'  intensa  partecipazione   alle   attivita'   istituzionali
 collegate   al   rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno",  nonche'  di
 "incentivare l'opzione per tale tipo di rapporto" (C.d.S., Sez. V,  3
 ottobre 1992 n. 935).
   Deve   inoltre  rilevarsi  che  l'attribuzione  dell'indennita'  in
 questione risulta rapportata alla maggiore durata  della  prestazione
 lavorativa  (40  ore  nel regime di tempo pieno, 30 ore nel regime di
 tempo definito) (C.d.S. V Sez. 25 novembre 1988 n. 72).
   Conseguentemente  detta  indennita'  riveste  natura  retributiva e
 costituisce in particolare il  corrispettivo  sinallagmatico  di  una
 particolare  prestazione  di  lavoro  prestabilita;  la  stessa viene
 erogata in favore del dipendente in maniera fissa e continuativa.
   La disposizione di cui al terzo comma dell'art. 4  della  legge  n.
 724/1994,  disponendo  operarsi  una riduzione del 15% della predetta
 indennita',  senza  correlativamente  prevedere   una   proporzionale
 riduzione   della   prestazione   lavorativa  dei  dipendenti  medici
 ospedalieri interessati, ha alterato il rapporto  sinallagmatico  tra
 prestazione e controprestazione.
   Ad  avviso del Collegio, pertanto, la predetta disposizione si pone
 anzitutto  in  contrasto  con  l'art.  36  della  Costituzione,   che
 garantisce   al   lavoratore  "una  retribuzione  proporzionata  alla
 quantita' e  qualita'  del  suo  lavoro";  deve  infatti  logicamente
 presumersi   che   il  predetto  parametro  sia  rappresentato  dalla
 previsione della attribuzione della indennita' in questione nella sua
 totalita' in favore del personale medico tempo-pienista. La riduzione
 del 15% costituisce alterazione  e  violazione  di  detto  parametro,
 dovendosi  di conseguenza ritenere che l'attribuzione dell'indennita'
 di tempo pieno decurtata del 15%, restando per  contro  immutata  sul
 piano  quantitativo  e qualitativo la prestazione lavorativa, integri
 una retribuzione non proporzionata  alla  quantita'  e  qualita'  del
 lavoro prestato.
   Rileva  altresi'  il Collegio che la norma di cui all'art. 4, terzo
 comma, della legge n. 724/1994 sembra porsi  in  stridente  contrasto
 con  l'art. 3 della Costituzione sotto duplice motivo. L'esigenza del
 rispetto  del  principio  di  uguaglianza  comporta   l'obbligo   del
 legislatore "di assicurare parita' di trattamento quando uguali siano
 le condizioni soggettive ed oggettive e le situazioni obbiettivamente
 omogenee" (tra le altre: C. cost. 3/1957, 28/1957, 85/1979, 11/1981).
   Cio'  premesso,  deve  osservarsi che la norma citata introduce una
 ingiustificata disparita' di trattamento tra i medici ospedalieri  in
 regime  di  tempo pieno, prevedendo una riduzione dell'indennita' per
 coloro   che   svolgano   anche   attivita'   libero    professionale
 extra-moenia,   pur   restando   assolutamente   identica  sul  piano
 qualitativo e quantitativo la  prestazione  lavorativa  dagli  stessi
 resa  nei  confronti  della  struttura  sanitaria pubblica rispetto a
 quella resa dai medici ospedalieri che non svolgano  detta  attivita'
 libero-professionale.
   La  norma  in  questione introduce inoltre, ad avviso del Collegio,
 una disparita'  di  trattamento  anche  sotto  altro  profilo  e,  in
 particolare,  tra  i medici ospedalieri in regime di tempo pieno, tra
 quelli che svolgono attivita' libero-professionale all'interno  delle
 strutture   sanitarie  pubbliche  e  quelli  che  svolgono  attivita'
 libero-professionale   extra-moenia,   atteso   che   il    deteriore
 trattamento  riservato  a  questi  ultimi  penalizza una "scelta" che
 spesso non e' tale, in relazione alla circostanza che  non  tutte  le
 strutture  sanitarie  pubbliche  sono dotate delle infrastrutture che
 consentano  l'espletamento   delle   attivita'   libero-professionali
 all'interno delle strutture stesse.
   La  questione  di costituzionalita', nei termini sopra evidenziati,
 appare pertanto non manifestamente infondata.
   La rilevanza della questione risulta del resto evidente, atteso che
 dall'esito  del  giudizio   della   Corte   costituzionale   consegue
 l'accoglimento   ovvero   la   reiezione  del  ricorso  e,  anzitutto
 dell'istanza cautelare proposta.
   Riservata   ogni   altra   decisione,   il   giudizio  va  pertanto
 immediatamente  sospeso,  in  attesa  della  decisione  della   Corte
 costituzionale in ordine alla questione proposta.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  1  della  legge  n.  1/1948  e 23 della legge n.
 87/1953, riservata ogni decisione sul rito, nel merito e sulle spese,
 sospende il giudizio di che trattasi fino alla decisione della  Corte
 costituzionale  e  ordina  l'immediata  trasmissione  degli atti alla
 Corte costituzionale per  l'esame  della  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.    4,  terzo comma, della legge 23 dicembre
 1994 n. 724, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione;
   Ordina alla segreteria di procedere con urgenza alla  notificazione
 della  presente ordinanza alle parti del giudizio e al Presidente del
 Consiglio dei Ministri, nonche' alla comunicazione  della  stessa  ai
 Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
     Cosi'  deciso  in Lecce nella camera di consiglio del 29 febbraio
 1996.
 Il presidente: Catoni
 L'estensore: Pasca
 96C1168