N. 849 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 febbraio 1996
N. 849 Ordinanza emessa il 29 febbraio 1996 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. distaccata di Lecce sul ricorso proposto da De Rinaldis Giovanni contro l'A.U.S.L. LE/1 Sanita' pubblica - Medici ospedalieri a tempo pieno svolgenti attivita' libero-professionali all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche - Trattamento economico - Riduzione del quindici per cento dell'indennita' di tempo pieno - Incidenza sul principio della proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione per la riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una corrispondente riduzione della prestazione lavorativa - Ingiustificato deteriore trattamento, a parita' di lavoro, dei medici a tempo pieno svolgenti attivita' professionali esterne rispetto ai medici svolgenti esclusivamente attivita' nella struttura ospedaliera. (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, terzo comma). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.37 del 11-9-1996 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 441 del 1996 proposto da De Rinaldis Giovanni rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vantaggiato ed elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio alla via Zanardelli n. 7; contro l'A.U.S.L. LE/1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita, per l'accertamento e la declaratoria, previo provvedimento cautelare, del suo diritto a vedersi corrispondere una retribuzione non decurtata nei termini imposti dall'art. 4, comma terzo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, di cui, incidentalmente, eccepisce l'illegittimita' costituzionale; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Udito il relatore cons. Antonio Pasca e udito altresi' l'avv. Angelo Vantaggiato; Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o Con ricorso depositato in data 16 febbraio 1996 il ricorrente, medico ospedaliero in servizio presso il P. O. di Copertino, chiedeva accertarsi il proprio diritto ad una retribuzione non decurtata ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 724/1994. Il ricorrente, oltre alla attivita' di medico ospedaliero, svolge attivita' libero-professionale extra-moenia, in conformita' della normativa vigente e in particolare a norma dell'art. 4 della legge n. 412/1990. L'art. 4, terzo comma, della citata legge n. 724/1994 prevede, con decorrenza dal 1 gennaio 1996, una riduzione del 15% dell'indennita' di tempo pieno nei confronti del personale medico dipendente che svolga attivita' libero-professionale all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche. In conformita' di tale disposizione l'Amministrazione a far data dal gennaio 1996 ha corrisposto al ricorrente l'indennita' di tempo pieno decurtata del 15%. Con il ricorso in esame il ricorrente eccepisce l'illegittimita' costituzionale della sucitata disposizione per contrasto con gli artt. 3 e 36, con l'art. 4, nonche' infine con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Nella camera di consiglio del 29 febbraio 1996 il ricorso veniva introitato per la decisione relativamente all'esame dell'istanza cautelare. D i r i t t o Il Collegio rileva preliminarmente che la questione di costituzionalita' cosi' come proposta e' rilevante ai fini del decidere (anche con riferimento alla fase cautelare) e non manifestamente infondata. Occorre anzitutto evidenziare che, come osservato dal ricorrente, la ratio dell'indennita' di cui all'art. 110, comma primo, del d.P.R. 28 novembre 1990 n. 384 va individuata nell'esigenza di retribuire "la piu' intensa partecipazione alle attivita' istituzionali collegate al rapporto di lavoro a tempo pieno", nonche' di "incentivare l'opzione per tale tipo di rapporto" (C.d.S., Sez. V, 3 ottobre 1992 n. 935). Deve inoltre rilevarsi che l'attribuzione dell'indennita' in questione risulta rapportata alla maggiore durata della prestazione lavorativa (40 ore nel regime di tempo pieno, 30 ore nel regime di tempo definito) (C.d.S. V Sez. 25 novembre 1988 n. 72). Conseguentemente detta indennita' riveste natura retributiva e costituisce in particolare il corrispettivo sinallagmatico di una particolare prestazione di lavoro prestabilita; la stessa viene erogata in favore del dipendente in maniera fissa e continuativa. La disposizione di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge n. 724/1994, disponendo operarsi una riduzione del 15% della predetta indennita', senza correlativamente prevedere una proporzionale riduzione della prestazione lavorativa dei dipendenti medici ospedalieri interessati, ha alterato il rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione. Ad avviso del Collegio, pertanto, la predetta disposizione si pone anzitutto in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, che garantisce al lavoratore "una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro"; deve infatti logicamente presumersi che il predetto parametro sia rappresentato dalla previsione della attribuzione della indennita' in questione nella sua totalita' in favore del personale medico tempo-pienista. La riduzione del 15% costituisce alterazione e violazione di detto parametro, dovendosi di conseguenza ritenere che l'attribuzione dell'indennita' di tempo pieno decurtata del 15%, restando per contro immutata sul piano quantitativo e qualitativo la prestazione lavorativa, integri una retribuzione non proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro prestato. Rileva altresi' il Collegio che la norma di cui all'art. 4, terzo comma, della legge n. 724/1994 sembra porsi in stridente contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto duplice motivo. L'esigenza del rispetto del principio di uguaglianza comporta l'obbligo del legislatore "di assicurare parita' di trattamento quando uguali siano le condizioni soggettive ed oggettive e le situazioni obbiettivamente omogenee" (tra le altre: C. cost. 3/1957, 28/1957, 85/1979, 11/1981). Cio' premesso, deve osservarsi che la norma citata introduce una ingiustificata disparita' di trattamento tra i medici ospedalieri in regime di tempo pieno, prevedendo una riduzione dell'indennita' per coloro che svolgano anche attivita' libero professionale extra-moenia, pur restando assolutamente identica sul piano qualitativo e quantitativo la prestazione lavorativa dagli stessi resa nei confronti della struttura sanitaria pubblica rispetto a quella resa dai medici ospedalieri che non svolgano detta attivita' libero-professionale. La norma in questione introduce inoltre, ad avviso del Collegio, una disparita' di trattamento anche sotto altro profilo e, in particolare, tra i medici ospedalieri in regime di tempo pieno, tra quelli che svolgono attivita' libero-professionale all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e quelli che svolgono attivita' libero-professionale extra-moenia, atteso che il deteriore trattamento riservato a questi ultimi penalizza una "scelta" che spesso non e' tale, in relazione alla circostanza che non tutte le strutture sanitarie pubbliche sono dotate delle infrastrutture che consentano l'espletamento delle attivita' libero-professionali all'interno delle strutture stesse. La questione di costituzionalita', nei termini sopra evidenziati, appare pertanto non manifestamente infondata. La rilevanza della questione risulta del resto evidente, atteso che dall'esito del giudizio della Corte costituzionale consegue l'accoglimento ovvero la reiezione del ricorso e, anzitutto dell'istanza cautelare proposta. Riservata ogni altra decisione, il giudizio va pertanto immediatamente sospeso, in attesa della decisione della Corte costituzionale in ordine alla questione proposta.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, riservata ogni decisione sul rito, nel merito e sulle spese, sospende il giudizio di che trattasi fino alla decisione della Corte costituzionale e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione; Ordina alla segreteria di procedere con urgenza alla notificazione della presente ordinanza alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' alla comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Lecce nella camera di consiglio del 29 febbraio 1996. Il presidente: Catoni L'estensore: Pasca 96C1168